» Principi e regole di applicazione
Il sistema sanzionatorio tributario non penale è stato radicalmente riformato dai decreti legislativi numeri 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
Dal 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria) le vecchie sanzioni tributarie non penali (distinte in "pena pecuniaria" e "soprattassa") sono state sostituite dalla "sanzione amministrativa", consistente nel pagamento di una somma di denaro cosiddétta "sanzione pecuniaria".
Diamo qui di seguito la tabella delle principali sanzioni amministrative in materia di dichiarazione dei redditi.
Violazioni |
Sanzioni |
Omessa presentazione della dichiarazione |
dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 258 euro; da 258 euro a 1.032 euro, se non sono dovute imposte, raddoppiabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scitture contabili. La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni.
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Dichiarazione infedele, con omissioni ed errori che incidono sul calcolo del reddito |
Dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito |
Omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte |
30% delle somme non versate |
Violazione dell'obbligo di corretta indicazione del codice fiscale o dei dati anagrafici |
Da euro 103 a euro 2.065 |
In determinati casi (espressamente previsti), alle sanzioni in denaro possono essere accompagnate le cosiddette "sanzioni accessorie" come, ad esempio, la sospensione dell'attività commerciale per un periodo da tre giorni ad un mese (o da un mese a sei mesi quando i corrispettivi oggetto della contestazione eccedono 50.000 euro), nel caso in cui siano state contestate, anche unitariamente, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi.
Se però la violazione fiscale configura una fattispecie di reato, si rendono applicabili anche le sanzioni penali.
Le norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni possono essere così riassunte:
- le sanzioni hanno carattere personale (principio di personalità), cioè riguardano solo chi ha commesso l'infrazione e, quindi, non si trasmettono agli eredi. Un'eccezione a questa regola è prevista dall'art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003, che ha introdotto il principio della riferibilità per cui se l'autore della violazione ha agito nell'interesse di una società o ente con personalità giuridica, è quest'ultimo soggetto che deve assumere a suo carico il pagamento della sanzione;
- la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi;
- i limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa sono aggiornabili ogni tre anni con decreto ministeriale, tenendo conto degli indici Istat;
- nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione (principio di irretroattività);
- in base al principio del favor rei le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente, a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. Pertanto, se il fatto commesso non è più ritenuto illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano divenute definitive. In questo caso, se rimane un debito residuo, questo non sarà più dovuto, fermo restando che non sarà restituito quanto già pagato;
- non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale (principio di imputabilità) né coscienza e volontà della propria condotta (dolo o colpa).
- Le sanzioni non si applicano:
- nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni;
- quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell'Amministrazione finanziaria;
- quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile. In virtù dello Statuto del contribuente non sono punibili le violazioni puramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento dei tributi;
- non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore;
- in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, anche in tempi diversi, si applica la sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio. La sanzione base viene previamente aumentata di un quinto nel caso in cui la violazione rileva rispetto a più tributi. Se invece violazioni della stessa natura vengono commesse in più periodi d'imposta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo. In ogni caso, la sanzione concretamente irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle varie sanzioni previste per le violazioni commesse;
- le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo, di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi;
- le sanzioni devono essere sempre adeguate all'effettivo danno subito dall'erario e all'entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni, in modo da ssicurare uniformità di disciplina per violazioni analoghe.
- Se circostanze eccezionali rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
Il quadro delle principali sanzioni amministrative
Materia |
Violazione |
Sanzione |
Tutti i tributi eccetto quelli iscritti a ruolo |
Omesso versamento delle imposte (saldo o acconto - periodici) |
30% dell'imposta dovuta |
Tutti i tributi |
Omessa dichiarazione |
dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di 258 euro da 258 euro a 1.032 euro, se non sono dovute imposte la sanzione è raddoppiabile per i soggetti tenuti alle scritture contabili |
Dichiarazione infedele |
dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito |
Mancata ottemperanza a richieste di Uffici finanziari o Guardia di finanza |
da 258 euro a 2.065 euro |
IVA |
Omessa fatturazione e registrazione Operazioni imponibili |
dal 100% al 200% dell'imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all'imponibile non registrato (con un minimo di 516 euro) |
Omessa fatturazione e registrazione Operazioni non imponibili o esenti |
dal 5% al 10% del corrispettivo non fatturato o non registrato (con un minimo di 516 euro) |
Omessa o infedele comunicazione annuale dati IVA |
da 258 euro a 2.065 euro |
Mancata emissione o emissione per importi inferiori delle ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto |
100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 euro |
Omessa o infedele Dichiarazione d'intento |
dal 100% al 200% dell'imposta (se il contribuente, successivamente alla violazione, ha effettuato operazioni in sospensione d'imposta) da 258 euro a 2.065 euro (se il contribuente, successivamente alla violazione, non ha effettuato operazioni in sospensione d'imposta) |
Imposte sui redditi e IVA |
Omessa tenuta o conservazione della contabilità |
da 1.032 euro a 7.746 euro Le sanzioni sono raddoppiate se dalle irregolarità emergono evasioni dei tributi diretti e dell'Iva complessivamente superiori, nell'esercizio, a 51.645,69 euro |
Imposta di registro |
Omissione della richiesta di registrazione |
dal 120% al 240% dell'imposta dovuta |
Insufficiente dichiarazione di valore |
dal 100% al 200% della maggiore imposta |
Occultazione di corrispettivo |
dal 200% al 400% della differenza d'imposta (detratta l'eventuale sanzione per insufficiente dichiarazione di valore) |
Imposte ipotecarie e catastali |
Omessa richiesta di trascrizione o di annotazioni obbligatorie |
dal 100% al 200% dell'imposta se soggetta ad imposta fissa, sanzione da 103 euro a 2.065 euro |
Imposta di bollo |
Omesso o insufficiente pagamento |
dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta |
Obblighi dei sostituti d'imposta |
Omessa presentazione della dichiarazione |
dal 120% al 240% delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato (se le somme dovute e non dichiarate sono state integralmente versate, la sanzione è da 258 euro a 2.065 euro oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato) |
Dichiarazione infedele |
dal 100% al 200% delle ritenute non versate riferibili alla differenza con un minimo di 258 euro, se i compensi, interessi ed altre somme dichiarate sono inferiori a quelli accertati, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato |
Compensazioni nel modello F24 di crediti inesistenti |
Indebito utilizzo in compensazione |
dal 100% al 200% del credito inesistente (*);
il 200% (**) del credito inesistente se gli importi compensati superano 50.000 euro per anno solare;
la sanzione si applica a tutti i crediti per imposte e contributi che possono essere utilizzati in compensazione per eseguire i versamenti.
Il termine di scadenza per l'accertamento della violazione è per questa ipotesi fissato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.
La sanzione non si applica per i crediti spettanti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l'importo fissato dalla legge, come, ad esempio, per i crediti spettanti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l'importo di 516.456,90 euro; per tale violazione continua ad applicarsi la sanzione relativa all'omesso versamento.
(*) la sanzione è applicabile per le compensazioni effettuate a decorrere dal 29.11.2008
(**) la sanzione è applicabile per le compensazioni effettuate a decorrere dall'11 febbraio 2009 |
Monitoraggio fiscale |
Omessa compilazione sezione I - Modulo RW |
dal 5% al 25% degli importi non dichiarati, quando l'ammontare complessivo
è superiore, nel periodo d'imposta, a 10.000 euro, con la confisca dei beni di corrispondente valore |
Omessa compilazione sezione II - Modulo RW |
dal 10% al 50% degli importi non dichiarati, con la confisca dei beni
di corrispondente valore (*)
(*) per le violazioni commesse dal 5.8.2009 |
Omessa compilazione sezione III - Modulo RW |
dal 10% al 50% degli importi non dichiarati (*)
(*) per le violazioni commesse dal 5.8.2009 |
» Irrogazione delle sanzioni
Le sanzioni possono essere irrogate con due procedimenti distinti:
- l' atto di contestazione (art. 16 del Dlgs 472/97);
- l' irrogazione immediata (art. 17).
L'atto di contestazione deve indicare, a pena di nullità (art. 16, comma 2):
- i fatti attribuiti al trasgressore;
- gli elementi probatori;
- le norme applicate;
- i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità
- i minimi edittali previsti dalla legge.
L'atto di contestazione deve altresì contenere (art. 16, comma 6):
- l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notifica nonché l'invito a produrre nello stesso termine le deduzioni difensive;
- l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, il contribuente può:
- versare 1/3 della sanzione contestata, definendo così la controversia ed evitando eventuali sanzioni accessorie;
- presentare deduzioni difensive o, in alternativa, ricorrere in commissione tributaria (in quest'ultimo caso l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione).
La presentazione di deduzioni difensive preclude il ricorso in commissione tributaria e, d'altro canto, l'ufficio ha da quel momento un anno di tempo per irrogare le sanzioni con apposito atto motivato (anche in relazione alle deduzioni stesse), e solo 120 giorni per notificare eventuali misure cautelari.
In alternativa al suddetto procedimento, ma solo per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono (o per le sanzioni riguardanti l'omesso o ritardato pagamento dei tributi (per queste ultime non è ammessa la definizione agevolata), l'ufficio può provvedere all' irrogazione contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Anche in questo caso il contribuente può, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, definire la controversia pagando 1/3 della sanzione irrogata. La definizione si riferisce esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo, che comporta invece, oltre alla riduzione delle sanzioni, la rinuncia all'impugnazione e la definitività del provvedimento di accertamento.
Con particolare riferimento alle sanzioni per omesso o ritardato pagamento di tributi, anche se risultanti da liquidazioni eseguite d'ufficio in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione né notificazione. Per queste ultime non è ammessa la definizione agevolata.
Modalità di irrogazione delle sanzioni
Provvedimenti |
Violazioni |
Agevolazioni |
con atto di contestazione |
per la violazione di norme tributarie |
è ammessa la definizione agevolata con il pagamento di 1/3 delle sanzioni |
con atto contestuale ad avviso di accertamento o di rettifica |
per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono |
con iscizione a ruolo |
per gli omessi o ritardati pagamenti dei tributi |
non è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni |
IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI |
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Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate esercitano due diversi tipi di attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta:
- un controllo automatico effettuato su tutte le dichiarazioni presentate, e consistente in una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle stesse dichiarazioni e di quelli risultanti dall'Anagrafe tributaria;
- un controllo formale che viene effettuato sulle dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, e che consiste in un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti in possesso dell'Agenzia delle Entrate.
Tipologie di attività di controllo delle dichiarazioni
Tipo di controllo |
A quali dichiarazioni si applica |
In cosa consiste |
Controllo automatico |
a tutte le dichiarazioni presentate |
procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati edegli elementi direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni e di quelli risultanti dall'Anagrafe tributaria |
Controllo formale |
alle dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate |
riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti |
» Le comunicazioni derivanti dai controlli
Se dalle attività di controllo risulta una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, al contribuente viene inviata una comunicazione di irregolarità in cui sono riportate le maggiori somme dovute con relative sanzioni e interessi.
Il contribuente riconosce la validità della comunicazione
Il contribuente, se ritiene corretti gli addebiti mossi dall'Amministrazione finanziaria, può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento, entro un certo termine, di una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e ai relativi interessi.
- La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 1/3 di quella prevista nella misura ordinaria del 30%.
- Se la comunicazione è arrivata tramite l'invio di un avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento e fruire della sanzione in misura ridotta a 1/3, inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell'avviso.
- La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali, invece, deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30%.
- Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, le eventuali residue somme dovute devono essere versate nel termine di 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
- Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento sono dovuti gli interessi e le sanzioni del 30%.
Come regolarizzare le comunicazioni di irregolarità
I pagamenti a seguito di comunicazioni vanno eseguiti presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello "F24 precompilato" allegato alla comunicazione (l'importo in esso indicato tiene conto della sanzione ridotta).
Il contribuente (non titolare di partita Iva) che vuole avvalersi della facoltà di compensare le somme da pagare con eventuali crediti, deve presentare alla banca, alla posta o agli agenti della riscossione un modello F24 nel quale devono essere indicati, nella sezione "erario":
- il codice tributo 9001, per le somme da versare in base alle comunicazioni da liquidazione automatica;
- il codice 9006, per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale;
- il codice 9526, per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardati le indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche in forma di capitale;
- il codice 9527, per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti gli altri redditi soggetti a tassazione separata;
- il numero di codice dell'atto, l'imposta a debito e l'anno di riferimento indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.
I titolari di partita Iva che vogliono compensare le somme da pagare con eventuali crediti devono, invece, effettuare il versamento in via telematica.
Nella seguente tabella sono riepilogati i termini, le sanzioni e le modalità per la regolarizzazione delle dichiarazioni da inviti per le irregolarità formali, e comunicazioni ai contribuenti. Non sono comprese le ulteriori possibilità di regolarizzazione delle violazioni relative alle dichiarazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 in materia di ravvedimento operoso.
Si ricorda che ai fini della regolarizzazione delle comunicazioni è sempre dovuta, insieme alla sanzione ridotta, anche l'imposta oggetto della rettifica con i relativi interessi.
La regolarizzazione delle comunicazioni di irregolarità
Tipo di comunicazione |
Termine |
Sanzione |
Pagamento |
Invito per errori formali (che non incidono sul pagamento del tributo) |
Entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito |
Nessuna |
Nessuno |
Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni (art. 36-bis, DPR 600/73) |
Entro 30 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione |
10% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta ad 1/3) |
Se viene utilizzato il modello F24 "precompilato" allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari che non titolari di Partita IVA) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione.
Qualora non venga utilizzato il modello F24 "precompilato":
- se il contribuente è titolare di Partita IVA, il versamento deve essere effettuato solo in via telematica;
- ase il conttribuente non è titolare di Partita IVA, il versamento può essere effettuato anche mediante il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione.
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Comunicazione della imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata |
Nessuna sanzione per la tassazione separata se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. |
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni. |
Entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti |
20% della maggiore imposta calcolata (sanzione ordinaria del 30% ridotta ai 2/3) |
Il contribuente non ritiene fondata la comunicazione
Se il contribuente non ritiene valida la pretesa tributaria avanzata nella comunicazione, può esercitare le seguenti azioni:
1) nel caso di comunicazione emessa a seguito di controlli automatici può rivolgersi:
- ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati.
Qualora l'ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorrerà dalla data di comunicazione della correzione da parte dell'ufficio. In ta caso al contribuente sarà consegnato un nuovo modello di pagamento con l'importo rettificato. Trascorso il termine di 30 giorni, in assenza del versamento richiesto, l'ufficio procederà alla riscossione dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena;
- al centro di assistenza multicanale (numero 848.800.444) per l'eventuale correzione delle comunicazioni di irregolarità. La documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa ai centri di assistenza anche tramite fax;
- a un intermediario abilitato, che può avvalersi dei nuovi servizi PEC (posta elettronica certificata) e CIVIS per richiedere assistenza sugli avvisi telematici e sulle comunicazioni di irregolarità, senza la necessità di doversi recare presso gli sportelli degli uffici.
2) Se la comunicazione deriva dal controllo formale, il contribuente potrà segnalare all'ufficio competente, ciè quello che ha inviato la comunicazione, eventuali dati od elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.
Nell'ipotesi che l'ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle residue somme da versare e potrà usufruire della riduzione della sanzione, effettuando il versamento delle somme dovute nel termine di 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Trascorso questo termine l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena. Pertanto, il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile all'ufficio la segnalazione dei dati erroneamente non
considerati.
Nel caso in cui il destinatario della comunicazione intenda comunque versare (prima di rivolgersi all'ufficio locale) una parte dell'importo richiesto, non dovrà utilizzare il modello F24 precompilato ma dovrà predisporne un altro indicando i codici tributo relativi alle somme da versare, nonché il codice atto, entrambi riportati nella comunicazione. Naturalmente anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati nei confronti dell'Erario.
» Rateizzazione delle somme indicate nelle comunicazioni
E' possibile rateizzare le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità e di liquidazione, nonché quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata.
In particolare:
- Per importi non superiori a 2.000 euro (500 euro se derivanti dalla tassazione separata) la dilazione può essere concessa dall'ufficio, su richiesta del contribuente, solo nel caso di temporanea situazione di difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Se le somme dovute sono superiori a 2.000 euro (500 euro se derivanti dalla tassazione separata) possono essere versate al massimo in sei rate trimestrali di pari importo.
- Se gli importi dovuti superano i 5.000 euro possono essere versati in non più di venti rate trimestrali di pari importo.
- Se le somme dovute superano 50.000 euro, è possibile versarle in venti rate trimestrali di pari importo, prestando le garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte all'ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al tasso del 1,5% annuo (fino al 31 dicembre 2010 era dell'1%), calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza della rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo.
La notificazione delle cartelle di pagamento è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
Attenzione La decadenza dal beneficio della rateizzazione non consente poi di poter fruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. |
Rateizzazione delle somme indicate nelle comunicazioni
Somme dovute |
Numero massimo di rate trimestrali di pari importo |
E' necessario prestare garanzia? |
Superiori a 2.000 euro (500 euro se tassazione separata) |
6 |
NO |
Superiori a 5.000 euro |
20 |
NO |
Superiori a 50.000 euro |
20 |
SI (*) |
(*) Per ottenere la rateazione è necessario prestare una fideiussione bancaria o assicurativa, o una garanzia rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. Tali garanzie devono essere prodotte all'ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
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