Calcolo online degli Interessi Legali

Istruzioni - L'Interesse Legale è regolato dal Codice Civile (articolo 1284, modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662) e viene fissato ogni anno con decreto del Ministero del Tesoro. Questa calcolatrice calcola gli Interessi Legali fra due date ed esporta i risultati. Per conoscere i Tassi di Interesse e avere maggiori informazioni, cliccare sui pulsanti blu "Tassi Interesse Legale nel tempo" e "Come usare questa calcolatrice". Premendo il tasto "Calcola", appaiono una sintesi dei risultati e lo sviluppo del calcolo suddiviso in due tabelle: "Sviluppo per tasso vigente" e "Sviluppo per capitalizzazione". La prima tabella mostra gli Interessi Legali di uso comune: infatti, di norma, si applica la capitalizzazione semplice, con gli interessi che maturano soltanto sul capitale iniziale, senza generare nel tempo ulteriori interessi sugli interessi (anatocismo). La seconda tabella capitalizza gli Interessi secondo la periodicità selezionata dall'utente (annuale, semestrale, quadrimestrale, ecc.). Per separare le cifre decimali, mettere la virgola (,) e non il punto (.).
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Calcolatrici per l'Interesse Composto Calcolatrice avanzata Interesse Composto Rendimento con Versamento Periodici Piano di Accumulo e crescita del Capitale Interesse Semplice con sviluppo calcolo Calcolatrice degli Interessi a Tasso Fisso

Calcolo della rivalutazione in base al Tasso di Interesse Legale

Calcolatore Interessi Legali

Art. 1284 c.c. — Anno civile 365 giorni

it / EUR
📋 Tassi Interesse Legale nel tempo
Data Inizio Data Fine Tasso Normativa
Come usare questa calcolatrice

Come si usa

Selezionare la data d'inizio e la data di termine del periodo di calcolo, inserire il capitale sul quale maturano gli interessi, scegliere il regime di capitalizzazione e premere il pulsante Calcola. I risultati compaiono nel riepilogo in alto e nelle due tabelle di sviluppo.

Anno civile e conteggio dei giorni

Il calcolo utilizza sempre l'anno civile di 365 giorni, conformemente alla prassi consolidata per gli Interessi Legali italiani. In passato esisteva anche l'Anno Commerciale formato da 12 mesi di 30 giorni ciascuno, per un totale di 360 giorni. Questo particolare periodo serviva a facilitare i conteggi, ma è caduto in disuso con la diffusione dei nuovi software. Gli anni bisestili non modificano la base di calcolo. La formula applicata per ciascun periodo è:

Interessi = Capitale × Tasso% ÷ 100 ÷ 365 × Giorni

Di norma, il primo giorno del periodo è escluso dal conteggio (dies a quo non computatur in termino), conformemente all'art. 2963 c.c. La casella "Includi il primo giorno" permette di derogare a questa regola quando il contratto o il titolo lo prevedano espressamente.

Tassi di interesse legale

I tassi sono quelli fissati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1284 c.c. Sono memorizzati nella calcolatrice dal 1° gennaio 1970 all'anno attuale (dati ufficiali).

Quando il periodo di calcolo attraversa più anni con tassi diversi, il capitale viene suddiviso automaticamente nei sotto-periodi corrispondenti e ciascuno viene calcolato al tasso vigente all'epoca.

Normativa di base

L'Interesse Legale è regolato dall'articolo 1284 del Codice Civile che stabilisce quanto segue, dopo la modifica introdotta dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "Il saggio degli Interessi Legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del Tasso di Inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia stata fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo." Ovviamente, nel corso degli anni, il Tasso (o Saggio) di Interesse è cambiato, seguendo l'andamento della inflazione.

Normativa dei termini

Questa calcolatrice si attiene alle disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile: «nel computo dei termini a giorni o a ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali», applicando la locuzione del diritto romano "dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur" Inoltre, sempre secondo il citato art. 155, «se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo» e «per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune». In sintesi, il giorno iniziale di un termine viene escluso, mentre quello finale viene incluso. Infine, dagli Interessi Legali occorre distinguere la Rivalutazione Monetaria di una somma di denaro, cioè il meccanismo di calcolo utilizzato per compensare l'inflazione.

Le due tabelle di sviluppo

Sviluppo per tasso vigente mostra il calcolo senza capitalizzare gli Interessi che, per ogni sotto-periodo, sono sempre determinati sul capitale iniziale originario, senza rivalutazione. È utile come riferimento base (mostra gli Interessi Legali calcolati secondo la norma) e per eseguire un eventuale confronto.

Sviluppo per capitalizzazione mostra il calcolo nel regime scelto (nessuna capitalizzazione, capitalizzazione annuale, capitalizzazione semestrale, ecc.): al termine di ogni periodo, gli interessi maturati vengono aggiunti al capitale. Il totale di questa tabella coincide sempre con il riepilogo visibile in alto.

Capitalizzazione

Impostando la capitalizzazione ogni mese (mensile), oppure ogni 2 (bimestrale), 3 (quadrimestrale), 4 (trimestrale), 6 (semestrale), 12 mesi (annuale), i periodi di decorrenza partono da date prefissate: ogni primo giorno del mese; capitalizzazione bimestrale 1° gennaio, 1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre, 1° novembre; capitalizzazione trimestrale 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre; capitalizzazione quadrimestrale 1° gennaio, 1° maggio, 1° settembre; capitalizzazione semestrale 1° gennaio, 1° luglio; capitalizzazione annuale: 1° gennaio

Arrotondamento

Gli interessi di ciascun periodo vengono arrotondati al centesimo di euro prima di essere cumulati. Questa scelta - coerente con la prassi contabile e bancaria - può produrre scarti di uno o due centesimi rispetto a un calcolo eseguito sul totale senza arrotondamenti intermedi. Lo scarto è fisiologico e non costituisce errore.

Esportazione

Il pulsante Copia copia il riepilogo e la tabella attiva come testo negli appunti. Esporta HTML scarica una pagina web autonoma con tutti i dati, salvabile e stampabile. Esporta PDF genera un documento in formato A4 con entrambe le tabelle. Stampa apre la finestra di stampa del browser.

Data d'inizio
Data di termine

Periodo
Giorni totali
Capitale iniziale
Interessi maturati
Totale (cap. + interessi)
Nota: questa tabella mostra lo sviluppo senza capitalizzazione: gli interessi di ogni periodo sono calcolati sempre sul capitale iniziale, senza rivalutazione. Il totale qui riportato differisce dal riepilogo in alto quando è attiva una capitalizzazione, poiché il riepilogo riflette il regime di capitalizzazione periodico (tabella a destra).
Periodo vigenza tasso Giorni Capitale di calcolo Tasso Interessi periodo Interessi cumulati
Nota: questa tabella mostra lo sviluppo dei conteggi e degli interessi in base alla capitalizzazione selezionata. Il capitale di calcolo si rivaluta a ogni periodo: gli interessi maturati vengono aggiunti al capitale e producono a loro volta interessi. Il totale di questa tabella coincide con il riepilogo visibile in alto.
Periodo capitalizzazione Giorni Capitale di calcolo Tasso Interessi periodo Interessi cumulati
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