Quesiti Imu, Imposta Municipale Unica o Propria : abitazione principale (seconda parte)


In questa pagina sono raccolti i quesiti Imu,
cioè le principali domande dei contribuenti
sulle novità dell'Imposta Municipale Propria.
Cliccando sul quesito di proprio interesse,
s'aprirà un piccolo box con la relativa risposta.
I casi esaminati attengono alla prima casa,
alle sue detrazioni ed alla loro applicabilità.


Risposte ai principali quesiti sull' Imu, Imposta Municipale Propria sugli immobili


Quesiti sull'abitazione principale e sulle sue detrazioni (seconda parte)

  1. L'Imu dovrà essere pagata per intero dal coniuge superstite
    Ho ereditato da mia moglie defunta i due terzi dell'abitazione con diritto di abitazione, come da legge. L'altro terzo è andato ai suoi fratelli che hanno ciascuno casa dove abitano.
    Chi deve pagare l'Imu? O si deve pagare pro-quota di possesso?
    La vostra risposta è stata: "Per la casa ereditata da sua moglie defunta, sarà lei il "soggetto passivo", in virtù della titolarità del diritto reale di abitazione previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile e dovrà, quindi, pagare l'Imu con l'aliquota ridotta del 4 per mille, modificabile (in aumento o in diminuzione) fino a 0,2 punti percentuali, trattandosi di abitazione principale. Per tale immobile ha diritto alla detrazione d'imposta di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione".
    Vi domando, ma io debbo pagare i 2/3 della tassa o il 100%? Se pago il 100% e i fratelli pagano per 1/3 come seconda casa, non si paga la tassa 2 volte?
    L'imu dovrà essere pagata per intero (a prescindere dalla quota effettiva) dal coniuge superstite che abita nell'ex casa coniugale; ovviamente, potrà utilizzare per intero anche la relativa detrazione di 200 euro. Nulla è dovuto dagli altri proprietari.


  2. La madre vedova paga l'Imu sull'ex casa coniugale
    Abbiamo ricevuto in eredità dopo la morte di nostro padre un immobile, successivamente suddiviso in due unità. Le quote di proprietà sono ripartite in 1/3 ciascuna (2 figli e madre). Le due unità risultano adibite ad abitazione principale da uno dei due figli, con un figlio a carico, e dalla madre, sulla cui abitazione penso possa essere invocato il diritto di abitazione. Come va ripartita l'IMU per i tre soggetti?
    Ai fini dell'Imu, per quanto riguarda la ex "casa coniugale", il soggetto passivo è il genitore (coniuge superstite), poiché risulta titolare del diritto reale di abitazione. Con l'apertura della successione (data di morte), il coniuge superstite acquisisce il diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare (articolo 540, secondo comma, del Codice civile) a titolo costitutivo (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 1920 del 29 gennaio 2008).
    Per usufruire del beneficio fiscale (applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per mille e detrazione ordinaria d'imposta di 200 euro), sua madre è obbligata ad avere nella propria unità immobiliare sia la residenza anagrafica, sia la dimora abituale. In questo caso, la madre paga l'Imu per l'intero immobile, come se ne fosse titolare al 100% (si ricorda che i contribuenti obbligati a pagare l'imposta sono i titolari di un diritto reale sull'immobile).
    Chiarita la tassazione sul primo immobile (abitato dalla madre vedova), passiamo al secondo immobile.
    Il figlio che abita nella seconda unità immobiliare, con un figlio a carico, può considerarla abitazione principale, in rapporto alla sua quota di possesso (cioè il 33,3%), a condizione che vi dimori abitualmente e che vi risieda anagraficamente. In tal caso può accedere al trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale, con diritto all'aliquota ridotta del 4 per mille (modificabile in più o in meno sino a 0,2% da parte del Comune) ed alla detrazione d'imposta di 200 euro. Infine, poiché convive con un figlio, è legittimato a beneficiare anche della maggiorazione della detrazione (50 euro), se il figlio ha un'età non superiore a 26 anni e convive con il padre.
    Il secondo figlio erede, invece, dovrà pagare l'Imu in rapporto alla sua quota di possesso, applicando l'aliquota ordinaria prevista per la seconda casa: cioè, lo 0,76%, modificabile (in più o in meno) fino a 0,3 punti percentuali da parte del Comune. Lo stesso tipo di tassazione (cioè aliquota prevista per la seconda casa e pagamento in rapporto alla quota di possesso del 33,3%) graverà sulla madre che è coerede assieme ai figli.


  3. Lo sconto cade ai 26 anni della figlia
    Mia figlia è nata l'01/04/1986 e pertanto ha compiuto 26 anni lo scorso 1° aprile. Posso considerare la detrazione per la figlia nella ragione di 3 dodicesimi?
    La risposta è affermativa. Lei può fruire della maggiore detrazione di 50 euro rapportandola ai dodicesimi di anno in cui sua figlia ha avuto meno di 26 anni.


  4. L'Imu prima casa in due o tre rate
    Desidero porle un quesito che credo sia interessante e per nulla raro. Calcolando l'IMU sulla prima casa (proprietà per il 33,33%) può accadere che se viene pagata in 3 rate, quindi con detrazione di 66,66 euro a rata (200 totali), nel caso in cui venga poi a saldo, quindi 3^ rata, stabilita l'aliquota massima del 6 per mille, risulta che debba essere pagata una certa cifra. Se però si decide di pagare in 2 rate, l'IMU venga azzerata, per effetto della detrazione di 100 euro in acconto e 100 in saldo. Benvenga il pagamento in 2 rate, ma è certamente una stortura del sistema. Ovvio che se devo scegliere se pagare in 2 rate azzerando l'imposta o pagarla in 3 rate e vedermi addebitare un importo, scelgo la prima opzione. Ho verificato tale situazione sia tramite il vostro calcolatore, sia manualmente.
    Sul suo intervento c'è poco da rispondere, dando per scontato che lei ha effettuato con cura i calcoli, sia servendosi di programmi online, sia eseguendoli manualmente, una diligenza quanto mai opportuna quando si tratta di imposte. In merito alle nostre calcolatrici ed alle storture dell'Imu, posso dire che Dossier.Net è stato il primo sito italiano e mettere in linea il calcolo automatico dell'Ici e che ci occupiamo di imposta municipale sugli immobili da 15 anni. Quindi, sia nei calcolatori, sia nella conoscenza della normativa, siamo abbastanza ferrati.
    Eppure, quest'anno, per la prima volta dalla nascita del sito nel 1997, non siamo stati ancora in grado di aggiornare le pagine Imu in modo organico e coerente, anche perché preferiamo aspettare, piuttosto che scrivere sciocchezze come a volte capita di leggere sul web. La stortura da lei citata non ci stupisce più di tanto; sembra, addirittura, che alcune delle nuove norme promulgate o in attesa di ufficialità siano a rischio di incostituzionalità. In tutta franchezza, pure a detta degli esperti, si sta assistendo ad un balletto di modifiche alla disciplina Imu, che lascia basiti.
    Non aggiungo altro: il disappunto nostro e forse di molti contribuenti è in questo post: http://blog.dossier.net/imu-dilettanti-allo-sbaraglio/ dal titolo eloquente.
    Anche come contribuenti, ci auguriamo di sbagliarci. Ma il sospetto è che si avrà un quadro meno nebuloso soltanto nel mese di maggio, quando si spera che il Ministero delle Finanze dirami una circolare esplicativa, molto attesa dai Comuni e dai cittadini.


  5. L'onere ricade tutto sulla suocera
    Io e mia moglie siamo residenti nella seconda casa dei miei genitori, e fin qui tutto ok.
    Mia suocera vive per i fatti suoi, è rimasta vedova e ha altri due figli in casa. Alla morte di mio suocero, il 50% è andato in successione ai tre figli rispettivamente al 16%. Adesso l'Imu la deve pagare anche mia moglie che non ci vive o la deve pagare solo mia suocera in quanto ci vive e le spetta il diritto di abitazione previsto dall'articolo 540 del Codice civile?
    Nel caso illustrato, se sua suocera utilizza la casa familiare, sarà lei il "soggetto passivo" (cioè il contribuente obbligato a pagare), in virtù della titolarità del diritto reale di abitazione previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile, mentre sono completamente estranei alla tassazione gli altri eredi dell'immobile.
    Pertanto, l'abitazione è "principale" soltanto per il soggetto passivo (la suocera) che ha diritto all'aliquota ridotta del 4 per mille, modificabile dal Comune impositore competente sino a 0,2 punti percentuali in più o in meno. La detrazione d'imposta (200 euro) spetterebbe all'utilizzatrice dell'abitazione principale, a prescindere dalla quota di diritto posseduta.


  6. Coniuge separato può godere delle agevolazioni
    Separato, nuova casa comprata perchè la prima è andata alla moglie, pago alimenti alla figlia minore di 26 anni. Va calcolata come residente?
    Seconda domanda: madre invalida al 100 per cento, convivente, ha diritto come familiare a carico?
    Per la nuova abitazione, acquistata dopo l'assegnazione della ex casa coniugale a sua moglie, può usufruire dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale (0,4%), a condizione che l'immobile acquistato non sia situato nello stesso Comune ove è ubicata la ex casa coniugale e che lei dimori abitualmente e risieda anagraficamanete nel nuovo fabbricato.
    Inoltre, può beneficiare della detrazione d'imposta di 200 euro e dell'ulteriore maggiorazione della detrazione di 50 euro per sua figlia di età inferiore a 26 anni, purché dimori e risieda anagraficamante nella sua abitazione.
    Per sua madre invalida, convivente, ha diritto alla detrazione Irpef per altro familiare a carico.


  7. Abitazione principale per madre e figlia
    Io (vedova) e due figli abbiamo ereditato due appartamenti e ne siamo comproprietari ognuno per un terzo. Io occupo un appartamento (dove vivevo con mio marito) unitamente ad un figlio; l'altra figlia occupa l'altro appartamento unitamente alla sua famiglia e tutti vi abbiamo la residenza anagrafica. Per me e mia figlia sono considerati abitazione principale ?

    Le rendite catastali rivalutate e moltiplicate per 160 sono:
    A) - appartamento dove vivo € 57.288,00;
    B) - appartamento dove vive mia figlia € 67.704,00.
    È giusto il conteggio sotto specificato?

    Appartamento dove vivo:
    IMU al 100% da parte mia
    57.288,00 x 0,4% = 229,15 – 200,00 = 29,15

    Appartamento dove vive mia figlia:
    IMU netta annullata dalla detrazione:
    22.568,00 x 0,4% = 90,27 - 200,00
    22.568,00 x 0,76% = € 171,52 da parte mia
    22.568,00 x 0,76% = € 171,52 da parte del figlio con me convivente.
    Il suo conteggio è perfettamente in regola, io mi sono limitato a correggere la detrazione d'imposta spettante a sua figlia che è pari a 200 euro e non ad 1/3 (66,66 euro), perché la sua unità immobiuliare non è adibita ad abitazione principale di tre soggetti passivi (madre e fratello), ma appartiene esclusivamente alla famiglia di sua figlia.
    Nel caso riguardante il genitore (madre), se la stessa utilizza l' ex casa coniugale, sarà lei il "soggetto passivo", in virtù della titolarità del diritto reale di abitazione previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile. Pertanto, l'abitazione è "principale soltanto per il soggetto passivo che ha diritto all'aliquota ridotta dello 0,4%, modificabile – in più o in meno – sino a 0,2 punti percentuali, e alla detrazione d'imposta ordinaria di 200 euro.
    La figlia, dimorando abitualmente e risiedendo anagraficamente con la famiglia nel secondo appartamento di cui è proprietaria per 1/3, ha diritto ugualmente all'aliquota ridotta dello 0,4%, trattandosi di abitazione principale, e alla detrazione d'imposta di 200 euro, a prescindere dalla quota di diritto posseduta. Infatti, l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dalla figlia, unico soggetto passivo al quale spetta l'intera detrazione (200 euro), che annulla l'importo dell'Imu.
    La madre e il fratello dovranno, invece, pagare l'Imu per il secondo appartamento in base alla quota di possesso (1/3), con l'aliquota ordinaria dello 0,76% prevista per la seconda casa, da suddividere tra la quota dovuta al Comune (50%), con codice tributo per F24: 3918, e la quota riservata allo Stato (50%), con codice tributo per F24: 3919.


  8. Residenza essenziale per le agevolazioni
    Sono una vedova con due figli di età inferiore ai 26 anni, ciascuno proprietario per 1/3 del fabbricato dove viviamo, causa morte di mio marito. Io inoltre sono usufruttuaria di altra abitazione dove ho la residenza.
    Volevo sapere se il diritto di abitazione, acquisito causa morte di mio marito, persiste sull'abitazione dove vivo senza la residenza, e se vengono a mancare le agevolazioni fiscali.
    Ai fini Imu, per abitazione principale si intende "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" (articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011), come novellato dal decreto legge n. 16/2012.
    Quindi lei, pur essendo soggetto passivo della casa familiare in virtù della titolarità del diritto reale di abitazione previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile, deve perfezionare la sua situazione di diritto con la residenza anagrafica, perché ai fini Imu non basta più la sola dimora abituale, ma serve la formale iscrizione all'anagrafe della popolazione residente.
    Solo in questo caso può accedere alle agevolazioni previste per la prima casa, cioè all'aliquota ridotta allo 0,4% che il Comune può modificare, in più o in meno, sino a 0,2%, alla detrazione ordinaria d'imposta di 200 euro, maggiorata di 100 euro (50 euro ciascuno) per i due figli di età inferiore ai 26 anni, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.


  9. Per i coniugi benefici solo su una casa
    La legge prevede che la detrazione sulla prima casa sarà unica per ogni nucleo familiare e che verrà concessa soltanto in presenza di due requisiti: dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e dei suoi familiari. Se i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono in immobili diversi situati nello stesso comune, l'aliquota agevolata e la detrazione si applicano comunque ad una sola casa.
    Sottopongo all'attenzione dei lettori il seguente caso: coniugi in separazione dei beni, ognuno dei quali ha intestato uno dei due appartamenti contigui ed intercomunicanti, con due rendite separate ed anche due ingressi separati, naturalmente allo stesso indirizzo di residenza. Come devono calcolare l'IMU e le relative detrazioni?
    Si tratta di abitazione principale per entrambi, oppure una delle due unità va considerata seconda casa?
    Ognuno di loro è proprietario di un solo appartamento, come ci si regola con la detrazione?
    La nuova disciplina Imu presenta alcune novità di rilievo rispetto al regime Ici. Innanzitutto, la norma parla di immobile "iscritto o iscrivibile" in catasto come unica unità. Quindi l'Imu punta l'attenzione sul fatto che si tratti di un'unica unità immobiliare, il che dà adito a una duplice considerazione:
    1) l'unità immobiliare considerabile in termini di abitazione principale deve essere, in linea di principio, un'unità unica sotto il profilo catastale, con la conseguenza che non possono essere considerate come abitazione principale due unità immobiliari contigue ed intercomunicanti, accatastate separatamente;
    2) si potrebbero probabilmente considerare come un'unica unità, come tale iscrivibile in catasto, che potrebbero essere fuse in una sola, ricorrendone le condizioni soggettive (identità di titolari) e oggettive (ad esempio, la loro contiguità e la possibilità di una loro unione).
    Ancora: durante i lavori di conversione del decreto legge 16/2012 sono state apportate ulteriori precisazioni in merito alla portata applicativa della detrazione sulla prima casa ai fini dell'Imu, allontanandola sempre di più dal regime agevolato esistente con l'Ici.
    La detrazione per l'abitazione principale sarà infatti unica per ogni nucleo familiare, "indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti". In altri termini, le agevolazioni si applicano soltanto se il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nell'abitazione stessa.
    Pertanto, nel caso prospettato, un solo appartamento può considerarsi abitazione principale, mentre l'altro va ritenuto come seconda casa soggetta all'aliquota ordinaria dello 0,76% , con un range di manovra per il Comune impositore competente che va dallo 0,46% all'1,06%.


  10. Solo una casa per i coniugi residenti nello stesso Comune
    L'articolo 13 relativo all'imposta in oggetto recita quanto segue: "La detrazione sulla prima casa sarà unica per ogni nucleo familiare e verrà concessa soltanto in presenza di due requisiti: dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e dei suoi familiari. Se i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono in immobili diversi situati nello stesso comune, l'aliquota agevolata e la detrazione si applicano comunque ad una sola casa".
    Sottopongo alla sua cortese attenzione il seguente caso: Coniugi in separazione coniugale dei beni, ognuno dei quali è proprietario esclusivo di uno dei due appartamenti situati nello stesso comune. In uno ha la residenza il marito ed i suoi due figli. Nell'altro risiede la moglie ed i suoi genitori. Come devono calcolare l'IMU e le relative detrazioni?
    Si tratta di abitazione principale per entrambi, oppure una delle due unità va considerata come seconda casa senza alcuna detrazione ed aliquota allo 0,76%? Se ognuno di loro è proprietario di un solo appartamento, come ci si regola con la detrazione e l'aliquota agevolata al 4 per mille?
    Possono essere le due case considerate entrambe abitazioni principali e magari la detrazione divisa al 50% fra i due coniugi?
    Preciso che i due coniugi hanno due stati di famiglia, il primo con la moglie e la figlia con residenza in un appartamento, il secondo con il solo marito con residenza nell'altro appartamento, e questo gli era stato consigliato dal comune per evitare il pagamento dell'Ici di uno dei due appartamenti come seconda casa.
    Nel caso prospettato, può considerarsi adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare, cioè quella in cui il padre risiede con i suoi due figli, mentre l'abitazione della madre è da ritenersi seconda abitazione e, pertanto, soggetta all'aliquota ordinaria dello 0,76%, modificabile dal Comune con manovra che va dallo 0,46% all'1,06%.
    Al riguardo, le norme introdotte dalla legge 44/2012, che ha convertito il decreto legge 16/2012, puntano a impedire la situazione di due coniugi che, avendo una casa di proprietà per ciascuno nello stesso Comune, prendano la residenza nelle due abitazioni, così da duplicare il trattamento agevolato riservato all'abitazione principale. In tal caso, le agevolazioni Imu si potranno applicare una sola volta e per un solo immobile. Si tratta di una norma inserita con evidenti finalità antielusive, finalizzata proprio a contrastare i fenomeni di "doppia residenza" fra i coniugi, piuttosto frequenti in regime Ici.
    L'aliquota Imu applicabile all'abitazione principale è lo 0,4%, ma il Comune impositore competente può modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2%. Inoltre, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro più 100 euro per i due figli di età non superiore a 26 anni (50 euro per ciascuno), purché dimoranti "abitualmente e residenti "anagraficamente" nell'abitazione principale.
    L'ultimo restyling alla disciplina Imu ad opera del Parlamento è stato la legge 26 aprile 2012 n. 44 che ha convertito il decreto fiscale n. 16/2012. È stato così introdotto il limite di una sola abitazione principale per nucleo familiare, allo scopo di arginare l'escamotage delle residenze diverse tra i coniugi nello stesso Comune a cui si è fatto spesso ricorso per alleggerire il peso dell'imposta comunale sugli immobili.
    Ciò non preclude ai coniugi contribuenti la facoltà di scegliere liberamente l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, non tanto in base allo stato di famiglia che ha scarsa valenza, ma valutando le migliori condizioni di comfort e di maggior valore imponibile.


  11. Il coniuge titolare del diritto di abitazione è l'unico soggetto passivo
    Insieme a mio fratello (che vive con la sua famiglia in altra città) e a nostro padre, sono divenuto comproprietario di una abitazione su tre livelli che era di nostra madre deceduta. Mio padre ha sempre abitato in questa casa al piano terreno. Alcuni anni prima del decesso di nostra madre anche io avevo trasferito, con la mia famiglia, la residenza nello stabile al primo piano. Premesso che (io e mio padre) abbiamo due distinti "stati di famiglia" chi risulta essere il destinatario dell'IMU e in che termini?
    Nel caso prospettato, bisogna anzitutto vedere se si tratta di un'unica abitazione o di tre unità abitative distintamente accatastate.
    Se si tratta di un'unica unità immobiliare, suo padre vanta, come coniuge superstite, il diritto reale di abitazione sulla casa coniugale, previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile e, quindi, è l'unico soggetto passivo cui spetta il pagamento dell'imposta, mentre i figli sono completamente estranei alla tassazione in quanto nudi proprietari dell'immobile.


  12. Il vantaggio di abitare in Comuni diversi
    Coniugato in regime di separazione dei beni, sono proprietario di una casa adibita ad abitazione principale insieme ai miei due figli. Lo scorso anno mia moglie ha acquistato una casa in un altro comune dove, per ragioni di lavoro, ha trasferito la residenza. L'IMU in questa casa va calcolata come seconda casa o abitazione pricipale?
    Nel caso prospettato, si propende per la soluzione favorevole ai contribuenti, poiché entrambe le abitazioni possono essere considerate "principali per ciascun soggetto passivo.
    Ai fini dell'Imu l'articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011), come novellato dal decreto legge 16/2012 ha definito l'abitazione principale come "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". La legge di conversione 44/2012 richiede che nell'immobile risieda non solo il contribuente, ma anche il suo nucleo familiare. Viene altresì precisato che, se i componenti del nucleo acquisiscono residenze diverse nello stesso Comune, le agevolazioni di legge si applicano ad una sola unità immobiliare.
    Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.
    E proprio nel caso in esame, i coniugi risiedono e dimorano in città diverse per ragioni di lavoro e quindi la norma antielusiva non si applica, almeno stando alla lettura contenuta nella circolare n. 3/DF del 18 maggio, a patto ovviamente che ciascuno di questi coniugi dimori realmente nella casa ove è stabilita la sua residenza anagrafica. Si apre così alla possibilità di considerare come abitazione principale le case dei coniugi in Comuni diversi.


  13. Due appartamenti e due abitazioni principali
    Ho una casa, con due appartamenti intestati a me e mia figlia: io abito sopra, mia figlia sotto. Siamo tutte e due residenti ognuno nel proprio appartamento, e ogni appartamento ha la sua rendita catastale. Ho pagato fino a l'anno scorso l'Ici come seconda casa per il 50% dell'appartamento di mia figlia e viceversa. Ora che c'è l'IMU devo continuare a pagare come seconda casa?
    La disciplina dell'Imu non ha previsto di considerare "abitazioni principali" quelle concesse in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta o collaterale (articolo 59, comma 1, lettera e), del Dlgs 446/97), come avveniva invece con l'Ici.
    Così, se i due appartamenti sono intestati e accatastati in proprietà a lei e a sua figlia, vanno considerati entrambi abitazioni principali soggette alle agevolazioni dell'aliquota ridotta dello 0,4% e della detrazione d'imposta di 200 euro, a condizione che i soggetti passivi vi mantengano sia la dimora abituale, sia la residenza anagrafica.


  14. Con l'apertura della successione la madre vedova diviene titolare del diritto di abitazione
    Io vivevo al primo piano in un appartamento concessomi in uso gratuito da mio padre che ne era proprietario. Mio padre viveva al piano terra della stessa casa in altro appartamento (particella catastale diversa); nessuno pagava l'Ici in quanto esenti per abitazione principale.
    L'anno scorso mio padre è morto e ha lasciato a me la proprietà del piano sotto in cui lui viveva e la proprietà dell'appartamento del primo piano a mia madre (dove vivevo io). La residenza é sempre stata per tutti la stessa: stessa via, stesso civico, stesso comune. Per l'anno scorso non abbiamo pagato l'Ici né io né mia madre, e ora faró la dichiarazione Ici relativa all'anno scorso per entrambi, per segnalare l'esenzione Ici per abitazione principale, a partire dal giorno della morte di mio padre. Ha senso tutto ció o avrei dovuto fare altro? Per esempio, avrei dovuto comunicare a qualcuno lo scambio dei piani? La residenza non é cambiata di fatto, no?
    Con l'apertura della successione (data di morte di suo padre), il coniuge supestite (sua madre) diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare (articolo 540, secondo comma, del Codice civile) a titolo costitutivo (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 1920 del 29 gennaio 2008). Pertanto, è lei "soggetto passivo" tenuto al pagamento dell'Imu per la casa familiare considerata abitazione principale.
    Per l'appartamento occupato dal figlio, se sua madre ha l'usufrutto, sarà sempre lei a dover pagare l'Imu come seconda casa. Invece, se la proprietà o altro diritto reale di godimento fa capo al lettore, spetta a lui pagare l'imposta come abitazione principale.


  15. Abitazione principale per la moglie e seconda casa per il marito
    Sono proprietario di un immobile in cui vivo e ho la residenza, e comproprietario al 50% di altro immobile sito in un altro comune, in cui vive e risiedono mia moglie e 2 figli. Come devo calcolare l'IMU per quest'ultima abitazione?
    L'immobile in cui vive sua moglie (comproprietaria al 50%) con due figli è da considerare abitazione principale con diritto all'aliquota ridotta dello 0,4% (modificabile dal Comune – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2%), alla detrazione d'imposta di 200 euro ed alla maggiorazione di 100 euro per i 2 figli di età inferiore a 26 anni, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il lettore, invece, dovrà pagare per questa abitazione la quota di possesso (50%) con l'aliquota prevista per la seconda casa (0,76%).


  16. Abitazione principale per il marito, seconda casa per la moglie
    Situazione:
    • prima casa posseduta al 50% ciascuno dai coniugi, che vi risiedono insieme da 8 anni;
    • dal 2003 la moglie, cittadina britannica, trova lavoro in Svizzera (Ginevra) presso l'ONU ed è costretta dalla legge svizzera a trasferirvi la residenza;
    • il marito, cittadino italiano, mantiene la residenza nella prima casa;
    • nel 2011 è stata pagata l'ICI con aliquota prevista per la prima casa sulla quota di proprietà del marito residente e con aliquota prevista per la seconda casa sulla quota di proprietà della moglie, ovviamente senza deduzioni.
    Con l'introduzione dell'IMU varrà lo stesso ragionamento? Anche se mia moglie ci torna solo il fine settimana, resta anche per lei la prima casa anche se non può conservarvi la residenza? Non godere di deduzioni mi sembra giusto, ma pagare un'aliquota da seconda casa mi sembra eccessivo.
    Agli effetti dell'Imu, è considerato "abitazione principale" l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto come "unica unità immobiliare", nel quale il possessore (detto "soggetto passivo") e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
    Nel caso prospettato, ne consegue che il marito può beneficiare del trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale (aliquota ridotta allo 0,4% e detrazione d'imposta di 200 euro, a prescindere dalla quota posseduta), mentre la moglie, non avendo nella propria unità immobiliare abitativa la residenza anagrafica ed effettiva (dimora abituale), è tenuta a pagare l'imposta come seconda casa, con l'aliquota ordinaria dello 0, 76%, modificabile dai Comuni sino a 0,3 punti percentuali in più o in meno.
    Se non fosse quasi offensivo per i contribuenti sempre più tartassati (e indignati), un vecchio uomo di legge avrebbe concluso: dura lex, sed lex.


  17. Abitazione principale per madre e figlio
    >Sono separata, ho due figli a carico, 14 e 22 anni. Ho acquistato un immobile in cartolarizzazione, intestato a me per il 50% e il restante 50% al mio figlio maggiore, dove viviamo noi tre.
    Io devo pagare l'IMU per la mia metà, con la detrazione per i 2 figli minori di 26 anni. Mio figlio di 22 anni, studente, senza reddito e a mio carico, come fa a pagare il suo 50% ? Devo pagare io per lui, e per intero.
    L'immobile da lei acquistato, in comproprietà con suo figlio di 22 anni, è da considerare abitazione principale per entrambi i soggetti passivi. La detrazione ordinaria d'imposta di 200 euro va suddivisa in parti uguali per ciascun possessore, mentre la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni spetta per intero alla madre. L'Imu va pagata da madre e figlio in base alla quota di possesso, con l'aliquota ridotta dello 0,4%, che il Comune può modificare - in aumento o in diminuzione - fino a 0,2%.


  18. Il coniuge superstite vanta il diritto di abitazione sulla casa di famiglia
    Ai fini Imu, quali sono gli adempimenti che spettano al coniuge superstite?
    In caso di successione, il coniuge superstite vanta il diritto di abitazione sulla casa di famiglia (ai sensi dell'articolo 540, secondo comma, del Codice civile) ed assume la qualità di unico soggetto passivo in relazione a tale abitazione principale. Pertanto, ha diritto all'aliquota ridotta dello 0,4% - che il Comune può variare entro 0,2 punti percentuali in più o in meno - ed alla detrazione d'imposta ordinaria di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato adibito a prima casa. Al riguardo, si segnala la sentenza n. 1920 del 29 gennaio 2008, con la quale la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che il coniuge superstite, con l'apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare; quindi, la titolarità del diritto sorge non a titolo successorio-derivativo, bensì a titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge che prescinde dai diritti successori. Questa situazione di diritto rimane immutata e produce effetti anche in materia di Imu.


  19. Abitazione principale per madre e figlia
    Madre (vedova) e due figli sono comproprietari, per eredità, di due alloggi ognuno per 1/3. Nel primo alloggio vi abita la madre unitamente ad un figlio, nell'altro vi abita l'altra figlia unitamente alla propria famiglia. Come va calcolata l'IMU?
    Il genitore (madre) che utilizza la casa familiare è l'unico "soggetto passivo", in virtù della titolarità del diritto reale di abitazione previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile. Ne discende che l'abitazione è "principale" soltanto per il coniuge superstite che ha diritto all'aliquota ridotta del 4 per mille e alla detrazione d'imposta ordinaria (200 euro), come previsto dall'articolo 13, comma 10, del decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011. Se il figlio convivente e con residenza anagrafica nella stessa casa ha meno di 26 anni, la madre può usufruire anche della maggiore detrazione di 50 euro.
    Anche l'alloggio abitato dalla figlia con la sua famiglia è da considerare abitazione principale, e, quindi, con diritto per il possessore (soggetto passivo) di beneficiare del trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale (aliquota ridotta del 4 per mille e detrazione d'imposta ordinaria di 200 euro), a condizione che abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'unità immobiliare abitativa (articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011). Naturalmente, anche in questo caso, la presenza di figli conviventi e con residenza anagrafica nella stessa casa dà diritto ad una maggiore detrazione di 50 euro per ogni figlio (con un tetto di 400 euro).
    La madre ed il figlio dovranno poi pagare per il rispettivo secondo alloggio l'imposta ordinaria del 7,6 per mille relativamente alle quote di spettanza.


  20. Casa di anziano residente in via permanente in istituto di ricovero occupata dal figlio nudo proprietario
    Vorrei porre il seguente quesito: posseggo la nuda propietà della mia abitazione (abitazione principale), di cui mio padre è usufruttuario. Dal momento che mi è stato detto che soggetto passivo per l'Imu non sono io, ma mio padre, vorrei sapere se per il calcolo dell'imposta devo considerare la casa come abitazione principale o seconda casa, dal momento che mio padre ha acquisito la residenza in una casa di riposo.
    L'articolo 13, comma 10, stabilisce, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'articolo 4 del decreto legge n. 16 del 2012, che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
    La circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 precisa che, in caso di assimilazione, su questi immobili il Comune non dovrà versare la quota erariale allo Stato. Nel caso di specie, però, l'unità immobiliare del genitore ricoverato in via permanente in una casa di riposo non può essere considerata abitazione principale, perché occupata dal figlio, nudo proprietario, e quindi dovrebbe essere soggetta all'aliquota piena dello 0,76% come seconda casa. In merito sarebbe quantomeno opportuna una decisione ufficiale.


  21. La madre vedova con diritto di abitazione paga per intero l'Imu
    Un'abitazione alla morte di un genitore è stata ereditata dal coniuge ed altri 2 figli maggiorenni, tutti e tre per una quota pari al 33,33%. Uno dei figli è sposato e non dimora né ha la residenza in questa abitazione, mentre il genitore superstite e l'altro figlio abitano in questa abitazione che è l'abitazione principale per entrambi.
    Come devo calcolare l'IMU, avendo il coniuge superstite il diritto di abitazione? Deve essere calcolata al 100% al coniuge superstite o il 66,67% al genitore superstite ed il restante 33% al figlio non sposato che abita con la madre?
    Nel caso di specie, se il genitore (madre) utilizza la casa familiare, non ci sono dubbi sul fatto che anche ai fini dell'Imu sarà lei il "soggetto passivo", in virtù della titolarità del diritto reale di abitazione previsto dall'articolo 540, secondo comma, del Codice civile.
    Sul punto giova sottolineare che il diritto di abitazione, costituendo ex lege oggetto di un legato, viene acquisito immediatamente dal coniuge superstite al momento dell'apertura della successione e non trova alcun limite sulla casa adibita a residenza familiare. Questa situazione di dirito rimane immutata, e quindi produce effetti, anche in tema di Imu, lasciando i figli eredi completamete estranei alla tassazione.


  22. Per il figlio dipendente delle forze dell'ordine non è dovuta la maggiorazione di detrazione
    Mio figlio è dipendente delle forze dell'ordine ed è accasermato in altra città posta in altra regione. Ha la residenza anagrafica con il resto della famiglia (c.f., moglie, figlio maggiore e figlio minore).
    Posso chiedere anche per lui la detrazione di 50,00 euro, essendo minore di 26 anni e peraltro, come riscontrato dalla sua busta paga, versa l'addizionale regionale e comunale per gli enti locali in cui risulta anagraficamente residente.
    Rispettando alla lettera le attuali norme sull'Imu, per il il figlio dipendente delle forze dell'ordine, di età inferiore a 26 anni, non è dovuta la maggiorazione di detrazione di 50 euro, poiché non "dimora abitualmente" nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
    La necessità di questo requisito è stata ribadita di recente con l'approvazione delle modifiche al decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 sulle semplificazioni tributarie.


  23. Non possono essere considerate abitazione principale due unità accatastate separatamente
    Vivo in un appartamento composto dalla fusione di due appartamenti e quindi due particelle materiali che appartengono a due proprietari diversi (una è mia e l'altra di mia moglie). Abbiamo sempre pagato l'Ici come prima casa su un appartamento (quello in cui vivevamo) e come seconda casa l'altro (durante il periodo dei lavori). Ora che i lavori sono finiti e viviamo in entrambi (sostanzialmente un unico appartamento) posso pagare l'Ici di entrambi come prima casa?
    Ai fini Imu, per abitazione principale si intende "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". La nuova disciplina punta l'attenzione sul fatto che si tratti di un'unica unità immobiliare sotto il profilo catastale, con la conseguenza che non possono essere considerate come abitazione principale due unità immobiliari accatastate separatamente, che appartengono a due proprietari diversi.
    Quindi, nel caso di specie, i due appartamenti potrebbero essere fusi in uno solo, e come tale iscrivibile in catasto, ricorrendone le condizioni soggettive (identità di titolari) e oggettive (ad esempio, la loro contiguità e la possibilità materiale di una loro unione), o altrimenti rimarranno divisi, ed uno sarà considerato abitazione principale, mentre l'altro pagherà l'Imu come seconda casa.