La regolarizzazione degli atti


Sommario dell'intera guida ai più comuni erorri fiscali

»  La correzione del modello Unico


È possibile correggere il Modello Unico in cui sono stati omessi redditi e/o spese detraibili o deducibili, presentando, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione, un secondo modello "rettificativo" di quello appena consegnato o spedito.

Sul nuovo modello deve essere barrata l'apposita casella "Correttiva nei termini".

Se dalla dichiarazione correttiva scaturisce una maggiore imposta o un minore credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini prescritti. Se questi termini sono già scaduti, il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento per sanare l'effettuazione tardiva del pagamento.

Se si verifica, invece, una minore imposta o un maggiore credito, può chiederne il rimborso o decidere se portarlo a credito per l'anno successivo oppure utilizzarlo in compensazione.

Correzioni dopo la scedenza del termine
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, può essere presentata una dichiarazione "integrativa" ad un ufficio postale o in via telematica (direttamente o tramite intermediario), entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale si sono verificati l'errore o l'omissione. La dichiarazione, redatta su modello conforme a quello approvato per l'anno di riferimento (disponibile sul sito internet dell'Agenzia), deve riprodurre il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente con le correzioni o integrazioni che si intendono apportare.
Sul modello deve essere barrata la casella "Dichiarazione integrativa".

La dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) richiede quale presupposto la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria. Tuttavia, possono essere oggetto di integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza (fatta salva l'applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione). Le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni (considerate omesse) non possono essere oggetto di integrazione.

La nuova dichiarazione può consistere in una dichiarazione integrativa a proprio favore ovvero in una dichiarazione integrativa a proprio sfavore (in aumento).

Dichiarazione integrativa a proprio favore
È possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che hanno portato a indicare un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo.
Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere richiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione.

Dichiarazione integrativa a proprio sfavore (in aumento)
È possibile correggere errori ed omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor reddito o, comunque, di un minor debito o di un maggior credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro "i termini per l'accertamento" previsti dall'articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.
La sanzione applicabile dipende dalla violazione commessa.

È applicabile la sanzione prevista dall'art. 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito, nel caso di errori rilevabili in sede di:
  • controllo automatico (art. 36-bis del Dpr, n. 600 del 1973 e art. 54-bis del Dpr, n. 633 del 1972), ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
  • controllo formale (art. 36-ter del Dpr, n. 600 del 1973), ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta.
Nel caso di errori configuranti la violazione di infedele dichiarazione, quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione di redditi, la sanzione è quella stabilita dall'art. 1 del citato decreto legislativo: tra il 100% e il 200% della maggiore imposta o del minor credito.
Qualora ne ricorrano le condizioni, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, usufruendo di una riduzione delle suddette sanzioni.

Dichiarazione integrativa da ravvedimento (cliccare qui per il ravvedimento operoso)
Eventuali errori od omissioni nella dichiarazione originaria, che hanno generato l'omessa o errata indicazione di redditi o l'esposizione di indebite detrazioni d'imposta, possono essere corretti, attraverso il cosiddetto ravvedimento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In caso di ravvedimento, il contribuente può usufruire della riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo previsto per il tipo di violazione che intende regolarizzare (come descritto nel capitolo sul "Ravvedimento operoso").

Affinché il ravvedimento sia valido, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento della maggiore imposta dovuta o del minor credito utilizzato, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

I contribuenti che si accorgono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull'azione di controllo (errori meramente formali) possono comunque regolarizzare la loro posizione mediante dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al competente ufficio.

Si forniscono, a titolo puramente esemplificativo, alcuni casi frequenti di errori od omissioni che configurano fattispecie di violazioni "ravvedibili".

ESEMPIO n. 1
Il contribuente dichiara di avere un figlio fiscalmente a carico al 100% per tutto il 2009, usufruendo di una detrazione d'imposta pari a 800 euro. Successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, si accorge che il figlio, nel corso del 2009, ha posseduto un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) superiore a 2.840,51 euro e che pertanto non poteva considerarsi fiscalmente a carico.


Trattasi di errore rilevabile in sede di art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e per il quale la misura della sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 è pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito.

Nel caso sopra descritto, la spontanea regolarizzazione dell'errore o dell'omissione commessa nella dichiarazione originaria avviene attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa da ravvedimento e il pagamento della sanzione ridotta al 3% (pari a 1/10 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.

ESEMPIO n. 2
Il contribuente nella propria dichiarazione dei redditi (30 settembre 2010) omette di riportare un canone di affitto su un immobile locato a terzi, determinando un reddito complessivo (e conseguentemente un'imposta) inferiore a quello effettivamente prodotto.


Trattasi di errore configurante la violazione di infedele dichiarazione e per il quale la misura della sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 è tra il 100% e il 200% della maggiore imposta o del minor credito. Inoltre, dovrebbe anche discendere che il contribuente non abbia versato in modo integrale, alle scadenze previste, le imposte dovute a saldo per il 2009 e quelle previste in acconto sul 2010.

In questo caso, la circolare 11/E/2010 individua due distinte ipotesi. Se la regolarizzazione fosse effettuata entro i 90 giorni dall'originaria scadenza (nel caso di Unico 2010 il termine era lo scorso 29 dicembre), sarebbe bastato sanare la violazione relativa al minore versamento, facendo riferimento alla sanzione del 30% ridotta al 3% (1/10 del 30%) più interessi moratori al tasso legale dell'1% con maturazione giorno per giorno. Per regolarizzazioni dopo i 90 giorni, ma entro il termine ultimo per l'invio della dichiarazione successiva (30 settembre 2011), l'obiettivo si sposta dall'irregolarità sul versamento a quella sul contenuto della dichiarazione. Quindi la sanzione da considerare come base è quella pari al 100% della maggiore imposta, da ridurre nella misura stabilità dall'articolo 13, comma 1, lettera b) del Dlgs 472/97. In sostanza, si tratta di effettuare il pagamento della sanzione ridotta del 12,5% (1/8 del 100%), della maggiore imposta dovuta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale dell' 1,5% con maturazione giorno per giorno. Inoltre deve essere presentata una dichiarazione integrativa.


»  La correzione del 730


I lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno utilizzato il modello 730 per dichiarare i loro redditi, se rilevano eventuali errori di compilazione o di calcolo nel prospetto di liquidazione delle imposte (mod. 730/3), devono rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza affinché provveda a sanarli e a redigere un modello 730 "rettificativo" in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando, invece, il contribuente ha dimenticato di dichiarare dei redditi o di esporre oneri deducibili o detraibili, può provvedere alla rettifica con le seguenti modalità:
  • se si accorge di vantare un maggior credito o un minor debito, può presentare, entro il 25 ottobre, un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione (indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio). Il modello 730 integrativodeve essere presentato ad un intermediario (Caf, professionista abilitato), anche se il precedente modello è stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico.

    Il Caf o il professionista abilitato devono inviare entro il 10 novembre al sostituto d'imposta il nuovo prospetto di liquidazione. Il rimborso avverrà nella busta paga di gennaio.

    In alternativa, è possibile presentare, entro il 30 settembre, un modello Unico "Persone fisiche" correttivo, ma non si avrà diritto al rimborso immediato in busta paga.

    Passato il termine del 30 settembre e quello del 25 ottobre va presentata una dichiarazione integrativa a proprio favore, sempre con il modello Unico, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo;
  • se il contribuente si accorge di aver commesso un errore a proprio favore, e quindi di vantare un minor credito o un maggiore debito rispetto a quanto risulta dal 730 originario, è possibile correggere la dichiarazione attraverso il ravvedimento, presentando obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche entro i termini prescritti (vedi "ravvedimento operoso"), e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
    La dichiarazione integrativa non sospende, infatti, le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico;
  • se ci si accorge di aver indicato in modo inesatto i dati del sostituto d'imposta o di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificarlo, è possibile presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati (in questo caso occorre indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio).


»  Registrazione tardiva degli atti


Gli atti soggetti a registrazione si distinguono in:
  • atti da registrare entro termini fissi (20 o 30 giorni);
  • atti da registrare in "caso d'uso", cioè solo quando vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie o presso le amministrazioni statali o degli enti territoriali, e i rispettivi organi di controllo.
I contratti assoggettati ad Iva, se stipulati per scrittura privata non autenticata, vanno registrati in caso d'uso.


Atti da registrare entro termini fissi

Atto Termine di registrazione
Locazione di immobili 30 giorni (dalla data dell'atto)
Vendita e comodato di immobili 20 giorni (dalla data dell'atto)
Contratti preliminari 20 giorni
Cessioni di azienda 20 giorni
Fidejussioni 20 giorni
Accolli di debiti 20 giorni



La mancata richiesta di registrazione di atti può essere regolarizzata entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto con il versamento della sanzione ridotta al 12% dell'imposta dovuta (ossia ad 1/10 del minimo del 120%), purché la violazione non sia stata constatata dall'ufficio e, comunque, prima di accessi, ispezioni, verifiche.

Entro lo stesso termine di 90 giorni, se il tributo è autoliquidabile, il soggetto interessato deve versare la sanzione ridotta, il tributo dovuto e gli interessi moratori calcolati al tasso legale del 1,5% (fino al 31 dicembre 2010 era dell'1%) con maturazione giorno per giorno, e presentare l'atto per la registrazione.

Il ravvedimento può essere effettuato anche entro un anno dalla violazione, osservando le stesse modalità, ma con la sanzione ridotta al 15% dell'imposta dovuta (pari ad 1/8 del 120%).

Qualora la liquidazione del tributo spetti all'ufficio finanziario, la regolarizzazione della violazione deve avvenire in due fasi:
  • entro il termine massimo di un anno e sempre che non sussistano cause ostative, l'interessato deve presentare l'atto o la denuncia per la registrazione;
  • entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento dell'imposta, l'interessato deve effettuare il versamento delle somme dovute, degli interessi legali maturati dalla data della violazione fino a quella del ravvedimento, nonché della sanzione nella misura ridotta pari al 12% dell'imposta (ovvero al 15%, se l'atto o la denuncia sono presentati oltre 90 giorni ma entro un anno dal termine previsto).
Un eventuale mancato pagamento nel termine di 60 giorni rende inefficace la regolarizzazione ed obbliga l'ufficio ad applicare la sanzione nella misura intera.