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Testo Unico delle Imposte sui Redditi, articolo 11 aggiornato

Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi

(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986)

Aggiornato al 20 aprile 2016

Articolo 11 - Determinazione dell'imposta.

In vigore dal 1° gennaio 2012

Modificato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 201 del 06 dicembre 2011

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell' articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all' articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.

3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis nonché in altre disposizioni di legge.

4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.



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