ravvedimento RAVVEDIMENTO  OPEROSO avanti  


L'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, trova applicazione anche in materia di ICI. Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In tal caso, la sanzione amministrativa "ordinaria" è ridotta:

a) ad 1/8 (12,50%) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

b) ad 1/5 (20%) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno durante il quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
Si ricorda che per effetto della modificazione introdotta dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 30 marzo 2000, la sanzione ridotta è passata dal 5% al 6%. Pertanto per le violazioni commesse prima dell'11 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto n. 99/2000) la misura della sanzione dovuta rimane pari al 5%;

c) ad 1/8 (12,50%) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

I regolamenti comunali possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto dalla disciplina del ravvedimento, ulteriori circostanze che comportino l'attenuazione delle sanzioni.

Dal 1° gennaio 2007, per effetto dell'art. 1, comma 175, della legge finanziaria per l'anno 2007, è stato abrogato l'art. 59, comma 1, lettera l), del D. Lgs. n. 446 del 1997, che consentiva ai comuni di sostituire la dichiarazione o denuncia Ici con la comunicazione degli acquisti, delle cessazioni o delle modificazioni della soggettività passiva. Ovviamente, l'unico veicolo per poter dichiarare le variazioni Ici resta il modello di dichiarazione approvato con il decreto del direttore dell'Ufficio federalismo fiscale del 26 aprile 2007. Tuttavia, i contribuenti che hanno già presentato la comunicazione relativa alle variazioni intervenute nel 2006, non dovranno effettuare alcun ulteriore adempimento dichiarativo.


Per quanto riguarda gli errori contenuti nella dichiarazione Ici, quelli formali, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo o non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non sono più sanzionabili, ai sensi del comma 5-bis aggiunto all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97 dall'art. 7, lettera a) del comma 1 del D.Lgs. n. 32/2001.

Gli errori sostanziali, che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, possono essere corretti presentando una dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo ovvero, quando non è dovuta la dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione degli errori, pagando la sanzione del 10% ( 1/5 del 50% ) calcolata sulla differenza tra l'imposta versata e quella effettivamente dovuta, oltre gli interessi moratori.

Nelle seguenti tabelle sono riassunti i diversi casi di ravvedimento previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, esemplificati nella circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998.

Si premette che negli esempi trattati viene assunto, per la presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione relativa all' ICI, il termine di scadenza di maggiore frequenza, che resta fissato al 31 luglio. Giova però ricordare che, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il termine di presentazione delle dichiarazioni ICI non è autonomo ma è correlato a quello stabilito in materia di imposte sui redditi.


Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta con ritardo di 30 giorni
(articolo 13, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 472/97)

Infrazione ravvedimento scadenza
omesso, tardivo o carente
versamento dell'acconto 2007
  • imposta
    o differenza d'imposta;


  • sanzione del 3,75%
    sull'ammontare dell'imposta;


  • interessi moratori sull'imposta
    al tasso legale del 2,5% fino al 31.12.2007 e del 3% dal 1.1.2008.
16 luglio 2007
omesso, tardivo o carente
versamento del saldo 2007
16 gennaio 2008



Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta con ritardo superiore ai 30 giorni
(articolo 13, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 472/97)

Infrazione ravvedimento scadenza
omesso,
tardivo
o carente
versamento
dell'acconto
e/o del saldo 2007
  • imposta o differenza d'imposta;


  • sanzione del 6%
    sull'ammontare dell'imposta;


  • interessi moratori sull'imposta
    al tasso legale del 2,5% fino al 31.12.2007 e del 3% dal 1.1.2008.
30 giugno 2008,
oppure 31 luglio 2008
se il contribuente trasmette
la dichiarazione dei redditi
in via telematica



Presentazione della dichiarazione rettificativa di precedente denuncia
(articolo 13, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 472/97)

Anno 2007 Anno 2006 Anno 2005
Presentazione
della dichiarazione
rettificativa
Presentazione
della dichiarazione
infedele
Modificazioni che hanno comportato
la presentazione della dichiarazione ICI
e un minor versamento di imposta
Ravvedimento:
  • maggiore imposta dovuta;
  • sanzione del 10% sulla maggiore imposta dovuta;
  • interessi sull'imposta al tasso legale del 2,5% fino al 31.12.2007 e del 3% dal 1.1.2008.


  • Si rammenta che nel caso sopra trattato, la riconduzione a fedeltà (o minore fedeltà), mediante la fruizione del ravvedimento, esplica la sua efficacia "limitatamente al secondo anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa, per cui, per gli anni di imposta pregressi le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza" (circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998).

    La dichiarazione rettificativa va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione. Così, nel caso in questione, il contribuente dovrà presentare, entro il 30 giugno o il 31 luglio 2007, al comune competente la dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato per l'anno 2005, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento e scrivendo nelle "Annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione". Dovrà inoltre specificare le parti della somma complessivamente versata, riguardanti rispettivamente l'imposta, gli interessi e la sanzione.


    Presentazione della dichiarazione di variazione entro 90 giorni dalla scadenza
    (articolo 13, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 472/97)

    Anno 2007 Anno 2006
    Presentazione
    della dichiarazione di variazione
    Modificazioni che hanno determinato
    un diverso debito di imposta
    Ravvedimento:
  • maggiore imposta dovuta;
  • sanzione del 12,50% sulla differenza d' imposta dovuta;
  • interessi sull'imposta al tasso legale del 2,5% fino al 31.12.2007 e del 3% dal 1.1.2008. .


  • Anche in quest'ultimo caso, per perfezionare il ravvedimento bisogna presentare al comune competente, entro i novanta giorni, la dichiarazione o denuncia di variazione per l'anno di imposta 2006, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nello spazio riservato alle "Annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione" e specificandovi le parti della somma complessivamente versata, riguardanti l'imposta, gli interessi e la sanzione ridotta.

    Considerato il sistema dichiarativo ICI, la riconduzione a tempestività della dichiarazione o denuncia di variazione, attraverso l'istituto del ravvedimento, esplica la sua efficacia limitatamente all'anno di imposta precedente, per cui, qualora essa si riferisca anche ad altri anni d'imposta pregressi, su questi ultimi il ravvedimento non ha alcun effetto.


    Calcolo degli interessi

    Il ravvedimento si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta, che deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale (attualmente previsto nella misura annua del 3% dal 1° gennaio 2008) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

    Gli interessi moratori vanno calcolati con la seguente formula:

    somma dovuta x 3% x giorni di ritardo : 365


    Esempio

    Un contribuente deve regolarizzare l' ICI non pagata nell'anno 2006 ed esegue il pagamento in via di ravvedimento entro il 31 luglio 2007:

    Adempimenti Importo Adempimenti Importo Totali
    acconto 2006 125,00 saldo 2006 140,00 265,00
    sanzione del 6% 7,50 sanzione del 6% 8,40 15,90
    interessi del 3% * 3,39 interessi del 3% * 2,14 5,53
    Totali 135,89   150,54 **286,00


    * I giorni di ritardo del versamento in acconto (dall' 1/07/06 al 31/07/07) sono 396, mentre quelli del versamento a saldo sono 223 (dal 21/12/06 al 31/07/07). Pertanto, gli interessi moratori sono così ripartiti:

    acconto:  125,00 x 3% x 396 : 365 = 3,39
    saldo:      140,00 x 3% x 223 : 365 = 2,14

    ** L'importo totale da versare è stato arrotondato per difetto all'unità di euro (286,00).



    Modalità di versamento

    Tutti i versamenti relativi al ravvedimento operoso vanno effettuati sui nuovi bollettini Ici in euro, indicando: l'importo totale versato, il numero di conto corrente postale ed il concessionario della riscossione, le generalità ed il codice fiscale del contribuente, il comune dove si trova l'immobile e barrando la casella "Ravvedimento".
    Al comune va poi presentata la dichiarazione (nel caso di dichiarazione rettificativa o ritardata) con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle "Annotazioni" si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione" e si indicano le somme versate rispettivamente per imposta, per interessi e per sanzione.

    Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale del 3% annuo (con maturazione giorno per giorno, cioè lo 0,006849% per ogni giornata di ritardo) a partire dal 1° gennaio 2004 (Dm 1° dicembre 2003).

    Le somme relative all'imposta, alla sanzione ed agli interessi vanno versate cumulativamente presso gli uffici postali o i concessionari della riscossione utilizzando il nuovo bollettino, con caratteri in rosso, previsto per il pagamento dell'imposta.
    Nel caso in cui il Comune si avvalga dei servizi accessori al sistema postale, il bollettino è invece di colore grigio chiaro.

    Il contribuente può eseguire il versamento anche tramite il servizio telematico gestito dalle Poste italiane. In questo caso, il contribuente stesso riceverà la conferma dell'avvenuta operazione mediante una comunicazione nella propria casella di posta elettronica contenente l'immagine virtuale del bollettino di versamento.

    Per quanto concerne la compilazione del bollettino di versamento, oltre a barrare l'apposita casellina del ravvedimento, il contribuente deve indicare nello spazio riservato alla voce "Terreni agricoli", "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" ed "Altri fabbricati" il solo tributo (se dovuto).

    Il contribuente può utilizzare il modello F24 per effettuare i pagamenti anche in caso di ravvedimento. Per sapere come va compilato clicca qui.


    Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro 25,822 va arrotondato a 25,82) o per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 28,405 va arrotondato a 28,41).

    L' intero importo da versare (imposta + sanzione ridotta + interessi) va arrotondato all'unità di euro: per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. Esso va indicato nella "Ricevuta di Versamento di Euro..." e nella "Ricevuta di Accredito di Euro...".