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Con decreto direttoriale n. 123083, il 20 giugno 2002 l' Agenzia delle Entrate ha disciplinato il pagamento e la compensazione dell' Ici tramite il modello "F24", sulla base di quello utilizzato per i versamenti in favore dell' Erario e di altri Enti. Clicca qui per scaricare le istruzioni messe in linea dall'Agenzia delle Entrate.
N.B. Se stai utilizzando Internet Explorer e vuoi salvare i files sul tuo computer, clicca con il pulsante destro del mouse sui link e seleziona "Salva oggetto con nome..."; se invece stai usando Netscape Navigator, seleziona l' opzione "Salva link con nome...". Da maggio 2007, i contribuenti potranno utilizzare il modello F24, anche per versamenti riferiti a immobili ubicati in località diverse, con possibilità di effettuare la compensazione dell'Ici con crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (730 o Unico). Sono infatti compensabili i crediti per Irpef, Iva, Ires e quelli relativi alle addizionali Irpef. L'unica esclusione dalla compensazione riguarda i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali. Le modalità e i termini della compensazione sono stabiliti da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, emanato il 26 aprile 2007. Il provvedimento delle Entrate è stato varato in attuazione delle norme contenute nell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 223/06 convertito dalla legge 248/06. Si ricorda, inoltre, che con la risoluzione 201/E del 19 giugno 2002, integrata dalla risoluzione 32/E del 2 marzo 2004, l' Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo da utilizzare per il pagamento Ici. L' elenco dei codici è riportato nella tabella sottostante.
Il pagamento con il modello F24 può essere effettuato anche online dopo aver richiesto il codice Pin, come previsto per l'Irpef. Le compensazioni Il contribuente ha la possibilità di compensare l'eventuale credito, risultante dalla dichiarazione dei redditi (730 o Unico), con il debito Ici. In tal caso deve compilare innanzitutto il quadro I del modello 730/07, oppure il relativo quadro dell'Unico. Con il modello 730/07, se si sceglie di utilizzare in compensazione l'intero credito a disposizione, è necessario barrare la casella 1 del rigo 1 e pagare l'eventuale differenza mancante. Nel caso in cui il credito sia superiore a quanto dovuto per l'Ici, bisogna indicare l'importo esatto dell'Ici nella casella 2 dello stesso rigo. In questo modo il sostituto d'imposta rimborserà solo la differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e quanto indicato dal contribuente. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, per il pagamento del proprio debito Ici ciascuno dei coniugi può usare, in tutto o in parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione. Il credito e il debito, quindi, devono far capo allo stesso soggetto. Per utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi, il contribuente deve, in ogni caso, compilare e presentare in banca, posta o presso il concessionario il modello F24, anche se a saldo zero. La procedura, quindi, sembra poco comoda per chi compila il 730, in quanto è difficile determinare l'effettivo importo del credito utilizzabile, poiché il contribuente potrà conoscerlo solo con la consegna del modello 730-3 da parte del caf o di professionista abilitato entro il 30 giugno. In caso di incertezza sull'entità del credito disponibile, è quindi consigliabile usare il tradizionale bollettino postale, scegliere l'accredito in busta paga e versare l'Ici dovuta. Per chi presenta il modello Unico, invece, la procedura sembra più logica, visto che le date di versamento delle imposte risultanti dall'Unico e dell'Ici a giugno coincidono. Modalità di compilazione I contribuenti che utilizzano il modello F24 unificato di colore celeste, lo stesso che si usa per l'Irpef, devono indicare nei righi questi dati:
Esempio Nelle seguenti immagini viene indicata l'utilizzazione con il modello F24 del credito d'imposta Irpef per il pagamento dell'acconto Ici (abitazione principale) da parte di un contribuente del comune di San Lazzaro di Savena (Bo).
L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non eccede l'Ici dovuta ed il saldo finale si chiude positivamente con un importo da versare.
Si riporta, infine, l'esempio di utilizzo dell'ulteriore detrazione statale dell'1,33 per mille da parte di un contribuente del Comune di Roma, proprietario di un appartamento adibito ad abitazione principale con relativo box di pertinenza. Versamento in un'unica soluzione
Ingrandisci la parte sinistra - Ingrandisci la parte destra Nel caso in cui siano da esporre esclusivamente somme dovute a titolo di ici per abitazione principale e relative pertinenze, totalmente compensate per effetto dell'ulteriore detrazione a carico dello Stato, la "Sezione Ici ed altri tributi locali" a saldo zero non deve essere compilata, ferma restando l'eventuale compilazione delle altre sezioni del modello F24. |