Informazioni - Il tasso di interesse legale è quello stabilito dall'art. 1284 del codice civile, il quale stabilisce che, qualora le parti non pattuiscano per iscritto un tasso di interesse maggiore, si dovrà applicare quello legale. stabilito ogni anno dal Ministro del Tesoro. Il tasso calcolato dal programma è semplice, cioè non prevede la capitalizzazione degli interessi (il cosidetto anatocismo che consiste, in sintesi, negli interessi sugli interessi), e rivaluta la somma di anno in anno. Questa è la modalità più consueta, poiché l'art. 1283 del codice civile consente soltanto l'anatocismo in casi limitati, salva la possibilità di ricorrervi quando lo prevedano gli usi normativi.
Anno civile ed anno commerciale - Il calcolo degli interessi è effettuato sulla base del cosiddetto anno civile che, come noto, è composto da 365 giorni (366 negli anni bisestili). L’anno commerciale, invece, è un periodo convenzionale che si considera formato da 12 mesi di 30 giorni ciascuno, per un totale di 360 giorni. Questo particolare periodo era utilizzato in passato per facilitare i calcoli finanziari che, altrimenti, avrebbero dovuto tenere conto delle particolarità tipiche dell'anno civile (anni bisestili e mesi con diverso numero di giorni). Tale esigenza di semplificazione è venuta meno con il diffondersi di software che automatizzano le operazioni sugli interessi; pertanto, l'anno commerciale è oramai caduto in disuso.
Pro-memoria - Per quanto attiene alla disciplina della materia, va ricordato che, ai sensi dell'art. 155 del codice di procedura civile, il giorno di scadenza di un termine - se festivo, si proroga al primo giorno non festivo che segue - va escluso (dies a quo non computatur ... dies ad quem computatur). Di conseguenza, utilizzando questa calcolatrice, occorre spostare in avanti il giorno iniziale e quello finale per applicare il dettato dello stesso art. 155. Infine va precisato che, dagli interessi legali, occorre distinguere la "rivalutazione monetaria" di una somma di denaro, che è uno strumento per compensare l'inflazione.
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