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Attenzione: come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, emanata della Agenzia delle Entrate, "in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta". In pratica, nel Modello F24 necessario per il pagamento non devono essere usati i codici tributo "3923" e "3924" istituiti con la stessa Risoluzione, che si riferiscono - rispettivamente - agli interessi ed alle sanzioni da accertamento. Sempre nel Modello F24, nello spazio "Ravv.", occorre barrare la casella; nello spazio "Anno di riferimento", invece, deve essere indicato l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
Cliccando sul sottostante tasto "mostra i casi previsti", è possibile leggere la misura delle sanzioni previste ed il tasso di interesse legale da applicare (2,5% dal primo gennaio 2012). Si ricorda che il Ravvedimento operoso è stato istituito per consentire al contribuente di correggere spontaneamente l'errore di un mancato o di un ritardato pagamento, applicando sanzioni ridotte entro un anno dalla scadenza del tributo. Per avere una idea del maggiore importo da pagare, si tenga presente che, versando l'Imu con un anno di ritardo, su 100 euro di tributo si pagheranno 6,25 euro in più (2,5 euro per gli interessi e 3,75 euro di sanzione), per un totale di 106,25 euro. Qualora il ritardo superasse i 365 giorni, la sanzione sarebbe molto più alta ed ammonterebbe al 30% del dovuto (nel caso citato, si tratterebbe di 130 euro + gli interessi legali, pari al 2,5% annuo dal primo gennaio 2012). Attenzione: gli interessi di mora possono essere più alti, perché l'ente che deve riscuotere il tributo (il Comune, nel caso dell'Imu) può innalzarli fino ad un limite di 3 punti di differenza rispetto al tasso legale (articolo unico, comma 165, della Finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006): "La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento". Quindi, gli stessi interessi moratori possono giungere al 5,5% annuo. Calcolatrice aggiornata con le modifiche introdotte dal decreto legge n. 185 del 29/11/2008 convertito dalla legge n. 2 del 28/01/2009;
dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7/12/2010 (G.U. n. 292 del 15/12/2010) che ha fissato il tasso di interesse legale nell'1,5% annuo in vigore dal primo gennaio 2011; dalla Legge di stabilità per il 2011 (in precedenza denominata "Finanziaria") che ha variato la misura delle sanzioni a partire dal primo febbraio 2011; dall'articolo 23 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 (poi convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011). Tasso di interesse legale applicato: 2,5% dal 1.1.2012.
Avvertenza: questa è una semplice "calcolatrice" che determina in modo automatico l'importo da pagare in base ai dati immessi dall'utente, i cui risultati non hanno valore ufficiale. Pertanto, si declina ogni responsabilità per il suo utilizzo.
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