Quesiti Imu, Imposta Municipale Unica o Propria : quesiti di carattere generale


In questa pagina sono raccolti i quesiti Imu,
cioè le principali domande dei contribuenti
sulle novità dell' Imposta Municipale Unica.
Cliccando sul quesito di proprio interesse,
si aprirà un piccolo box con la risposta.
In questa pagina sono raccolti i quesiti
inerenti all'applicazione dell'Imu in generale.


Risposte ai principali quesiti sull' Imu, Imposta Municipale Propria sugli immobili


Quesiti sulle regole generali dell'Imu

  1. Imu = valore x aliquota
    Come si determina l'Imu da pagare ?
    L'imposta da pagare sull'immobile posseduto viene determinata applicando alla base imponibile, cioè al valore del fabbricato, dell'area edificabile o del terreno agricolo, l'aliquota vigente nell'anno di imposizione nel comune dove è situato l'immobile. Nel caso in cui l'immobile sia ubicato sul territorio di più comuni, esso si considera situato interamente nel comune sul cui territorio ricade la maggior parte della sua superficie.


  2. Rendita catastale x moltiplicatori
    Come si calcola la "base imponibile" dell'Imu?
    Per quanto concerne i fabbricati, la "base imponibile" è costituita dalla loro rendita catastale, rivalutata del 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e moltiplicata:
    • per 160, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
    • per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
    • per 80, se si tratta di fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
    • per 60, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
    • per 55, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.


  3. La rivalutazione delle rendite catastali
    Dal 2012 verranno rivalutate anche le rendite catastali degli immobili nuovi? Io e mio marito abbiamo comprato nel mese di dicembre 2010 un appartamento in una nuova costruzione; credo che la nostra rendita sia coerente con gli attuali prezzi di mercato e quindi non ritengo corretta l'adozione dello stesso metodo di rivalutazione catastale, che verrà applicato agli immobili aggiornati a fine anni '90.
    In base alla legge, le rendite ed i redditi dominicali da considerare per determinare la base imponibile Imu sono quelli risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno per il quale l'imposta è dovuta. Va tenuto presente che le rendite ed i redditi dominicali annotati negli atti catastali, benché attribuiti in data recente, non comprendono la relativa rivalutazione. Pertanto, nel caso specifico, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legge 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011), il valore del fabbricato iscritto in catasto, ai fini Imu, si ottiene moltiplicando la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione per la rivalutazione del 5% (in base dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e per il coefficiente 160 (in precedenza, ai fini Ici, il coefficiente di moltiplicazione era 100).


  4. Aliquota piena per i fabbricati invenduti
    Gli immobili "merce" delle imprese edilizie rimasti invenduti hanno diritto ad una aliquota Imu agevolata?
    I fabbricati costruiti dalle imprese edili per essere ceduti - e rimasti invenduti per le difficili condizioni di mercato - pagano l'Imu ad aliquota piena (0,76%). L'unica agevolazione, prevista dal decreto legge 1/2012, è la possibilità per i Comuni di ridurre l'aliquota fino allo 0,38% per un periodo massimo di tre anni dall'ultimazione. Resta però fissa la quota statale di gettito, pari appunto allo 0,38%, il che rende difficilmente praticabile lo sconto.


  5. Il coniuge superstite vanta il diritto di abitazione sulla casa di famiglia
    Ai fini Imu, quali sono gli adempimenti che spettano al coniuge superstite?
    In caso di successione, il coniuge superstite vanta il diritto di abitazione sulla casa di famiglia (ai sensi dell'articolo 540, secondo comma, del Codice civile) ed assume la qualità di unico soggetto passivo in relazione a tale abitazione principale. Pertanto, ha diritto all'aliquota ridotta dello 0,4% - che il Comune può variare entro 0,2 punti percentuali in più o in meno - ed alla detrazione d'imposta ordinaria di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato adibito a prima casa. Al riguardo, si segnala la sentenza n. 1920 del 29 gennaio 2008, con la quale la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che il coniuge superstite, con l'apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare; quindi, la titolarità del diritto sorge non a titolo successorio-derivativo, bensì a titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge che prescinde dai diritti successori. Questa situazione di diritto rimane immutata e produce effetti anche in materia di Imu.


  6. Aliquota seconda casa per anziani o disabili in istituti di ricovero
    Nel mese scorso, mio zio di 80 anni è stato ricoverato in maniera stabile in un istituto per anziani. Desidero sapere come calcolare l'Imu dovuta per la sua casa.
    Ai fini Imu, se un anziano o un disabile risiede in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, la sua abitazione - secondo le norme nazionali - è tassata come seconda casa (aliquota 0,76%).
    Il Comune può equipararla all' abitazione principale, a patto che la casa non sia affittata, ma senza intaccare la quota di gettito statale: quindi, se il Comune dovesse ridurre l'aliquota allo 0,4% (come per la prima casa), lo 0,38% del gettito andrebbe comunque allo Stato. Ad esempio, il Comune di Roma ha stabilito che "per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locate, da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari, si applica la stessa aliquota dell'abitazione principale e le relative detrazioni".
    In proposito, nella versione aggiornata dell' art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, si legge: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".


  7. Nudo proprietario completamente estraneo alla tassazione
    Posseggo un immobile in nuda proprietà, con diritto di abitazione attribuito alla vedova di mio padre. Con le nuove norme sull'Imu, a che cosa sono soggetto?
    Ai fini dell'Imu, il nudo proprietario è completamente estraneo alla tassazione, mentre la vedova è l'unico "soggetto passivo", in quanto titolare del diritto reale di abitazione previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile. Ne discende che l'abitazione è "principale" soltanto per il coniuge superstite, il quale ha diritto all'aliquota ridotta allo 0,4% (che il Comune può variare sino allo 0,2% in aumento o in detrazione) ed alla detrazione d'imposta ordinaria di 200 euro, come previsto dall'articolo 13, commi 7 e 10, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011).


  8. Cooperativa a proprietà indivisa, sì alla detrazione, no all'aliquota ridotta
    Io e mia moglie abbiamo acquistato un appartamento da una cooperativa a proprietà indivisa, da adibire ad abitazione principale. Come dobbiamo comportarci per quanto riguarda l'Imu?
    In questo caso, l'articolo 13, comma 10, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) prevede la detrazione di 200 euro per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale. La detrazione e la maggiorazione vanno suddivise in parti uguali tra i due comproprietari. Dal tenore letterale della norma, si evince che all'unità immobiliare spetti unicamente la detrazione e non anche l'aliquota ridotta per l'abitazione principale (pari al 4 per mille); l'imposta sull'appartamento dovrebbe avere una aliquota base pari allo 0,76%, che il Comune può variare di 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Tuttavia, su quest'ultimo punto, va ricordato che alcuni Comuni - fra cui quello di Bologna, con ordine del giorno del 15 febbraio 2012 - hanno chiesto al Governo di ridurre allo 0,4% l'aliquota Imu sugli alloggi a proprietà indivisa, equiparandoli alla cosiddetta prima casa.


  9. Socio di cooperativa edilizia, agevolazione prima casa a metà
    Quale socio di una cooperativa a proprietà indivisa, ho avuto assegnata una unità immobiliare che ho adibito ad abitazione principale. A quali agevolazioni Imu ho diritto?
    Nel caso specifico, l'articolo 13, comma 10, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) prevede la detrazione di 200 euro per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, nonché la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; questa maggiorazione, da sommare alla detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. L'aliquota, però, è quella ordinaria ed è pari a 0,76%; il Comune può modificarla fino allo 0,3% in aumento o in diminuzione.


  10. Per i fabbricati di categoria C/1 moltiplicatore di 55
    Sono proprietario di un fabbricato classificato nella categoria catastale C/1. Come dovrò calcolare l'Imu, la nuova Imposta Municipale Unica sugli immobili?
    Nel caso specifico, innanzitutto occorre calcolare la base imponibile (cioè il valore catastale) che si ottiene applicando alla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il coefficiente 55, come stabilito dall' articolo 13, comma 4, lettera e), del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011). Poi, il risultato va moltiplicato per l'aliquota di base dello 0,76%, che il Comune - con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - può modificare sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Il pagamento dell'imposta dovrà essere effettuato in due rate: la prima entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno cade di sabato), mentre il saldo dovrà essere versato entro il 17 dicembre 2012 (il 16 dicembre è domenica). Per l'acconto 2012, l'unica modalità di versamento ammessa è quella tramite il modello F24.


  11. La parte residua della detrazione può essere detratta per le pertinenze
    La parte residua della detrazione spettante per l'abitazione principale può essere detratta dal pagamento per le pertinenze?
    Come stabilito dalle norme in vigore, se l'agevolazione Imu per l'abitazione principale non trova totale capienza (cioè, non viene completamente sfruttata) nell'imposta dovuta per la prima casa, essa dev'essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta sulle pertinenze. Anche su questo punto, però, vi sono importanti novità rispetto alla disciplina della vecchia Ici: la nuova normativa stabilisce che "per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina, solaio o magazzino), C/6 (autorimessa) e C/7 (posto auto), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". Fa numero, ai fini dell'estensione dell'agevolazione per l'abitazione principale, sia la pertinenza che risulti autonomamente accatastata, sia quella che non abbia un autonomo classamento catastale, poiché compresa nello stesso elaborato planimetrico dell'unità immobiliare a cui è asservita.
    Ad esempio, se un appartamento ha una cantina ed un solaio come pertinenze, l'Imu non potrà essere pagata con modalità agevolata per entrambe, ma soltanto per una di esse, sia nel caso in cui siano accatastate autonomamente, sia nel caso in cui la loro rendita sia inglobata in quella dell'appartamento.


  12. Il coniuge superstite è l'unico soggetto passivo
    Ho ereditato da mia madre una proprietà, casa e terreno, e finchè c'era l'ICI ho dato incarico al mio commercialista (come mi era stato da lui chiesto) di pagare la mia quota ICI (poichè trattasi di seconda casa).
    Vorrei sapere se è giusto che io abbia pagato l'ICI e che ora debba pagare l'IMU, anche se in quella proprietà risiedono mio padre e mio fratello. Se esiste una normativa che mi esonera da questo tributo, potrebbe indicarmela? Così posso farla presente al mio commercialista.
    Nel caso prospettato, se il genitore (padre) utilizza la casa familiare, ai fini dell'Imu sarà lui l'unico "soggetto passivo", in virtù della titolarità del diritto reale di abitazione previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile. Al riguardo, si segnala che la Corte di cassazione (sezione tributaria) ha stabilito che il coniuge superstite, con l'apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare; quindi, non a titolo successorio-derivativo, bensì a titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge che prescinde dai diritti successori (sentenza n. 1920 del 29 gennaio 2008). Questa situazione di diritto rimane immutata; quindi, produce effetti anche in tema di Imu. Ne consegue che suo padre è l'unico soggetto passivo e che ha diritto per l'abitazione familiare all'aliquota ridotta dello 0,4% e alla detrazione d'imposta ordinaria (200 euro), più la maggiore detrazione di 50 euro se il figlio convivente ha meno di 26 anni, come previsto dall'articolo 13, comma 10, del decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011.


  13. Il contribuente dovrà fare i conti al Comune e allo Stato
    Ho letto i nuovi codici per la compilazione del modello F24. Ho due domande:
    1) Il codice 3919 seconda casa STATO vuole per caso significare che dobbiamo calcolare noi la parte di imposta sulla seconda casa che va allo stato?
    2) Non ci sarà più la possibilità di pagare con bollettino postale?
    L'articolo 13, comma 11, del decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, stabilisce che è riservata allo Stato la quota dell'IMU pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota ordinaria (cioè il 7,6 per mille) alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, delle relative pertinenze (comma 7) e degli immobili rurali strumentali (comma 8).
    La quota di imposta risultante da questa operazione è versata allo Stato, contestualmente al pagamento dell'intera IMU. Pertanto, allo stato attuale, sembra che il contribuente dovrà effettuare un duplice versamento con il modello F24: uno a favore del Comune ed uno a favore dello Stato. Le modalità di versamento vengono stabilite da un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate (comma 12).
    A dicembre il bollettino postale affiancherà l'F24.


  14. Cosa indicare nella colonna "rateazioneE/mese rif."?
    Chiedo un chiarimento per la compilazione del nuovo modello F24 per pagamento Imu.
    Vorrei pagare l'imposta in due rate a giugno e dicembre: nel modello F24 dove è scritto "rateazione/mese rif." che cosa devo scrivere? Per la prima rata 01/02 dove 01 stà ad indicare prima rata di due 02 o devo scrivere 01/06, ossia 01 indica prima rata relativa mese giugno 06. Così pure per la seconda rata nello spazio rateazione/mese rif. che devo scrivere? 02/02 o 02/12?
    Nelle "Avvertenze per la compilazione del mod. F24", nella "Sezione Imu e altri tributi locali", l'agenzia delle Entrate ha precisato che lo spazio "rateazione" non deve essere compilato.
    Attenzione, però: un recente articolo pubblicato su Il Sole 24Ore segnala alcune lacune nei modelli F24 diffusi da una decina di giorni, ipotizzando la necessità di una loro correzione. Quindi, come sta accadendo spesso con l'Imu, il suggerimento più sensato è quello di non affrettarsi.
    Infatti, il recente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in data 25 maggio, prot. n. 2012/74461, dispone di approvare il modello di versamento "F24 Semplificato" e nelle relative avvertenze per la compilazione del modello stesso, si precisa che se il contribuente paga gli importi dovuti a titolo di saldo o acconto in unica soluzione, nella colonna "rateazione/mese rif." deve indicare 0101, per il versamento del 17 settembre 0102 e per il saldo di dicembre 0101.


  15. Nessun beneficio per le abitazioni concesse in uso gratuito
    Ho un appartamento di proprietà in cui ha la residenza mio fratello in quanto ci vive. L'Imu chi la paga, io o mio fratello ? Nel caso la paghi mio fratello, può usufruire della detrazione prima casa?
    La disciplina dell'Imu, a differenza di quella dell'Ici, non ha previsto alcun beneficio per le abitazioni concesse in uso gratuito (comodato) a parenti. Pertanto, in questo caso, l'imposta dovuta per l'appartamento concesso a suo fratello va pagata da lei con l'aliquota ordinaria dello 0,76%, prevista per le seconde case. Tuttavia, il Comune può prevedere un trattamento di favore, cosa che in effetti avviene nel 28% dei capoluoghi di provincia, per i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli); altre volte lo sconto è esteso fino al 3° grado, ma con aliquote più care.


  16. Residenza essenziale per le agevolazioni
    Ho chiesto il cambio di residenza per vivere in un immobile di mia proprietà ed usufruire delle agevolazioni prima casa. Vorrei sapere se mi arriva il cambio residenza ai primi di giugno, posso considerare prima casa quella dove andrò a risiedere? E come dovrò considerare i primi 5 mesi dell'anno? Inoltre, se moglie e marito hanno residenze diverse in 2 immobili, possono entrambi usufruire delle agevolazioni prima casa, e quale delle due possono scegliere come abitazione principale?
    Ai fini Imu, per abitazione principale si intende "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
    Con l'Imu i requisiti si fanno stringenti, nel senso che non basta più la sola dimora abituale, ma serve la formale iscrizione all'anagrafe della popolazione residente. Quindi, finché non otterrà la residenza anagrafica, dovrà considerare l'unità abitativa come seconda casa e pagare l'imposta con l'aliquota ordinaria dello 0,76% per i primi 5 mesi dell'anno (se ho ben capito).
    Inoltre, in base all'attuale normativa, moglie e marito non possono avere residenze diverse in due immobili nello stesso Comune ed usufruire dell'agevolazione prevista per la prima casa. In tal caso l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi.
    Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.


  17. Se l'Imu è zero nulla va fatto
    Data la possibilità ai Comuni di incrementare o decrementare anche l'aliquota prima casa, nel caso in cui tra la rata di acconto e quella di conguaglio (saldo) si verifichi una discrepanza tra un importo in acconto 0,00 (zero) a giugno in seguito alla detrazione per l'abitazione principale, al quale possa seguire un importo a saldo positivo a dicembre (euro 50,00), come ci si deve regolare con l'F24? Va presentato in ambo i casi?
    Se l'importo dell'Imu da versare, calcolato allo 0,4% e tenuto conto delle detrazioni a cui si ha diritto è negativo, non si deve versare nulla alla prima rata. L'eventuale conguaglio, se il Comune delibera entro il 31 ottobre un'aliquota superiore a quella di base, deve essere versato con il saldo entro il 17 dicembre (il 16 è domenica).


  18. L'Imu va pagata da entrambi i coniugi
    Nel caso di comunione di beni tra coniugi, il pagamento Imu si effettua al 50% da ciascuno o complessivamente al 100% da uno dei due?
    Il pagamento Imu compete ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.


  19. Il diritto di proprietà può costituirsi con scrittura privata registrata?
    Come è noto,la manovra Monti sull'IMU ha abrogato la norma che prevedeva la potestà regolamentare per i Comuni di assimilare ad abitazione principale l'immobile dato in uso gratuito a familiari. Per evitare che detto immobile venisse considerato come 2^ casa è prevista la costituzione di un atto di diritto reale di abitazione.
    La questione mi riguarda personalmente nel senso che io, mia moglie ed un mio figlio dimoriamo e risiediamo anagraficamente in un appartamento di mia esclusiva proprietà, considerato a tutti gli effetti prima casa, mentre mia moglie è proprietaria nello stesso comune di un altro appartamento dato fino al 2011 in uso gratuito ad un altro figlio che vi risiede e vi dimora.
    Volendo mia moglie costituire verso detto figlio un diritto reale di abitazione con scrittura privata registrata (l'art.1350, 4 comma, C.C. prevede anche la scrittura privata), divenendo il citato figlio soggetto passivo dell'IMU, è legittimo considerare l'appartamento come prima casa con l'applicazione dello 0,4% e relativa detrazione?
    La soluzione individuata è legittima e, se accettata, consente al figlio di pagare l'Imu con le agevolazioni previste per l'abitazione principale. Tuttavia, occorre verificare con il funzionario dell'Ufficio Tributi del Comune se la scrittura privata viene considerata dallo stesso Comune come l'atto notarile richiesto dalla legge.


  20. Residenza anagrafica e dimora abituale: requisiti essenziali per le agevolazioni
    Due coniugi (pensionati) possessori al 50% di due immobili , uno a Milano ed uno in Puglia (casa per vacanze), entrambi aventi residenza e domicilio fiscale nella casa di Milano. Si potrebbe avere l'agevolazione fiscale prima casa anche nella casa in Puglia (attualmente seconda casa) se solo uno dei due coniugi spostasse la residenza e il domicilio in quest'ultima?
    Se sì, cosa cambierebbe fiscalmente e fisicamente nella persona che trasferisce tutto in Puglia?
    Mi sembra troppo facile che si possa fare tutto questo senza avere dei problemi! Cioè...uno applica questo escamotage per raggirare la tassa e nello stesso tempo può condurre la vita di sempre nell'abitazione che è sempre stata quella effettivamente principale! Una persona cambiando il domicilio fiscale dovrebbe solo attenersi a versare le tasse al comune ed andare a votare? Non è previsto un controllo periodico di effettiva domiciliazione e residenza?
    Mi scuso per le tante domande, ma da quel che sento è una situazione molto comune tra la popolazione ed in rete non si riescono a trovare le risposte nello specifico di questo caso.
    Requisito fondamentale per applicare l'aliquota agevolata e le relative detrazioni è la presenza contemporanea della "residenza anagrafica e della dimora abituale del proprio nucleo familiare". La circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 apre alla possibilità di considerare come abitazione principale le case dei coniugi in Comuni diversi, ma in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative. Nel caso descritto, tale circostanza non si verifica e se i due coniugi pensionati vogliono continuare a convivere sotto lo stesso tetto a Milano, dovranno pagare l'imposta sulla casa in Puglia con l'aliquota ordinaria (0,76% in sede di acconto).
    Naturalmente, è prevedibile che i Comuni attueranno controlli, con sopralluogo dei Vigili Urbani o di personale delegato, per verificare l'effettivo cambio di residenza. In caso di elusione, le sanzioni rischiano di essere pesanti.


  21. Successione: paga chi ha l'abitazione
    La mia situazione è la seguente : mio padre è morto nel 1976, sono figlia unica e quindi la successione della casa + box è la classica 75% alla madre, 25% alla figlia. Risiedo tuttora nella stessa casa con mia madre.
    Da quando è partita l'ICI (mi sembra 1992) ho sempre fatto i pagamenti dell' ICI seguendo le quote di possesso. Leggendo le varie risposte del forum ho capito che il soggetto passivo della casa familiare è il coniuge superstite. Quindi ho sempre sbagliato? Il dubbio che ho è : se nel 1992, quando ho fatto la dichiarazione ICI, mi fossi indicata come contribuente ( e sinceramente non mi ricordo), ciò andrebbe in conflitto con il far pagare unicamente a mia madre la rata dell'IMU.
    Nel caso specifico, se il genitore (madre) utilizza la casa familiare, non ci sono dubbi sul fatto che anche ai fini dell'Imu sarà lei il "soggetto passivo", in virtù della titolarità del diritto reale di abitazione previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile. Sul punto occorre sottolineare che il diritto di abitazione viene acquisito immediatamente dal coniuge superstite al momento dell'apertura della successione (data di morte), a titolo costitutivo (Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 1920 del 29 gennaio 2008).
    Pertanto, l'Imu andrà pagata per intero dalla madre con l'aliquota ridotta allo 0,4%, che il Comune può modificare - in aumento o in diminuzione - fino allo 0,2%. La madre, inoltre, potrà utilizzare per intero anche la relativa detrazione d'imposta di 200 euro. Nulla è dovuto dalla figlia convivente.


  22. Soggetto passivo è la madre titolare del diritto di abitazione
    Nel mese di novembre 2011, mio padre è deceduto ed aveva l'usufrutto del 50% della prima casa in cui viveva con mia madre, anche lei con usufrutto del 50%. In virtù di ciò, la quota di usufrutto di mio padre viene automaticamente ereditata da mia madre? In tal caso è necessario ripresentare la dichiarazione Ici entro giugno 2012, per comunicare la variazione, ovvero che mia madre adesso ha il 100% dell'usufrutto? Aggiungo che i miei genitori vivevano in comunione di beni.
    Nel caso prospettato, il soggetto passivo ai fini Imu, è la madre titolare del diritto reale di abitazione previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile. Tale situazione di diritto, acquisita immediatamente al momento della successione (morte del marito), rimane immutata e, quindi, produce effetti anche in tema di Imu. Per quanto riguarda l'adempimento dichiarativo riferito alla nuova imposta municipale (Imu), si sono avuti dubbi negli ultimi mesi. Per maggiore sicurezza le consiglio di rivolgersi all'uffico tributi del Comune per avere informazioni al riguardo.


  23. Il padre paga l'Imu per diritto di abitazione
    Per successione, sono proprietario di 1/3, della casa di famiglia di proprietà di mia madre deceduta nel 1982, il restante è in pari quota con mia sorella (che abita in una sua casa), e mio padre che ci abita ed è proprietario di altra casa.
    Ho sempre pagato il 33% dell'Ici per quella casa ed abitavo in affitto. Adesso sono riuscito a comprare una casetta in comproprietà con la mia consorte. Devo continuare a pagare l'Imu per il 33% come seconda casa? Oppure non avrei mai dovuto pagare, perché è per diritto di abitazione in capo a mio padre a cui spetterebbe la tassazione.
    Il problema dell'Ici prima e dell'Imu poi è sempre lo stesso: individuare il soggetto passivo, cioè il contribuente obbligato a pagare l'imposta sugli immobili. Nel caso specifico, il soggetto passivo della casa familiare è il coniuge superstite, in virtù della titolarità del diritto di abitazione previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile. Spetta, quindi, unicamente a suo padre pagare l'Imu per l'abitazione principale, con diritto alla detrazione d'imposta ordinaria di 200 euro ed all'aliquota ridotta dello 0,4%, modificabile (in più o in meno) sino a 0,2 punti percentuali da parte del Comune.
    In senso conforme, si può citare un caso di cui si è occupato l'Ufficio Tributi del Comune di Milano nel 1999, riportato anche da Il Sole 24Ore nell'inserto "L'esperto risponde" del 6 febbraio scorso (quesito n. 502): fu permesso di "dichiarare l'intero importo Ici come prima casa al coniuge superstite (madre)", avendo gli altri eredi dichiarato che l'abitazione era a suo uso esclusivo. Alla domanda se i figli coeredi avrebbero dovuto pagare la loro quota di proprietà come seconda casa dopo l'introduzione dell'Imu, l'esperto del Sole 24Ore ha risposto che la situazione di diritto è rimasta immutata e che quindi nulla è cambiato rispetto agli obblighi previsti dall'Ici nel caso illustrato.
    Lei e sua sorella, invece, sempre rifacendosi alla logica del caso citato, sono esentati dall'imposta. In passato, dal momento della successione (cioè dal momento in cui il coniuge superstite è subentrato nei diritti sulla casa), l'Ici avrebbe dovuto essere pagata soltanto dal solo padre.


  24. Gli obblighi fiscali ricadono unicamente sul titolare del diritto di abitazione
    Con l'introduzione dell'IMU ho alcuni dubbi e vorrei, cortesemente, sapere come comportarmi nel mio caso:
    mio padre e mio fratello vivono in un appartamento che è per il 50% di papà ed il restante 50% di noi tre fratelli (successione di nostra madre). Io sono proprietario di un appartamento,in cui vivo, in altra città. Finora non ho pagato l'ICI in quanto era abitazione principale di mio padre e mio fratello: ho sbagliato?
    Adesso dovrei pagare l'IMU come seconda casa: devo compilare una dichiarazione? Il terzo fratello vive in altra città, ma non è proprietario di case: pagherà come abitazione principale? Non avendo mai indicato nel mod. 730 il possesso di 1/6 di questa abitazione, dovendo pagare l'IMU quest'anno, avrò dei problemi dichiarandola quest'anno?
    Nel caso prospettato, viene da rammentare che, in via generale, soggetto passivo di imposta è unicamente il titolare del diritto reale di abitazione (articolo 540, secondo comma, del Codice civile), se effettivamente esercitato dal coniuge superstite e a condizione che sia riferibile alla casa adibita a residenza familiare. Come evidenziato in più occasioni dal Ministero delle Finanze, nessun adempimento competerebbe quindi agli altri soggetti, in quanto gli obblighi fiscali ricadono totalmente sul coniuge superstite. Questa situazione di diritto rimane immutata e, quindi, lei e i suoi fratelli non sono soggetti a pagare l'Imu per la casa familiare, che fa carico interamente a suo padre.


  25. L'onere della ex casa coniugale ricade sul coniuge superstite
    Dopo la morte di mio marito (1993), ho sempre dichiarato ai fini irpef e pagato l'Ici a mio nome sui seguenti immobili derivati da dichiarazione di successione:
    - casa dove risiedo da coniugata con 3 figli maggiorenni (1 studente), mentre 2 figli hanno residenza altrove;
    - 1 negozio che ho affittato e di cui percepisco l'affitto a mio nome;
    - 1 box che usiamo noi familiari.
    Posso continuare a pagare io tutta l'Imu e a dichiarare solo io ai fini irpef? O devono pagare anche i miei figli?
    In linea di principio, sarà lei l'unico "soggetto passivo" tenuto al pagamento dell'Imu sulla casa familiare e sul box pertinenziale, in virtù della titolarità del diritto reale di abitazione previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile, mentre per il negozio affittato, l'Imu dovrebbe essere versata da tutti gli eredi in base alle quote di possesso, con l'aliquota ordinaria del 7,6 per mille applicata sul valore catastale dell'immobile ottenuto moltiplicando per 55 la rendita rivalutata del 5% (in precedenza, il coefficiente di moltiplicazione era 34).
    Per maggior sicurezza, le consiglio di rivolgersi al funzionario responsabile del settore finanze tributarie del Comune impositore, al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della nuova imposta municipale sugli immobili.


  26. L'Imu non salva la casa concessa alla figlia
    Sono 6 anni che, non potendomi permettere l'acquisto di una casa, dimoro, risiedo e vivo continuativamente a titolo gratuito (senza nessun tipo di contratto) insieme a mia moglie ed alla mia famiglia in una casa messa a disposizione da mio suocero.
    Ora, con le novità introdotte dall'IMU rispetto alla vecchia ICI, non è più possibile per me usufruire delle aliquote (e anche degli sconti per i figli conviventi) previsti per la prima casa, in quanto l'IMU sarebbe totalmente a carico di mio suocero come 2a casa, ma di fatto dovrei pagarla io (visto che lui non pretende né affitto né altro). Se invece mia moglie divenisse beneficiaria di un diritto reale di godimento, l'IMU graverebbe su di lei come prima casa ed avrebbe diritto alle agevolazioni previste.
    La mia domanda in merito è la seguente: Il diritto di abitazione può essere costituito oltre che con atto pubblico anche con scrittura privata autenticata da un notaio e relativa registrazione all'ufficio delle Entrate? È una strada percorribile o potrebbe dar adito a contestazione da parte del comune? Eventualmente, entro quando mio suocero dovrebbe trasferire detto diritto alla figlia?
    Lei ha colto nel segno. La disciplina dell'Imu non ha previsto di considerare "abitazioni principali" quelle concesse in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta o collaterale. Pertanto, al fine di evitare di assoggettare a tassazione come "seconda casa" l'appartamento dato in uso gratuito alla figlia, suo suocero può valutare l'opportunità di costituire sullo stesso appartamento un diritto reale di abitazione, usufrutto o uso con atto notarile.
    Non so se la scrittura privata, al posto dell'atto pubblico, potrebbe causare contestazione da parte del Comune. Secondo me, non è sufficiente. Quindi, se posso dare un consiglio, interpelli l'ufficio tributi del Comune e cerchi di parlare con un funzionario. Quando si tratta di tributi, meglio fare mille verifiche prima, piuttosto che affrontare eventuali sanzioni poi.
    Suo suocero può trasferire un diritto reale di godimento alla figlia in qualsiasi momento. In tal modo, il soggetto passivo dell'appartamento sarà la figlia per la quale l'abitazione diverrà principale, con le connesse agevolazioni.


  27. Una sola Imu sugli alloggi uniti "ai fini fiscali"
    Ho acquistato l'appartamento continguo al mio e provveduto ad unificarli tramite lavori strutturali. Dal mese di febbraio 2012 le due unità immobiliari sono state accatastate come una sola, ma con un "escamotage": un immobile è diventato porzione di u.i.u. dell'altro (strutturalmente unificati ed unico numero civico), in quanto io e mia moglie, proprietari di entrambi gli immobili, lo eravamo con diritti diversi (uno in comunione, l'altro come bene personale al 50%), con l'attribuzione di due subalterni differenti (stessa particella); entrambi gli immobili sono categoria C/6.
    La procedura è nota, utilizzata dal catasto ed è stata riconosciuta anche dal mio Comune: per entrambi l'immobile è unico. Tutto in regola. Il problema è che l'ufficio tributi del mio Comune insiste sul fatto che io debba comunque pagare due IMU differenti, come prima casa sul vecchio appartamento e come seconda casa su quello che ho acquistato ma che, di fatto, non esiste più. Ho trovato nel forum un caso "analogo," ma nel quale erano diversi sia i prorietari che la particella. A me pare un'assurdità. Esiste qualche vincolo di legge in tal senso?
    Se lei ha presentato al catasto una pratica Docfa a titolo di "dichiarazione di porzione di u.i.u. ai fini fiscali", la rendita risultante (che, di norma, è la sommatoria delle rendite delle due unità immobiliari) può essere utilizzata unitariamente ai fini fiscali. Se le unità immobiliari "unite" ai fini fiscali sono utilizzate come abitazione principale da persone fisiche verrà applicata su tutte l'aliquota agevolata. La detrazione verrà ripartita tra coloro che utilizzano l'abitazione principale a prescindere dalle quote di effettivo possesso.
    A mio parere, è alquanto strano che l'ufficio tributi del suo Comune ignori tale procedura seguita da tutte le agenzie del Territorio. L'unione dei due appartamenti, infatti, eseguita secondo le precisazioni fornite dall'agenzia del Territorio con nota del 21 febbraio 2002 (protocollo 15232), consentirebbe ai contribuenti di considerare le unità immobiliari stesse ai fini fiscali come unica abitazione principale, con i conseguenti effetti (applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione d'imposta).


  28. Due partite catastali non formano un'abitazione principale
    Sono proprietario di una abitazione principale con due partite catastali. Alcuni giorni or sono mi è giunto un avviso di accertamento per l'anno 2007, in cui è stata calcolata una partita catastale come abitazione principale (al 5%°) e l'altra partita catastale come seconda casa (aliquota 7%°).
    Essendo un'unica abitazione, ho sempre dichiarato il tutto come abitazione principale e non come due abitazioni come vorrebbe il Comune, per cui mi si chiede il doppio del pagamento (compresi oneri per omesso o parziale pagamento ICI, interessi e arrotondamento) dal 2007.
    Perché negli anni precedenti non mi sono state contestate queste due partite catastali che dovevano avere una tassazione diversa? Che cosa posso fare per dimostrare che le due partite catastali formano un'unica abitazione?
    Il Comune ha agito correttamente nell'emettere l'avviso di accertamento entro i termini previsti dalla legge. Il contribuente non poteva non sapere di possedere due unità immobiliari autonomamente accatastate: bastava una semplice visura catastale.
    La nuova disciplina Imu punta l'attenzione sul fatto che l'unità immobiliare considerabile in termini di abitazione principale deve essere, in linea di principio, un'unità unica sotto il profilo catastale, con la conseguenza che non possono essere considerate come abitazione principale due unità immobiliari accatastate separatamente.
    Il contribuente potrebbe, con l'aiuto di un geometra, riuscire a riunire in catasto le due unità immobiliari, ricorrendone le condizioni soggettive (identità di titolare) e oggettive (ad esempio, la loro contiguità e la possibilità materiale di una loro unione). Inoltre, per configurarsi un'abitazione principale, occorre che il suo possessore e il suo nucleo familiare vi dimorino "abitualmente" e vi risiedano "anagraficamente".
    Il contribuente deve ricordare che entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione ai fini della determinazione dell'imposta, dovrà presentare al Comune la prescritta dichiarazione. Il modello da utilizzare è quello approvato in base all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.


  29. Con rate sotto 12 € si versa a saldo
    Dal calcolo effettuato, sul mio secondo box (non pertinenza) risulta una rata di acconto pari a € 20, da suddividersi fra 50% al Comune e 50% allo Stato. In questo caso, dovendo versare 10 euro per ogni codice tributo, è applicabile la norma che prevede che se la rata è sotto 12 euro, deve essere effettuato solo il versamento a saldo (a dicembre)?
    Per quanto attiene all'importo minimo da versare, se il Comune non ha deliberato nulla in proposito, occorre far riferimento alla legge statale, in base alla quale il versamento non è dovuto se l'importo annuo è inferiore a 12 euro. A tale scopo, occorre far riferimento all'imposta dovuta per l'intero anno, senza tener conto della rateizzazione e della suddivisione dell'Imu tra Stato e Comune. Per intenderci, se l'acconto è 10 euro, si verserà solo il saldo. Se non c'è nulla da versare, anche per effetto delle detrazioni relative all'abitazione principale, il modello F24 non deve esere presentato. Se invece il totale dell'F24 risulta pari a zero, poiché sono stati adoperati in compensazione dell'Imu altre imposte o contributi, occorre presentarlo comunque.


  30. La quota erariale è pari allo 0,38%
    Su vari forum e in primis sul dlgs ho letto che la percentuale dello Stato, ad oggi, dovrebbe essere del 50%. In merito, il Comune di Alba Adriatica (Teramo) ha disposto che per le seconde case la quota da versare allo Stato è del 38%. E' giusta questa prassi? E' stata data facoltà ai comuni di abbassare la quota da devolvere allo Stato? Se una persona fa un versamento in questi termini, in futuro potrebbe andare incontro a guai fiscali perchè non si è attenuto alle norme governative?
    La quota di imposta erariale si calcola con l'aliquota dello 0,38% (la metà di quella base dello 0,76%) sull'imponibile soggetto a Imu. Ai fini di tale quota, non si tiene conto delle riduzioni di aliquota e delle detrazioni deliberate dai Comuni. Nella rata di giugno, infatti, sarà sufficiente dividere a metà l'importo da versare e indicare nel modello F24 una quota con il codice tributo del Comune e l'altra con il codice tributo dell'Erario. A dicembre, invece, le complicazioni saranno tanto maggiori quanto più numerose saranno le aliquote decise dal singolo Comune. Ad ognuna di esse, diversa dall'aliquota ordinaria, corrisponderà infatti un doppio conteggio da eseguire da parte del contribuente.
    La quota erariale non è tuttavia dovuta su tutti gli immobili. Ne sono esclusi l'abitazione principale e i fabbricati rurali strumentali. Per effetto delle modifiche apportate nella legge 44/2012, inoltre, la quota statale non si applica agli immobili degli Iacp (Istituto autonomo case popolari) e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché agli immobili dei Comuni ubicati sul proprio territorio.


  31. Chi deve pagare l'Imu di una cooperativa edilizia a proprietà divisa?
    Chi deve pagare l'IMU di una cooperativa edilizia a proprietà INDIVIDUALE (non indivisa) con patto di futura assegnazione ai soci? Il Comune fa un pasticcio enorme e ne è consapevole, da una parte riconosce al socio il diritto reale di godimento dell'immobile, tant'è che invia gli accertamenti ai soci non residenti, dall'altro esige il pagamento dalla cooperativa edilizia e non dal socio.
    Ora per l'Imu quale normativa debbo far rispettare ai soci? Debbono pagare in modo individuale o deve pagare la cooperativa?
    Come ribadito dal Ministero delle Finanze, il diritto reale di abitazione è anche quello spettante al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, relativamente all'alloggio assegnato, ancorché in via provvisoria.
    Per maggior sicurezza, il soggetto passivo di imposta è ricavabile dalla conservatoria immobiliare e comunque non dalle risultanze catastali, dalle quali può emergere che l'intestatario della partita non coincida con il possessore e proprietario dell'immobile. Infatti, benché il Catasto costituisca uno strumento fiscale e svolga funzioni civilistiche per l'individuazione degli immobili e dei diritti sugli stessi esistenti, sotto il profilo giuridico le risultanze catastali hanno solo un valore puramente presuntivo e si tratta di una presunzione relativa (Juris tantum) che ammette, quindi, la prova contraria (in senso conforme, Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione XXII, sentenza n. 25 del 19 dicembre 1997).
    Di conseguenza, l'Imu andrebbe pagata individualmente dai soci della cooperativa. Prima di concludere, però, ribadisco l'invito a consultare gli atti della conservatoria immobiliare, in modo da avere la certezza sulla identità del soggetto passivo d'imposta.


  32. Il vantaggio di abitare in Comuni diversi
    Io e mio marito, sposati da pochissimo con separazione dei beni, abbiamo una casa per uno dove ognuno ha anche la propria residenza ed il proprio domicilio. La mia casa è a Roma, la sua a Bologna.
    Lui venderà la casa di Bologna a fine giugno e ne acquisterà contestualmente un'altra a Roma, dove andremo a vivere insieme con la bimba che nascerà proprio in quel periodo e dove sposterò anche io la mia residenza non appena affitto il mio appartamento.
    Le mie domande sono: abbiamo, per la prima rata dell'IMU, diritto entrambi alla detrazione prima casa? Se sì, il fatto che, presumibilmente, da luglio lui ed io, al massimo da gennaio del 2013, avremo la stessa residenza nella nuova casa a Roma, non fa decadere per uno dei due parte dei 200 euro della detrazione, visto che avremo due prime case nello stesso Comune e siamo un unico nucleo familiare? Se sì, come si calcolerà? La detrazione della bambina che nascerà a fine giugno può essere fatta direttamente nella rata successiva?
    Le norme introdotte dalla legge 44/2012, con cui è stato convertito il decreto legge 16/2012, puntano a impedire la situazione di due coniugi che, avendo una casa di proprietà per ciascuno nello stesso Comune, prendano la residenza nelle due abitazioni, così da duplicare il trattamento agevolato riservato all'abitazione principale. Nel contempo, c'è da chiedersi che cosa succede se le case sono in Comuni diversi? La norma non cita questo caso, ma è ispirata dal principio che ci sia una sola abitazione principale per famiglia. Del resto, le residenze disgiunte si possono prestare facilmente a pratiche elusive, anche se potrebbero esserci situazioni in cui i coniugi risiedono e dimorano in città diverse per oggettive ragioni di lavoro. Quindi, su questo e su altri punti della disciplina Imu ancora lacunosa, non resta che sperare in un un chiarimento ufficiale, più che opportuno.
    Nel caso prospettato, si dovrebbe propendere per la soluzione favorevole ai contribuenti, poiché entrambe le abitazioni possono essere considerate "principali" per ciascun soggetto passivo. Infatti, la giovane coppia vive attualmente una situazione di grave disagio che non si presta assolutamente a pratiche elusive, tant'è che entrambi i coniugi pensano di riunire presto la famiglia (in cui sta per nascere a fine giugno una bimba) in un'unica abitazione a Roma. A mio avviso, nel caso in esame sono rispettate tutte le condizioni in base alle quali ciascun contribuente può accedere al trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale ed eventuali pertinenze. Tale trattamento agevolato consiste nell'applicazione dell'aliquota ridotta pari allo 0,4% (modificabile dal Comune in più o in meno sino allo 0,2%) e della detrazione d'imposta di 200 euro. Infine, la madre che convivrà felicemente con la figlia nascitura potrà altresì beneficiare della maggiorazione della detrazione per 6/12, pari a 25 euro.

    La circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, finalmente, ha precisato che sono da considerare abitazione principale gli immobili ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.


  33. Non si versa l'imposta inferiore a 12 euro
    Il mio comune adotterà l'aliquota 2 per mille sulla prima casa. Avendo figlio a carico e rendita catastale di 759 euro (quindi base imponibile € 127.512) con aliquota 0,4% dovrei pagare circa 260 euro; collo 0,2%, invece, circa 5 euro. Come ci si comporta? A giugno devo comunque pagare? ...o mi sfugge qualcosa (ho fatto male i calcoli)?
    I suoi calcoli sono esatti, ma le ricordo che a giugno dovrà versare l'imposta in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando l'aliquota di base (0,4%) e le detrazioni previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011. Quindi nel suo caso indicherà un'imposta di 130 euro al netto delle detrazioni di 125 euro. A meno che non scelga la divisione in tre rate, nel qual caso andrà indicato una detrazione di 83,33 euro. Per fare una verifica, utilizzi le calcolatrici presenti in questo sito alla pagina http://www.dossier.net/guida/calcola.htm. In particolare, utilizzi quella per la prima casa: http://www.dossier.net/guida/calcolo_imu_prima_casa.htm.


  34. Ipotesi di calcolo per il 2012
    Sono disperata, perché io e le mie sorelle non abbiamo pagato l'ICI da luglio 2010 (anno in cui è mancata la nonna che ci ha lasciato la casa). Come fare? Ho visto che potevamo pagare con il ravvedimento operoso, ma siamo fuori tempo massimo. È così? La rendita della casa è di 1.071,02 euro. Quanto dovremo pagare?
    Non potendo più utilizzare, per decorrenza dei termini, il ravvedimento operoso per pagare l'Ici omessa nel 2010, possono chiedere al Comune un accertamento con adesione per ridurre sensibilmente le sanzioni di legge. Ai fini dell'Imu, avendo scarse informazioni sul numero delle sorelle eredi della casa lasciata dalla defunta nonna, azzardo alcune ipotesi di calcolo per l'anno 2012.
    Se le sorelle sono tre, ma solo una utilizza la casa ereditata come abitazione principale, per l'acconto Imu dovrà pagare 119,95 euro, così ottenuti:

    1/3 rendita catastale: 1.071,02 : 3 = 357
    357 x 1,05 x 160 : 100 x 0,40 = 239,90 (IMU lorda)
    239,90 - 100 = 139,90 (IMU netta)
    139,90 : 2 = 69,95 (acconto da versare entro il 18 giugno)

    Se il Comune impositore porterà l'aliquota ridotta allo 0,6% (aumentandola dello 0,2%), con il saldo di dicembre si dovranno rifare i conti e pagare la differenza sull'acconto versato a giugno:

    357 x 1,05 x 160 : 100 x 0,60 = 359,86
    359,86 - 200 = 159,86 (IMU dovuta per l'anno 2012)
    159,86 - 69,95 = 89,91 (saldo di dicembre)

    Qualora siano due le sorelle che utilizzano la casa della nonna come abitazione principale, la detrazione ordinaria d'imposta di 200 euro sarà tra loro suddivisa in parti uguali, e quindi si avrà, per ognuna di esse, l'acconto di 94,95 euro a giugno, e il seguente versamento con il conguaglio di dicembre:

    359,86 - 100 = 259,86 (IMU dovuta per l'anno 2012)
    259,86 - 94,95 = 164,91 (saldo di dicembre)

    La sorella non residente nella casa ereditata, invece, pagherà l'imposta con l'aliquota ordinaria dello 0,76%, che il Comune impositore può variare (in più o in meno) dello 0,3%, vale a dire dallo 0,46% all'1,06%. Quindi, pagherà in acconto:

    357 x 1,05 x 160 : 100 x 0,76 = 455,82
    455,82 : 2 = 227,91 (acconto di giugno)

    Se il Comune impositore porterà l'aliquota all'1,06%, si dovrà fare il conguaglio con l'acconto di giugno, in questo modo:

    357 x 1,05 x 160 : 100 x 1,06 = 635,75 (IMU dovuta per l'anno 2012)
    635,75 - 227,91 = 407,84 (saldo di dicembre).


  35. Solo un'abitazione può fruire delle agevolazioni
    Premetto che sono un lavoratore dipendente con coniuge e figlia a carico, in quanto mia moglie è casalinga e la figlia di 22 anni è studentessa. Io e la moglie abbiamo scelto il regime di separazione dei beni.
    Io e la figlia dimoriamo e siamo residenti anche anagraficamente nell'abitazione di mia esclusiva proprietà, mentre mia moglie dimora ed è residente anche anagraficamente in altra abitazione di sua esclusiva proprietà, sempre nell'ambito dello stesso Comune.
    Faccio presente che nel mio certificato di stato di famiglia, emesso dal Comune, risulta una famiglia costituita da me e mia figlia; mentre nel certificato di stato di famiglia di mia moglie, emesso dallo stesso Comune, risulta la famiglia costituita da solo mia moglie.
    Quale aliquota dell'imposta IMU si applica sulle suddette abitazioni? Sono previste le agevolazioni per abitazione principale su entrambe le abitazioni?
    Nel caso prospettato, può considerarsi adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare, cioè quella in cui il genitore (padre) risiede con la figlia, mentre l'abitazione della madre è da ritenersi seconda abitazione e, quindi, soggetta all'aliquota ordinaria dello 0,76%, modificabile dal Comune con un minimo dello 0,46% ed un massimo dell' 1,06%.
    Al riguardo, è stato precisato che se i coniugi hanno stabilito residenze diverse, le agevolazioni Imu si potranno applicare una sola volta e per un solo immobile: si tratta di una norma inserita di recente con evidenti finalità antielusive, studiata per contrastare i fenomeni di "doppia residenza" fra i coniugi piuttosto frequenti in regime Ici.
    L'aliquota Imu applicabile all'abitazione principale è lo 0,4%, ma il Comune impositore può modificarla - in aumento o in diminuzione - fino a 0,2%. Inoltre, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro più 50 euro per la figlia di età non superiore a 26 anni.


  36. Per il versamento Imu si utilizza un solo modello F24
    Proprietario di casa abitazione principale, box e posto macchina. Posto che per l'abitazione e il box vige l'Imu facilitata, cioè dello 0,4% e per il posto macchina quella piena dello 0,76%, per il momento, come si effettua pagamento? Con unico F24? O uno per l'abitazione e il box, ed uno per il posto macchina?
    Il pagamento dell'acconto Imu va effettuato con un unico F24: nello spazio "codice comune" va indicato il codice catastale del Comune dove sono situati gli immobili, codice costituito da quattro caratteri; nello spazio "Acc" barrare la casella se il pagamento si riferisce all'acconto; nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (002); nello spazio "Codice tributo" indicare 3912 per abitazione principale e relativa pertinenza (box). Nello spazio "rateazione" indicare: 0101 per l'acconto di giugno, 0102 per l'acconto di settembre e 0101 per il saldo di dicembrfe; nello spazio "Anno di riferimento" va indicato l'anno di imposta a cui si riferisce il pagamento, cioè 2012; nello spazio "Importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto per l'abitazione principale ed il box pertinenziale, al netto della detrazione che va indicata nella colonna "detrazione".
    Per il "posto auto" va utilizzata la seconda riga, dove va indicato il codice tributo 3918 per l'importo a debito dovuto al Comune; nella terza riga, indicare il codice 3919 per l'importo a debito dovuto allo Stato.


  37. L'Imu fa carico alla società proprietaria
    Una società è proprietaria di un immobile adibito a cabina ENEL, concesso, con regolare atto pubblico, in comodato gratuito all'ENEL che lo utilizza e possiede solo esso le chiavi. Chi deve pagare l'Imu?
    Ai fini Imu, l'imposta va pagata dalla società proprietaria dell'opificio (la cabina Enel appartiene alla categoria catastale D/1), che ha concesso l'immobile in comodato gratuito all'Enel.


  38. Residenza e dimora essenziali per le agevolazioni
    Dal maggio 2009 ho spostato la residenza in altra provincia, a casa di mia moglie e figli (separazione dei beni, casa sua al 100%). Posseggo tutt'ora, e ci dormo almeno 3 notti a settimana, un bilocale in provincia di Milano, con regolari bollette a mio nome e sede di lavoro a Milano.
    Ho speranza che il mio piccolo bilocale possa continuare ad assere considerato mia prima casa, o devo pagare anche le rate ICI arretrate dal 2009 ad oggi come seconda casa? In questo caso da dove comincio?
    Ai fini dell'Imu l'articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011), come novellato dal decreto legge n. 16/2012, ha definito l'abitazione principale come "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Nel caso in esame, sembrano rispettate tutte le condizioni, per cui sua moglie può accedere al trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale. Tale trattamento agevolato consiste nell'applicazione dell'aliquota ridotta pari allo 0,4% (modificabile in più o in meno sino a 0,2% da parte dei Comuni), della detrazione d'imposta di 200 euro e della maggiorazione della detrazione di 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni.
    Per quanto riguarda la sua posizione, invece, non sembra rispettata la previsione di legge: lei non dimora abitualmente (dorme almeno 3 notti a settimana) nel bilocale in provincia di Milano e, forse, non risiede anagraficamente nel Comune sede di lavoro. Ne consegue, quindi, che il bilocale in provincia di Milano non può considerarsi abitazione principale, ma è seconda casa sottoposta a tassazione in misura ordinaria (aliquota dello 0,76%). Per il pagamento dell'Ici non pagata dal 2009 ad oggi dovrà, probabilmente, attendere un accertamento d'ufficio del Comune impositore competente.


  39. Contro gli avvisi di accertamento del Comune il contribuente può esercitare il diritto di difesa
    Leggo da più parti che il Comune può chiedere l'Ici pregressa retroagendo fino a 5 anni, ma non trovo nessuna norma di legge a cui fare riferimento. Il caso: nel 2010 una società contribuente che non ha fatto la dichiarazione Ici, in seguito a una modifica di ragione sociale (conseguente a fusione) nel 2006 ha ricevuto 5 avvisi di accertamento per omesso versamento per gli anni dal 2006 al 2010 compresi. Il Comune può farlo? Qual è la norma di legge che lo abilita?
    La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (La Finanziaria 2007) ha introdotto modifiche sensibili all'Ici, intervenendo sia sulla disciplina del tributo sia sulle modalità di accertamento e riscossione. Per quanto riguarda l'accertamento, il comma 161 sancisce che:
    gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato (art. 6, Dlgs 32/2001; art. 7, comma 1, legge 212/2000; circolare 77/E/2001 dell'agenzia delle Entrate);
    gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
    entro lo stesso termine quinquennale devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/97 e sue modificazioni.

    Il Comune ha, dunque, operato secondo legge. Sta ora a lei contribuente controllare:
    1. che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio siano motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
    2. che gli stessi avvisi contengano, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche in merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché del termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

    Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo (comma 162). Lei, quindi, deve essere messo in condizione di conoscere tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria del Comune impositore, per poter efficacemente esercitare l'inviolabile diritto alla difesa, sancito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, in ogni stato e grado del procedimento contenzioso.


  40. Tributi Ici 1998 caduti in prescrizione
    Qualche tempo fa sono arrivate a mia nonna due cartelle esattoriali relative a tributi Ici dell'anno 1998 che non risultano pagati. Quando siamo andati all'esattoria ci è stato detto che la cartella esattoriale era stata già notificata a mia nonna, ma non hanno saputo né dirci quando, né tanto meno mia nonna ricorda di averla ricevuta. Come dovrei muovermi in questo caso? Abbiamo portato questa cartella esattoriale dal nostro commercialista per cercare la ricevuta, ma dopo 2 mesi ancora non ci ha fatto sapere nulla.
    Nel caso prospettato si rammenta che i tributi Ici relativi all'anno 1998 sono caduti in prescrizione per il solo fatto che la pretesa dell'ente locale è stata esercitata tardivamente, ossia non tempestivamente. Occorre, pertanto, che il soggetto contro il quale la pretesa è fatta valere si dia carico di eccepire la prescrizione (articolo 2938 del codice civile). Per maggiore certezza può rivolgersi al funzionario responsabile nell'ambito del settore finanze tributarie del Comune impositore, al quale sono conferite le funzioni di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.


  41. Il Comune può agire sui rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007
    Sono proprietario di una casa nella quale vivo dal 2004, non ho mai presentato la dichiarazione Ici, ma l'ho pagata regolarmente con detrazione per prima casa. Ho saputo che il mio Comune mi sta facendo accertamenti sull'Ici a partire dal 2007 (che ho pagato con relativa detrazione per prima casa), 2008, 2009, 2010. Negli ultimi 3 anni ero teoricamente esente (ma loro mi chiederanno di pagare anche quelli), vero? Cosa posso fare? Cosa devo al Comune? Ho sentito che a volte è possibile pagare 1/4 del dovuto. Come si fa? Spero possiate aiutarmi.
    In virtù dell'articolo 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), le norme di cui ai commi da 161-170 si applicano anche ai rapporti d'imposta "pendenti" al 1° gennaio 2007, vale a dire ai rapporti per i quali non è ancora spirato il termine decadenziale entro il quale il Comune competente deve notificare l'atto impositivo e/o sanzionatorio (nota ministeriale 19 marzo 2007, protocollo 11159/Dpf ; nota ministeriale 20 aprile 2007, protocollo 6464/Dpf ; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenze 5029 dell'8 marzo 2006 e 5861 del 20 aprile 2001).
    Pertanto, qualora il Comune impositore dovesse procedere nei suoi riguardi all'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti per l'anno 2007, notificandole un apposito avviso motivato (art. 6, Dlgs 32/2001; art. 7, comma 1, legge 212/2000; circolare 77/E/2001 dell'agenzia delle Entrate), lei può dimostrare di aver pagato il tributo presentando le relative ricevute (che dovrebbe conservare), oppure può definire le violazioni versando 1/3 (non 1/4) della sanzione irrogata e le somme dovute. Nessuno accertamento, invece, può essere fatto per gli anni dal 2008 al 2011, poiché l'abitazione principale era esente dal tributo.


  42. Residenza e dimora abitiale essenziali per le agevolazioni prima casa
    Con atto notarile ho donato la mia abitazione ai figli riservandomi l'usufrutto. Io ho cambiato residenza e abito con i miei suoceri. Questa proprietà ai fini della nuova IMU è da considerarsi 2^ abitazione?. La casa è di residenza dei miei figli. Cambiando nuovamente la residenza ritorna ad essere prima abitazione?
    Nel caso prospettato, riservandosi l'usufrutto dell'abitazione donata ai figli, rimane l'unico soggetto passivo dell'immobile, con la conseguenza che ora non può più considerarla abitazione principale non avendo in essa la dimora abituale e la residenza anagrafica e, quindi, deve considerarla come seconda casa. Se invece ritorna ad abitare e a risiedere anagraficamente nella casa donata ai figli, questa torna ad essere la sua abitazione principale, con diritto all'aliquota agevolata del 4 per mille, modificabile (in aumento o in diminuzione) fino a 0,2 punti percentuali, e alla detrazione di 200 euro.


  43. Contestazione per omessa denuncia Ici per gli anni 2005 e 2006
    Vorrei chiedere parere circa una contestazione che è stata fatta a mia madre (86 anni) a gennaio 2012 per il 2005 e 2006 per omessa denuncia ICI e relativo tributo per un terreno ritenuto area edificabile. Tra l'altro l'edificabilità non è stata mai comunicata se non con la pubblicazione del piano regolatore, in modo assolutamente inaccessibile ad un cittadino anziano e ammalato.
    In realtà mia madre nel 1993 aveva presentato denuncia ICI e aveva sempre pagato il tributo sulla base della rendita catastale (come suolo agricolo). Secondo il commercialista dovrebbe pagare la multa per omessa sanzione per tutti e 2 gli anni e il tributo per intero. Secondo me al massimo la sanzione dovrebbe essere corrisposta per un anno e dovrebbe potersi recuperare quanto pagato.
    Per quanto riguarda la decadenza del potere accertativo, è necessario verificare non tanto la data di ricezione dell'avviso (gennaio 2012) quanto più la data di inizio della procedura di notifica (es: data di consegna da parte dell'ufficio tributi alle poste o al messo notificatore): se è successiva al 31/12/2011 l'anno 2005 è decaduto e l'accertamento di quell'anno non è valido.
    La mancanza di comunicazione dell'edificabilità comporta la possibilità di non dover pagare sanzioni né interessi, a patto che il piano regolatore sia almeno del 2003: infatti una legge (di fine 2001 o fine 2002, ora non ricordo precisamente) ha stabilito l'obbligo di comunicazione del passaggio a carico del comune. Quindi sarebbe importante sapere anche la data precisa di avvenuto cambiamento della situazione urbanistica.
    Per quanto riguarda la sanzione, è corretto applicarla su tutte le annualità, in quanto ciascuna di esse ha un autonomo obbligo dichiarativo.


  44. Immobile in corso di fabbricazione
    Vorrei capire cosa dovrei pagare per il mio immobile parzialmente in corso di fabbricazione così composto: fabbricato composto da piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo e piano quarto. Il geometra mi ha così fatto accatastare:
    • P.T. ultimato, adibito a laboratorio artigianle C/3 con rendita di cui pago l'ICI regolarmente;
    • P.P. ultimato, adibito ad abitazione A/2 con rendita di cui pago l'ICI regolarmente;
    • P.Sec. non ancora ultimato, accatastato in classe F/3;
    • P.Ter. non ancora ultimato, accatastato in classe F/3;
    • P.Quart. non ancora ultimato, accatastato in classe F/3.
    Il comune adesso mi chiede l'Ici per ciascuno dei tre piani non ultimati. E' corretto? Devo pagare per la rendita presunta dell'area di costruzione per tutti e tre i piani o dovrei pagare per la singola rendita presunta dell'area di costruzione?
    Se non erro, ho letto una sentenza da cui ho capito che se si paga già l'Ici su una unità ultimata e giustamente accatastata di un fabbricato con altre unità non ultimate, non bisogna pagare niente per le altre unità fino all'ultimazine delle stesse.
    Potete darmi una mano per capire meglio e poter andare così a discuterne col Comune?
    Per i fabbricati ultimati l'imposta è dovuta sulla base della rendita catastale, mentre per i fabbricati in effettivo corso di costruzione la stessa è dovuta sulla base del valore venale dell'area edificabile corrispondente.
    Nel caso descritto l'A2 ed il C3 versano sulla rendita; mentre per le porzioni in F3, se i lavori sono realmente in corso, l'imposta è dovuta sul valore venale della loro potenzialità edificatoria, se invece i lavori sono fermi, la soluzione corretta sarebbe dotarli di rendita catastale e con essa provvedere al versamento.
    La sentenza di cui si parla, in effetti prescrive (per il caso per cui è stata emessa) il versamento sulle rendite catastali; ovviamente trattandosi di cassazione e non di giudizio di merito. La corte non ha potuto esprimere un conteggio di quale sia l'imposta dovuta dagli F3, in quel caso limitandosi a dire che non fosse corretto il versamento sul valore venale richiesto dal Comune.
    Il mio consiglio è comunque quello di versare qualche cosa: il meglio sarebbe concordarne la modalità con l'ufficio comunale, tanto meglio se con la procedura dell'Interpello disposta dalla legge 212/2000, in modo da essere al riparo da futuri "cambiamenti di idea".


  45. Acquisizione diritto di abitazione per usucapione
    Abito da oltre 25 anni in un appartamento di cui ho la nuda proprietà mentre l'usufrutto è dei miei genitori. Con la nuova IMU i miei genitori pagheranno la mia abitazione come seconda casa, anche se io non dispongo di un'altra prima casa, e ciò non mi sembra giusto.
    La mia domanda è la seguente: essendo passati 25 anni ed essendoci completo accordo con i miei, posso considerare di avere acquisito il diritto di abitazione per usucapione e quindi pagare io l'Imu (ovviamente come prima casa)? E se è così come si fa a renderlo ufficiale?
    Nel caso di specie, mi sembra fuori luogo parlare di usucapione. Il lettore può consigliare ai suoi genitori di ben valutare l'opportunità di costituire sul loro bene un diritto reale di abitazione o uso. In tal modo, il soggetto passivo dell'appartamento sarà il figlio per il quale l'abitazione sarà principale, mantenendo ivi sia la dimora abituale, sia la residenza anagrafica.
    Tali diritti reali sono frequentemente costituiti in capo a parenti in linea retta e possono avere anche tempo determinato.


  46. Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa: quale aliquota?
    vorrei la vostra opinione circa l'interpretazione della circolare 3DF del 18.05.12, per quanto concerne l'aliquota da applicare per gli immobili di proprietà di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e Ater.
    La circolare, a pagina 20, ribadisce che l'aliquota da applicare è l'ordinaria con la sola detrazione, quindi lo 0,76% meno i 200,00 euro, e precisa, nell'ultimo capoverso, «che per tali fattispecie di immobili non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato e il comma 17 dello stesso articolo 13» (fondo di riequilibrio).
    A pagina 35, al paragrafo 9 "La quota dell'Imu riservata allo Stato", ricorda che «la quota di imposta risultante è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale».
    Deduzione: se le cooperative sono esenti dalla quota riservata allo Stato, verseranno solo la quota comunale (0,38%).
    Ho esposto il quesito via mail all'Agenzia delle Entrate e concorda con questa tesi. Però altri forum e, soprattutto, iniziando a leggere i regolamenti IMU di molti Comuni, trovo scritto che la quota spettante allo Stato deve essere versata interamente al Comune.
    Voi cosa ne pensate?
    A nostro avviso, per tutti gli immobili in argomento l'aliquota da applicare è quella ordinaria dello 0,76%, ma i comuni possono ridurla fino allo 0,4% (ma non sino allo 0,2% come invece previsto per le abitazioni principali in genere). Per tali soggetti è prevista l'applicazione della detrazione base (200 euro), ma non di quella aggiuntiva per figli in quanto il soggetto passivo è l'istituto e non il singolo utilizzatore dell'alloggio. Peraltro, per tali immobili non si computa la quota di riserva erariale; pertanto tutta l'imposta deve essere versata a favore del Comune ove è ubicato l'immobile. Il codice tributo da utilizzare per il versamento con F-24 per queste fattispecie è esclusivamente il 3918 - denominato: "IMU- imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE".


  47. Il prelievo fiscale fa capo alla vedova
    Mio padre è deceduto nel 2010 e nel 2011 ho fatto la successione della casa che era abitata dai miei genitori ed intestata ad entrambi per il 50%. Con la morte di mio padre, io ed i miei fratelli abbiamo ereditato una quota di questa abitazione.
    Vi chiedo se l’IMU deve essere versata interamente da mia madre (che ci abita da sola), oppure da mia madre per la sua quota e dai tre fratelli per le rispettive quote.
    Nel caso di specie, il soggetto passivo ai fini Imu è esclusivamente il coniuge superstite (madre), in forza del diritto reale di abitazione stabilito dall'articolo 540 del Codice civile. Ne discende che l'immobile deve essere considerato abitazione principale del soggetto passivo. Quindi, agli effetti dell'Imu si apllica sia l'aliquota ridotta (0,4%), sia la detrazione (200 euro) in misura integrale. I tre fratelli sono completamente estranei alla tassazione.


  48. I comproprietari versano in base alla quota di possesso
    La casa in cui risiedo è cointestata al 50% con la mia ragazza che è ora residente coi genitori. Non siamo legati dal vincolo del matrimonio, quindi, per legge, non formiamo una famiglia. Posso pagare l'IMU al 100% come prima casa solo io, oppure la ragazza, come mi hanno detto al CAF, deve pagare la sua metà come seconda casa perché non più dimorante e residente?
    L'Imu va corrisposta da ciascun soggetto passivo, in relazione alla propria quota di posesso. Nel caso di specie, quindi, per il lettore che nell'appartamento dimora abitualmente e ha la residenza anagrafica, si tratta di abitazione principale e, in relazione alla propria quota di diritto, egli applicherà l'aliquota ridotta pari allo 0,4% e la detrazione di 200 euro in misura integrale. Per l'altra comproprietaria, invece, l'appartamento va assoggettato a Imu (in relazione alla propria quota di diritto) come seconda casa, quindi con l'aliquota di base (0,76%) e senza applicazione della detrazione.


  49. Socio di cooperativa edilizia non residente nell'alloggio
    Vorrei capire come debbo calcolare l'Imu da versare per un socio non residente nell'alloggio assegnato dalla cooperativa. Per i soci residenti negli alloggi assegnati calcolo lo 0,38% da versare al Comune e non la quota riservata allo Stato, ma per chi non ha la residenza nell'alloggio (Coop. Forze Armate esenti dall'obbligo di residenza) debbo versare lo 0,38% al Comune + lo 0,38 allo Stato senza la detrazione di 200,00 Euro?
    Nel caso prospettato, se le abitazioni degli ex enti case popolari e delle cooperative a proprietà indivisa sono assegnate ai soci e usate come abitazione principale, il proprietario (istituto, Aler o casa popolare) deve pagare l'Imu con l'aliquota ordinaria dello 0,76%, beneficiando della sola detrazione di 200 euro.
    Non può, invece, essere considerata come abitazione principale la casa di titolarità dell'appartenente alle forze armate (carabinieri, poliziotti, militari) che abbia l'obbligo di residenza in caserma. Quindi, nella fattispecie non si ha diritto alla detrazione e l'abitazione assegnata è soggetta all'aliquota ordinaria dello 0,76% come seconda casa, ma non si applica la riserva della quota d'imposta a favore dello Stato; pertanto tutta l'imposta deve essere versata a favore del Comune ove è ubicato l'immobile.


  50. Il pagamento dell'Imu spetta all'usufruttuaria
    Ho 25 anni e vivo con mia madre in un appartamento di cui ho il 50% di piena proprietà, mentre mia madre ha l'usufrutto sul restante 50% (mio padre, defunto, aveva fino a tre anni fa anche lui il 50% di usufrutto). Tenendo conto che l'immobile mi è stato donato nel 2009 con usufrutto per i miei genitori, come devo pagare l'Imu?
    Nel caso di specie, il soggetto passivo è esclusivamente la titolare del diritto reale di usufrutto (madre), essendo il nudo proprietario (figlio) completamente estraneo all'Imu. Pertanto, l'abitazione è principale soltanto per il soggetto passivo che ha diritto all'aliquota ridotta dello 0,4% (articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011), alla detrazione d'imposta ordinaria (euro 200) come previsto dal comma 10 dello stesso articolo 13 e alla maggiorazione di detrazione (50 euro) per il figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale.


  51. L'IMU sull'abitazione ereditata
    Insieme a mio fratello e a nostra madre, sono comproprietaria per 1/3 della casa che era di nostro padre, deceduto. Poiché mia madre ed io abitiamo ed abbiamo la residenza nella casa ereditata, mentre mio fratello ha la residenza altrove, come dobbiamo calcolare l'Imu sull'abitazione ereditata?
    Nel caso prospettato il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge superstite, in virtù del diritto reale di abitazione stabilito dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile. Pertanto l'immobile dev'essere considerato abitazione principale del soggetto passivo. Quindi agli effetti dell'Imu si applica sia l'aliquota ridotta (0,4%), sia la detrazione (200 euro) in misura integrale. I figli sono etranei alla tassazione.


  52. Comproprietà e detrazioni
    Io e mio marito siamo proprietari di un immobile nella misura del 95% e del 5%. Abbiamo entrambi la residenza lì e 2 figli a carico suo al 100% sul 730. La detrazione dei 200 Euro va suddivisa al 95% e 5%, oppure a me spetta solo 100 euro pur avendo il 95% di proprietà? Inoltre, la detrazione per i 2 figli (100 euro) la posso prendere totalmente io (visto che lui alla fine non paga, avendo solo il 5%)?
    Nel caso di specie, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale (200 euro) spetta ad entrambi i coniugi in parti uguali, a prescindere dalle quote di possesso, come pure la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni (100 euro), purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.