Conciliazione giudiziale


Sommario dell'intera guida ai più comuni erorri fiscali

»  Conciliazione giudiziale


Al fine di favorire la definizione di una controversia già avviata presso la Commissione tributaria provinciale, evitando le lungaggini e le spese dei vari gradi di giudizio, il legislatore ha introdotto nel sistema fiscale l'istituto della conciliazione giudiziale, quale meccanismo di chiusura della controversia.

La disciplina dell'istituto è contemplata nell'articolo 48 del vigente Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546.

La conciliazione può essere proposta:
  • dalla Commissione tributaria provinciale che, d'ufficio, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione;
  • dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, agente della riscossione).
Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l'accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.

Per esplicita previsione, ciascuna delle parti (contribuente, Fisco) con apposita istanza, che va prima notificata alla controparte e poi depositata fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione della causa, può proporre all'altra la conciliazione totale o parziale della controversia; limitatamente alle questioni non conciliate, la controversia prosegue nei modi ordinari.


I vantaggi della conciliazione
Contenzioso Si chiude definitivamente la partita con il fisco, se la conciliazione è totale
Costi della lite Le spese di giudizio restano compensate
Reati tributari Le pene previste sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie
Sanzioni
  • Dal 1° febbraio 2011 sono ridotte al 40% delle somme irrogabili in base al tributo conciliato
  • La riduzione non può comunque essere inferiore al 40% dei minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo
  • In caso di cumulo delle sanzioni per violazioni continuate, si applicherà una sanzione unica solo per le sanzioni indicate nell'atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazione
  • La regola del cumulo giuridico si applicherà solo alle imposte dirette anche se le violazioni interessano altri tributi


La conciliazione è applicabile a tutte le controversie per le quali sono competenti le Commissioni tributarie.

È possibile conciliare anche le vertenze derivanti da richieste di rimborso nei casi in cui il contribuente ha preferito pagare per poi contestare davanti al giudice l'illegittimità delle pretese dell'Amministrazione finanziaria.

La conciliazione può essere conclusa soltanto davanti alla Commissione tributaria provinciale e non oltre la prima seduta, sia in udienza sia fuori udienza. Il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.


Le forme di conciliazione
In udienza Il contribuente, con domanda di discussione in pubblica udienza, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia
L'ufficio, dopo la data di fissazione dell'udienza, può depositare una proposta scritta pre-concordata con il contribuente
Il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti ad accordarsi
Fuori udienza
(rito abbreviato)
Accordo extra-giudiziale
Deposito della proposta di conciliazione presso la segreteria della Commissione, con indicazione dei contenuti dell'accordo



La conciliazione fuori udienza viene avviata formalmente una volta che sia intervenuto l'accordo tra l'Ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.

In questa ipotesi lo stesso Ufficio, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, può provvedere a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito.

Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio.

La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale. Il decreto è comunicato alle parti e il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data della comunicazione.

Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile, il Presidente della Commissione fissa la trattazione della controversia con proprio provvedimento che depositerà in segreteria entro 10 giorni dalla data di presentazione della proposta.

Se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta di pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta.


La conciliazione in udienza è avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice:
  • quando una delle parti, con istanza di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, abbia manifestato la volontà di conciliare in tutto o in parte la controversia;
  • quando l'Ufficio, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima che questa venga celebrata in camera di consiglio o in pubblica udienza, abbia depositato una proposta scritta pre-concordata con il ricorrente;
  • quando il giudice, con intervento autonomo, inviti le parti ad accordarsi.
Se l'accordo è raggiunto, viene redatto apposito processo verbale in doppia copia contenente:
  • l'indicazione della Commissione provinciale alla quale era stato presentato il ricorso;
  • l'indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e del ricorrente;
  • la manifestazione della volontà di conciliare, con l'indicazione degli elementi addotti nella proposta conciliativa e una succinta motivazione;
  • la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione giudiziale;
  • la data, la sottoscrizione del titolare dell'Ufficio e del ricorrente.
Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto:
  • in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
  • in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro.
La prima delle rate deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o della comunicazione del decreto presidenziale, mentre le rate successive (gravate degli interessi legali), vanno versate alle dovute scadenze.

Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, e fino alla scadenza di ciascuna rata.
Il contribuente deve consegnare all'ufficio copia dell'attestazione del versamento.

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.


Per le conciliazioni giudiziali e per quelle non ancora perfezionate alla data del 6 luglio 2011, la "manovra correttiva" (comma 19 dell'articolo 23 del Dl 98/2011 convertito dalla legge 111/2011) ha soppresso l'obbligo di garanzia anche nel caso in cui l'ammontare complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro.



Come versare le somme dovute

Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie è effettuato presso qualsiasi concessionario, banca o ufficio postale, utilizzando:
  • il modello F24 per le imposte dirette, per l'Irap, per le imposte sostitutive e per l'Iva;
  • il modello F23 per le altre inposte indirette.
Nei predetti modelli di pagamento devono essere indicati gli appositi codici tributo reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nonché il codice atto relativo all'istituto conciliativo a cui si è aderito.

Attenzione
Per le imposte dirette, Irap, imposte sostitutive e Iva è consentito effettuare la compensazione delle somme comprese le sanzioni, dovute per effetto della conciliazione giudiziale, con i crediti d'imposta del contribuente, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241 del 1997. Non è possibile invece compensare le imposte che si versano con il modello F23 (per esempio, imposta di registro).


Si avverte, infine, che in caso di avvenuta conciliazione, le sanzioni si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione stessa. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi previsti dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.


»  Definizione in via breve


La legge consente ai contribuenti di definire in modo agevolato gli omessi o ritardati pagamenti dei tributi risultanti dalla dichiarazione, accertati dal Fisco in seguito ai controlli automatici o formali (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 e articoli 2 e 3 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 462).
In particolare, le disposizioni prevedono due distinti benefici a seconda che il contribuente sia raggiunto da una comunicazione di irregolarità relativa ad omessi o tardivi versamenti (articolo 2), oppure a irregolarità nello scomputo di ritenute d'acconto, godimento di detrazioni, deduzioni o crediti d'imposta, o ancora per effetto di semplici errori di calcolo (articolo 3). È la cosiddetta definizione in via breve.
La sanzione ordinaria del 30% è ridotta:
a. ad un terzo (10%), se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione sull'esito della liquidazione automatica effettuata (articolo 36-bis);

b. ai due terzi (20%), se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione sull'esito dei controlli formali effettuati (articolo 36-ter).

In entrambe le ipotesi, gli interessi moratori sono dovuti solo fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione stessa.
Tale impostazione conserva, dunque, la propria validità, così come rimane ancora operativa la facoltà di rateazione automatica delle somme dovute.

Rateizzazione delle somme indicate nelle comunicazioni
È possibile rateizzare le somme richieste con le comunicazioni di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni, in particolare:
  • gli importi superiori a 2.000 euro possono essere versati al massimo in sei rate trimestrali di pari importo;
  • se gli importi dovuti superano i 5.000 euro possono essere versati in non più di venti rate trimestrali di pari importo;
  • se le somme dovute superano 50.000 euro, è possibile versarle in venti rate trimestrali di pari importo, prestando le garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte all'ufficio entro 10 giorni dal versamento della prima rata.
L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al tasso del 1,5% annuo (fino al 31 dicembre 2010 era dell'1%), calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza della rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo.

La notificazione delle cartelle di pagamento è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

Attenzione
La decadenza dal beneficio della rateizzazione non consente poi di poter fruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.


Con il pagamento di imposte, interessi e sanzioni ridotte il contribuente evita l'iscrizione a ruolo e chiude la controversia.