RAVVEDIMENTO OPEROSO

Questa pagina illustra nel dettaglio tutte le norme che il contribuente deve conoscere in materia di ravvedimento applicato all'Ici, l'imposta comunale sugli immobili, dalle sanzioni amministrative ai vari casi previsti di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta.
Le pagine sul ravvedimento operoso Ici


  In evidenza
  Attenzione: con decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto "Decreto anti-crisi"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, sono state modificate le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso. L'art. 16, comma 5, di detto decreto stabilisce le seguenti riduzioni:

da 1/8 a 1/12 del minimo la misura della sanzione applicabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

da 1/5 a 1/10 la sanzione prevista per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se essa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

da 1/8 a 1/12 del minimo la sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Cliccando sui link sottostanti, si potranno leggere i testi completi del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 coordinato con la legge di conversione (legge n. 2 del 28 gennaio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2009, n. 22 - Supplemento Ordinario n. 14) e del cosiddetto "Decreto anti-crisi" nella sua forma originaria (cioè il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263).

- Clicca qui per consultare il testo completo della legge n. 2 del 28 gennaio 2009, contentente la versione del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 coordinata con la stessa legge (di conversione).

- Clicca qui per consultare il testo del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 ("Decreto anti-crisi").
 
 


In evidenzaL'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, e dall'art. 16, comma 5, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), trova applicazione anche in materia di ICI. Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In tal caso, la sanzione amministrativa "ordinaria" è ridotta:

a) a 1/12 (8,33%) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

b) a 1/10 (10%) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno durante il quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

c) a 1/12 (8,33%) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Il comune, nell' esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .


  In evidenza
  Dal 1° gennaio 2007, per effetto dell'art. 1, comma 175, della legge finanziaria per l'anno 2007, è stato abrogato l'art. 59, comma 1, lettera l), del D. Lgs. n. 446 del 1997, che consentiva ai comuni di sostituire la dichiarazione o denuncia Ici con la comunicazione degli acquisti, delle cessazioni o delle modificazioni della soggettività passiva. Ovviamente, l'unico veicolo per poter dichiarare le variazioni Ici resta il modello di dichiarazione approvato con decreto del direttore dell'Ufficio federalismo fiscale.  
 
Per quanto riguarda gli errori contenuti nella dichiarazione Ici, quelli formali, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo o non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non sono più sanzionabili, ai sensi del comma 5-bis aggiunto all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97 dall'art. 7, lettera a) del comma 1 del D.Lgs. n. 32/2001.

Gli errori sostanziali, che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, possono essere corretti presentando una dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo ovvero, quando non è dovuta la dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione degli errori, pagando la sanzione del 5% ( 1/10 del 50% ) calcolata sulla differenza tra l'imposta versata e quella effettivamente dovuta, oltre gli interessi moratori.

Nelle seguenti tabelle sono riassunti i diversi casi di ravvedimento previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, esemplificati nella circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998.

Si premette che negli esempi trattati viene assunto, per la presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione relativa all' ICI, il termine di scadenza di maggiore frequenza, che resta fissato al 31 luglio. Giova però ricordare che, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il termine di presentazione delle dichiarazioni ICI non è autonomo ma è correlato a quello stabilito in materia di imposte sui redditi.


Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta con ritardo non superiore a 30 giorni
(articolo 13, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 472/97)

Infrazione ravvedimento scadenza
omesso, tardivo o carente
versamento dell'acconto 2009
  • imposta o differenza d'imposta;

  • sanzione del 2,50% sull'ammontare dell'imposta, dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (in precedenza era del 3,75%);

  • interessi moratori sull'imposta
    al tasso legale del 3% dal 1.1.2008.
16 luglio 2009
omesso, tardivo o carente
versamento del saldo 2009
15 gennaio 2010



Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta con ritardo superiore a 30 giorni
(articolo 13, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 472/97)

Infrazione ravvedimento scadenza
omesso, tardivo o carente
versamento dell'acconto
e/o del saldo 2009
  • imposta o differenza d'imposta;

  • sanzione del 3% sull'ammontare dell'imposta;

  • interessi moratori sull'imposta
    al tasso legale del 3% dal 1.1.2008.
30 giugno 2010,
oppure 31 luglio 2010
se il contribuente trasmette
la dichiarazione dei redditi
in via telematica



Presentazione della dichiarazione rettificativa di precedente denuncia
(articolo 13, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 472/97)

Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007
Presentazione
della dichiarazione rettificativa
Presentazione
della dichiarazione infedele
Modificazioni che hanno comportato
la presentazione della dichiarazione ICI
e un minor versamento di imposta
Ravvedimento:
  • maggiore imposta dovuta;
  • sanzione del 3% sulla maggiore imposta dovuta;
  • interessi sull'imposta al tasso legale del 3% dal 1.1.2008.


Si rammenta che nel caso sopra trattato, la riconduzione a fedeltà (o minore fedeltà), mediante la fruizione del ravvedimento, esplica la sua efficacia "limitatamente al secondo anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa, per cui, per gli anni di imposta pregressi le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza" (circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998).

La dichiarazione rettificativa va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione. Così, nel caso in questione, il contribuente dovrà presentare, entro il 30 giugno o il 31 luglio 2009, al comune competente la dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato per l'anno 2007, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento e scrivendo nelle "Annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione". Dovrà inoltre specificare le parti della somma complessivamente versata, riguardanti rispettivamente l'imposta, gli interessi e la sanzione.


Presentazione della dichiarazione di variazione entro 90 giorni dalla scadenza
(articolo 13, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 472/97)

Anno 2009 Anno 2008
Presentazione della dichiarazione di variazione Modificazioni che hanno determinato un diverso debito di imposta
Ravvedimento:
  • maggiore imposta dovuta;
  • sanzione del 8,33% sulla differenza d' imposta dovuta;
  • interessi sull'imposta al tasso legale del 3% .


Anche in quest'ultimo caso, per perfezionare il ravvedimento bisogna presentare al comune competente, entro i novanta giorni, la dichiarazione o denuncia di variazione per l'anno di imposta 2007, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nello spazio riservato alle "Annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione" e specificandovi le parti della somma complessivamente versata, riguardanti l'imposta, gli interessi e la sanzione ridotta.

Considerato il sistema dichiarativo ICI, la riconduzione a tempestività della dichiarazione o denuncia di variazione, attraverso l'istituto del ravvedimento, esplica la sua efficacia limitatamente all'anno di imposta precedente, per cui, qualora essa si riferisca anche ad altri anni d'imposta pregressi, su questi ultimi il ravvedimento non ha alcun effetto.


Calcolo degli interessi

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta, che deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale (attualmente previsto nella misura annua del 3% dal 1° gennaio 2008) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

Gli interessi moratori vanno calcolati con la seguente formula:

somma dovuta x 3% x giorni di ritardo : 365


Esempio

Un contribuente deve regolarizzare l' ICI non pagata nell'anno 2008 ed esegue il pagamento in via di ravvedimento entro il 20 febbraio 2009:

Adempimenti Importo Adempimenti Importo Totali
acconto 2008 250,00 saldo 2008 265,00 515,00
sanzione del 3% 7,50 sanzione del 3% 7,95 15,45
interessi del 3% * 5,12 interessi del 3% * 1,44 6,56
Totali 262,62   274,39 **537,00


* I giorni di ritardo del versamento in acconto (dal 17/06/08 al 20/02/09) sono 249, mentre quelli del versamento a saldo sono 66 (dal 17/12/08 al 20/02/09). Pertanto, gli interessi moratori sono così ripartiti:

acconto:  250,00 x 3% x 249 : 365 = 5,12
saldo:      265,00 x 3% x 66 : 365 = 1,44

** L'importo totale da versare è stato arrotondato per difetto all'unità di euro (537,00).


Modalità di versamento

Tutti i versamenti relativi al ravvedimento operoso vanno effettuati sui nuovi bollettini Ici in euro, indicando: l'importo totale versato, il numero di conto corrente postale ed il concessionario della riscossione, le generalità ed il codice fiscale del contribuente, il comune dove si trova l'immobile e barrando la casella "Ravvedimento".
Al comune va poi presentata la dichiarazione (nel caso di dichiarazione rettificativa o ritardata) con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle "Annotazioni" si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione" e si indicano le somme versate rispettivamente per imposta, per interessi e per sanzione.

In evidenzaIl pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale del 3% annuo (con maturazione giorno per giorno, cioè lo 0,0082191% per ogni giornata di ritardo).

Il pagamento delle somme dovute (tributo, sanzione, interessi di mora) può essere effettuato tramite il modello F24. Per sapere come va compilato clicca qui.
Al comune va poi presentata la dichiarazione (nel caso di dichiarazione rettificativa o ritardata) con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle "Annotazioni" si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione" e si indicano le somme versate rispettivamente per imposta, per interessi e per sanzione.

Le somme relative all'imposta, alla sanzione ed agli interessi possono essere versate cumulativamente anche presso gli uffici postali o i concessionari della riscossione utilizzando il nuovo bollettino, con caratteri in rosso, previsto per il pagamento dell'imposta.
Nel caso in cui il Comune si avvalga dei servizi accessori al sistema postale, il bollettino è invece di colore grigio chiaro.

Il contribuente può eseguire il versamento anche tramite il servizio telematico gestito dalle Poste italiane. In questo caso, il contribuente stesso riceverà la conferma dell'avvenuta operazione mediante una comunicazione nella propria casella di posta elettronica contenente l'immagine virtuale del bollettino di versamento.

Per quanto concerne la compilazione del bollettino di versamento, oltre a barrare l'apposita casellina del ravvedimento, il contribuente deve indicare nello spazio riservato alla voce "Terreni agricoli", "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" ed "Altri fabbricati" il solo tributo (se dovuto).


Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro 25,822 va arrotondato a 25,82) o per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 28,405 va arrotondato a 28,41).

L' intero importo da versare (imposta + sanzione ridotta + interessi) va arrotondato all'unità di euro: per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.
Se ci si avvale del servizio postale, esso va indicato nella "Ricevuta di Versamento di Euro..." e nella "Ricevuta di Accredito di Euro...".