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» Conciliazione giudizialeAl fine di favorire la definizione di una controversia già avviata presso la Commissione tributaria provinciale, evitando le lungaggini e le spese dei vari gradi di giudizio, il legislatore ha introdotto nel sistema fiscale l'istituto della conciliazione giudiziale, quale meccanismo di chiusura della controversia. La disciplina dell'istituto è contemplata nell'articolo 48 del vigente Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546. La conciliazione può essere proposta:
Per esplicita previsione, ciascuna delle parti (contribuente, Fisco) con apposita istanza, che va prima notificata alla controparte e poi depositata fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione della causa, può proporre all'altra la conciliazione totale o parziale della controversia; limitatamente alle questioni non conciliate, la controversia prosegue nei modi ordinari.
La conciliazione è applicabile a tutte le controversie per le quali sono competenti le Commissioni tributarie. È possibile conciliare anche le vertenze derivanti da richieste di rimborso nei casi in cui il contribuente ha preferito pagare per poi contestare davanti al giudice l'illegittimità delle pretese dell'Amministrazione finanziaria. La conciliazione può essere conclusa soltanto davanti alla Commissione tributaria provinciale e non oltre la prima seduta, sia in udienza sia fuori udienza. Il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
La conciliazione fuori udienza viene avviata formalmente una volta che sia intervenuto l'accordo tra l'Ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia. In questa ipotesi lo stesso Ufficio, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, può provvedere a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale. Il decreto è comunicato alle parti e il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile, il Presidente della Commissione fissa la trattazione della controversia con proprio provvedimento che depositerà in segreteria entro 10 giorni dalla data di presentazione della proposta. Se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta di pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta. La conciliazione in udienza è avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice:
Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, e fino alla scadenza di ciascuna rata. Il contribuente deve consegnare all'ufficio copia dell'attestazione del versamento. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
Come versare le somme dovute Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie è effettuato presso qualsiasi concessionario, banca o ufficio postale, utilizzando:
Si avverte, infine, che in caso di avvenuta conciliazione, le sanzioni si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione stessa. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi previsti dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. » Definizione in via breveLa legge consente ai contribuenti di definire in modo agevolato gli omessi o ritardati pagamenti dei tributi risultanti dalla dichiarazione, accertati dal Fisco in seguito ai controlli automatici o formali (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 e articoli 2 e 3 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 462). In particolare, le disposizioni prevedono due distinti benefici a seconda che il contribuente sia raggiunto da una comunicazione di irregolarità relativa ad omessi o tardivi versamenti (articolo 2), oppure a irregolarità nello scomputo di ritenute d'acconto, godimento di detrazioni, deduzioni o crediti d'imposta, o ancora per effetto di semplici errori di calcolo (articolo 3). È la cosiddetta definizione in via breve. La sanzione ordinaria del 30% è ridotta: a. ad un terzo (10%), se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione sull'esito della liquidazione automatica effettuata (articolo 36-bis); b. ai due terzi (20%), se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione sull'esito dei controlli formali effettuati (articolo 36-ter). In entrambe le ipotesi, gli interessi moratori sono dovuti solo fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione stessa. Tale impostazione conserva, dunque, la propria validità, così come rimane ancora operativa la facoltà di rateazione automatica delle somme dovute. Rateizzazione delle somme indicate nelle comunicazioni È possibile rateizzare le somme richieste con le comunicazioni di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni, in particolare:
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza della rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo. La notificazione delle cartelle di pagamento è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
Con il pagamento di imposte, interessi e sanzioni ridotte il contribuente evita l'iscrizione a ruolo e chiude la controversia. |