LE SANZIONI PREVISTE

Dal 1° aprile 1998 il regime sanzionatorio dell'imposta di registro sui contratti di locazione ed affitto è regolato dal decreto legislativo 473 del 18 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale suppl. ordinario n. 4/L dell' 8 gennaio ' 98), come modificato dal decreto legislativo n. 203 del 5 giugno 1998.
» SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO

ATTENZIONE: Dal 1° luglio diventa obbligatoria l'indicazione dei dati catastali degli immobili nelle richieste di registrazione di contratti di locazione e affitto di beni immobili (Quadro D del modello 69).
L'obbligo scatta pure per le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite. La previsione è contenuta all'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 114 del 31 maggio 2010), ed è diventata "operativa" con l'approvazione della nuova modulistica da parte dell'agenzia delle Entrate ("modello CDC").
La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta (art. 69 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).
Ecco in sintesi le principali violazioni e le relative sanzioni:

Violazione Sanzione
  • Versamenti annuali omessi o insufficienti
30% dell'imposta dovuta
  • Omissione della richiesta di registrazione.
  • Mancata o errata indicazione dei dati catastali.
Dal 120 al 240% dell'imposta dovuta
  • Insufficiente dichiarazione di valore
Dal 100 al 200% della maggiore imposta
  • Occultazione di corrispettivo
Dal 200 al 400% della differenza d'mposta
(detratta l'eventuale sanzione
per insufficiente dichiarazione di valore)
  • Mancata ottemperanza alle richieste dell'Ufficio
Da 258 a 2.065 euro

In caso di errata indicazione del codice tributo o del codice ufficio nel modello di pagamento "F23", non è dovuta alcuna sanzione, qualora si presenti una comunicazione in carta libera all'ufficio competente (o ad entrambi gli uffici nel caso di errore del codice ufficio) contenente gli elementi necessari per imputare correttamente il versamento.