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LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (G.U. del 28 gennaio 2009, n. 22 Supplemento Ordinario n. 14)
Legge
di conversione
Art. 1.
1.
Il decreto-legge29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno
a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi
il quadro strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009- Supplemento
Ordinario n. 14
(*) Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Art. 1.
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza
1. E' attribuito
un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti
di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008,
esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma
1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente
ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge
non a carico;
e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi
indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento
euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero
dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli
e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni
ivi previste;
b) nel computo del reddito
complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8
del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio di cui al
comma 1 è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del
numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori
di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta
2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa,
la facoltà prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti
dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo
familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta
per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare
non sia superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per
il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare
non sia superiore ad euro ventimila;
e) euro seicento per il
nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare
non sia superiore ad euro ventimila;
f) euro mille per il nucleo
familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare
non sia superiore ad euro ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo
familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni
previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al
comma 1 è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce
reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni
previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo
81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante
ai sensi del comma 3 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli
23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c)
prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico
o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta
prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica,
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico
ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri
familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione
di parentela;
c) di essere in possesso
dei requisiti previsti ai commi l e 3 in relazione al reddito complessivo familiare
di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.
6. La richiesta è presentata
entro il 28 febbraio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere
effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
ai quali non spetta alcun compenso.
7. Il sostituto d'imposta
e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il
beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009,
in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d'imposta
eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti
del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione
delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
9. L'importo erogato ai
sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire
dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel
modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25
dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte
degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre
1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute
disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma
precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009
in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute
ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione
a ciascuna richiesta di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui
il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e
29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta
di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate,
entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte
per l'erogazione dell'importo.
12. Il beneficio di cui al
comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto
ai sensi del comma 12 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli
23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali
i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attività
lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti,
sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma
5, entro il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6.
14. Il sostituto d'imposta
e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il
beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in
relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d'imposta
eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti
del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione
delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma
precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via
telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute
ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione
a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui
il beneficio ai sensi del comma 12 non è erogato dai sostituti d'imposta di
cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, la richiesta può essere presentata:
a) entro il 30 giugno 2009
da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione,
telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando
le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;
b) con la dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.
18. L'Agenzia delle entrate
eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità
previste dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate
29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
19. I soggetti che hanno percepito
il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la
restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi
successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante,
in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
20. L'Agenzia delle entrate
effettua i controlli relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo
il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo
il recupero degli importi indebitamente compensati.
21. I sostituti d'imposta
di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare
per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma
5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
22. Per l'erogazione del
beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009,
con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede
con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali
e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti
dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia
e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Art. 2.
Mutui prima casa:
per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento
grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi
mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio
BCE.
1. L'importo delle rate,
a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso
del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento
senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale
alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica
nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
1-bis. Anche al fine
di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione,
gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice
civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è
prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione
di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza
rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda
banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto
di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione,
espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della
parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per
l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi
di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.
2. Il comma 1 si applica
esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto la costruzione
e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di
categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento
da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche
ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire
dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero,
sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra
gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma
1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui
è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e
agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle
informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le
condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma
e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di
un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, e successive modificazioni,
pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio
dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal
comma 3, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009, sono coperti
con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1 gennaio
2009, le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di
cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per
l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti
la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al
tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.
Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato
per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e gli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni,
sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali
contratti e alle relative condizioni. Le banche e gli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,e successive modificazioni,
trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate,
segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare
dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente
comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144,
comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
5-bis. Le eventuali
minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo di 350
milioni di euro di cui al comma 4, registrate all'esito del monitoraggio di
cui al comma 3, sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso
decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per
i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più
numerose o con componenti portatori di handicap, nonché al fine di una tendenziale
assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente
o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati
agli studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare
la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.
5-quater. A decorrere
dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo
8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo
144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni
irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad incrementare il Fondo
di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo
2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo
del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui
all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 2-bis
Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
1. Sono nulle le clausole
contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo
del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta
giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le
clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla
banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di
conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero
che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva
durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo
per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente
al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto
non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo
e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente
evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione
dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque
la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi,
le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate,
che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva
durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti
ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo
644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni
transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo
1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo
644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato
dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio
non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni
dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo
agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni.
Art. 2-ter
Utilizzo del risparmio degli enti locali
1. I
comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno degli enti locali
nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del
medesimo patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate ad investimenti
infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già
assunti, se finanziate da risparmi derivanti:
a) dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di
interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiato
nei bilanci di previsione;
b) dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo
di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.
2. All'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, in modo da garantire che gli effetti sui saldi dell'indebitamento
netto e del fabbisogno non eccedano l'importo di cinque milioni di euro per
l'anno 2009.
Art. 3.
Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di contenere
gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, è
sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi
dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi
o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso
di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti
volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le
tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica
e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore
autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti,
i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione
della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione
dei competenti organi di governo.
2. Ferma restando la piena
efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali
vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono
sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1 maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, sono approvate misure finalizzate a creare le
condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo
restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30
aprile 2009 è altresì sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo
sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così
come stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
5. All'articolo 8-duodecies,
comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata in vigore
del presente decreto» è aggiunto il seguente periodo: «Le società concessionarie,
ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula
semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata
su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione
reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti
per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva
approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati
attraverso il parametro X della direttiva medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo
e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono
abrogati; 6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito
dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro
il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché
la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della
correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché
una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia
e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte
con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della
comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche
relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei
relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni
previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario
entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono
abrogati.
7. All'articolo 11, comma
5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma
85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera
b) è sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati requisiti di solidità
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni; ».
8. L'Autorità per l'energia
elettrica ed il gas effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei
prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica
e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti
petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri
competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie
fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.
9. La tariffa agevolata
per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
41 del 18 febbraio 2008, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i
quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali
da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate
ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1 gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione
delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto
anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti
che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma differenziata
per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della
famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle
imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione
del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza
un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle
tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli
oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono
destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno
2009, che continuano ad essere destinati alle finalità di cui al citato articolo
2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. Nella eventualità
che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità
per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria
a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto
gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla
tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione
per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche
ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione
economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
10. In considerazione
dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul
mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per
le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato
elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di
cui alla lettera a), ai seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia
è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere
da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo
vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico,
con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo
soddisfacimento della domanda;
b) è istituito, in
sede di prima applicazione del presente articolo, un mercato infragiornaliero
dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si
svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato
dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d)con la partecipazione di
tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia
sarà determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti
con riferimento a prezzi e quantità;
c) fatti salvi i casi
in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti
delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle
informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo
di sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle
loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;
d) è attuata la riforma
del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario
del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare
il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema
elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema,
attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi
di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie
dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo
dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante
da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento,
con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento
del fabbisogno;
e) è attuata l'integrazione,
sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b)con
il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una
maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo
di negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro
dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta
misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere
la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere
dall'anno 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro
dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione
sul funzionamento dei mercati dell'energia, che è resa pubblica. La segnalazione
può contenere, altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare
l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione
del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del
mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno
successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere
in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione
dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione
di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione
della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati
a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti,
anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori,
un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini
ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni,
anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono
singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il
fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri
fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai principi
di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle
condizioni fissate dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas,
che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli
oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare,
sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente
ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte,
gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla
risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di
sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure
per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento,
l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti
servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione
del relativo corrispettivo per i clienti finali.
12. Entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione
e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini
di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis.Per agevolare
il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione
nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali
sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente
dell'imposta provinciale di trascrizione.
Art.
4.
Fondo
per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio
civile nazionale
1. Per la realizzazione
di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle
famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo,
dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi
nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,
2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie,
alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede
a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo
1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione
e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.
1-bis. Il Fondo di credito
per i nuovi nati di cui al comma 1 è altresì integrato di ulteriori 10 milioni
di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi
in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno
che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non può
eccedere il predetto limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Il comma 4 dell'articolo
9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni è
sostituito dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al
1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato,
e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità
di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni
ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione
in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto
possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione
ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009,
cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo
ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari
avviati dal 1° gennaio 2009».
3. Nell'anno 2009, nel limite
complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle
condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta,
in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3-bis. Le risorse del
fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione
al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate,
a decorrere dal 1 gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione
di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo
e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare
il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale
del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al
fine di assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso
pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti
da destinare all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio
di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
3-ter. Le modalità
di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei
procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
3-quater. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 7, comma
3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite» è sostituita dalle
seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e».
5. Il decreto ministeriale
di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è emanato
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Art. 5.
Detassazione
contratti di produttività
1. Per il periodo dal 1°
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento
della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite
di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore
privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno
2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto
d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo
stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il
beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente
conseguito nel medesimo anno 2008.
Art.
6.
Deduzione
dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli
interessi
1. A decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo
99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per
cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi
degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile
degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e
proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato
al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi
1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997.
2. In relazione ai periodi
d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata
comunque presentata, entro il termine di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso
della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita
agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale
dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei
limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del
10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai
suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma
1.
3. I contribuenti che alla
data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda
hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle
entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine
di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
4. Il rimborso di cui al
comma 2 è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze
di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro
per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà
all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità
di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione
del presente articolo.
4-bis. Le disposizioni
recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì
per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente
colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio
2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre
2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine è
autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni
di euro per l'anno 2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo
precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze.
4-ter. All'onere derivante
dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di
euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa
al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro
per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno
2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.
4-quater. All'articolo
1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: « e 2009
» sono sostituite dalle seguenti: « , 2009 e 2010 »;
b) è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva
ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011 ».
4-quinquies. Il fondo
di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotto di 1,3 milioni
di euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011.
Art. 6-bis
Disposizioni
in materia di disavanzi sanitari
1. L'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, trova applicazione, su richiesta delle
regioni interessate, alle condizioni ivi previste, anche nei confronti delle
regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle
quali non è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano
di rientro. L'autorizzazione di cui al presente comma può essere deliberata
a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del
disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il
31 dicembre dell'esercizio interessato.
2. Le somme erogate
alla regione ai sensi del comma 1 si intendono erogate a titolo di anticipazione
e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo,
qualora la regione interessata non attui il piano di rientro nella dimensione
finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri
sono stabiliti l'entità, i termini e le modalità del predetto recupero, in
relazione ai mancati obiettivi regionali.
3. Ai fini del rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche
all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, con riferimento
all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento
degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario
contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo
sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, non si applicano le misure previste dall'articolo
1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha
adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee
e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo
anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e successive modificazioni.
Art.
7.
Pagamento
dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo
1. Le disposizioni dell'articolo
6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni
di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono
nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque,
esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione;
il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente,
prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali
o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni
effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione
dell'imposta, né a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti
che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per
le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si
tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione
della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni
dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'efficacia delle disposizioni
di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria
prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base
della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto,
il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione
del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.
Art.
8.
Revisione
congiunturale speciale degli studi di settore
1. Al fine di tenere conto
degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo
a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1,
del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli
studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma
7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei dati
della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed
enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli
Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
Art.
9.
Rimborsi
fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
1. All'articolo 15-bis,
comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul
fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti
dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo
i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse
e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione
della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite
alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio»
per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, per la successiva erogazione
ai contribuenti.
2. Per effetto della
previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento
delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie
finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di
beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche con priorità
per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare
del credito originario.
3-bis. Per l'anno 2009,
su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti,
le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bise
77-terdel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di
venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia
certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione
pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione
vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data
dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel
caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità
del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione
del presente comma.
Art.
10.
Riduzione
dell'acconto IRES ed IRAP
1. La misura dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività
produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta di 3 punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla
data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto per intero
al pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente
alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalità ed il termine del versamento
dell'importo non corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro
il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.
Art.
11.
Potenziamento
finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato
1. Nelle more della concreta
operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento
del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica,
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle
stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno
in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo
2.
2. Gli interventi di garanzia
di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a
deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all'articolo 15,
comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è integrato con i rappresentanti
delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane.
3. Il 30 per cento
della somma di cui al comma 1 è riservato agli interventi di controgaranzia
del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge del
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326.
4. Gli interventi di garanzia
del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La
garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello Stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La dotazione del Fondo
di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante versamento di contributi
da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici,
ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico.
5-bis. Per gli impegni
assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi
eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015,
è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per
l'anno 2009.
Art.
12.
Finanziamento
dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie
speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali
1. Al fine di assicurare
un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione
del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato,
fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti
finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile,
computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui
azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi
bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
2. Gli strumenti finanziari
di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie
su richiesta dell'emittente. Può essere inoltre prevista, a favore dell'emittente,
la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti
che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità
della banca né del gruppo bancario di appartenenza. In ogni caso, il programma
di intervento di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro
dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. La remunerazione degli
strumenti finanziari di cui al comma 1 può dipendere, in tutto o in parte,
dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del
codice civile. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla
destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione
degli strumenti finanziari stessi.
4. Il Ministero dell'economia
e delle finanze sottoscrive gli strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione
che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni
di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate al comma
1.
5. La sottoscrizione è,
altresì, condizionata:
a) all'assunzione da parte
dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con
il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni
del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie,
alle modalità con le quali garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori
delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso
lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati
livelli di patrimonializzazione;
b) all'adozione, da parte
degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia
di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.
5-bis. Gli schemi dei
protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla lettera
b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere.
6. Sul finanziamento all'economia
il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Parlamento
fornendo dati disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso
le Prefetture è istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei
soggetti interessati. Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato; al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste, a legislazione vigente, per le Prefetture.
7. La sottoscrizione degli
strumenti finanziari è effettuata sulla base di una valutazione da parte della
Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilità
degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
8. L'organo competente per
l'emissione di obbligazioni subordinate delibera anche in merito all'emissione
degli strumenti finanziari previsti dal presente articolo. L'esercizio della
facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale.
9. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse.
Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a
ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle
dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse
a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi;
alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali
aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse
destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille
delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da
parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole
autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante
versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali
nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti
pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali,
nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione
europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione
delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto
capitolo;
d) emissione di titoli del
debito pubblico.
9-bis. Gli schemi di
decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili
di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla
data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere
gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari,
da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente
i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
10. I decreti di cui al
comma 9 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza
al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
11. Ai fini delle operazioni
di cui al presente articolo e all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008,
n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
190, le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo
2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze
previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369
del codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi
del codice civile e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono
ridotti della metà.
12. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli
strumenti finanziari di cui al presente articolo.
12-bis. Il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere in merito all'evoluzione
degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo nell'ambito della
relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge
9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 190.
Art.
13.
Adeguamento
europeo della disciplina in materia di OPA
1. L'articolo 104 del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal
seguente:
«Art. 104 (Difese). - 1.
Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere che, quando sia
promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli
da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.
1-bis. Salvo autorizzazione
dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza,
le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono
dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli
obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione
di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino
a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce
atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma
la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione
e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.
1-ter. L'autorizzazione
prevista dal comma 1-bis è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione
presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo comma, che non sia
ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale
delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento
degli obiettivi dell'offerta.
2. I termini e le modalità
di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche
in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro
della giustizia, sentita la Consob.».
2. L'articolo 104-bis
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come
segue:
a) il comma 1 è sostituito
dal seguente: «Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti
delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono
prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio
avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai
commi 2 e 3»;
b) al comma 7 dopo le parole
«in materia di limiti di possesso azionario» sono aggiunte le seguenti parole:
«e al diritto di voto».
3. L'articolo 104-ter del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come
segue:
a) al comma 1 le parole:
«Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite
dalle parole: «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli
104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;
b) il comma 2 è soppresso;
c) il comma 4 è sostituito
dal seguente: «4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli
obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto
disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in
vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione
della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1.
Fermo quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente
comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste
ai sensi del medesimo articolo 114.».
Art.
14.
Attuazione
della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche;
disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di
investimento speculativi (cd. hedge fund)
1. Sono abrogati i commi
6 e 7 dell'articolo 19 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Al comma 8-bis del medesimo articolo 19 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6»
sono soppresse. Ai soggetti che, anche attraverso società controllate,
svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né
finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo
è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dallo
stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione.
Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la competenza
professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata
l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare,
la competenza professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia
può chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale
valutazione.
2. Il primo periodo del
comma l dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è
sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis
del presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, non individui modalità operative alternative per attuare
il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza,
efficacia ed economicità, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione
ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento.».
3. All'articolo 12 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente
comma: «18-bis. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza
della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
o l'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il
comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore
a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento
e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione
degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato
di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la
possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi
decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni
del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia
del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione
del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti
alla vigilanza di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore.».
4. All'articolo 5, comma
2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole «fatte salve le
attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12» sono
sostituite dalle seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo
12».
5. All'articolo 56 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Le operazioni di
cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere
a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono
comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti
previsti dall'articolo 2112 del codice civile.».
6. Al fine di salvaguardare
l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti, il regolamento dei
fondi comuni di investimento speculativi può prevedere che, sino al 31 dicembre
2009:
a) nel caso di richieste
di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15 per
cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR può sospendere il rimborso
delle quote eccedente tale ammontare in misura proporzionale alle quote per
le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non rimborsate
sono trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il primo giorno
successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali.
b) nei casi eccezionali
in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte
alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei partecipanti,
la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività
illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero
di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo
fondo non può emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate
via via che le attività dello stesso sono liquidate.
7. Le modifiche al regolamento
dei fondi per l'inserzione delle clausole di cui al comma 6 entrano in vigore
il giorno stesso dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e sono applicabili
anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate.
8. Sono abrogati i limiti
massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo previsti da norme
di legge o dai relativi regolamenti di attuazione.
9. La Banca d'Italia definisce
con proprio regolamento le norme attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo,
con particolare riferimento alla definizione di attività illiquide, alle caratteristiche
dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle procedure per l'approvazione
delle modifiche dei regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a
seguito dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote
di valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi
speculativi.
Art.
15.
Riallineamento
e rivalutazione volontari di valori contabili
1. Le modifiche introdotte
dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia,
salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo
1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio
a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente
gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli
successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate,
classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle
qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti
dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei
periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile
dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n.
244 del 2007.
2. I contribuenti possono
riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo
le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al comma 1, esistenti
all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio.
3. Il riallineamento può
essere richiesto distintamente per le divergenze che derivano:
a) dall'adozione degli
IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli
83 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo
1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal
bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali.
Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi
contabili internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione
di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento,
per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili
operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b)dell'articolo
109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati
anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico,
così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007;
b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti,
di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi
2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
4. Il riallineamento delle
divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato sulla totalità
delle differenze positive e negative e, a tal fine, l'opzione è esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze
stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria, ed
eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente
dall'imponibile complessivo. L'imposta è versata in unica soluzione entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il saldo è negativo, la relativa
deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del
secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle
divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato, tramite opzione
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole fattispecie.
Per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali
delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio
e dei relativi rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento
è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali,
con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo non è
comunque deducibile. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro
il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007.
6. Se nell'esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono intervenute aggregazioni aziendali
disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati
dalla legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali operazioni
può applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in modo autonomo con riferimento
ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.
7. Il riallineamento delle
divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere attuato tramite opzione
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. L'imposta sostitutiva
è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente
al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo
13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni
dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24 , del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7-bis. Per l'applicazione
delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti
ai fini dell'IRES.
8. Le disposizioni dei commi
precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di:
a) variazioni che intervengono
nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni
che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate
in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
8-bis. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate
le disposizioni per l'attuazione del comma 8.
9. Si applicano le norme
in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni
previste ai fini delle imposte sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni
del comma 2-terintrodotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del
relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare, in
tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento,
ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva
di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in
unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere
l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si
considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta
nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo
103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa
può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione
al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel
corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo
di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle
altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.
11. Le disposizioni del
comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori
valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell'articolo
176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In questo caso
tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria,
ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRPEF, dell'IRES
e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione
l'importo dovuto. Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica
l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento.
L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come
definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei
commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle
effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora
alla data di entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia
stata già esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della legge
n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare l'imposta sostitutiva
dovuta versando la differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
12-bis. L'opzione di
cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera
validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori
contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei
redditi.
13. Considerata l'eccezionale
situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano
i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere
durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così
come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione
semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei
mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
14. Per le imprese di cui
all'articolo 91, comma 2 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative
delle disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento,
che disciplina altresì le modalità applicative degli istituti prudenziali
in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità
di cui ai Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa
verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al
proprio portafoglio assicurativo.
15. Le imprese indicate
al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13 destinano a una
riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra
i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi
13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al
netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore
a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve
di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
16. I soggetti indicati
nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,
che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio,
possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione
delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio
è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre
2007.
17. La rivalutazione deve
essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare
tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata
nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi
in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante
dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato
in una speciale riserva designata con riferimento al presente
decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali
costituisce riserva in sospensione di imposta.
19. Il saldo attivo della
rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società
di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta
sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive
e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità
indicate al comma 23.
20. Il maggior valore attribuito
ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere
dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale
la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali
con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del
4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare
in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
21. Nel caso di cessione
a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore
dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto
esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita,
ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo
al costo del bene prima della rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive
di cui ai commi 19 e 20 devono essere versate, a scelta, in un'unica
soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è
eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui
sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta
successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi
contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
23. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre
2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
n. 162 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002,
n. 86.
Art. 16.
Riduzione
dei costi amministrativi a carico delle imprese
1. All'articolo 21 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9
è aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla
diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 è soppresso.
2. All'articolo 37, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della
legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera
a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b),
le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera
c), le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «un dodicesimo».
5-bis. La lettera h)del
comma 4 dell'articolo 50-bisdel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso
che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.
6. Le imprese costituite
in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e
ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data
di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta
elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti
dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti
in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi
pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente
dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il
relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo
47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata
o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun
registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle
in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito
dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti
di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto
agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6,
senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad
accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per
via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o
analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6, nel registro
delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente
articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi
è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative
agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
10-bis. Gli intermediari
abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre
2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione
degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma
1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico
dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo
57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
10-ter. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità
di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'articolo
4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, è abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo
23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione
digitale», sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le copie su supporto
informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati
in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono
ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria
firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze
di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità
all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale
a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata
al documento informatico.».
12-bis. Dopo l'articolo
2215 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2215-bis. (Documentazione
informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui
tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati
e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti
di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i
mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione
primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione
progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di
legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso
quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con
strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla
messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore,
o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente
le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per tre mesi non siano
state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono
essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre
il periodo trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le scritture
tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo,
hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile».
12-ter. L'obbligo di
bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto
dal comma 12-bisdel presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici,
è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo
2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma,
le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel»
sono sostituite dalle seguenti:
«del deposito di cui
al»;
b) al secondo comma,
il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione
sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;
c) il settimo comma
è sostituito dal seguente: «Le dichiarazioni degli amministratori previste
dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta
variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo
comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono
senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
12-sexies. Al primo
comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono
sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-septies. All'articolo
2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del
primo comma è abrogato;
b) al secondo comma,
le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati
nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite
dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere
tenuto».
12-octies. Al secondo
comma dell'articolo 2478-bisdel codice civile, le parole: «devono essere depositati»
sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco
dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono
soppresse.
12-novies. All'articolo
2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro
dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma
1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è
soppresso.
12-undecies. Le disposizioni
di cui ai commi da 12-quatera 12-deciesentrano in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità
limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione
per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro
dei soci».
Art. 16-bis
Misure
di semplificazione per le famiglie e per le imprese
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità
ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza
e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro
ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico,
l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi,
di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni
pubbliche.
2. La richiesta al cittadino
di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per
la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce
violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.
3. Con uno o più decreti
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite
le modalità per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del
comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione
degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni,
previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella
di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata
avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella
di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini
di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta
elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario,
alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni
aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.
7. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso
della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi
del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a
rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio
mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza
di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione
di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto
«Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri
delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. All'articolo 1, comma
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dagli
standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)»;
b) dopo la lettera
g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole tecniche
idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e
l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In attuazione dei
principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva
(DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in
cui è richiesto dalla legge.
11. In deroga alla normativa
vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti
con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette,
in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi
competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema
pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza,
di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma
6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni».
Art.
17.
Incentivi
per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero.
Applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca in caso di incarico
da parte di committente estero
1. I redditi di lavoro dipendente
o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio
universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e
abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso
centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi
che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque
anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che
conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato,
sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non
concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale
sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica,
a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui il
ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due
periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi
previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di
ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate
negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
2-bis. Per l'anno 2009
la dotazione finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
giugno 1977, n. 701, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203, è integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere,
pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 287, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre
2008, n. 203.
TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA
Art. 18.
Ferma la distribuzione
territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per
interventi infrastrutturali
1. In considerazione della
eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di
ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto
ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b),
in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse
nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per
occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale affluiscono anche
le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate
al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa
vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture
di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa
in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;
b-bis) al Fondo per
la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo
e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca;
2. Fermo restando quanto
previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al
Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di
apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente
sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori
risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie
di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea,
con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti
dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento
alle Regioni del Centro-Nord.
4. Agli interventi effettuati
con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni
di cui all'articolo 20.
4-bis.Al fine della
sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture
occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione
delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le
misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando,
in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili
ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché quelle autonomamente
messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalità,
all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
«d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono
premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12
è inserito il seguente: «12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari
e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze
abitative, è destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse
di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra
le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento
degli interventi di cui all'articolo l, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui
al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo
78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma
17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune
di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica
prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all'articolo
78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rimodulata con apposito accordo tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo
in modo da garantire la neutralità finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo
78, come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo
61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo
92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità
di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata
al fondo di cui al comma 17 del presente articolo».
4-septies. All'articolo
13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi pubblici locali»
sono inserite le seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali di
committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di
lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo
3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le
parole: «producono servizi di interesse generale» sono inserite le seguenti:
«e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163,».
Art. 18-bis
Disposizioni
in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici
1. Allo scopo di favorire
la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il saldo del contributo può essere incassato a seguito di consegna
al soggetto responsabile di un'autocertificazione attestante la percentuale
di investimento realizzata, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei
parametri occupazionali. L'eventuale rideterminazione del contributo pubblico
spettante avviene con salvezza degli importi già erogati e regolarmente rendicontati.
2. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai programmi di investimento
agevolati:
a) che abbiano realizzato
almeno i due terzi del programma originario;
b) per i quali il programma
realizzato rappresenti, comunque, uno o più lotti funzionali capaci di soddisfare
almeno il 66 per cento dell'occupazione prevista.
3. Gli accertamenti
di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative
dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili
ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione
di euro.
Art. 19.
Potenziamento
ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal
lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori
in deroga
1. Nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,
sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso,
secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui
al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione
dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa
e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela
del reddito di cui al comma 2:
a) l'indennità ordinaria
di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni
per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente
ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento
dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione
collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento
non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto
dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie
di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro
a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e
di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità
dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;
b) l'indennità ordinaria
di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per
crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al
predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa
a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi
quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può
superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente
lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti
di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato
con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate
dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento
integrativo degli enti bilaterali;
c) in via sperimentale per
il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno
alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli
enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in
caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento,
pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i
lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore
del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata
da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo
di vigenza del contratto di apprendista.
1-bis. Con riferimento
ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 il datore
di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi
competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le
relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati,
che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione
di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione
professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di
disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
articolo. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma
1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso
subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere
da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma
3 del presente articolo.
2. In via sperimentale per
il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e nei
soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo
periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione
pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori
coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva
alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo
1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via
congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di
monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno
precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale
di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233
e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non
inferiore a tre;
c) con riferimento all'anno
di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità
non inferiore a tre;
d) (soppressa);
e) non risultino accreditati
nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione
dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonché le procedure di comunicazione
all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto
di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione
del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa
specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c)
del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS stipula
con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite
nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti
e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale
possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,
e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici
di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti
dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti
di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone
le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con effetto dal 1 gennaio
2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80.
5-bis. Al fine di assicurare
il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali
occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi
accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli
vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte
nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero
delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte,
dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali.
Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica
di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire
al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta,
rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui
validità non può essere inferiore a diciotto mesi.
6. Per le finalità di cui
al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico
delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è
altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:
a) mediante versamento in
entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate
al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di
cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria
sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma
72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per
ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a
valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie
derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori
entrate di cui al presente decreto.
7. Fermo restando che
il riconoscimento del trattamento è subordinato all'intervento integrativo,
il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza
delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse
minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e di
rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma
3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo
118 della legge 23 dicembre2000,n. 388,e successive modificazioni, e i fondi
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno
al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti
di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi
del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
7-bis. Nel caso di
mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte
dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro
interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo
di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare
eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare
propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le
posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000
euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo
fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore
di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì
tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento,
eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza
del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che
consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota
di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo,
a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento,
dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.
8. Le risorse finanziarie
destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche
integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18 nonché con
le risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate, possono essere utilizzate
con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti
di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo
nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela
del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga
possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della
compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione
della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del
reddito previsti dal comma 1.
9. Nell'ambito delle risorse
finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente
normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso
di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento
a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate
in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi
in sede governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato
una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari
dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti di cui
al presente comma è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del
30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe
successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive
alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di
specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale,
organizzati dalla regione.
9-bis. In sede di prima
assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del
presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni
e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi
disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province.
10. Il diritto a percepire
qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente
in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale,
secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di
sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta
sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione
professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,il lavoratore destinatario
dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione
di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro,
fatti salvi i diritti già maturati.
10-bis. Ai lavoratori
non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di
ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse
finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga
alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione
di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica
con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti
dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
11. In attesa della riforma
degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono
essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più
di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con
più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno
2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
12. Nell'ambito delle
risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni
di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato
nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società
derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo
21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni,
di un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione
salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa
contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata
di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento
al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive,
durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza
tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle
giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione
dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione
degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle
giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
13. Per l'iscrizione nelle
liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole:
«e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di
45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
14. All'articolo 1, comma
2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione
del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di
euro a valere sul Fondo per l'occupazione.
15. Per il rifinanziamento
delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria
per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro,
per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società
Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli oneri
di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede
a carico del Fondo per l'occupazione.
17. All'articolo 118, comma
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole:
«e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
18. Nel limite di
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze
del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte
artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
18-bis. In considerazione
del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia,per
l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro
in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia,
con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
18-ter. Alla legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 37:
1) al comma 1, lettera
b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
risorse finanziarie disponibili»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'onere annuale
sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma
1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è
posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria
al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età
prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da
parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente
è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque
annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato».
b) all'articolo 38,
comma 2, la lettera b) è abrogata.
18-quater. Gli oneri
derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti
da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui
all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato
dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del presente decreto.
Art. 19-bis
Istituzione
del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile
1. All'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 72 è sostituito
dal seguente:
«72. Al fine di consentire
ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti
agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa
svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù,
il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile»;
b) al comma 73, le parole:
«dei Fondi» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo»;
c) il comma 74 è sostituito
dal seguente:
«74. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la
gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità operative
di funzionamento del Fondo di cui al comma 72».
Art. 19-ter
Indennizzi
per le aziende commerciali in crisi
1. L'indennizzo di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con
le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
2. L'aliquota contributiva
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta
dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.
3. Le domande di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere
presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.
4. L'indennizzo di cui
al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato agli aventi diritto
fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
Art.
20.
Norme
straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti
parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime
di contenzioso amministrativo
1. In considerazione delle
particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico
finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti,
compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente
per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli
di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti
prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni
occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti
a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma è emanato di
concerto anche con il Ministro dello sviluppo economico quando riguardi
interventi programmati nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.
Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede
con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente
comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento
e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano
commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato
ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari
per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure
realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla
cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili
assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio
coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento
degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni
documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato
o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario
comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero
al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome
di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano
la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario
delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della Giunta
regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano
la revoca dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei
compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina,
con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per
la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati. Resta fermo il
rispetto delle disposizioni comunitarie, nonché di quanto disposto dall'articolo
8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, il commissario può avvalersi degli uffici
delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria
per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti
e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di
copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e determinare
effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilità con l'Unione europea.
7. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture
ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente
della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture
di cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato
nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione
di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati
ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax
o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti del
procedimento è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione
del provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al competente
Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi
del presente articolo è di trenta giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta
conoscenza, comunque acquisita. Il ricorso principale va depositato presso
il T.a.r. entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del
ricorso; in luogo della prova della notifica può essere depositata attestazione
dell'ufficiale giudiziario che il ricorso è stato consegnato per le notifiche;
la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque giorni da quando
è disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione
del ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale;
il ricorso incidentale va depositato con le modalità e termini previsti per
il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci
giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalità
previste per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza
da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle
parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza è pubblicato in
udienza; la sentenza è redatta in forma semplificata, con i criteri di cui
all'articolo 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non possono
comportare, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti
del contratto già stipulato, e, in caso di annullamento degli atti della
procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli
eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente
del danno comprovato non può comunque eccedere la misura del decimo dell'importo
delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario,
in base all'offerta economica presentata in gara. Se la parte soccombente
ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. Per
quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'articolo
23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8-bis. Per la stipulazione
dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta
giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
9. Con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente
spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, quarto e quinto
periodo, il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini
per l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta regionale.
10. Per la realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale si applica quanto specificamente previsto dalla Parte
II, Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi
di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse
nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142,
si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, è sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione
dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di
servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni,
anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da
leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio
dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale
procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze
della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse
in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento
di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione
del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso
espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della
salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
10-ter. Al fine della
sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per l'attività della struttura
tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è autorizzata l'ulteriore
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo
onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine
di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da parte della
Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa.
L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi
relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma delle
infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e
finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea
(TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari
per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI e del principio di sussidiarietà
al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini
di cui al comma 10-quater, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal
Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili
di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.
10-sexies. Al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 185,
comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non
contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività
di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione
allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato»; b) all'articolo
186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 185,».
Art.
21.
Finanziamento
legge obiettivo
1. Per la prosecuzione degli
interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
è autorizzata la concessione di due contributi quindicennali di
60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010.
2. Alla relativa copertura
si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al
presente decreto.
3. Alla compensazione degli
effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attualizzazione
del contributo pluriennale autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto
dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si provvede
mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per l'anno 2011, in
termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, come incrementato dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto.
Art.
22.
Estensione
delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti
1. All'articolo 5, comma
7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «dalla
garanzia dello Stato.» sono aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui
alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti
dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa,
tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.
Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto
dal comma 11, lettera b).».
2. All'articolo 5,
comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), è aggiunta
la seguente lettera e): «i criteri generali per la individuazione delle operazioni
promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento».
3. Ai fini della costituzione
della Società di Gestione di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del
26 novembre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del Tesoro è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione
della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza
del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila. Al
relativo onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento
delle somme della quota di capitale della predetta società da effettuarsi all'atto
della costituzione provvede la società Fintecna S.p.A., con successivo rimborso
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse
autorizzate dal presente comma.
Art.
23.
Detassazione
dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società
civile nello spirito della sussidiarietà
1. Per la realizzazione
di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare
all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità,
nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia
degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di
finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla
proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti
ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali
possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i
processi di cui al presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla
presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro
il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione
delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresì le fasi essenziali
del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione
degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti
a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge
vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
3. Le opere realizzate sono
acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.
4. La realizzazione delle
opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed
amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta
sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte
e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale,
ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che
le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti
di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione
delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà
prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
5. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere
dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che
le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dai commi 1,
2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario
possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al
periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
24.
Attuazione
della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi
1. Al fine di dare completa
attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002,
il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi
interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto
dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma
14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione
pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuato dall'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio
2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46,
secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste
per le imposte sui redditi. Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza
l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre
2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il recupero degli aiuti
equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi di cui al
comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE
della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta
nel quale l'aiuto è stato fruito, deve essere effettuato tenuto conto di quanto
già liquidato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007,
n. 46.
3. L'Agenzia delle entrate
provvede alla notifica degli avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
contenenti l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione
che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica,
anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo
a titolo definitivo della totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori
interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni
per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse
alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili
gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa
e giudiziale.
4. Gli interessi di cui
al comma 2, sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del
regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo
i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero
dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio
2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data
di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte
non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal
recupero dell'aiuto.
5. Trovano applicazione
le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni , dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.
Art.
25.
Ferrovie
e trasporto pubblico locale
1. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo
per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione
di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
si provvede alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalità di
erogazione delle relative risorse.
2. Per assicurare i necessari
servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti
di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a.,
è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,
2010 e 2011. L'erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi
contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione
per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti
di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori
risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza,
nonché per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Quota parte delle risorse
deve essere finalizzata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile
dedicato al trasporto pubblico ferroviario. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate la quota destinata all'acquisto di nuovo materiale rotabile
e la destinazione delle risorse per i diversi contratti.
3. All'onere derivante
dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009
e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture
ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Ferrovie dello Stato
s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione
sui risultati della attuazione del presente articolo, dando evidenza in particolare
del rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al
15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese.
5. Gli importi oggetto
di recupero conseguenti all'applicazione delle norme dell'articolo 24 sono riassegnati
ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze
di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza Unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione
delle somme agli enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza,
all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.
Art.
26.
Privatizzazione
della società Tirrenia
1. Al fine di consentire
l'attivazione delle procedure di privatizzazione della Società Tirrenia di
Navigazione S.p.A. e delle società da questa controllate, e la stipula delle
convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da parte della Commissione
Europea della compatibilità della convenzione con il regime comunitario ai
sensi dell'articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione
di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di
indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a 130 milioni
per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.
3. All'articolo 57 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine,
è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 2010.»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art.
27.
Accertamenti.
1. All'articolo 5, del decreto
legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la
lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«c) le maggiori imposte,
ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata
di cui al comma 1-bis;
d) i motivi che hanno dato
luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui
alla lettera c) »;
b) dopo il comma 1, sono
aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il contribuente
può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione
al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo
giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di
adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del
numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento
della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni
applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà.
1-ter. Il pagamento delle
somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con
le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste
in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al
versamento della prima rata.
1-quater. In caso di mancato
pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette
somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni
di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano
agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e
con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni
indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti
di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. »;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati:
1-bis. All'articolo
11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «b-bis)
le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata
di cui al comma 1-bis; b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione
delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)»; b) dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:
«1-bis. Il contribuente
può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalità
di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie
previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalità di
computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonché per i poteri del
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle
somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui
al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo
3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2,
è ridotta alla metà.».
2. La comunicazione dell'adesione
effettuata ai sensi dei commi1, lettera b), e 1-bis del presente articolo, deve
essere effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le disposizioni di cui
al comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli inviti emessi
dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2009.
3-bis. Le disposizioni
di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano agli inviti di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dagli uffici dell'Agenzia
delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
4. Dopo l'articolo 10-bis
della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente:
«Art. 10-ter (Limiti alla
possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi
in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore).
- 1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo
10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi,
gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo
39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate,
con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi
definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività,
ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo
10. 2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a
condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di
cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente
degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché
al comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 »
4-bis. All'articolo
4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « in forma societaria
» sono inserite le seguenti: « , e in caso di società che optano per la trasparenza
fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico»; b) il comma
3 è abrogato.
4-ter. All'articolo
15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Fermo restando quanto previsto
dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso di
accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall'invito di cui all'articolo
5 o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non
si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi
dell'articolo 5-bis econ riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme
relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione
degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni.».
5. L'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applica anche alle somme dovute
per il pagamento di tributi e dei relativi interessi agli uffici e agli enti
di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.
6. In caso di pericolo
per la riscossione, dopo la notifica, da parte dell'ufficio o ente, del provvedimento
con il quale vengono accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli
importi dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Le misure cautelari adottate
in relazione ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, perdono
efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della
cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti a ruolo.
8. All'articolo 19, comma
4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo l'ultimo periodo è
aggiunto il seguente: « A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale
anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n.
7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ».
9. Per le dichiarazioni
in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più
rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale,
di norma,entro l'anno successivo a quello della presentazione.
10. Si considerano imprese
di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi
non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito
fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione
sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto
conto delle esigenze organizzative connesse all'attuazione del comma 9.
11. Il controllo sostanziale
previsto dal comma 9 è realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche
analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa
o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle
partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.
12.Le istanze di interpello
di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo
21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e all'articolo 37-bis, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte
dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono presentate secondo le modalità
di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 195,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1997, ed
il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato
nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9.
13. Ferme restando le previsioni
di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per i contribuenti
con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro,
le attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli previsti
dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono demandati alle strutture individuate con il regolamento
di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
14. Alle strutture di cui
al comma 13 sono demandate le attività:
a) di liquidazione prevista
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2006 e successivi;
b) di controllo formale
previsto dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006 e successivi;
c) di controllo sostanziale
con riferimento alla quale, alla data del 1o gennaio 2009, siano ancora in corso
i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) di recupero dei crediti
o inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento ai quali, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il relativo
recupero;
e) di gestione del contenzioso
relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse.
e-bis) di rimborso
in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai
periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi.
15. L'Agenzia delle Entrate
svolge i compiti previsti dal presente articolo e procede alla riorganizzazione
ai sensi del comma 13 con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione
vigente.
16. Salvi i più ampi termini
previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto
dall'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto
di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso
a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento
unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno
successivo a quello del relativo utilizzo.
17. La disposizione di cui
al comma 16 si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di
pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in
compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore
del presente decreto siano ancora pendenti i termini di cui al primo
comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
18. L'utilizzo in compensazione
di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la
sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.
19. In caso di mancato pagamento
entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni,
le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non
definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
20. Per la notifica della
cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto
di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e al comma 16 del presente articolo, si applica il termine
previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 21. In relazione alle disposizioni
di cui ai commi da 16 a 20, le dotazioni finanziarie della missione di spesa
« Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 110 milioni
di euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2011.
21-bis. Al fine di potenziare
le capacità di accertamento dell'amministrazione finanziaria, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato può avvalersi del personale del Ministero dell'economia e
delle finanze, attualmente in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia
e delle finanze, previa adeguata formazione specialistica.
21-ter. All'articolo
2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di
omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni
ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei
riguardi della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori
finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella
misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui
al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione
ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia
e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma
3 da parte della società Poste italiane S.p.A, delle banche e degli altri operatori
finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera
a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi
e di imposta sul valore aggiunto»;
b) al comma 7, alinea,
le parole da: « previa verifica dei presupposti » fino a: «quote delle risorse»
sono sostituite dalle seguenti: « fino a una percentuale non superiore al 30
per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo,
le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici,»;
c) dopo il comma 7-ter
è inserito il seguente:
«7-quater. Con decreto
interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Capo
del Dipartimento della pubblica sicurezza, la percentuale di cui all'alinea
del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo
consolidamento dei dati statistici.».
Art.
28.
Escussione
delle garanzie prestate a favore della p.a.
1. Le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite
a garanzia di propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta milioni
di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione;
a tal fine, esse notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle
somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare
l'importo garantito entro trenta giorni o nel diverso termine eventualmente
stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti
crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale
e dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile scadenza del termine
di pagamento contenuto nell'invito.
2. I dipendenti pubblici
che non adempiono alle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo
sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.
Art.
29.
Meccanismi
di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni
fiscali
1. Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento
a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni
medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito
di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da
280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni
di cui ai commi seguenti.
2. Per il credito
di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello
Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di
euro per l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a65,4 milioni
di euro per l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di garantire congiuntamente
la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva
copertura finanziaria, la fruizione del credito di imposta suddetto è regolata come
segue:
a) per le attività di ricerca
che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati
inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni
dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza
dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta
Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione
del credito d'imposta;
b) per le attività di
ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro
per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso
alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera
a).
3. L'Agenzia delle entrate,
sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone
rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con
procedura automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni
di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della
copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio
in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione
delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni
di cui al comma 2, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione
del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi
novanta giorni l'eventuale diniego, in ragione della capienza. In mancanza del
diniego, l'assenso si intende fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione
della certificazione dell'avvenuta prenotazione.
4. Per il credito di imposta
di cui al comma 2, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario,
secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere,
a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento
della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per
il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di
incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui
al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione,
al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte,
nell'anno successivo.
5. Il formulario per la
trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo è approvato
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata
la procedura per la trasmissione del formulario.
6. Per le spese sostenute
nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti
interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni
previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate
apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con
il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata
esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione
all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con
decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di
ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese
sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve
essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
7. Nell'ambito del monitoraggio
di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti dagli
articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad
accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non
utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente
comma in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti di imposta,
le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6
milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella
misura di 286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per
l'anno 2010, di 341,8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di
euro per l'anno 2013.
8. Soppresso.
9. Soppresso.
10. Soppresso.
11. Soppresso.
Art.
30.
Controlli
sui circoli privati
1. I corrispettivi, le quote
e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso
dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione
delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti
di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica
all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli,
i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello
da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità
di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni
già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad
esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali
di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti
di cui al comma 5 del presente articolo, nonché le modalità di comunicazione
da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle
notizie trasmessi ai sensi del comma 1.
3. L'onere della trasmissione
di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche
di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3-bis. Le disposizioni
di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per
l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli
enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico
nazionale italiano che non svolgono attività commerciale.
4. All'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Si considera
attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche
la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti
dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore
di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui
al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di
utilità sociale».
5. La disposizione di cui
all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si
applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse
da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze
25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
5-bis. Al comma 2 dell'articolo
10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni,
le parole: « quarto e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: «quarto,
quinto e nono periodo».
5-ter. Le norme di cui
al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.
5-quater. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro
per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di
parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella
C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Art. 30-bis
Disposizioni
fiscali in materia di giochi
1. A decorrere dal 1
gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato,
in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote
per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento fino
a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento
della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore
al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento
della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra
il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento
della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra
il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento sull'incremento
della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al
65 per cento della raccolta del 2008.
2. Fermo quanto disposto
dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi
dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi
di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo
un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera
a).
3. Le disposizioni di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si
applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, nonché dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto
articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso
in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione
già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti
del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da
rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge
n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003,
e successive modificazioni, è abrogata.
4. All'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:
«281. A decorrere dal
1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per
quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali
ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati
in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle
corse.
282. Le modalità operative
di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali
di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI
e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la
quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del
CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE».
5. A valere sulle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per
cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, è assegnata,
in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi
settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE,
con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE,
nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento
dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per
ciascun ente.
6. Dal 1° gennaio 2009,
nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo
1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni,
fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.
7. Agli oneri derivanti
dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione
delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto
ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81, comma 30,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del
medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato.
Art.
31.
IVA
servizi televisivi
1. A decorrere dal 1 gennaio
2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 è soppresso.
2. L'articolo 2 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 273, è sostituito dal. seguente:
«Art. 2. (Periodo di applicazione)
- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali
previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul
valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta
sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione
e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.
3. L'addizionale di cui
all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica
a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, anche al reddito proporzionalmente corrispondente alla quota
di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo
contenuto nonché ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte
a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso
numeri telefonici a pagamento. Nel citato comma il terzo periodo è così
sostituito: «Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono
i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni
opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche
realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti
immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti
consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalità per l'attuazione
del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità
popolare.».
Art. 31-bis
Regime
IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani
di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari.
1. All'articolo 74,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
« e) per la vendita
di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di
documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attività
di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base
del prezzo di vendita al pubblico».
Art.
32.
Riscossione
1. All'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito
dal seguente: «1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con
un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei
relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:
a) in misura del 4,65 per
cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo
giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio
è a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso
contrario.»
b) il comma 2 è sostituito
dal seguente: «2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate
con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel
limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in
tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle
riscossioni e dei costi del sistema.»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito
dal seguente:«4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento
all'ente impositore delle somme riscosse »;
e) il comma 5-bis è sostituito
dal seguente:«5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo,
l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal
decreto del 4 agosto 2000, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000»; e-bis)
al comma 6, alinea, le parole: « Al concessionario » sono sostituite dalle seguenti:
« All'agente della riscossione» e, alla lettera a), le parole: « il concessionario
» sono sostituite dalle seguenti: « l'agente della riscossione»;
e-ter) al comma 7-bis,
le parole: « al concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « all'agente
della riscossione».
2. Le disposizioni del comma
1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
3. All'articolo 3, comma
13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a)alla lettera a) le parole
«di pari importo» sono soppresse;
b) le lettere c)e d) sono
sostituite dalle seguenti:
«c) le anticipazioni nette
effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a
quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008,
ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali
quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità
presentate prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione la restituzione dell'anticipazione è effettuata
con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la
data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto
di cui alla lettera a).»
«d) ai fini delle restituzioni
di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti
annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007
dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare
dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità
delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione,
sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei
crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all'entrata
del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico
o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti
della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data
successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate,
in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.».
4. soppresso
5. All'articolo 182-ter
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito
dal seguente: «Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre
il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie
fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi
accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche
se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta
può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario
o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento
e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori
che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione
giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario
o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato
rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di
suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento
più favorevole.»;
b) al secondo comma sono
aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: « Ai fini della proposta di accordo
sui crediti di natura fiscale, ».
6. Con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite
le modalità di applicazione nonché i criteri e le condizioni di accettazione
da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.
7. Alla legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:
« Art.16-bis. - (Potenziamento
delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme
dovute a seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai debiti iscritti
a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma
5, e 16, comma 2, della presente legge:
a) il limite di importo
di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, è ridotto a cinquemila euro;
b) non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973;
c) l'agente della riscossione,
una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione
della cartella di pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.
1-bis. Le disposizioni
del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle definizioni effettuate
ai sensi dell'articolo 9-bis».
7-bis. La misura minima
di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per
l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare
attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un
importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di
cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione
pubblica. E' nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non
possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto
albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale.
I soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono
dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento
essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine
indette.
Art. 32-bis
Semplificazione
delle modalità di riscossione coattiva
1. L'iscrizione a ruolo
delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi,
nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento è effettuata
direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni
in materia di contenzioso.
2. La società di riscossione
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni,
provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai
sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi
dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2006 e successivi.
Art. 32-ter
Estensione
del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi,
nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi
1. Gli enti e gli organismi
pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato
di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007,
che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle
ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche
e le relative addizionali si avvalgono del modello « F24 enti pubblici », approvato
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del
27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello « F24 enti pubblici » per il
pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi
enti previdenziali e assicurativi.
2. Le modalità di attuazione,
anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
a) con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;
b) con uno o più decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri
Ministri competenti, per i contributi e i premi.
3. Ai versamenti eseguiti
nel corso dell'anno 2008 mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e
pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del
27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché
dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni, qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque
entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.
Art.
33.
Indennità
per la cosiddetta vacanza contrattuale
1. Per il personale delle
amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico
destinatario di procedure negoziali, è disposta l'erogazione con lo stipendio
del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale
riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante
l'anno 2008.
2. Le somme erogate sulla
base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici
complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente
strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per
l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di
euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo
3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le amministrazioni pubbliche
non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.
5. Le disposizioni di cui
al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
trattamento economico è direttamente disciplinato da disposizioni di legge.
Art.
34.
LSU Scuola
1. Per la proroga delle
attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2009.
Art. 35.
Copertura
finanziaria
1. Alle maggiori spese
e alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 22, dall'articolo 2,
commi 4 e 5-ter, dall'articolo 2-ter, dall'articolo 3, comma 4, dall'articolo
4, commi 1-bise 3, dall'articolo 5, dall'articolo 6 ad esclusione di quelle
di cui ai commi 4-bis e 4-quater, dall'articolo 7, dall'articolo 11, comma 5-bis,
dall'articolo 15, dall'articolo 19, commi 6, lettera c), e 18, dall'articolo
21, dall'articolo 23 e dall'articolo 34, pari a 4.996,9 milioni di euro
per l'anno 2009, a 2.112 milioni di euro per l'anno 2010 e
a 2.434,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente
decreto.
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