Come ottenere i rimborsi


Sommario dell'intera guida ai più comuni erorri fiscali

»  Come ottenere i rimborsi fiscali


Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle effettivamente dovute ha diritto ad essere rimborsato. A seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti:
  • con la dichiarazione dei redditi;
  • con apposita istanza dal contribuente.
Insieme alla somma da rimborsare l'ufficio calcola anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie.


»  Rimborsi risultanti dalle dichiarazioni (modello Unico)


Quando dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del quadro RX del modello Unico il contribuente ha indicato di voler avere il rimborso (la scelta alternativa sarebbe quella del riporto del credito all'anno successivo o la compensazione del credito con altri tributi da versare), l'Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, provvede a rimborsare la somma spettante.

Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, il credito viene considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione. L'importo in questione potrà essere rimborsato solo su apposita richiesta del contribuente e dopo la verifica da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che lo stesso credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o nelle dichiarazioni successive.

Attenzione
Chi utilizza il modello 730 ha la possibilità di ottenere il rimborso che gli spetta direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico con la busta paga o la rata di pensione. Se, per qualunque motivo, il rimborso non è effettuato, si può presentare istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede. Occorre, in tal caso, allegare la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver quindi rimborsato le imposte.


»  Rimborsi eseguiti su richiesta


Per tutte le altre ipotesi di versamenti non dovuti o eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento.

Modalità di irrogazione delle sanzioni

DOMANDA DI RIMBORSO TERMINE DI DECADENZA
Imposte sui redditi (Irpef, Ires, eccetera) 48 mesi
Versamenti diretti
Ritenute operate dal sostituto d'imposta
Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.
Imposte indirette (registro, successioni e donazioni, bollo, eccetera) 36 mesi


L'istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta (o all'ufficio dove è stato registrato l'atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegati le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

Alla domanda di rimborso presentata possono seguire tre risultati:

1. la domanda può essere accolta;

2. la domanda può essere respinta; in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto;

3. l'ufficio potrebbe non rispondere; in tal caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta (per i rimborsi è previsto l'istituto del silenzio-rifiuto). Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria.


»  Come sono erogati i rimborsi


L'Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, lo eroga secondo diverse modalità in base alle preferenze espresse dal contribuente e all'importo da pagare.

ACCREDITO SU CONTO CORRENTE
Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque sia l'importo, viene accreditato su quel conto. Ovviamente, è necessario che il beneficiario del rimborso coincida con l'intestatario (o uno degli intestatari, in caso di conto corrente cointestato) del conto corrente ove si desidera l'accredito. In caso contrario il rimborso non verrà accreditato.

La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui il contribuente desidera l'accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento, a prescindere dall'ammontare del rimborso atteso e a prescindere dal ricevimento dell'invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I dati necessari all'erogazione dei rimborsi spettanti sono: il codice IBAN (International Bank Account Number) e, per i versamenti internazionali, il codice BIC (Bank Identifier Code) o SWIFT.

Come chiedere l'accredito dei rimborsi sul conto
La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che provvederà all'acquisizione delle coordinate del conto corrente del richiedente.

Si possono fornire le coordinate del conto anche on line tramite la specifica applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia. Per chi è già registrato ai servizi telematici dell'Agenzia ed è in possesso, quindi, del codice Pin, la richiesta di accredito può essere effettuata attraverso il canale Fisconline.

Per le persone fisiche non residenti in Italia e per gli Uffici che prestano loro assistenza è disponibile uno strumento utile a comunicare le coordinate bancarie di conti correnti esteri per l'accredito dei rimborsi fiscali. Infatti, è attiva un'apposita casella di funzione corrispondente all'indirizzo "cop.coordinate.estero@agenziaentrate.it" con cui il Centro Operativo di Pescara può ricevere, sia dai contribuenti che dagli Uffici, gli estremi delle coordinate bancarie di conti correnti esteri su cui accreditare i rimborsi.

In ogni caso, si suggerisce di presentarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate con il documento originale e con una sua copia, cosicché il funzionario preposto possa autenticare la fotocopia da trattenere e restituire l'originale.

I dati necessari all'erogazione dei rimborsi spettanti sono: il codice IBAN International Bank Account Number (le coordinate bancarie del conto corrente), il codice BIC Bank Identifier Code o SWIFT (codice identificativo della banca), nonché la denominazione della Banca e la relativa sede con indirizzo, unitamente alla copia di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità del soggetto beneficiario del rimborso.

Attenzione
L'Agenzia delle Entrate, Poste Italiane S.p.A. e i rispettivi funzionari non usano altri metodi per recepire le coordinate bancarie o postali oltre a quelli precedentemente indicati: non è previsto, infatti, richiedere idati del conto corrente per telefono o via fax o in luoghi diversi dalle sedi dell'Agenzia delle Entrate. Ogni tentativo di ricevere notizie con metodi che appaiono singolari e comunque diversi da quelli elencati precedentemente va segnalato immediatamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o agli organi di polizia.


ALTRE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CREDITI

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente bancario o postale, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:
  • per gli importi fino a 1.549,37 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale potrà riscuotere il rimborso in contanti. All'impiegato dell'ufficio postale deve presentare un documento d'identità. Se si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, deve presentare anche il documento d'identità del delegante;
  • per gli importi da 1.549,37 a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, al contribuente arriva una comunicazione con cui lo si invita a comunicare le coordinate del proprio conto corrente. Tale comunicazione contiene un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, ad un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il predetto modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia;
  • per gli importi superiori a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, i rimborsi vengono erogati unicamente mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale; pertanto, se il contribuente non fornisce le coordinate del proprio conto l'Agenzia delle Entrate non può erogare il rimborso.
Attenzione
È possibile pagare le cartelle esattoriali con i rimborsi attesi e spettanti (cosiddetta compensazione dei ruoli con i crediti d'imposta). Il contribuente che attende un rimborso (già verificato dall'Agenzia delle Entrate) e risulta destinatario di una cartella di pagamento per tributi erariali non pagati, riceve una comunicazione con la quale l'agente per la riscossione gli propone di compensare tutti i debiti, erariali e non, con i crediti. Il contribuente ha 60 giorni di tempo, durante i quali viene sospesa l'esecuzione del ruolo, per esaminare i documenti, chiedere informazioni più dettagliate e decidere se aderire o meno alla proposta. Se accetta la proposta, la somma da rimborsare sarà ridotta nella misura corrispondente all'importo della cartella di pagamento per la quale il contribuente è stato invitato ad autorizzare la compensazione. Se non accetta, o non risponde alla proposta, cessano gli effetti della sospensione dell'azione di recupero del ruolo. Le modalità applicative di queste disposizioni sono state individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2008.


»  Informazioni sui rimborsi


Si possono avere notizie sui rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni:
  • via internet attraverso il servizio "Cassetto fiscale": chi possiede il codice Pin può consultare i dati dei rimborsi già predisposti per il pagamento direttamente dal proprio "cassetto fiscale", disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia;
  • per telefono, al numero 848.800.444;
  • presso gli uffici dell'Agenzia.

»  Casi particolari: che cosa fare se...


IL VAGLIA RISULTA "ESTINTO"
Il vaglia che per qualunque motivo non viene recapitato al titolare torna alla Banca d'Italia che lo trattiene in giacenza per un periodo di 60 giorni durante il quale può essere ancora riscosso, presentando presso una filiale della Banca d'Italia, che si trova in ogni capoluogo di provincia, una denuncia di mancato recapito. Decorsi quindici giorni dalla dichiarazione di mancata ricezione, il rimborso diventa riscuotibile.

Per l'effettiva riscossione il titolare deve recarsi presso la filiale della Banca d'Italia ed esibire la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della denuncia. Il rimborso verrà erogato secondo le modalità scelte dal titolare tra accredito in conto corrente, contanti o emissione di un altro vaglia.

Trascorsi 60 giorni, senza che il titolare ne denunci la mancata ricezione, il vaglia viene dichiarato estinto. In tal caso è consigliabile recarsi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che eseguirà le verifiche e le correzioni necessarie per una corretta nuova emissione del rimborso.

Se anche la seconda erogazione non andasse a buon fine, il contribuente per ottenere il rimborso, dovrà necessariamente presentare apposita istanza all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente che provvederà alla nuova emissione.

L'ACCREDITO RISULTA "NON EFFETTUATO"
Se beneficiario del rimborso e intestatario del conto corrente non coincidono, oppure in caso di conto corrente chiuso o di coordinate bancarie o postali comunicate o acquisite in modo errato, l'accredito della somma non va a buon fine.

La banca o Poste Italiane, quindi, restituiranno all'erario la somma che non hanno potuto accreditare al beneficiario. Il rimborso, previa l'introduzione delle correzioni necessarie, verrà emesso una seconda volta dall'Agenzia delle Entrate.

Se anche quest'ultimo accredito non andasse a buon fine, il contribuente per ottenere il rimborso dovrà necessariamente presentare apposita istanza, comunicando le corrette coordinate del proprio conto corrente all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente che provvederà alla nuova emissione del rimborso.

È SCADUTO IL TERMINE PER RISCUOTERE LA SOMMA IN CONTANTI ALLE POSTE
I rimborsi sono riscuotibili presso gli sportelli postali per un periodo di 6 mesi dall'emissione; trascorso inutilmente il termine di scadenza, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente corregge gli eventuali errori che possano aver causato il disguido e, se necessario, invita gli interessati per verificare le cause della mancata riscossione e rende possibile una seconda erogazione del rimborso. Se anche la seconda volta il rimborso non è incassato, il contribuente dovrà presentare apposita istanza.

IL RIMBORSO È MINORE (O MAGGIORE) DI QUANTO CI SI ATTENDEVA
Il rimborso richiesto con la dichiarazione può essere ridotto a seguito dei controlli (automatici e formali) dell'Agenzia delle Entrate, i cui esiti sono comunicati al contribuente.

In questi casi si consiglia di ricontrollare attentamente la dichiarazione e la comunicazione che l'Agenzia delle Entrate invia per posta e, in caso di diversità o errori, di chiedere chiarimenti all'ufficio dell'Agenzia dell'Entrate o, telefonicamente, al numero 848.800.444.

Nel caso in cui si è convinti che l'Agenzia delle Entrate abbia commesso un errore, e questo non venga sanato in autotutela, è possibile presentare ricorso.

Può anche accadere che il credito a favore del contribuente sia maggiore di quello atteso per motivi eguali e contrari a quelli visti prima. Il sistema dei controlli automatici infatti non corregge solo gli errori commessi dal contribuente a suo vantaggio, ma anche quelli a suo danno. Anche in questi casi si consiglia di controllare attentamente la comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate rende noti gli esiti del controllo automatizzato. L'aumento del credito potrebbe essere dipeso da un'informazione errata che, a sua volta, potrebbe aver indotto in errore i programmi informatici che provvedono al controllo delle dichiarazioni.

A seguito della ricezione della comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate con cui viene riconosciuto il maggior credito, è necessario contattare il numero verde 848.800.444 o un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per verificare la natura dell'errore.

Questo permetterà ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di correggere quell'errore ed evitare che abbia conseguenze negative su altre dichiarazioni oppure consentirà di confermare la correttezza del controllo e rendere possibile l'erogazione del maggior rimborso. In ogni caso, senza l'intervento di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, non viene erogato alcun "maggior" rimborso.

I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUL MODULO DI RIMBORSO NON COINCIDONO CON QUELLI DEL TITOLARE DEL RIMBORSO
Se nel modulo di rimborso da riscuotere presso gli uffici postali sono indicati dati anagrafici errati, tali da non permettere la riscossione del credito, per poter ottenere il pagamento il contribuente dovrà recarsi presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il funzionario dell'ufficio, previa identificazione e controllo del codice fiscale del contribuente e della spettanza del rimborso, rilascerà un modello di rettifica del modulo con i dati anagrafici corretti e con il quale il contribuente potrà procedere alla riscossione presso gli uffici postali.

Qualora, invece, il contribuente intestatario del mandato di riscossione si renda conto di non essere titolare del rimborso potrà recarsi presso gli uffici dell'Agenzia, facendo presente la mera coincidenza di nome e cognome (omonimia) e la mancata corrispondenza tra intestatario ed effettiva spettanza del rimborso.

Può accadere che l'addetto dell'ufficio postale rilevi inesattezze che non riguardano i dati anagrafici ma altri elementi del modulo di riscossione (ad esempio, l'ammontare degli interessi, il numero che identifica il modulo, eccetera). In questi casi, l'inesattezza potrebbe essere imputabile a momentanei disguidi di carattere informatico. Generalmente, è sufficiente rivolgersi a un altro ufficio postale o tornare allo stesso ufficio, ma qualche giorno dopo, seppur entro il termine indicato.

I MODULI DEI RIMBORSI DA RISCUOTERE PRESSO LE POSTE RISULTANO SMARRITI O DISTRUTTI
Nei casi di distruzione accidentale o di smarrimento del modulo di riscossione, in assenza del quale non è possibile riscuotere il rimborso presso gli uffici postali, il contribuente dovrà recarsi presso il proprio ufficio dell'Agenzia rilasciando una dichiarazione sottoscritta dell'avvenuta distruzione o dello smarrimento del modulo di riscossione. L'ufficio, previo riscontro dell'identità e della titolarità al rimborso, compilerà e sottoscriverà un modulo, in carta libera, al quale dovrà essere allegata la stampa dell'interrogazione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, contenente i dati del rimborso, debitamente firmata e timbrata.

Tale ultimo documento costituisce parte integrante dell'attestazione e ha valore di autorizzazione alla riscossione del rimborso presso qualsiasi ufficio postale.

IL VAGLIA O IL RIMBORSO POSTALE RISULTANO GIÀ RISCOSSI
Nel caso in cui il contribuente venga a sapere da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che il suo rimborso è stato riscosso, ma è sicuro di non averlo incassato, deve presentare una denuncia all'Autorità Giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se si tratta di un vaglia della Banca d'Italia il contribuente può rivolgersi a una filiale della Banca d'Italia, presente in ogni capoluogo di provincia, per visionare il vaglia e ottenere la copia della girata dell'incasso.

Qualora il contribuente non riconosca come propria la firma apposta sulla girata, può presentare la denuncia all'Autorità Giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se, invece, si tratta di un rimborso riscosso in contanti presso un ufficio postale, il contribuente potrà recarsi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che provvederà a richiedere a Poste Italiane S.p.A. la copia della ricevuta di riscossione del rimborso. Non appena in possesso della documentazione, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate convocherà il contribuente il quale, nel caso in cui non riconosca come propria la firma apposta sulla quietanza, potrà presentare una denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Una volta espletate le attività istruttorie da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, e solo a seguito della conclusione del procedimento penale con un decreto di archiviazione, il contribuente potrà chiedere una nuova emissione del rimborso tramite apposita istanza da presentare presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

IL DESTINATARIO È DECEDUTO, MINORE, INTERDETTO, FALLITO, RAPPRESENTATO E IL RIMBORSO DEVE ESSERE RISCOSSO DA ALTRA PERSONA

Riscossione presso l'ufficio postale
Per i pagamenti riscuotibili presso le Poste, intestati a persone che non hanno la capacità di agire (esempio minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri (procura), il pagamento sarà effettuato a favore dei soggetti che le rappresentano o che ad esse succedono.

Tali soggetti devono presentare agli uffici dell'Agenzia delle Entrate un'apposita richiesta, in carta semplice o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici, per essere autorizzati alla riscossione del rimborso alle Poste. Unitamente a tale richiesta devono produrre i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza (nel caso di deceduto, la successione; nel caso di minore o interdetto, il provvedimento del giudice tutelare; in caso di fallimento, il provvedimento del giudice fallimentare; in caso di rappresentanza, la procura).

I documenti già in possesso dell'Agenzia delle Entrate possono essere semplicemente citati in una autocertificazione, quelli non in possesso dell'Agenzia vanno presentati in originale o copia autenticata e non possono essere autocertificati.

In ogni caso si suggerisce di presentarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate con il documento originale e con una sua copia cosicché il funzionario dell'Agenzia delle Entrate possa autenticare la fotocopia da trattenere e possa restituire l'originale.

Nel caso di rimborsi intestati a persone decedute, occorre presentare anche un'autocertificazione attestante il proprio status di erede. Si precisa, inoltre, che qualora fossero presenti più eredi e si volesse far riscuotere il rimborso ad uno solo di essi in nome e per conto degli altri, occorre che quest'ultimo si presenti all'Ufficio competente munito delle deleghe alla riscossione sottoscritte da tutti gli altri coeredi, corredate dalla fotocopia dei documenti di riconoscimento.

L'ufficio, previo riscontro dell'idoneità dell'attestazione e dell'assolvimento degli eventuali obblighi, rilascerà l'autorizzazione al pagamento della somma (nel caso di più eredi ad uno solo di essi) presso qualsiasi ufficio postale.

I rimborsi resteranno in giacenza presso gli uffici postali non oltre i sei mesi indicati nella comunicazione originariamente pervenuta per posta.

Riscossione presso la Banca d'Italia
Anche per la riscossione di vaglia intestati a persone che non hanno la capacità di agire (esempio minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri (procura), è necessario che il pagamento sia effettuato a favore delle persone che le rappresentano o che ad esse succedono.

A tal fine, gli eredi, ovvero altra persona munita di delega e del documento di ciascun delegante, per il deceduto, il tutore per l'interdetto e il minore, il curatore per il fallito, il procuratore per il rappresentato, devono recarsi presso la filiale della Banca d'Italia presente nel capoluogo di provincia ed esibire insieme al vaglia da riscuotere, la documentazione che attesta la titolarità di riscuotere in nome e per conto dei loro rappresentati (istanza di restituzione di beni ereditari comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio e copia di denuncia di successione, se dovuta, provvedimento del giudice tutelare, provvedimento del giudice fallimentare oppure la procura).