Il ravvedimento operoso


Sommario dell'intera guida ai più comuni erorri fiscali

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L'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'articolo 16 del Dl del 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di imposte dirette (es. Irpef), indirette (Iva, registro, ecc.) e di tributi locali (Ici).

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni amministrative, a condizione che:
  • la violazione oggetto della regolarizzazione non sia stata già constatata dall'ufficio o ente impositore e portata a conoscenza dell'interessato attraverso la notifica dell'atto;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche; in questi casi l'esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo;
  • non siano iniziate altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, invio di questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, Dlgs 472/97).
Indagini di altro tipo, come quelle di natura penale, non sono di ostacolo al ravvedimento.

»  Il ravvedimento per imposte dirette e Iva


IL  RAVVEDIMENTO  PER  LE  IMPOSTE  DIRETTE
Chi può utilizzarlo Tutti i contribuenti
(persone fisiche e/o giuridiche, sostituti d'imposta)
Errori e/o omissioni sanabili 1. Omessi, insufficienti versamenti di imposte e/o di ritenute dichiarate
2. Errori formali che non incidono nella determinazione del reddito
3. Errori che incidono nella determinazione del reddito
4. Omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti
Modalità di pagamento Modello F24 in cui va indicato imposta e interessi e, separatamente, la sanzione


L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
  • dell'imposta dovuta;
  • degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito);
  • della sanzione in misura ridotta.
In particolare, la prevista sanzione del 30% viene ridotta a partire dal 1° febbraio 2011:
  • al 3% (1/10 del 30%), se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla prescritta scadenza (ravvedimento breve);
  • al 3,75% (1/8 del 30%), se il pagamento avviene con un ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo);
Per regolarizzare queste violazioni non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Il ravvedimento non è valido se manca anche uno solo degli importi dovuti (per imposta, per interessi, per sanzione).

Non sono considerati omessi i versamenti eseguiti tempestivamente ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Il tasso di interesse legale degli ultimi anni

Periodo Tasso Norma di riferimento
dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 3% D.M. 12 dicembre 2007
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 1% D.M. 5 dicembre 2009
dal 1° gennaio 2011 1,5% D.M. 7 dicembre 2010


Attenzione
I contribuenti Iva trimestrali, tenuti a maggiorare l'Iva da versare dell'1 per cento, devono calcolare gli interessi e la sanzione ridotta tenendo conto dell'imposta comprensiva di tale maggiorazione.


Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di 26 euro, pari ad 1/10 della sanzione minima di 258 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.


Violazioni di natura formale

Le violazioni di natura formale vanno distinte nelle seguenti due fattispecie:
  • violazioni "formali" che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;
  • violazioni "meramente formali" che, oltre a non avere risvolti sostanziali, non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Mentre le prime sono punibili, le seconde, su valutazione dell'ufficio, da effettuare caso per caso, non sono sanzionabili.

Tattavia, i soggetti che si avvedono di aver commesso degli errori od omissioni, sia di tipo "formale" che "meramente formale", anche se ininfluenti sull'attività di controllo, possono regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, riferita al periodo d'imposta interessato, da redigere su modello conforme a quello approvato, che può essere scaricato dal sito www.agenziaentrate.gov.it.

Tale regolarizzazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

Per le violazioni formali che siano di ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio, la regolarizzazione, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla legge, comporta il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Rientrano in questa fattispecie:
  • l'omessa o errata indicazione nella dichiarazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante;
  • dichiarazione redatta su modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale;
  • mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.

Violazioni di natura sostanziale

Gli errori o le omissioni nelle dichiarazioni validamente presentate (anche se con ritardo non superiore a 90 giorni), che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, possono essere regolarizzati:
  • presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale si è verificato l'errore o l'omissione;
  • con il pagamento, entro lo stesso termine, del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta a 1/8 del minimo previsto.
Quali errori è possibile regolarizzare.

a) Errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale della dichiarazione (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600 del 1973), quali:
– errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
– indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti d'imposta.
In questi casi, la sanzione prevista nella misura del 30% della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 3,75% (pari ad 1/8 del 30 per cento), oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, quali:
– omessa o errata indicazione di redditi;
– errata determinazione di redditi;
– esposizione di indebite detrazioni d'imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.
In queste ipotesi, la sanzione minima prevista nella misura del 100% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, è ridotta al 12,5% (pari ad 1/8 del 100% ), oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), è necessario presentare un'unica dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute; in questo caso le misure delle sanzioni ridotte (3,75 per cento e 12,5 per cento) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.


Prospetto riassuntivo del ravvedimento per le imposte dirette

Violazioni Versamenti da effettuare
Omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute in acconto o a saldo La sanzione è ridotta:
- al 3% (1/10 del 30%), se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalle prescritte scadenze;
- al 3,75% (1/8 del 30%), se il pagamento viene effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.
Contestualmente al versamento dell'imposta deve essere eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Errori ed omissioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul pagamento del tributo a) Se è un errore rilevabile in sede di liquidazione o di controllo automatizzato della dichiarazione (artt. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73), la sanzione è ridotta al 3,75% (1/8 del 30%) a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa l'infrazione:
  • venga presentata una dichiarazione integrativa;
  • venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale del 1,5% (fino al 31 dicembre 2010 era dell'1%) con maturazione giorno per giorno.
b) Se è un errore rilevabile in sede di accertamento o controllo sostanziale (omessa e/o errata indicazione di redditi; effettuazione di detrazioni di imposta o di deduzioni dall'imponibile indebiti), la sanzione è ridotta al 12,5% (1/8 del 100%) a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione:
  • venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
  • venga presentata una dichiarazione integrativa.
Nel caso in cui si intendano regolarizzare errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.
Errori "meramente formali" che non incidono nella determinazione del reddito e non arrecano pregiudizio all'esercizio di controllo Non è prevista alcuna sanzione; è sufficiente la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Omessa presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto Se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni e non sono dovute imposte, la sanzione è ridotta a 26 euro (1/10 del minimo di 258 euro);
se la dichiarazione comporta il pagamento di imposte, bisogna versare sia la sanzione di 26 euro, sia quella percentuale per gli omessi versamenti (3% o 3,75% a seconda dei casi).


Attenzione
La dichiarazione dei redditi non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale è sanabile se la persona interessata provvede, entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, a firmare il modello.



Tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari

Per la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati all'invio telematico, ai fini dell'applicazione del ravvedimento, è necesario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata.

Pertanto, la specifica sanzione a carico dell'intermediario (da 516 a 5.164 euro) può essere ridotta a 1/10 del minimo (ossia 52 euro) se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a 90 giorni. Alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si accompagnano, ovviamente, le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione, di cui si è detto in precedenza, che devono essere irrogate a carico del contribuente.

L'intermediario deve procedere, contestualmente alla trasmissione telematica della dichiarazione, al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Presentazione della dichiarazione integrativa

Se, ai fini del ravvedimento, è previsto l'obbligo di una dichiarazione integrativa, questa può essere presentata ad un ufficio postale o in via telematica (direttamente o tramite intermediario) entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si sono veriificati:
  • utilizzando (anche in fotocopia) i modelli di dichiarazione approvati per l'anno di riferimento, disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
  • riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria (naturalmente rettificato) e tenendo conto delle correzioni o integrazioni, oppure indicando le sole correzioni o integrazioni che si intendono apportare alla dichiarazione originaria;
  • barrando nella dichiarazione l'apposita casella "Dichiarazione integrativa";
  • indicando quali quadri o allegati alla dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali invece sono rimasti invariati.
L'eventuale maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso.


»  Modalità di pagamento


Il ravvedimento si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incompenze richieste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo di imposta, interessi e sanzione, il ravvedimento non è valido.

Per usufruire del ravvedimento i versamenti vanno eseguiti, indicando gli appositi codici tributo:
  • con il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'IVA, l'Irap, e l'imposta sugli intrattenimenti;
  • con il modello F23, per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti, indicando la causale "SZ" e, nello spazio riservato agli estremi dell'atto, l'anno cui si riferisce la violazione.
Quando si ricorre al ravvedimento non è possibile effettuare il pagamento a rate.

In entrambi i casi:
  • se il periodo d'imposta da indicare non coincide con l'anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (esempio: 2010);
  • se sono dovuti interessi, questi, calcolati al tasso legale, vanno indicati nel Mod. F24 utilizzando gli appositi codici tributo; nel caso in cui si tratti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta gli stessi vanno versati cumulativamente con il tributo;
  • le sanzioni vanno versate con un apposito codice tributo (l'elenco completo dei codici è reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate).
  • nella colonna "rateazione" occorre scrivere 0101, perché non è consentito il pagamento a rate;
  • per l'anno di riferimento, l'anno dell'infrazione.

Attenzione
Per i tributi per i quali è ammessa, il contribuente può effettuare la compensazione delle somme e delle sanzioni dovute per effetto del ravvedimento con i crediti d'imposta vantati.


In evidenza
Si ricorda che "il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo" (art. 6, comma 8, del decreto legge 330/94 convertito, con modificazioni, dalla legge 473/94; circolare ministeriale 176/E del 1deg; luglio 1996).




Con modello F24 Codice Con modello F23 Codice
Irpef 8901 imposta di registro 671T
Addizionale regionale all'Irpef 8902 Imposte sulle successioni e donazioni 672T
Addizionale comunale all'Irpef 8903 Invim 673T
Iva 8904 Imposte e tasse ipotecarie e catastali 674T
Irpeg 8905 Imposta di bollo 675T
Sostituti d'imposta 8906 Tasse sulle concessioni governative 678T
Irap 8907 Tasse sul possesso di autoveicoli 679T
Altre imposte dirette 8908 Abbonamenti alle radioaudizioni 680T
Imposta sugli intrattenimenti 8909 Abbonamento alla televisione 681T
Iva forfetaria relativa all'imposta sugli intrattenimenti 8910 Altri tributi indiretti 682T
Altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, Irap e Iva 8911 Imposte sostitutive di imposte indirette 687T
Anagrafe tributaria, codice fiscale, imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap e Iva 8912 Interessi sul ravvedimento - Irpef 1989
Imposte sostitutive delle imposte sui redditi 8913 Interessi sul ravvedimento - Ires 1990
Irpef, rettifica Mod. 730 8915 Interessi sul ravvedimento - Iva 1991
Add. reg.le Irpef, rettifica Mod. 730 8916 Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive 1992
Add. com.le Irpef, rettifica Mod. 730 8917 Interessi sul ravvedimento - Irap 1993
Ires 8918 Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale 1994
Regolarizzazione operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione 9399 Interessi sul ravvedimento - Addizionale comunale 1998

* Per il versamento dell'imposta si usano i codici ordinari.

UN ESEMPIO PRATICO DI RAVVEDIMENTO

Il contribuente che non ha versato alla scadenza del 30 novembre il secondo acconto dell'Irpef dovuta per l'anno 2010, pari a 1.000 euro, ha due opportunità per regolarizzare:

Ravvedimento "breve".
Se la regolarizzazione avviene il 30 dicembre (cioè nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento), il contribuente dovrà versare, oltre all'imposta non pagata:
a) una sanzione di 25,00 euro (2,5% di 1.000 euro);
b) interessi per 0,82 euro (1.000 x 1% x 30 / 365).

Ravvedimento "lungo".
Se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (supponiamo, per esempio, il 31 marzo 2011, con 121 giorni di ritardo dalla scadenza originaria del pagamento), il contribuente dovrà versare, oltre all'imposta non pagata:
a) una sanzione di 37,50 euro (3,75% di 1.000 euro);
b) interessi per 4,97 euro (1.000 x 1,5% x 121 / 365).