CALCOLO RISPARMIO FISCALE MUTUO PRIMA CASA
Istruzioni: la legislazione fiscale italiana consente a chi entra in possesso della Prima Casa di detrarre dalla Dichiarazione dei Redditi (cioè dall' Irpef) il costo sostenuto per pagare gli Interessi dell' eventuale Mutuo. Il calcolo del Risparmio Fiscale serve quindi a determinare la riduzione che si può ottenere nel pagamento delle tasse, deducendo dal Reddito Imponibile la spesa per gli Interessi di un Prestito. Cliccando su "calcola" apparirà il prospetto relativo agli anni di durata del Mutuo. Per eseguire il calcolo, vanno riempiti tutti i campi del modulo sottostante, selezionando una delle due opzioni: "Mutuo per acquisto Prima Casa" oppure "Mutuo per costruzione Prima Casa" (nella voce "costruzione" è compresa anche la "ristrutturazione" dell'immobile). Non va dimenticato, inoltre, di usare la virgola ( , ) per scrivere i decimali; il punto ( . ) rappresenta il separatore delle migliaia. Il risultato apparirà in basso in una tabella. I valori sono in euro. Per accedere alla Guida sulla prima casa, cliccare qui.
Per conoscere i massimali e avere informazioni aggiornate sulle detrazioni Irpef, si consiglia di leggere la Circolare n. 7 emessa il 25 giugno 2021 dall' Agenzia delle Entrate. Per consultare la stessa Circolare, cliccare qui.
Le prime due casella bianche visibili in alto servono a digitare un importo massimo della Detrazione Fiscale diverso da quello vigente, nel caso in cui le norme sulla Prima Casa e sulla Dichiarazione dei Redditi subissero variazioni. Allo stato attuale non è necessario modificare i massimali di 4.000 euro (acquisto) e di 2.582,28 euro (costruzione o ristrutturazione) stabiliti per l'Abitazione Principale.
La Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha modificato l'articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Il limite del Bonus Fiscale per l'acquisto della Prima Casa mediante mutuo passa a 4.000 euro, rispetto ai 3.615,20 euro precedenti. Pertanto lo sconto massimo nella Dichiarazione dei Redditi passa a 760 euro (19% di 4.000 euro), contro i circa 687 (19% di 3.615,20 euro) previsti prima della Finanziaria 2008.
Nel limite di 4.000 euro, oltre agli Interessi Passivi, sono compresi gli Oneri Accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da Clausole di Indicizzazione. Tra gli Oneri Accessori si annoverano, ad esempio, l'onorario del notaio per la stipula del contratto di Mutuo, le spese per l'iscrizione di Ipoteca, gli Oneri Fiscali.
Il limite prescinde dai soggetti contitolari del Mutuo, i quali possono detrarre gli interessi solo per la loro quota: ad esempio, per un Mutuo intestato al 25% a quattro soggetti, ciascuno di essi può detrarre al massimo 190 euro, corrispondenti al 25% di 760 euro.
Se il Mutuo è intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della Detrazione unicamente per la propria Quota di Interessi; solo se uno dei due è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest' ultimo per entrambe le quote.
A conferire il diritto alla detrazione d'imposta del 19% sono gli Interessi Passivi pagati nel periodo di Imposta, indipendentemente dalla scadenza della rata.
L'importo di 4.000 euro è unico anche in presenza di più contratti di Mutuo relativi allo stesso immobile. Se si procede all'acquisto o alla ristrutturazione dell'immobile, invece, la detrazione fiscale viene concessa per un massimo di 2.582,28 euro, pari a una quota mensile di 490,63 euro (491 euro con l'arrotondamento) che corrispondono al 19% del massimale.
Per ottenere lo sconto, il Mutuo deve avere i seguenti requisiti:
- essere stipulato nei 12 mesi antecedenti o successivi all'acquisto dell'immobile, tranne nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati;
- essere erogato da un soggetto residente in Italia (o da un non residente con stabile organizzazione in Italia), o in uno Stato membro della Comunità europea.
Ulteriore condizione è che, entro un anno dall'acquisto, l'immobile venga destinato dall'acquirente ad Abitazione Principale, intesa come dimora abituale propria o dei suoi familiari (tale è considerato anche il coniuge separato). Il venir meno di questa destinazione, fatte salve alcune eccezioni, comporta la decadenza dall'Agevolazione Fiscale. La dimora abituale risulta dai registri anagrafici ma, con autocertificazione, il contribuente può attestare che essa si trova in un luogo diverso.