Accertamento con adesione


Sommario dell'intera guida ai più comuni erorri fiscali

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L'accertamento con adesione è uno strumento che permette al contribuente di prevenire le vertenze con il fisco o di chiuderle dopo che sono iniziate.
In particolare, quando si riceve un accertamento o anche prima di averlo ricevuto, è prevista la facoltà di ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione (detto anche "concordato") che permette di patteggiare l'imponibile e di ottenere uno "sconto" sulle sanzioni irrogate che saranno rideterminate nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge, a partire dal 1° febbreio 2011.
Fanno eccezione a tale regola le sanzioni applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi o dell'Iva e quelle che sono state irrogate a causa dell'omessa, inesatta o incompleta risposta ad una richiesta avanzata dall'ufficio.


I vantaggi dell'accertamento con adesione
Accertamento Si chiude totalmente la controversia
(l'amministrazione non può fare altri accertamenti sull'imponibile concordato, se non in certi casi tassativamente determinati
Reati tributari Le pene previste sono ridotte fino alla metà e non si applicano le sanzioni accessorie, se il concordato è stato perfezionato prima dell'apertura del dibattito di primo grado, con estinzione del debito tributario
Sanzioni Sono ridotte a 1/3 del minimo previsto dalla legge


Con l'adesione si possono "concordare" tutte le più importanti imposte dirette e indirette.

CHI È AMMESSO TUTTI I CONTRIBUENTI
persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d'imposta
LE IMPOSTE DEFINIBILI LE PRINCIPALI IMPOSTE DIRETTE
  • Irpef
  • IRES
  • Irap
  • Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese
  • Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione
LE PRINCIPALI IMPOSTE INDIRETTE
  • Iva
  • Imposta sulle successioni e sulle donazioni
  • Imposta di registro
  • Imposta ipotecaria e catastale
  • Invim ordinaria e decennale
  • Imposta sostitutiva dell'Invim
  • Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito
  • Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione
  • Imposta provinciale sull'immatricolazione di nuovi veicoli
QUANDO SI PROPONE dopo aver ricevuto un avviso di accertamento
dopo un controllo eseguito dall'ufficio o dalla Guardia di Finanza (accesso, ispezione, verifica)

(da Annuario del Contribuente 2010)



Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore, anche con un incarico speciale relativo solo all'accertamento con adesione. In tal caso la procura deve essere scritta e la firma autenticata.
Non è necessaria l'autenticazione se la procura è fatta al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado (fratelli e sorelle, figli e genitori, cognati ed altri familiari) o, in caso di società ed enti, ai propri dipendenti.


L'adesione per le imposte dirette e l'Iva

La possibilità di concordare è estesa a tutti i contribuenti persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, compresi i sostituti d'imposta.
L'adesione può essere utilizzata anche per definire gli accertamenti induttivi, gli accertamenti sintetici basati sul cosiddetto redditometro, gli accertamenti fondati su "coefficienti presuntivi", sui parametri o sugli studi di settore.

La definizione ha effetto sui contributi assistenziali e previdenziali, che hanno la stessa base imponibile di quella delle imposte sui redditi.
In pratica, il contribuente che concorda con il fisco dovrà poi regolarizzare la sua posizione anche con gli enti previdenziali.
Ai maggiori contributi non vanno però aggiunti interessi e sanzioni.

La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'Iva, quando l'accertamento riguarda voci riferibili ad entrambe le imposte.

Inoltre, a seguito della definizione concordata, le pene previste per i reati tributari connessi all'avviso di accertamento sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie, se l'adesione è stata perfezionata prima dell'apertura del dibattimento di primo grado con estinzione del debito tributario.


Eventuali accertamenti successivi all'adesione

L'accertamento definito con l'adesione non può essere integrato o modificato dall'ufficio finanziario, a meno che non emergano nuovi elementi che attestano un'evasione macroscopica.
Per procedere ad un nuovo accertamento, però, devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
  • i nuovi elementi non dovevano essere conosciuti (né conoscibili) dall'ufficio finanziario al momento della definizione;
  • da questi elementi deve emergere un maggior reddito superiore al 50% di quello definito, comunque non inferiore a 77.468 euro.
A partire dal periodo d'imposta 1998, non sono necessarie queste condizioni per procedere ad un ulteriore atto impositivo nei casi di concordato relativo ad accertamento basato sugli studi di settore o sui parametri.

Un nuovo accertamento è inoltre possibile in alcuni casi particolari riguardanti le società di persone, le associazioni e le aziende coniugali:
  • se la definizione ha riguardato esclusivamente i redditi di partecipazione nei confronti di società di persone ed associazioni professionali, ovvero del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
  • se viene accertato un maggior reddito nei confronti della società, associazione o azienda coniugale alla quale partecipano soggetti che, limitatamente ai redditi diversi da quelli di partecipazione, hanno già definito la loro posizione individuale. Questi accertamenti possono riguardare, perciò, soltanto il maggior reddito di partecipazione attribuibile al socio, all'associato o al coniuge in conseguenza dell'accertamento effetuato nei confronti della società, associazione o azienda coniugale.
Un nuovo accertamento è possibile, infine, nei confronti di tutti i contribuenti, quando la definizione ha riguardato un accertamento parziale.


Sanzioni

A seguito dell'adesione le sanzioni si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto.
In caso di cumulo delle sanzioni per violazioni continuate, per ciascun tributo oggetto dell'adesione verrà applicata una sanzione unica per tutte le violazioni ad esso riferite nell'ambito del periodo d'imposta interessato dalla definizione, e precisamente quella stabilita per la violazione più grave.

Sono escluse dalla riduzione le sanzioni applicate per gli errori formali riscontrati in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ed Iva, nonché le sanzioni per omessa, incompleta o inesatta risposta alle richieste dell'ufficio.


Le società di persone e le associazioni professionali

L'ufficio preposto all'accertamento nei confronti delle società di persone o dell'associazione professionale effettua anche la definizione della quota di reddito attribuibile ai soci o associati, con un unico atto ed in contraddittorio con ciascuno di loro, previa convocazione di tutti i soci o associati e del rappresentante legale.

La definizione può essere effettuata anche solo da alcuni soci o associati, a prescindere dalla scelta della società o dell'associazione.

Qualora solo alcuni dei soggetti interessati abbiano aderito all'accertamento, l'Amministrazione provvederà a notificare, sulla base degli imponibili definiti, avvisi di accertamento sia ai soggetti che hanno partecipato al contraddittorio e non hanno aderito sia a quelli che, pur convocati, non sono intervenuti. In tal caso le sanzioni verranno irrogate nella misura ordinaria.

Competenti ad effettuare l'accertamento con adesione sono gli uffici locali dell'Agenzia nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.
Se il concordato riguarda società di persone, associazioni professionali o aziende coniugali gestite in forma associata, l'ufficio competente per la società, l'associazione o l'azienda effettua anche la definizione del reddito attribuibile ai soci o agli associati, a prescindere dalla loro residenza.


Come si avvia il concordato

L'accertamento con adesione può essere avviato dagli Uffici finaziari o dal contribuente.
Nella prima ipotesi l'ufficio invia al contribuente un "invito a comparire" nel quale sono indicati i periodi di imposta assoggettabili ad accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento. In tal caso, il contribuente può:
  • aderire all'invito e partecipare al contraddittorio con l'ufficio;
  • non presentarsi, ed attendere l'eventuale avviso di accertamento, riservandosi di impugnarlo davanti alla Commissione tributaria provinciale.
Va ricordato che l'ufficio non è obbligato ad inviare l'invito a comparire prima dell'accertamento, così come il contribuente non è tenuto a rispondere alla convocazione: se non si presenta, non è soggetto ad alcuna sanzione, ma non potrà più proporre l'adesione quando riceverà l'atto di accertamento.

Il contribuente può dunque attivare la procedura di adesione quando ha ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire, presentando all'ufficio una domanda in carta libera.
La domanda, con l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'atto di accertamento, mediante consegna diretta o a mezzo posta, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Se la domanda viene inviata per posta ordinaria vale la data di arrivo all'ufficio, mentre se viene spedita mediante plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento vale la data di spedizione.

L'ufficio, entro quindici giorni dal ricevimento della domamda, è tenuto ad invitare, anche telefonicamente, il contribuente a comparire.

Il contribuente ha un'altra possibilità per avviare di sua iniziativa il procedimento di concordato quando sono stati effettuati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche da parte della Guardia di finanza o degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. In questo caso il contribuente, sempre con una domanda in carta libera presentata con le stesse modalità, può chiedere all'ufficio competente di formulare una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, ma l'ufficio lo inviterà per instaurare il contraddittorio solo se lo ritiene opportuno.


Sospensione dei termini

Il termine per impugnare l'atto di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale è sospeso per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione o spedizione dell'istanza. Pertanto, il contribuente che non riesce a mettersi d'accordo con l'ufficio non perde la possibilità di proporre ricorso alla Commissione provinciale.

Dalla data della domanda viene sospeso per 90 giorni anche il termine per il pagamento dell'Iva (o della maggiore Iva) accertata.

Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione.

In evidenza
Attenzione
È possibile chiedere l'accertamento con adesione e poi, se non viene concluso, fare ricorso alla Commissione tributaria provinciale, ma non il contrario. Quindi, chi presenta ricorso contro un avviso di accertamento non può più definirlo con adesione.


Conclusione dell'adesione

In caso di esito favorevole del contraddittorio, il procedimento si conclude con la redazione di un atto, in doppia copia, nel quale vengono indicati:
  • gli elementi e la motivazione dell'adesione;
  • le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione;
  • le altre somme eventualmente dovute.

Perfezionamento dell'adesione

L'adesione si perfeziona con il versamento delle somme risultanti dall'accordo, che può essere effettuato:
  • in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto;
  • in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di 12 rate trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69 euro, delle quali la prima da versare entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto.
    Per le rate successive (gravate degli interessi legali), il contribuente deve prestare le garanzie previste dalla legge mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, o per il tramite dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
    Attraverso queste garanzie, in caso di mancato versamento delle somme rateizzate nei termini stabiliti, l'Agenzia recupererà le somme dovute.
    In presenza di un garante, se quest'ultimo non versa le somme dovute entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

La legge n. 163/2010 (di conversione del Dl 125/2010) ha ripristinato l'obbligo di prestare idonea garanzia fideiussoria solo nel caso in cui gli importi dovuti e rateizzati siano superiori a 50.000 euro.


Per il versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione è possibile effettuare la compensazione con i crediti d'imposta del contribuente.
Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio competente la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia, in modo da ottenere dall'ufficio la consegna della copia dell'atto di adesione.

Con il perfezionamento dell'adesione, l'eventuale avviso di accertamento ricevuto in precedenza non ha più alcuna efficacia.


In evidenza
Attenzione
In caso di mancato versamento delle somme dovute (o, in caso di rateazione, della prima rata con prestazione delle garanzie per le successive) se il garante non versa l'importo entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.


Versamenti con il modello F24

Il versamento deve essere effettuato, distintamente per ciascun anno definito, presso qualsiasi concessionario per la riscossione, banca o ufficio postale, utilizzando il modello F24.

Ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 è possibile effettuare la compensazione delle somme dovute (comprese le sanzioni) per effetto del concordato con i crediti d'imposta del contribuente.


L'adesione per le altre imposte indirette

L'adesione esplica i suoi effetti per tutti i tributi dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha determinato l'accertamento.

Il valore definito a seguito del contraddittorio fra l'ufficio ed il contribuente vincola l'ufficio solo per la definizione dei tributi trattati.

L'accertamento con adesione non può essere impugnato dal contribuente e non può essere integrato o modificato dall'ufficio. In altri termini, né l'ufficio tributario né il contribuente possono presentare un'ulteriore contestazione per i rapporti tributari definiti.

Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.

Ai fini dell'accertamento con adesione, l'atto non è divisibile quando contiene disposizioni necessariamente connesse. Invece, se un atto contiene più disposizioni non connesse per la loro intrinseca natura, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, può formare oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
Ad esempio, la denuncia di successione è un atto non divisibile, mentre sono divisibili le diverse compravendite eventualmente contenute in un unico atto.


Sanzioni

Le sanzioni dovute per ciascun tributo, a seguito dell'adesione, si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge, con modalità simili a quelle previste per le imposte dirette e per l'Iva.


Uffici competenti

Per il procedimento di definizione delle imposte indirette la competenza spetta all'ufficio locale dell' Agenzia delle Entrate.


Come si avvia il procedimento di definizione

Per l'avvio della definizione possono presentarsi due diverse situazioni:

a) se è stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire, il contribuente può presentare direttamente all'Ufficio competente, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, una domanda di concordato in carta libera indicando il proprio recapito, compreso quello telefonico. Nel caso di invio per posta ordinaria vale la data di arrivo all'Ufficio, mentre vale la data di spedizione se l'istanza viene inviata mediante plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento.
La presentazione della domamnda sospende per 90 giorni sia i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla giurisdizione tributaria sia il pagamento delle somme dovute in pendenza di giudizio.

In evidenza
Attenzione
Non è consentita la presentazione della domanda di concordato se il contribuente ha già impugnato l'atto davanti alla Commissione tributaria provinciale.

L'Ufficio è tenuto, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, a trasmettere al contribuente, anche mediante telefono, l'invito a comparire;

b) se non è stato notificato un avviso di accertamento, il procedimento può essere iniziato dall'Ufficio che invia al contribuente un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
  • gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce il rapporto tributario per il quale si può arrivare al concordato;
  • il giorno e il luogo della comparizione;
  • gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.
In evidenza
L'invio della proposta di adesione non è obbligatorio ma è lasciato alla valutazione degli uffici che devono tener conto anche delle proprie capacità operative, soprattutto in prossimità della scadenza dei termini per l'accertamento.


Conclusione del procedimento di adesione

Il procedimento di accertamento con adesione, in caso di esito positivo del contraddittorio, si conclude con la redazione da parte dell'Ufficio di un atto in doppia copia contenente:
  • l'indicazione, per ogni tributo, degli elementi su cui la definizione si fonda e della sua motivazione;
  • la liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione.
La definizione delle imposte indirette, nella quale possono essere coinvolti più contribuenti allo stesso titolo, può essere chiesta ed ottenuta anche da un solo obbligato.
In questo caso:
  • l'Ufficio deve inviare l'invito a comparire a tutti gli obbligati, in modo da consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio;
  • la definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti con la conseguente perdita di efficacia dell'avviso di accertamento eventualmente già notificato;
  • la presentazione della domanda di concordato, anche se da parte di un solo obbligato, comporta per tutti gli obbligati la sospensione per un periodo di 90 giorni dei termini per l'impugnazione.