NOTE
L'imposta deve essere versata entro lo stesso termine previsto per il versamento dell'Irpef (acconto e saldo) e con le modalità stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (versamento con il modello F24, usufruendo della possibilità di compensare con eventuali crediti l'imposta dovuta).
Se l'acconto non supera i 51,65 euro, il versamento dell'imposta potrà essere effettuato in un'unica soluzione con il saldo Irpef. Per il calcolo sarà necessario sommare le cedolari secche dovute per ogni contratto oggetto di opzione.
ACCONTO
Dal 2012 la misura dell'acconto è pari al 95% dell'importo della cedolare secca.
Per il versamento dell'acconto si applicano gli stessi criteri previsti per l'acconto Irpef.
Se ne ricorrono i presupposti, la prima rata dell'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le medesime disposizioni previste per la rateazione dell'Irpef. Dal 2017 i termini sono stati modificati: la scadenza ordinaria della prima rata dell'acconto è stata fissata al 30 giugno, mentre quella straordinaria è stata procrastinata al 31 luglio (sempre con una maggiorazione dello 0,4%); la scadenza della seconda rata è rimasta invariata al 30 novembre; il saldo slitta al 30 giugno dell'anno successivo.
L'acconto non è dovuto quando l'anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell'immobile, poiché il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato ad imposta.
In particolare, il pagamento va effettuato:
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entro il 30 novembre in un'unica soluzione, se l'importo è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l'importo dovuto è superiore a 257,52 euro:
– la prima rata del 40% va versata entro il 30 giugno o il 31 luglio (con la maggiorazione dello 0,4%);
– la seconda rata del restante 60% va versata entro il 30 novembre;
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se il giorno di scadenza dei versamenti coincide con il sabato o con la domenica, il termine viene fatto slittare al lunedì successivo.
SALDO
Per il saldo dell'imposta sostitutiva (cioè della cedolare secca) si applicano le stesse regole previste per l'Irpef: il versamento va effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, oppure entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.
Questi sono i codici tributo da utilizzare per il versamento tramite Modello F24:
- 1840 per la prima rata dell'acconto;
- 1841 per la seconda rata dell'acconto, oppure se si paga l'imposta in un'unica soluzione;
- 1842 per il pagamento del saldo;
- 1992 per il versamento ritardato a luglio (con maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi);
- 8913 per la eventuale sanzione.
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Se si opta per la rateizzazione della prima rata di acconto e del saldo relativo all'anno precedente (come avviene per l'Irpef), nel modello F24 gli interessi calcolati non vanno sommati all'imposta da versare, ma devono essere indicati separatamente con il codice tributo 1668.
ARROTONDAMENTI
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Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se esse sono pari a zero. Ad esempio, nel caso in cui l'importo sia espresso in unità di euro, se la somma da versare è pari a 70 euro, va indicato "70,00". In presenza di più cifre decimali, si deve procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio:
se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso (ad esempio 52,758 euro arrotondato diventa 52,76 euro);
se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (ad esempio 52,752 euro arrotondato diventa 52,75 euro).
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Nelle dichiarazioni (come il modello F24), il risultato dei calcoli va indicato con la parte decimale arrotondata al centesimo di euro. Nei modelli di versamento, invece, la somma deve essere arrotondata all'unità di euro: se la parte decimale è uguale o inferiore a 0,49 si arrotonda per difetto (ad esempio 50,49 euro diventano 50 euro); se la parte decimale è uguale o superiore a 0,50 si arrotonda per eccesso (ad esempio 50,50 euro diventano 51 euro).
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APPROFONDIMENTO
La cedolare secca è una gevolazione fiscale riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà su immobili concessi in locazione o di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione). Gli immobili non possono essere locati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Di conseguenza, la cedolare secca è preclusa alle società, alle associazioni e agli enti, commerciali e non commerciali. Coloro che stipulano il contratto devono agire come privati.
Gli immobili per i quali si può scegliere il regime della cedolare secca (detta anche imposta sostitutiva) sono quelli adibiti a fini abitativi, appartenenti alle categorie catastali da A1 ad A11 (con esclusione della categoria catastale A10, attribuita a uffici e studi privati); se ne può usufruire anche per le unità immobiliari per le quali sia stata presentata domanda di accatastamento in una delle citate categorie catastali. Ne sono esclusi i fabbricati che, pur avendo di fatto i requisiti per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa; di converso, la cedolare secca non può essere applicata ai contratti di locazione riguardanti immobili accatastati come abitazioni ma locati per uso ufficio oppure promiscuo.
La cedolare secca può essere estesa alle pertinenze concesse in locazione assieme all'abitazione, oppure con un contratto separato e successivo, purché locatore e locatario siano le stesse persone indicate nel contratto iniziale ed a condizione che nel contratto successivo riferito alla pertinenza si faccia riferimento all'atto di locazione dell'immobile abitativo, sottolineando la natura pertinenziale del fabbricato.
Non è possibile optare per il regime della cedolare secca nei casi di contratti di locazione di immobili situati all'estero e nei casi di sublocazione, poiché i relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi e non fra quelli fondiari.
L'opzione della cedolare secca può essere esercitata per le unità immobiliari abitative locate a cooperative edilizie o ad enti senza scopo di lucro, purché gli immobili vengano sublocati a studenti universitari e messi a disposizione dei Comuni, dichiarando di rinunciare all'aggiornamento del canone di locazione o di assegnazione (decreto legge n. 47 del 2014 contenente " Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015").
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