Detrazione IRPEF per Figli a Carico
Calcolo online detrazioni figli a carico
Reddito complessivo ai fini Irpef
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Deduzione abitazione principale e sue pertinenze
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Figli con reddito minore o uguale a 2.840,51 €
n.
Detrazione per figli a carico (arrotondata)
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Detrazione per figli a carico (non arrotondata)
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Reddito netto con arrotondamento
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Detrazione teorica per figli a carico
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Quoziente di riduzione calcolato
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›› DETRAZIONE IRPEF 2019 PER FIGLI A CARICO
Decorrenze e importi
Per i lavoratori dipendenti e pensionati con figli a carico, i benefici sono iniziati dal 1° gennaio 2013 con la retribuzione o la pensione mensile, mentre imprenditori e professionisti hanno cominciato a fruire degli sconti in occasione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 (effettuata con il modello Unico 2014).
Dal 2013, per i figli a carico si ha diritto a una detrazione dall'imposta lorda pari a 950 euro per ciascun figlio (nel 2012 ammontava a 800 euro), che diventa di 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (nel 2012 la somma era di 900 euro). Le detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap. Inoltre, si è stabilito che la detrazione deve essere aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, limitatamente ai contribuenti con più di tre figli a carico.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro diminuito del reddito complessivo e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro viene aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Con l'applicazione del complicato rapporto previsto dalla legge, il beneficio della detrazione fiscale per i figli a carico diventa inversamente proporzionale al reddito complessivo, fino ad "azzerarsi" in presenza di redditi elevati.
La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, oppure - qualora vi sia un accordo tra i coniugi - spetta al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo la detrazione spetta al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori.
Nel caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori dal matrimonio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano le detrazioni previste per il coniuge a carico, qualora siano più convenienti.
In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione pari a 1.200 euro.
In sintesi
Riassumendo, per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a:
- 950 euro per ciascun figlio di età uguale o superiore a tre anni;
- 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
- 400 euro per ciascun figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92;
- 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.
Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, qualora risultasse più conveniente, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato.
Esempio 1 | Se si ha un solo figlio a carico per l'intero anno nella misura del 50% e il bambino ha avuto un'età inferiore ai tre anni per 8 mesi, la detrazione teorica è pari a: |
(1.220 x 8/12 + 950 x 4/12) x 50/100 = (813,33 + 316,66) x 50/100 = 565 (con arrotondamento all'unità di euro) |
Contribuente con un numero di figli inferiore o uguale a tre | Importo detrazione teorica, da rapportare al numero di mesi e alla percentuale |
Figlio di età inferiore a 3 anni | 1.220,00 |
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni | 950,00 |
Figlio di età inferiore a 3 anni con disabilità | 1.620,00 (1.220,00 + 400,00) |
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni con disabilità | 1.350,00 (950,00 + 400,00) |
Contribuente con un numero di figli superiore a tre | Importo detrazione teorica, da rapportare al numero di mesi e alla percentuale |
Figlio di età inferiore a 3 anni | 1.420,00 (1.220,00 + 200,00) |
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni | 1.150,00 (950,00 + 200,00) |
Figlio di età inferiore a 3 anni con disabilità | 1.820,00 (1.220,00 + 400,00 + 200,00) |
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni con disabilità | 1.550,00 (950,00 + 400,00 + 200,00) |
Tali detrazioni sono solamente teoriche, poiché l'importo della detrazione effettivamente spettante è calcolato in rapporto al reddito complessivo del contribuente e al numero di figli a carico.
Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante, occorre moltiplicare la detrazione teorica per il Quoziente che si ottiene dal rapporto tra 95.000 diminuito del reddito complessivo e 95.000.
Il reddito complessivo va sempre considerato al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
LA FORMULA PER IL CALCOLO (Detrazione teorica x Quoziente):
detrazione teorica x [(95.000 - reddito complessivo) / 95.000] |
A) Se il Quoziente è uguale o minore di zero oppure è pari a uno, la detrazione per figli a carico non compete.
B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma è minore di uno, occorre effettuare il seguente calcolo:
Detrazione spettante = Totale Detrazione teorica x Quoziente
Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun figlio.
Per il Quoziente devono essere assunte le prime 4 cifre decimali arrotondate col sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,732874, il Quoziente da prendere in considerazione sarà 0,7328).
In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi, il medesimo importo sale a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli a carico, a 140.000 per quattro figli e così via.
Esempio 2 | Con riferimento all'esempio 1 sopra riportato (un figlio di età inferiore ai tre anni per 8 mesi, a carico per l'intero anno nella misura del 50%), ipotizzando che il contribuente abbia un reddito complessivo di 28.000,00 euro e una deduzione per abitazione principale e relative pertinenze pari ad 1.046,00 euro, la detrazione spettante sarà determinata nel modo seguente: |
Reddito complessivo = 28.000,00 - 1.046,00 = 26.954,00.
Quoziente = (95.000 - 26.954) / 95.000 = 68.046 / 95.000 = 0,7162 Detrazione spettante = Detrazione teorica x Quoziente = 565 x 0,7162 = 404,65 |
Come va divisa la detrazione
Le detrazioni per i figli non si possono ripartire liberamente tra i genitori come stabiliva il precedente ordinamento. Infatti, è prevista la divisione al 50% della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
In alternativa, se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che dichiara il reddito più elevato. Tale facoltà, per esempio, consente a quest'ultimo genitore di godere per intero delle detrazioni in caso di incapienza del genitore con reddito più basso.
È opportuno ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbe perduta.
Attenzione
Il nuovo criterio di ripartizione delle detrazioni per i figli a carico vale esclusivamente a tale fine e non può essere considerato come principio di ripartizione tra i coniugi delle detrazioni e delle deduzioni relative a spese sostenute per i figli. Per queste agevolazioni, rimane valido il criterio in base al quale la detrazione o la deduzione spetta al contribuente a cui è intestato il documento che certifica la spesa. |
Alcune regole sulla detrazione per i figli
Come in passato, la detrazione spetta per intero a uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo.
Quando l'altro genitore è deceduto e il contribuente non si è risposato o, se si è risposato, è legalmente ed effettivamente separato, egli ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico, mentre per gli altri figli ha diritto alla detrazione in misura intera prevista per i figli a carico. La stessa detrazione spetta anche per il figlio naturale riconosciuto dal solo contribuente, se quest'ultimo non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.
La detrazione compete indipendentemente dalla circostanza che i figli abbiano o non abbiano superato determinati limiti di età, oppure che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.
Le detrazioni spettano anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.
Detrazione spettante nel caso di coniuge mancante
Se nel prospetto dei familiari a carico è stato indicato per il primo figlio il valore "C" nel campo percentuale, poiché il coniuge manca oppure non ha riconosciuto i figli nati fuori dal matrmonio o se il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente separato, per il primo figlio si può usufruire della detrazione prevista per il coniuge a carico qualora la stessa detrazione risultasse più favorevole.
Nuove regole per i figli degli ex coniugi
Nuove regole sono state introdotte anche per i coniugi separati e divorziati.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ora la legge dispone che:
- se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50%;
- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore.
Attenzione
Se esistono provvedimenti di affidamento, questa stessa disciplina delle detrazioni, prevista per i figli a carico di genitori separati, si applica anche nei confronti dei genitori non coniugati. In mancanza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato. |
Detrazione per le famiglie numerose
Ai contribuenti con più di tre figli, per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico, spetta una ulteriore detrazione di 1.200 euro.
Questa detrazione non spetta per ciascun figlio, ma è un importo complessivo annuo a beneficio delle famiglie numerose; essa è dovuta anche se l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste soltanto per una parte dell'anno (ad esempio, in caso di nascita del quarto figlio durante l'anno) e non aumenta se il numero di figli è superiore a quattro.
Ai lavoratori dipendenti e assimilati l'agevolazione viene concessa direttamente in busta paga, mentre tutti gli altri contribuenti che ne hanno diritto dovranno richiederla nella dichiarazione dei redditi.
La detrazione va ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione, come previsto per le detrazioni ordinarie. Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Si ricorda che la detrazione per i figli a carico diminuisce all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi. Pertanto, se si hanno quattro figli a carico ma il reddito complessivo diminuito della deduzione per l'abitazione principale è pari o superiore a 140.000,00 euro, non è possibile usufruire dell'ulteriore detrazione concessa alle famiglie numerose perché la detrazione spettante per figli a carico è pari a zero.
Qualora l'ulteriore detrazione ammontasse a una cifra superiore all'imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella stessa imposta. Il credito per il bonus può essere compensato, portato a nuovo o chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi.
Detrazione ordinaria per figli a carico
La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950,00 euro.
Tale detrazione è sostituita da:
- 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.350,00 euro per ciascun figlio disabile di età uguale o superiore a tre anni;
- 1.620,00 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni;
- 1.150,00 euro per ciascun figlio di età uguale o superiore a tre anni;
- 1.420,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.550,00 euro per ciascun figlio disabile di età uguale o superiore a tre anni;
- 1.820,00 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.
Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori dal matrimonio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto alla detrazione prevista per il coniuge a carico, qualora risultasse più conveniente; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali agevolazioni sono alternative fra loro.
Tabella riassuntiva delle modalità di calcolo
N° FIGLI | ETÀ FIGLI | IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO da rapportare alla percentuale di detrazione (1) (2) (3) |
1 | età inferiore a 3 anni | 1.220 x [(95.000 - reddito complessivo) / 95.000] |
età non inferiore a 3 anni | 950 x [(95.000 - reddito complessivo) / 95.000] | |
2 | età inferiore a 3 anni | 1.220 x [(110.000 - reddito complessivo) / 110.000] |
età non inferiore a 3 anni | 950 x [(110.000 - reddito complessivo) / 110.000] | |
3 | età inferiore a 3 anni | 1.220 x [(125.000 - reddito complessivo) / 125.000] |
età non inferiore a 3 anni | 950 x [(125.000 - reddito complessivo) / 125.000] | |
4 | età inferiore a 3 anni | 1.420 x [(140.000 - reddito complessivo) / 140.000] |
età non inferiore a 3 anni | 1.150 x [(140.000 - reddito complessivo) / 140.000] | |
5 | età inferiore a 3 anni | 1.420 x [(155.000 - reddito complessivo) / 155.000] |
età non inferiore a 3 anni | 1.150 x [(155.000 - reddito complessivo) / 155.000] | |
oltre 5 | L'importo di 155.000 euro va aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 euro in base all'età). |
|
(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla
cedolare secca sulle locazioni.
(2) Le detrazioni sopra indicate (950, 1.220, 1.150 e 1.420 euro) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio disabile. (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, per ottenere il risultato dei rapporti, si considerano le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento. |
Esempi di calcolo della detrazione
1 | Coniugi con tre figli a carico di età superiore a tre anni, percettori di un reddito complessivo di 30.000 euro il primo e di 25.000 euro il secondo. |
La detrazione teorica totale è pari a 2.850 euro (950 euro per ogni figlio) da ripartire al 50% tra i genitori (1.425 euro ciascuno).
Quello seguente è il calcolo dell'ammontare delle detrazioni effettive. Per il primo coniuge (marito) la detrazione è pari a 1.083 euro, così calcolata: 1.425 x [(125.000 - 30.000)/125.000] = 1.425 x 0,76 = 1.083 Per il secondo coniuge (moglie) la detrazione è pari a 1.140 euro, così calcolata: 1.425 x [(125.000 - 25.000)/125.000] = 1.425 x 0,8 = 1.140 Totale delle detrazioni = 2.223 euro (1.083 + 1.140). Qualora i coniugi si accordassero per attribuire la detrazione interamente al marito, la detrazione effettiva spettante sarebbe: 2.850 x [(125.000 - 30.000) / 125.000] = 2.850 x 0,76 = 2.166 euro. Come si può notare, la detrazione complessiva diminuisce se viene attribuita a un solo coniuge. Pertanto, la scelta risulterebbe conveniente solamente in caso di "incapienza" del coniuge con il reddito più basso. |
2 | Contribuente con due figli a carico al 100% (di cui uno con età inferiore a tre anni) e un reddito complessivo di 25.000 euro. |
La detrazione teorica totale è pari a 2.170 euro (950 euro per il primo figlio + 1.220 euro per il secondo).
Ecco come si calcola l'ammontare della detrazione effettiva: 2.170 x [(110.000 - 25.000)/110.000] = 2.170 x 0,7727 = 1.676,76 (cioè 1.677 euro, con arrotondamento all'unità di euro). |
3 | Coniugi con quattro figli a carico (tutti di età superiore a tre anni) e un reddito complessivo di 40.000 euro per il marito e di 30.000 euro per la moglie. |
La detrazione teorica totale è pari a 4.600 euro (950 euro + 200 euro per ogni figlio, poiché i figli sono più di tre) da ripartire al 50% tra i genitori (2.300 euro ciascuno).
Quello seguente è il calcolo dell'ammontare delle detrazioni effettive. Per il primo coniuge la detrazione è pari a 1.643 euro (con arrotondamento all'unità di euro), così calcolata: 2.300 x [(140.000 - 40.000)/140.000] = 2.300 x 0,7142 = 1.642,66. Per il secondo coniuge la detrazione è pari a 1.807 euro (con arrotondamento all'unità di euro), così calcolata: 2.300 x [(140.000 - 30.000)/140.000] = 2.300 x 0,7857 = 1.807,11 Ai coniugi spetta anche un'ulteriore detrazione di 1.200 euro in totale, introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 in favore delle famiglie numerose. |
testo aggiornato del Dpr 22 dicembre 1986 n. 917