Esempi e casi pratici per il calcolo dell'Imu,
dedicate ai fabbricati rurali strumentali (cat. D)
ed ai terreni agricoli coltivati direttamente.
Previsti 2 casi per ogni tipologia d'immobile. Cliccare sui sottostanti pulsanti gialli.
Le regole Imu sui fabbricati rurali strumentali (categoria D)
Per i fabbricati rurali strumentali, già iscritti in catasto, l'articolo 4, comma 5, lettera d), del Dl 16/2012 stabilisce che per l'anno 2012, «la prima rata è versata nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata».
Inoltre, l'articolo 13, comma 8, del Dl 201/2011 ha inserito una deroga transitoria la quale prevede che «L'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%».
Si tratta di una vera e propria deroga transitoria, per l'anno 2012, che comporta il versamento del conguaglio dell'imposta calcolata sulle aliquote definitive approvate dai Comuni entro il 31 ottobre 2012.
Fabbricato rurale strumentale (categoria D): il calcolo dell'imposta
Procedimento
Caso concreto
(1) Individuare la rendita catastale.
Proprietario di un fabbricato di categoria D a Varese, con rendita catastale di 1.508,47 euro.
(2) Rivalutare la rendita del 5%
1.508,47 x 1,05 = ____________ 1.583,89
(3) Applica il moltiplicatore corrispondente alla categoria del fabbricato
1.583,89 x 60,00 = ____________ 95.033,40
(4) Applica l'aliquota Sulla base imponibile va applicata l'aliquota dello 0,2% (dividendo per 100 e moltiplicando per 0,2)
(5) Calcola l'acconto L'importo così ottenuto va moltiplicato per 0,3: il risultato è l'acconto pari al 30%, da versare entroil 18 giugno con il modello F24, utilizzando il codice tributo 3913.
190,07 x 0,30 = ____________ 57,02
Saldo Imu entro il 17 dicembre 2012
L'importo del saldo è uguale a quello della prima rata se le aliquote non subiscono modificazioni.
In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l'IMU dovuta per l'intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l'imposta ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l'imposta già versata.
Se, ad esempio, il Comune, entro il 31 ottobre, delibera un'aliquota pari a 0,1%, l'IMU da versare a saldo entro il 17 dicembre 2012 sarà così determinata:
Saldo IMU da pagare entro il 17 dicembre 2012:€ 38,00
F24 Ordinario
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
codice ente/ codice comune
Ravv.
Immob. variati
Acc.
Saldo
Numero immobili
codice tributo
rateazione/ mese rif.
anno di riferimento
importi a debito versati
importi a credito compensati
L
6
8
2
x
001
3913
0101
2012
38,00
+/-
SALDO (G-H)
detrazione
TOTALE G
38,00
H
38,00
F24 Semplificato
MOTIVO DEL PAGAMENTO
Sezione
cod. tributo
codice ente
ravv.
immob. variati
acc.
saldo
num. immob.
rateazione/ mese rif.
anno di riferimento
detrazione
importi a debito versati
importi a credito compensati
E
L
3913
L
6
8
2
x
001
0101
2012
,
38,0
0
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
SALDO FINALE
EURO
+
38 ,0
0
Le regole Imu sui fabbricati rurali strumentali (cat. D) iscritti entro il 30 novembre
Stalle, fienili, portici e altri fabbricati rurali strumentali pagano l'Imu con l'aliquota dello 0,2%.
Se il fabbricato è iscritto nel catasto dei fabbricati, si prende la rendita catastale rivalutata del 5% e si applica il moltiplicatore 60 (65 dal 1° gennaio 2013).
L'articolo 13, comma 8, lettera d), del Dl 201/2011 dispone che «Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre». Per tali beni, infatti, alla data del 18 giugno non è stato effettuato alcun versamento, in quanto iscritti ancora al catasto terreni. Pertanto il versamento da effettuare entro il 17 dicembre (il 16 cadrà di domenica) deve avvenire per intero, in quanto non è stato pagato alcun inporto in acconto.
Sono comunque esenti i fabbricati rurali strumentali situati nei Comuni montani o parzialmente montani così come classificati dall'Istat.
Il pagamento dell'acconto (arrotondato all'unità di euro) va effettuato con il modello F24 utilizzando il codice tributo 3913.
Fabbricato rurale strumentale (cat. D) iscritto entro il 30 novembre: il calcolo dell'imposta
Procedimento
Caso concreto
(1) Individuare la rendita catastale
Fabbricato rurale strumentale di categoria D/10 ad uso stalla con una rendita catastale di 2.117,47 euro, posseduto a Ferrara al 100% per l'intero anno da un solo proprietario
(2) Rivalutare la rendita Moltiplicare la rendita per 1,05: è la rivalutazione del 5% prevista dalla legge 662/1996.
2.117,47 x 1,05 = ___________ 2.223,34
(3) Calcolare la base imponibile Moltiplicare il risultato per 60: è il coefficiente "maggiorato" previsto dal Dl 201/2011, con cui si ottiene il valore catastale.
2.223,34 x 60,00 = ____________ 133.400,40
(4) Calcolare l'imposta dovuta Dividere il risultato per 100 e moltiplicarlo per l'aliquota dello 0,1% approvata sul fabbricato rurale strumentale: il risultato è l'imposta dovuta per il 2012, da versare a saldo con il modello F24 e il codice tributo 3913.
Le regole Imu sui terreni agricoli coltivati direttamente
Si assume il reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 110 (ai fini dell'Ici il coefficiente era 75).
Il coefficiente è ridotto a 110 per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Le nuove riduzioni per i terreni agricoli:
a)- franchigia - nessuna imposta sul valore dei terreni fino a 6.000 euro; b)- 70% - riduzione dell'imposta gravante sulla parte di valore dei terreni eccedente la franchigia (6.000 euro) e fino a 15.500 euro; c)- 50% - riduzione dell'imposta gravante sulla parte di valore dei terreni eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro; d)- 25% - riduzione dell'imposta gravante sulla parte di valore dei terreni eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.
Nel caso in cui il coltivatore diretto o Iap possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'annno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.
I terreni agricoli ricadenti nelle zone montane e collinari sono esenti (art. 9, comma 8 del Dlgs 23/2011).
Il pagamento (arrotondato all'unità di euro) va effettuato con il modello F24, dividendo l'ammontare dell'acconto a metà tra la quota comunale (con codice tributo 3914) e la quota statale (con codice tributo 3915).
Terreno agricolo coltivato direttamente: il calcolo dell'imposta
Procedimento
Caso concreto
(1) Individuare il reddito dominicale.
Terreno agricolo situato a Modena (con reddito dominicale di 1.200 euro) posseduto al 100% da un imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritto all'Inps nella sezione agricola.
(2) Rivalutare il reddito dominicale Moltiplicare il reddito per 1,25: è la rivalutazione del 25% prevista dalla legge 662/1996.
1.200,00 x 1,25 = ____________ 1.500,00
(3) Calcolare la base imponibile Moltiplicare il risultato per 110: è il coefficiente "maggiorato" previsto dal Dl 201/2011, con cui si ottiene la base imponibile ante deduzioni.
1.500,00 x 110,00 = _____________ 165.000,00
(4) Determinare le deduzioni Primo scaglione: fino a 6.000 x 1,00 = 6.000 Secondo scaglione: (15.500 - 6.001) x 70% = 6.650 Terzo scaglione: (25.500 - 15.501) x 50% = 5.000 Quarto scaglione: (32.000 - 25.501) x 25% = 1.625.
(5) Calcolare l'imposta Sottrarre alla base imponibile il totale delle deduzioni. Dividere la differenza per 100 e moltiplicarla per l'aliquota fissata dal Comune (0,76), che può essre aumentata o ridotta dello 0,3%. Il risultato è l'imposta dovuta per il 2012.
(6) Calcola l'acconto L'importo così ottenuto va diviso per 2,00: il risultato è l'acconto da versare entro il 18 giugno, ma va diviso a metà tra la quota del Comune (277,00 euro con codice tributo 3914) e l'altra dello Stato (277,00 euro con codice tributo 3915).
L'importo del saldo è uguale a quello della prima rata se le aliquote non subiscono modificazioni.
In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l'IMU dovuta per l'intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l'imposta ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l'imposta già versata.
Se, ad esempio, il Comune, entro il 31 ottobre, delibera un'aliquota pari a 1,06%, l'IMU da versare a saldo entro il 17 dicembre 2012 sarà così determinata:
€ 145.725,00 (base imponibile al netto delle deduzioni) x 1,06% = € 1.544.69 (imposta annua)
€ 553,76 (IMU annua riservata allo Stato) -
€ 277,00 (IMU riservata allo Stato versata in acconto a giugno) =
€ 276,76 con arrotondamento € 277,00 (IMU riservata allo Stato da versare a saldo)
Saldo IMU da pagare entro il 17 dicembre 2012:€ 991,00
F24 Ordinario
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
codice ente/ codice comune
Ravv.
Immob. variati
Acc.
Saldo
Numero immobili
codice tributo
rateazione/ mese rif.
anno di riferimento
importi a debito versati
importi a credito compensati
F
2
5
7
x
001
3914
0101
2012
714,00
F
2
5
7
x
001
3915
0101
2012
277,00
+/-
SALDO (G-H)
detrazione
TOTALE G
991,00
H
991,00
F24 Semplificato
MOTIVO DEL PAGAMENTO
Sezione
cod. tributo
codice ente
ravv.
immob. variati
acc.
saldo
num. immob.
rateazione/ mese rif.
anno di riferimento
detrazione
importi a debito versati
importi a credito compensati
E
L
3914
F
2
5
7
x
001
0101
2012
,
714,0
0
,
E
R
3915
F
2
5
7
x
001
0101
2012
,
277,0
0
,
,
,
,
,
,
,
SALDO FINALE
EURO
+
991 ,0
0
Terreno posseduto e coltivato direttamente al 50% per 9 mesi: calcolo dell'imposta
Si assume il reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 110 (ai fini dell'Ici il coefficiente era 75).
Il coefficiente è ridotto a 110 per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Le nuove riduzioni per i terreni agricoli:
a)- franchigia - nessuna imposta sul valore dei terreni fino a 6.000 euro; b)- 70% - riduzione dell'imposta gravante sulla parte di valore dei terreni eccedente la franchigia (6.000 euro) e fino a 15.500 euro; c)- 50% - riduzione dell'imposta gravante sulla parte di valore dei terreni eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro; d)- 25% - riduzione dell'imposta gravante sulla parte di valore dei terreni eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.
Nel caso in cui il coltivatore diretto o Iap possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'annno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.
I terreni agricoli ricadenti nelle zone montane e collinari sono esenti (art. 9, comma 8 del Dlgs 23/2011).
Il pagamento (arrotondato all'unità di euro) va effettuato con il modello F24, dividendo l'ammontare dell'acconto a metà tra la quota comunale (con codice tributo 3914) e la quota statale (con codice tributo 3915).
Terreno posseduto e coltivato direttamente al 50% per 9 mesi: calcolo dell'imposta
Procedimento
Caso concreto
(1) Individuare il reddito dominicale.
Terreno agricolo (con reddito dominicale di 860,48 euro) posseduto a Caserta dal 3 aprile 2012 al 50% da un imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritto all'Inps nella sezione agricola.
(2) Rivalutare il reddito dominicale Moltiplicare il reddito per 1,25: è la rivalutazione del 25% prevista dalla legge 662/1996.
860,48 x 1,25 = _____________ 1.075,60
(3) Calcolare la base imponibile Moltiplicare il risultato per 110: è il coefficiente "maggiorato" previsto dal Dl 201/2011, con cui si ottiene la base imponibile ante deduzioni.
1.075,60 x 110,00 = _____________ 118.316,00
(4) Determinare le deduzioni spettanti pro quota Primo scaglione: (6.000 / 12 x 9) = 4.500 Secondo scaglione: (6.650 /12 x 9 ) = 4.987,50 Terzo scaglione: (5.000 /12 x 9) = 3.750,00 Quarto scaglione: (1.625 / 12 x 9) = 1.218,75.
(5) Calcolare l'imposta Sottrarre alla base imponibile il totale delle deduzioni. Moltiplicare la differenza per la quota di possesso (50%), dividere il risultato per 100 e moltiplicarlo per l'aliquota fissata dal Comune (0,76), che può essre aumentata o ridotta dello 0,3%. (118.316 - 14.456,25) x 50% x 0,76% = 394,67 Il risultato è l'imposta dovuta per il 2012.
(6) Calcola l'acconto L'importo così ottenuto va diviso per 2,00: il risultato è l'acconto da versare entro il 18 giugno, ma va diviso a metà tra la quota del Comune (99,00 euro con codice tributo 3914) e l'altra dello Stato (99,00 euro con codice tributo 3915).
L'importo del saldo è uguale a quello della prima rata se le aliquote non subiscono modificazioni.
In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l'IMU dovuta per l'intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l'imposta ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l'imposta già versata.
Se, ad esempio, il Comune, entro il 31 ottobre, delibera un'aliquota pari a 1,06%, l'IMU da versare a saldo entro il 17 dicembre 2012 sarà così determinata:
€ 103.859,75 (base imponibile al netto delle deduzioni) x 50% x 1,06% = € 550,46 (imposta annua)
€ 197,33 (IMU annua riservata allo Stato) -
€ 99,00 (IMU riservata allo Stato versata in acconto a giugno) =
€ 98,33 con arrotondamento € 98,00 (IMU riservata allo Stato da versare a saldo)