» IL RAVVEDIMENTO OPEROSO (pagina in revisione)
Il "ravvedimento operoso" introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo n.
472/97, come modificato dai decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998 e n. 99 del 30 marzo 2000, nonché dal decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), è applicabile a tutti i tributi e quindi anche all'imposta di registro sui contratti di locazione ed affitto di immobili urbani.
Si tratta della possibilità di correggere errori ed omissioni o di versare in ritardo l'imposta dovuta beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
La regolarizzazione avviene con il pagamento (anche non contestuale):
- delle somme dovute a titolo di imposta di registro;
- della sanzione amministrativa (comunque ridotta);
- degli interessi di mora, calcolati giornalmente al tasso legale annuo attualmente dello 0,3% (fino al 31 dicembre 2017 era dell0 0,1%), in pratica lo 0,0008219178% per ogni giorno di ritardo.
La legge di stabilità 2011 (legge 220/2010) ha riscritto con decorrenza dal 1° febbraio 2011 le riduzioni delle sanzioni per gli istituti del ravvedimento operoso.
ATTENZIONE:
Il ravvedimento è possibile se non sia già intervenuto l'ufficio con atti di contestazione, di accertamento ovvero con accessi, ispezioni e verifiche di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.
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Attraverso il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione dei contratti di locazione che il tardivo pagamento dell'imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione degli stessi.
Tardiva registrazione del contratto
La violazione relativa all'omissione della richiesta di registrazione può essere regolarizzata:
- entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto, a condizione che vengano versate sia l'imposta dovuta sia la sanzione ridotta del 12% (1/10 di 120%) dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa e che, entro lo steso termine, l'interessato presenti l'atto per la registrazione;
- entro un anno dal termine di scadenza previsto, purché vengano versate sia l'imposta dovuta sia la sanzione ridotta del 15% (1/8 di 120%) dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa e che, entro lo stesso termine, l'interessato presenti l'atto per la registrazione.
Tardivo pagamento dell'imposta
Per regolarizzare la mancata effettuazione, alla scadenza prevista, di un pagamento d'imposta dovuto, ad esempio per la proroga, la cessione o la risoluzione di un contratto di locazione, occorre versare, oltre all'imposta non pagata:
- una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza;
- una sanzione del 3% dell'imposta dovuta (1/10 del 30%), se il pagamento viene effettuato dal quindicesimo giorno e comunque entro 30 giorni dalla scadenza;
- una sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta (1/8 del 30%), se si provvede entro 1 anno dalla scadenza prevista.
Una volta versato il dovuto (imposta + sanzione + interessi), va richiesta la registrazione tardiva del contratto.
Per i versamenti dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi bisogna utilizzare solo il modello F23 (Concessionario, banca o ufficio postale). Nel modello di versamento vanno indicati:
- nel campo 6 il codice dell'ufficio;
- nel campo 9 la causale "SZ";
- nel campo 10 (spazio "Anno") l'anno della violazione.
Gli interessi devono essere versati cumulativamente con il tributo dovuto (codice 107T), mentre il codice della sanzione è 671T.
Giova ricordare che a seguito di notifica di un avviso di accertamento, si ha ancora la possibilità di pagare le sanzioni ridotte. E precisamente quando:
- il pagamento viene effettuato entro i termini per proporre ricorso (cosiddetta "acquiescenza"); in questo caso viene versato 1/3 (1/4 fino al 31 gennaio 2011) della sanzione irrogata dall'ufficio con l'atto di accertamento;
- l'accertamento viene definito "per adesione", procedimento in cui l'imponibile può risultare in misura inferiore rispetto all'atto di accertamento, con conseguente determinazione di sanzione diversa da quella precedentemente irrogata dall'ufficio.
Tale possibilità non è prevista nel caso in cui il contratto sia stato registrato ma sia stato omesso il pagamento dell'imposta per le annualità successive.
Tabella riassuntiva delle nuove regole del ravvedimento operoso
Violazione |
Ravvedimento |
Insufficiente dichiarazione di valore |
1) Entro un anno, e sempre che non sussistano cause ostative, va presentata una dichiarazione integrativa di valore in forma libera allo stesso ufficio presso cui è stato registrato l'atto contenente l'insufficiente dichiarazione.
2) L'Ufficio notifica apposito atto contenente la liquidazione: della maggiore imposta dovuta, degli interessi maturati fino al giorno in cui è stata effettuata l'integrazione di valore, nonché della sanzione ridotta a 1/10 del minimo, pari al 10%. In caso di mancato pagamento nel termine indicato nell'avviso di liquidazione, l'ufficio procede alla rettifica del valore dichiarato, con applicazione della sanzione nella misura intera. |
Omissione della richiesta di registrazione
Mancata o errata indicazione dei dati catastali |
1) Sanzione ridotta al 12% (1/10 del 120%) più interessi dello 0,3% (0,1% fino al 31 dicembre 2017), con maturazione giorno per giorno, se la richiesta di registrazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
2) Sanzione ridotta al 15% (1/8 del 120%) più interessi, se la richiesta di registrazione viene presentata entro un anno dalla violazione. |
Versamenti annuali in ritardo oppure omessi |
1) sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza;
2) sanzione del 3% dell'imposta dovuta (1/10 del 30%) più interessi, se il pagamento dell'imposta annuale viene effettuato dal quindicesimo giorno e comunque entro 30 giorni dalla scadenza;
3) sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta (1/8 del 30%) più interessi, se il pagamento dell'imposta annuale avviene entro un anno dalla violazione. |
Occultazione di corrispettivo |
Sanzione ridotta al 25% (1/8 del 200%) più interessi, se si regolarizza entro un anno.
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