CALCOLO  AUTOMATICO  DELLA  RIVALUTAZIONE  AL  TASSO  D'INTERESSE  LEGALE


Il tasso d'interesse legale - L'interesse legale è stabilito dall'art. 1284 Codice Civile che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce quanto segue:
"Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di dura non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia stata fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo."
dalla data alla data norma regolatrice tasso
21.04.1942 15.12.1990 Codice Civile art. 1284 5,00 %
16.12.1990 31.12.1996 Legge 26/11/90 n. 353 e Legge 29/12/90 n. 408 (art.13) 10,00 %
01.01.1997 31.12.1998 Legge 23/12/96 n. 662 (art. 2 comma 185 e art. 3 comma 164) 5,00 %
01.01.1999 31.12.2000 Decreto del Ministero del Tesoro 10/12/98 2,50 %
01.01.2001 31.12.2001 Decreto del Ministero del Tesoro 11/12/00 3,50 %
01.01.2002 31.12.2003 Decreto del Ministero dell'Economia 11/12/01 3,00 %
01.01.2004 31.12.2007 Decreto del Ministero dell'Economia 01/12/03 2,50 %
01.01.2008 .................... Decreto del Ministero dell'Economia 12/12/07 3,00 %

Attenzione: per i decimali usare la virgola ( , ); il punto ( . ) rappresenta il separatore delle migliaia. Inoltre, l'utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei calcoli.


 Calcolo della rivalutazione in base al tasso d'interesse legale
 
Il computo parte dalle ore 00.00 del giorno iniziale e termina alle ore 00.00 del giorno finale.
Il programma calcola gli interessi legali anche per il giorno in più presente negli anni bisestili.
 
  Somma da rivalutare in Euro     Oggi è
  Somma da rivalutare in Lire
  Data iniziale (dal 21-4-1942)        
  Data finale per il conteggio        
  Totale della differenza giorni
 
 
  Interessi legali   in Euro     in Lire  
  Totale Capitale + Interessi   in Euro     in Lire  
 
  Sviluppo del calcolo

data di partenza:  
    data di arrivo:  
 


Informazioni - Il tasso di interesse legale è quello stabilito dall'art. 1284 del codice civile, il quale stabilisce che, qualora le parti non pattuiscano per iscritto un tasso di interesse maggiore, si dovrà applicare quello legale. stabilito ogni anno dal Ministro del Tesoro. Il tasso calcolato dal programma è semplice, cioè non prevede la capitalizzazione degli interessi (il cosidetto anatocismo che consiste, in sintesi, negli interessi sugli interessi), e rivaluta la somma di anno in anno. Questa è la modalità più consueta, poiché l'art. 1283 del codice civile consente soltanto l'anatocismo in casi limitati, salva la possibilità di ricorrervi quando lo prevedano gli usi normativi.

Anno civile ed anno commerciale - Il calcolo degli interessi è effettuato sulla base del cosiddetto anno civile che, come noto, è composto da 365 giorni (366 negli anni bisestili). L’anno commerciale, invece, è un periodo convenzionale che si considera formato da 12 mesi di 30 giorni ciascuno, per un totale di 360 giorni. Questo particolare periodo era utilizzato in passato per facilitare i calcoli finanziari che, altrimenti, avrebbero dovuto tenere conto delle particolarità tipiche dell'anno civile (anni bisestili e mesi con diverso numero di giorni). Tale esigenza di semplificazione è venuta meno con il diffondersi di software che automatizzano le operazioni sugli interessi; pertanto, l'anno commerciale è oramai caduto in disuso.

Pro-memoria - Per quanto attiene alla disciplina della materia, va ricordato che, ai sensi dell'art. 155 del codice di procedura civile, il giorno di scadenza di un termine - se festivo, si proroga al primo giorno non festivo che segue - va escluso (dies a quo non computatur ... dies ad quem computatur). Di conseguenza, utilizzando questa calcolatrice, occorre spostare in avanti il giorno iniziale e quello finale per applicare il dettato dello stesso art. 155. Infine va precisato che, dagli interessi legali, occorre distinguere la "rivalutazione monetaria" di una somma di denaro, che è uno strumento per compensare l'inflazione.