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L'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, trova applicazione anche in materia di ICI. Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
| Dal 1° gennaio 2007, per effetto dell'art. 1, comma 175, della legge finanziaria per l'anno 2007, è stato abrogato l'art. 59, comma 1, lettera l), del D. Lgs. n. 446 del 1997, che consentiva ai comuni di sostituire la dichiarazione o denuncia Ici con la comunicazione degli acquisti, delle cessazioni o delle modificazioni della soggettività passiva. Ovviamente, l'unico veicolo per poter dichiarare le variazioni Ici resta il modello di dichiarazione approvato con il decreto del direttore dell'Ufficio federalismo fiscale del 26 aprile 2007. Tuttavia, i contribuenti che hanno già presentato la comunicazione relativa alle variazioni intervenute nel 2006, non dovranno effettuare alcun ulteriore adempimento dichiarativo. |
Per quanto riguarda gli errori contenuti nella dichiarazione Ici, quelli formali, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo o non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non sono più sanzionabili, ai sensi del comma 5-bis aggiunto all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97 dall'art. 7, lettera a) del comma 1 del D.Lgs. n. 32/2001.
Gli errori sostanziali, che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, possono essere corretti presentando una dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo ovvero, quando non è dovuta la dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione degli errori, pagando la sanzione del 10% ( 1/5 del 50% ) calcolata sulla differenza tra l'imposta versata e quella effettivamente dovuta, oltre gli interessi moratori.
| Infrazione | ravvedimento | scadenza |
| omesso, tardivo o carente versamento dell'acconto 2007 |
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16 luglio 2007 |
| omesso, tardivo o carente versamento del saldo 2007 |
16 gennaio 2008 |
| Infrazione | ravvedimento | scadenza |
| omesso, tardivo o carente versamento dell'acconto e/o del saldo 2007 |
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30 giugno 2008, oppure 31 luglio 2008 la dichiarazione dei redditi in via telematica |
| Anno 2007 | Anno 2006 | Anno 2005 |
| Presentazione della dichiarazione rettificativa |
Presentazione della dichiarazione infedele |
Modificazioni che hanno comportato la presentazione della dichiarazione ICI e un minor versamento di imposta |
| Ravvedimento: | ||
| Anno 2007 | Anno 2006 |
| Presentazione della dichiarazione di variazione |
Modificazioni che hanno determinato un diverso debito di imposta |
| Ravvedimento: | |
| Adempimenti | Importo | Adempimenti | Importo | Totali |
| acconto 2006 | 125,00 | saldo 2006 | 140,00 | 265,00 |
| sanzione del 6% | 7,50 | sanzione del 6% | 8,40 | 15,90 |
| interessi del 3% | * 3,39 | interessi del 3% | * 2,14 | 5,53 |
| Totali | 135,89 | 150,54 | **286,00 |
Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale del 3% annuo (con maturazione giorno per giorno, cioè lo 0,006849% per ogni giornata di ritardo) a partire dal 1° gennaio 2004 (Dm 1° dicembre 2003).