Come evitare le liti tributarie


Sommario dell'intera guida ai più comuni erorri fiscali

»  Come evitare le liti tributarie


L'Amministrazione fiscale per migliorare la propria efficienza, per evitare il contenzioso tributario e sottrarsi a lunghi e costosi giudizi ha reso molto ampia la gamma degli istituti amministrativi volti ad evitare le liti fiscali.

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
L'AUTOTUTELA per far rilevare un errore dell'Amministrazione e ottenerne la correzione
L'ACQUIESCENZA per definire un atto e pagare sanzioni ridotte
L'ADESIONE AI PROCESSI VERBALI
DI CONSTATAZIONE
per definire la propria posizione fiscale ancor prima di ricevere un accertamento e usufruire di un notevole risparmio sulle sanzioni
L'ADESIONE ALL'INVITO
AL "CONTRADDITTORIO"
per definire la propria posizione fiscale ancor prima di ricevere un accertamento e usufruire di un notevole risparmio sulle sanzioni
L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE per concordare le imposte dovute e ottenere la riduzione delle sanzioni
LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE per porre fine a un contenzioso aperto con il fisco ed avere uno sconto sulle sanzioni


»  L'autotutela


Nell'ambito dei principi fondamentali sanciti dal primo comma dell'art. 97 della Costituzione, l'autotutela, come evidenziato anche dal Ministero delle Finanze, è una capacità riconosciuta dall'ordinamento alla pubblica amministrazione di "riesaminare criticamente la propria attività, in vista della esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico, ed eventualmente correggerla mediante l'annullamento o la revoca di atti ritenuti illegittimi".

È di tutta evidenza che l'istituto, se applicato, contribuisce a una sostanziale riduzione del contenzioso tributario, con conseguente alleggerimento delle spese di soccombenza, e al miglioramento dei rapporti con i contribuenti.

L'istituto dell'autotutela è stato concepito dalle previsioni di cui all'art. 68 del Dpr 27 marzo 1992, n. 287 e all'art. 2-quater del Dlgs 30 settembre 1994, n. 564 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656) e regolamentato dal decreto del Ministero delle Finanze n. 37 dell'11 febbraio 1997.

Da tale normativa è possibile ricavare i seguenti principi:
  • l'autotutela è un istituto di portata generale e, quindi, è attivabile anche nei settori in cui manchino specifiche disposizioni normative;
  • l'esercizio della potestà di autotutela non richiede necessariamente un atto di iniziativa o di sollecitazione da parte del cittadino-contribuente. Di contro, l'eventuale presentazione di atti di impulso o di iniziativa o sollecitazione non generano alcun obbligo per l'amministrazione di provvedere, né costituisce il presupposto per la formazione del silenzio-rifiuto;
  • l'annullamento d'ufficio ha efficacia ex tunc e non incontra limiti neanche nell'eventuale preesistenza di diritti soggettivi sorti sulla base dell'atto da annullare.

ALCUNE TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Annullamento Ritiro dell'atto con efficacia retroattiva (ex tunc)
Revoca Ritiro dell'atto con efficacia immediata (ex nunc)
Riforma Ritiro parziale mediante modificazione dell'atto
Rettifica Correzione di errore materiale contenuto nell'atto e commesso ai danni del contribuente


Ogni qual volta l'amministrazione emana un atto di autotutela deve darne preventivo avviso al soggetto destinatario e anche all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Il procedimento di autotutela, che si esplica mediante decisioni che sono formalmente "atti amministrativi" e sostanzialmente "atti esecutivi", in ogni caso non "atti giurisdizionali", è sempre avviato d'ufficio e ravvisa un potere assolutamente discrezionale, non passibile di sindacato in sede di contenzioso tributario. Pertanto, anche in presenza dell'impulso del contribuente, l'Ufficio finanziario non ha l'obbligo di rivedere il suo operato. Di certo, però, dal mancato esercizio del potere di autotutela può derivare un danno alla stessa Amministrazione, specie nei casi di negligenza del comportamento omissivo, le cui responsabilità possono essere fatte ricadere sul soggetto operatore dell'Amministrazione medesima.

Competente per l'annullamento dell'atto illegittimo è lo stesso Ufficio che lo ha emanato, oppure un organo gerarchicamente superiore appartenente alla stessa Amministrazione. Nel caso, quindi, in cui l'Ufficio che ha emanato l'atto, per il quale ricorrano i requisiti per l'esercizio dell'autotutela, ometta di provvedere al suo annullamento, può agire, in via sostitutiva, la Direzione regionale da cui l'Ufficio dipende.


Il potere di annullamento o revoca dell'atto, o di rinuncia all'imposizione sorge in tutti i casi di illegittimità dell'atto o dell'imposizione rispondenti alle seguenti fattispecie:
  • errore di persona;
  • evidente errore logico o di calcolo;
  • errore sul presupposto dell'imposta;
  • doppia imposizione;
  • mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
  • sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  • errore materiale del contribuente, facilmente rilevabile dall'Amministrazione.
L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se è pendente il giudizio o se l'atto è divenuto ormai definitivo per decorrenza dei termini per ricorrere e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità improcedibilità, irricevibilità ecc:) con sentenza passata in giudicato; l'unico limite sarebbe costituito dalla sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione.

Giova rilevare che l'annullamento dell'atto illegittimo travolge necessariamente e automaticamente tutti gli atri atti a esso dipendenti (ad es., il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse.


GLI ASPETTI ESSENZIALI DELL'AUTOTUTELA

Iniziativa Effetti del provvedimento di autotutela
Procedimento d'ufficio
o su istanza del contribuente
Annullamento di atti illegittimi o infondati da parte dell'ufficio che li ha emessi
Annullamento dell'atto principale e di quelli consequenziali
Restituzione delle somme indebitamente riscosse



Come già chiarito, l'annullamento dell'atto illegittimo può avvenire sia per iniziativa dello stesso Ufficio che lo ha emanato, sia su domanda del contribuente.
L'istanza non è soggetta al rispetto di forme particolari: è sufficiente trasmettere all'Ufficio competente una semplice memoria in carta libera contenente un'esposizione sintetica dei fatti corredata dalla documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute.


»  L'acquiescenza


I contribuenti che ricevono avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi, di registro, successioni e Iva, fondati su dati e valutazioni difficilmente oppugnabili, per evitare i rischi di una lite con l'Amministrazione finanziaria, possono rinunciare al ricorso ed ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'articolo 15 del Dlgs 19 giugno 1997, n. 218 prevede infatti, per gli atti definibili emessi a partire dal 1° febbraio 2011, la riduzione ad 1/3 delle sanzioni irrogate dagli uffici con gli avvisi di accertamento non impugnati per le violazioni concernenti il tributo e per quelle relative al contenuto delle dichiarazioni, fatti salvi i casi in cui l'atto non sia preceduto da processo verbale di constatazione (Pvc) o invito a comparire, in cui si applica la riduzione a 1/6. Per la definizione del Pvc e dell'invito a comparire, la riduzione delle sanzioni si attesta a 1/6 del minimo.

La misura delle sanzioni non può essere inferiore ad 1/3 dei minimi previsti dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

La riduzione spetta a condizione che il contribuente:
  • rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
  • rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
  • provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
Un'ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l'avviso di accertamento non è stato preceduto da "invito al contraddittorio". In tal caso si può fruire della riduzione ad 1/6.

Come effettuare i versamenti
Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando:
  • il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti;
  • il mod. F23 per l'imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.
Tali somme possono essere versate in unica soluzione o anche ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero, se l'importo da pagare supera € 51.645,69, in dodici rate trimestrali, sempre di pari importo.

Per le rate successive alla prima (gravate degli interessi legali), il contribuente deve prestare garanzia per il periodo della rateazione aumentato di un anno, esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o per il tramite dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

La legge n. 163/2010 (di conversione del Dl 125/2010) ha ripristinato l'obbligo di prestare idonea garanzia fideiussoria solo nel caso in cui gli importi dovuti e rateizzati siano superiori a 50.000 euro.


Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.



In evidenza
Attenzione
Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per "acquiescenza". Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata.



Vantaggi dell'acquiescenza
ACQUIESCENZA Riduce a 1/3 le sanzioni irrogate dall'Ufficio
Abbatte fino a metà le sanzioni penali e cancella le sanzioni accessorie
Evita i costi e i lunghi tempi del contenzioso



»  Adesione ai processi verbali di constatazione


L'istituto della "adesione al processo verbale di constatazione", introdotto dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, consente al contribuente destinatario di un processo verbale di constatazione la facoltà di sollecitare la definizione del proprio rapporto tributario, sulla base dei rilievi e dei contenuti dell'atto ricevuto.

Se il contribuente esercita tale facoltà, ha diritto:
  • alla riduzione (dal 1° febbraio 2011) a 1/6 delle sanzioni (cioè alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione);
  • al pagamento rateizzato delle somme dovute senza dover prestare alcun tipo di garanzia, a prescindere dall'importo dovuto.


Non tutti i processi verbali di constatazione sono definibili, ma solo quelli che:
  • hanno come conseguenza l'emissione di un accertamento parziale;
  • contengono la constatazione di violazioni "sostanziali" con riferimento esclusivamente alla normativa in materia di imposte sui redditi, Irap e di imposta sul valore aggiunto.
Gli accertamenti parziali sono quelli emessi sia ai fini imposte dirette (articolo 41-bis del Dpr n. 600/73) sia ai fini Iva (articolo 54, quarto comma, del Dpr n. 633/72).


Cosa deve fare il contribuente

Per aderire al processo verbale di constatazione è sufficiente una semplice comunicazione del contribuente all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente e all'organo che ha redatto il verbale.

Ovviamente, se redatto dall'Ufficio, per la definizione è sufficiente la presentazione di una sola comunicazione.

La richiesta deve essere effettuata, entro 30 giorni dalla data di consegna del processo verbale di constatazione, utilizzando l'apposito modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2008.

Può essere presentata sia a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, sia consegnandola direttamente ai soggetti destinatari, che rilasciano apposita ricevuta. Alla comunicazione va allegata fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

L'adesione al processo verbale di constatazione ha come conseguenza l'emissione di un "atto di definizione dell'accertamento parziale", contenente gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. L'atto è notificato al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di adesione.

La notifica dell'atto di definizione determina l'obbligo in capo al contribuente di versare le somme dovute, come risultanti dallo stesso. Il mancato pagamento delle somme definite comporta la loro iscrizione a ruolo.


»  Adesione all'invito al contraddittorio


Un altro istituto deflativo del contenzioso è "la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio".

Introdotto dal decreto legge 185 del 2008, esso si applica agli inviti al contraddittorio emessi:
  • dal 1° gennaio 2009, se riguardano imposte dirette o Iva
  • dal 29 gennaio 2009, se relativi a imposte indirette diverse dall'Iva (imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni, eccetera)
Come funziona

In sostanza, il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio (o invito a comparire), in cui sono indicati la pretesa fiscale e i motivi che l'hanno determinata, ottiene lo stesso regime agevolato, in tema di sanzioni e di pagamento rateale, previsto per l'adesione ai processi verbali di constatazione (vedi paragrafo precedente).

La definizione si realizza con l'acquisizione dell'assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

La comunicazione, con la quale il contribuente informa il competente ufficio di voler aderire, deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte. Ad essa va allegata inoltre la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.

Il pagamento rateizzato consente il versamento delle somme dovute in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero, se le somme dovute sono superiori a 51.645,69 euro, di dodici rate trimestrali, senza la prestazione di alcuna garanzia.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale (3% fino al 31 dicembre 2009, 1% fino al 31 dicembre 2010, 1,5% dal 1° gennaio 2011), calcolati dal giorno successivo a quello del primo versamento e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

Se il contribuente non versa le somme successive alla prima rata, l'Ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme medesime.


Vantaggi dell'adesione
ADESIONE Riduzione A 1/6 delle sanzioni minime irrogabili dall'Ufficio
Possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute senza la prestazione di garanzie


Attenzione
L'istituto non si applica se il contribuente ha ricevuto in precedenza un processo verbale di constatazione, che consente l'emissione di un accertamento parziale, e non lo ha definito.