12 maggio 2009 - Il direttore generale del Dipartimento delle Finanze ha approvato con apposito
decreto, il 12 maggio 2009, il nuovo
modello di dichiarazione Ici 2008 (valido per l'anno
2009), con le relative
istruzioni. In proposito, si ricorda che l'articolo 37, comma 53 del Dl 223/06, convertito nella legge 248/06, ha
parzialmente soppresso l'obbligo di dichiarazione Ici, dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.
11 maggio 2009 - Aggiornati al 2009 i calcoli Ici per i comuni di Roma e di Milano, con la casistica prevista dai rispettivi regolamenti comunali. Clicca qui per il
calcolo Ici di Roma, clicca qui per il
calcolo Ici di Milano.
5 aprile 2009 - Aggiornato il modello interattivo del bollettino postale per il versamento Ici compilabile e stampabile on line.
Clicca qui per accedere al nuovo bollettino postale.
31 marzo 2009 - Aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile agli effetti dell'ICI dovuta per l'anno 2009.
Clicca qui per leggere il relativo decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2009.
30 marzo 2009 - Approvati con
decreto (
clicca qui) i modelli di bollettino di conto corrente postale:
semplice (
clicca qui) e
meccanizzato (
clicca qui).
28 gennaio 2009 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 28 gennaio 2009, n. 22 - Supplemento Ordinario n. 14) la legge di conversione del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto "
Decreto anti-crisi") con cui sono state modificate anche le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso (art. 16).
La legge è intitolata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".
Clicca qui per consultare il testo del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 coordinato con la legge di conversione (legge n. 2 del 28 gennaio 2009).
26 gennaio 2009 - Il Ministero delle Finanze (Direzione Federalismo Fiscale) ha emanato la circolare n. 2 / DF con chiarimenti in merito a quesiti posti sulle esenzioni dall'Ici. In particolare, i chiarimenti riguardano i requisiti previsti per gli enti non commerciali, pubblici o privati, che svolgono attività ricreative o assitenziali.
Clicca qui per consultare la circolare n. 2 / DF con chiarimenti sulle esenzioni Ici.
29 novembre 2008 - Con decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto "
Decreto anti-crisi") sono state modificate le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso. L'art. 16 di detto decreto stabilisce che viene ridotta da 1/8 a 1/12 del minimo la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione; da 1/5 a 1/10 la sanzione prevista per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se essa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore; da 1/8 a 1/12 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Si ricorda, comunque, che il decreto legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
Cliccando sul link sottostante, si potrà leggere il testo completo del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263.
Clicca qui per consultare il testo completo del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, il cosiddetto decreto anti-crisi.
26 luglio 2008 - Attenzione:
martedì 26 agosto scade il termine per sanare il mancato versamento dell'Ici dovuto ad errori nella individuazione degli immobili esenti, senza dover pagare alcuna sanzione. La legge n. 126 del 24 luglio, con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 93 del 27 maggio (contenente l'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale, ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9), concede
30 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione,
senza incorrere in penali, a partire dalla data della sua entrata in vigore (26 luglio 2008). La sanatoria è contenuta nel comma 6-bis dell'art. 1: "
In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
Si rammenta che l'esenzione dall'Ici si estende anche alle pertinenze dell'abitazione principale, nei limiti previsti dai regolamenti comunali. Questi ultimi, infatti, possono circoscrivere la nozione di pertinenza, sia per quanto concerne il numero, sia per quanto riguarda le categorie catastali riconosciute (ad esempio, box, cantine, posti auto). In mancanze di delibere in merito, non esistono limitazioni prestabilite.
Clicca qui per consultare il testo completo della legge n. 126 del 24 luglio 2008.
Clicca qui per controllare quali sono gli immobili esenti dal pagamento dell'Ici.
8 giugno 2008 - Pubblicati i modelli compilabili e stampabili per il bollettino di pagamento, per la dichiarazione F24, per la domanda di ravvedimento.
Clicca qui per visualizzare o scaricare questi modelli, in formato pdf.
6 giugno 2008 - Pubblicata sul sito dell'
Ifel (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) una interessante nota sul decreto-legge del 27 maggio 2008, utile soprattutto agli Uffici tributi degli enti locali.
Clicca qui per leggerla, oppure
clicca qui per scaricare il file in formato pdf.
28 maggio 2008 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 che dispone l'esclusione dall'Ici dell'abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria A1, A8, A9.
Clicca qui per leggere il testo completo del decreto-legge.
21 maggio 2008 -
Il Consiglio dei Ministri, riunito a Napoli, ha approvato il "pacchetto fiscale". Fra i provvedimenti adottati dal Governo con decreto, figura l'abolizione dell'Ici sulla prima casa. Il taglio sarà in vigore dal primo acconto di giugno e riguarderà anche le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, box auto, ecc.). Restano esclusi dallo sgravio gli immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli, a cui non si applica la ulteriore detrazione dell'1,33 per mille. Per chi ha già versato l'imposta comunale sugli immobili, sono state previste forme di restituzione delle somme. L'esenzione si applica anche ai separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale e alle unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legge, saranno stabiliti i criteri e le modalità del rimborso ai Comuni.
Per saperne di più, clicca qui
Attenzione: l'abolizione non ha effetto retroattivo. Pertanto, se in precedenza non è stata pagata l'Ici, occorre provvedere avvalendosi del ravvedimento operoso.
11 maggio 2008 - Domanda alla Bertoldo dopo aver letto i giornali: perché non si consente ai contribuenti di scaricare l'Ici per la prima casa dalla dichiarazione dei redditi? I Comuni continueranno ad incassare l'imposta ed i cittadini pagheranno immediatamente meno tasse. Il tributo continuerà ad essere riscosso come avviene attualmente, tramite un meccanismo rodato negli anni; l'Amministrazione finanziaria non dovrà fare altro che ratificare la detrazione. Così, si eviteranno nuove procedure burocratiche, funzioni ad hoc, possibili abusi da parte delle municipalità che potrebbero chiedere allo Stato rimborsi maggiori del dovuto, ulteriori adempimenti alla popolazione (chi acquisterà o venderà l'abitazione principale nei prossimi anni, molto probabilmente, dovrà comunicare la variazione al Comune di residenza, affinché quest'ultimo possa poi "rivalersi" sull'Erario in modo da non perdere alcun gettito). Mah, forse per un semplice cittadino come il sottoscritto è troppo arduo capire le implicazioni di certe innnovazioni... (
g. car.)