Il diritto di interpello


Sommario dell'intera guida ai più comuni erorri fiscali

»  Interpello "ordinario"


In base all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cosiddetto "Statuto dei diritti del contribuente"), il contribuente ha la possibilità di rivolgere un quesito all'Amministrazione finanziaria per conoscere la soluzione da dare al suo caso concreto e personale sul quale sussistono "obiettive condizioni di incertezza".

Se entro 120 giorni non si riceve alcuna risposta, si deve intendere che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal richiedente (silenzio-assenso).

L'interpello ordinario è soggetto a determinate condizioni e deve svolgersi secondo precise procedure.

Chi può presentare l'istanza
L'istanza deve essere presentata dal contribuente (sia persona fisica che giuridica) direttamente interessato alla soluzione del quesito. Possono inoltrare l'istanza anche le altre persone obbligate agli adempimenti tributari per conto del contribuente, in particolare:
  • i coobbligati al pagamento dei tributi;
  • i sostituti di imposta, limitatamente a questioni attinenti all'applicazione delle ritenute;
  • i responsabili di imposta (per esempio i notai, obbligati al pagamento dell'imposta per fatti o situazioni riferibili ai propri clienti);
  • i rappresentanti delle società ed enti;
  • i procuratori generali e speciali dei contribuenti. In tal caso, la procura deve essere conferita secondo le formalità stabilite all'articolo 63 del Dpr, n. 600 del 1973.
Le istanze di competenza dell'Agenzia delle Entrate
Le istanze di interpello di competenza dell'Agenzia delle Entrate possono riguardare in particolare:
  • le imposte sui redditi
  • l'imposta sul valore aggiunto
  • la Dual Incom Tax (DIT)
  • l'imposta di registro
  • l'imposta di bollo
  • le tasse sulle concessioni governative
  • l'imposta sugli intrattenimenti
  • altri tributi minori.
Per quanto riguarda l'IRAP, la competenza a gestire l'interpello compete necessariamente alla stessa amministrazione che esercita in materia i poteri di accertamento. La potestà di accertamento in materia di IRAP infatti è attribuita all'Agenzia delle Entrate, salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia.

Per i tributi che non sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate il contribuente può presentare istanza di interpello all'ente che li gestisce (ad esempio i Comuni per l'ICI e per gli altri tributi locali, le Province per i tributi provinciali e le Regioni per quelli regionali).

Il contribuente, sempre che l'Amministrazione finanziaria non si sia già espressa in merito, può presentare istanza di interpello quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
  • è interessato a conoscere l'interpretazione di determinate disposizioni in quanto deve applicarle "al proprio caso concreto";
  • esistono obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma che si deve applicare;
  • il contribuente non ha dato ancora attuazione alla norma oggetto di interpello o posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.
In mancanza di tali presupposti, l'istanza presentata dal contribuente non è "ammissibile" e non produce alcun effetto. Tuttavia l'Amministrazione, se non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, è tenuta a comunicare al contribuente la circolare, nota o risoluzione che risolve "compiutamente" il problema segnalato.

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Pertanto, nel caso di adempimenti periodici (ad esempio versamento IVA, presentazione delle dichiarazioni, eccetera), il contribuente non potrà rinviare il relativo adempimento alla data in cui l'Agenzia avrà fornito risposta all'interpello.

Requisiti dell'istanza
Nell'istanza occorre indicare:
  • i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
  • la descrizione circostanziata e specifica del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza;
  • il domicilio del contribuente o del suo legale rappresentante;
  • la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
In mancanza di questi requisiti l'istanza è inammissibile e non produce gli effetti tipici dell'interpello.

Tuttavia, l'Amministrazione comunicherà, entro i termini di legge, l'inammissibilità dell'istanza al contribuente e nel caso in cui non ricorrano le obiettive condizioni di incertezza indicherà la circolare o la risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Il contribuente, per velocizzare le comunicazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, può indicare nell'istanza il proprio numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica.

Nel caso in cui l'istanza non sia stata sottoscritta dal contribuente, la stessa istanza può essere regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento del relativo invito da parte della Direzione competente dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso, il termine entro il quale l'Agenzia è tenuta a rispondere decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'interpello.

Se la documentazione allegata non è sufficiente a consentire il corretto inquadramento della questione, l'Amministrazione può chiedere al contribuente, una sola volta, di integrarla con altri documenti. In questo caso, il termine per la risposta si interrompe ed inizia a decorrere ex novo dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate di tutti i documenti richiesti.

Modalità di presentazione
L'istanza di interpello, redatta in carta libera, va presentata mediante consegna a mano, ed in tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta con relativo numero di protocollo, oppure mediante spedizione a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in plico senza busta.
I fogli su cui è scritta l'istanza non devono, cioè, essere inseriti in una busta ma piegati in due o anche in tre parti (per adeguare il plico al formato prescritto dalle poste), fermando i bordi con colla (e non con punti metallici). Su una facciata del plico va scritto l'indirizzo, sull'altra il mittente.

A chi si presenta
L'istanza va presentata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Le imprese di rilevante dimensione, ossia le imprese che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a 200 milioni di euro (tale limite sarà gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011) presentano l'istanza di interpello alla Direzione Centrale Normativa per il tramite della Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente.

La Direzione regionale effettuerà l'istruttoria e trasmetterà l'istanza alla Direzione Centrale Normativa che provvederà a fornire la risposta al contribuente.

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici a rilevanza nazionale presentano l'istanza direttamente alla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate.

I "non residenti" possono presentare l'istanza di interpello direttamente all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Ufficio del Direttore Centrale, via Cristoforo Colombo 426, 00145 Roma, oppure alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante o incaricato, presso il quale eleggono domicilio per la ricezione dell'atto di risposta, conferendo allo stesso procura speciale secondo le modalità indicate nell'art. 63 del Dpr, n. 600 del 1973.

Risposta dell'amministrazione
Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello la Direzione competente deve rendere al contribuente una risposta scritta e motivata. La risposta può essere notificata mediante la procedura prevista per gli avvisi di accertamento oppure comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o anche per via telematica al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza.

Qualora vengano formulate più istanze di interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Agenzia può fornire una risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tal caso, l'amministrazione è comunque tenuta a fornire risposta scritta a ciascuno dei contribuenti che hanno posto il quesito per comunicare gli estremi della circolare o della risoluzione contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Decorso il termine dei 120 giorni senza una risposta esplicita da parte dell'Amministrazione, opera l'istituto del silenzio-assenso, si intende cioè che l'Amministrazione concordi con la soluzione interpretativa proposta dal contribuente.

Tuttavia, affinché si formi il silenzio-assenso è necessario che:
  • il contribuente abbia esposto in modo chiaro ed univoco il comportamento e la soluzione interpretativa che intende adottare;
  • l'istanza sia ammissibile.
Effetti dell'interpello
La risposta dell'amministrazione ha efficacia solo nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza, limitatamente al caso concreto e personale prospettato. A meno che non intervenga una rettifica, l'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

La risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate non impegna il contribuente ad adeguarsi. Questi, infatti, è libero di adottare un differente comportamento ma è a conoscenza della posizione che l'Agenzia assumerà in sede di controllo. Viceversa, limitatamente alla questione oggetto di interpello, la risposta fornita vincola l'operato degli uffici, i quali non potranno emettere atti a contenuto impositivo o sanzionatorio con essa contrastanti.

Se entro 120 giorni il contribuente non riceve risposta, significa che l'Agenzia concorda con la soluzione da egli prospettata nell'istanza. Conseguentemente, sono nulli eventuali atti di accertamento emessi in difformità della soluzione indicata dal contribuente (ed implicitamente condivisa dall'Agenzia per effetto del silenzio-assenso).

L'Agenzia può rettificare la risposta già resa dando al contribuente un parere diverso da quello fornito in precedenza ovvero dall'interpretazione che emerge nel caso di silenzio-assenso.

Se il contribuente, prima della rettifica, ha già messo in atto il comportamento oggetto dell'istanza di interpello, uniformandosi all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero, in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza), nessuna pretesa può essere avanzata dall'amministrazione né per le imposte né per le sanzioni.

Se, invece, il contribuente alla data di ricezione della risposta rettificativa abbia già posto in essere il comportamento, ma nell'istanza di interpello abbia omesso di indicare la soluzione interpretativa, l'Agenzia recupererà il tributo e gli interessi, escluse le sanzioni.

Infine, qualora il contribuente non abbia ancora attuato il comportamento conforme alla prima risposta e, nonostante la mutata interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, dà attuazione alla soluzione interpretativa originaria, lo stesso contribuente sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, escluse le sanzioni.

»  Altri tipi di interpello


Oltre all'interpello ordinario previsto dall'art. 11 della Legge n. 212 del 2000, il vigente ordinamento tributario disciplina le seguenti ulteriori tipologie di interpello:
  • interpello antielusivo, di cui all'art. 21 della legge n. 413 del 1991 (che consente al contribuente di conoscere preventivamente il parere dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'applicazione a casi concreti delle disposizioni antielusive generali di cui agli articoli 37, comma terzo, e 37-bis del Dpr, n. 600 del 1973, nonché in ordine alla qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità e propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza);
  • interpello C.F.C. (Controlled Foreign Companies), che consente ai soggetti residenti in Italia che detengono partecipazioni di controllo o di collegamento in imprese estere residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. black list), di chiedere la disapplicazione delle disposizioni contenute negli articoli 167 e 168 del Tuir (dal 2010, le disposizioni dell'articolo 167 del Tuir si applicano, al ricorrere delle condizioni ivi previste, anche alle imprese estere controllate residenti in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata);
  • istanze di disapplicazione della normativa antielusiva (art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/73), per chiedere la disapplicazione di una norma antielusiva che limita deduzioni, detrazioni e crediti di imposta, descrivendo la fattispecie concreta per la quale si ritengono non applicabili tali disposizioni normative (ad esempio riguardo alla disapplicazione della disciplina sulle società non operative di cui all'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724);
  • Ruling di standard internazionale, di cui all'articolo 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326: esso consente alle imprese con attività internazionale di utilizzare un'apposita procedura di interpello con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.
    La suddetta procedura si conclude con la sottoscrizione di un accordo che vincola, limitatamente all'oggetto dello stesso, l'Amministrazione finanziaria e l'impresa per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo stesso è stato stipulato e per i due periodi d'imposta successivi.
    Le modalità operative per avviare la procedura e i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al Ruling sono stati stabiliti dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004, reperibile sul sito internet della stessa Agenzia.
In particolare, il contribuente avvia la procedura mediante la presentazione di un'istanza su carta libera (in plico non imbustato e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) all'Ufficio Ruling Internazionale - Direzione Centrale Accertamento - Settore Internazionale, ai seguenti indirizzi:
Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, cap. 00145 - per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la propria stabile organizzazione nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia;
Milano, Via Manin n. 25, cap. 20121 - per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la propria stabile organizzazione nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

L'Ufficio Ruling Internazionale, valutata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dall'ultimazione dell'ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine, dichiara l'ammissibilità della stessa e invita l'impresa a comparire per l'instaurazione della procedura che si svolge in contraddittorio tra le parti.

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione congiunta del responsabile dell'Ufficio Ruling Internazionale e del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell'impresa, di un accordo nel quale:
– sono definiti i criteri e i metodi di calcolo del valore normale delle transazioni dedotte nell'istanza avente ad oggetto i prezzi di trasferimento;
– vengono definiti i criteri di applicazione della normativa di riferimento, in tutti gli altri casi.

Per eventuali comunicazioni si può inviare una mail al seguente indirizzo: dc.acc.uri@agenziaentrate.it.


SCHEMA DI ISTANZA DI INTERPELLO



RACCOMANDATA A.R.

All'Agenzia delle Entrate (1)
Direzione Regionale di (2) ..........
Via .......................
...........................

Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212. (3)

..l.. sottoscritt............., nat.. a ......................... il ............,
residente in ........................... via ...................... C.A.P. .......
telefono (4) ................., codice fiscale (5) ................. ,

espone
il seguente caso concreto e personale: (6)
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente: (7)
...................................................................................
e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:
...................................................................................
...................................................................................

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina
del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l'avvertenza
che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. 11 L. 212/2000,
si atterrà all'interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

......................................, lì ................

........................................................... ...........................


1. Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Dogane o del Territorio, scrivere alla Direzione Compartimentale competente per territorio della relativa Agenzia. Per i tributi di competenza degli Enti locali, rivolgersi all'ente interessato (ad esempio, al Comune per l'ICI).
2. Nel caso di istanza proposta da amministrazioni centrali dello Stato, da enti pubblici a rilevanza nazionale, o da contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un ammontare superiore a 500 miliardi di lire, indirizzare alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia.
3. L'istanza, predisposta su carta semplice, può essere consegnata direttamente all'ufficio destinatario ovvero spedita mediante plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento.
4. Facoltativo. Se possibile, segnalare anche l'indirizzo di posta elettronica per un più sollecito invio della risposta.
5. Eventualmente, inserire qui "partita IVA...................................", e, sempre eventualmente, "rappresentante legale
della società ........................................................................... con sede in ..................................................... codice fiscale ................
e partita IVA ................................".
6. Descrivere tutte le circostanze di fatto la cui conoscenza è utile per formulare la risposta.
7. Esporre l'interpretazione che si vorrebbe dare alle norme.