Calcolo Rate IRPEF online
CALCOLO RATE IRPEF 2019 CON SCADENZE E IMPORTI
Con questa calcolatrice online il contribuente può calcolare subito tutte le rate per il versamento dell'imposta Irpef e di altre imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi (Modello Redditi - Modello 730), come previsto dall'Agenzia delle Entrate che concede la possibilità di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di accconto o di saldo. La rateazione è facoltativa e può riguardare singoli importi (ad esempio, è possibile dilazionare il pagamento del primo acconto Irpef e versare il saldo in un'unica soluzione, o viceversa). La calcolatrice è basata sull'Irpef da pagare. Per ottenere l'ammontare delle singole rate, è sufficiente digitare nelle apposite caselle l'imposta Irpef da versare, selezionare la tipologia di contribuente (con o senza Partita Iva), scegliere se pagare secondo le scadenze regolari o con ritardo (subendo una maggiorazione minima), decidere qual è il numero di rate più conveniente. La rateizzazione dell'imposta verrà mostrata in modo immediato e automatico. Il programma non memorizza alcun dato e può essere usato anche disconnettendosi da internet. A conclusione del calcolo, cliccare qui per stampare il risultato.
Calcolo rate Irpef online
›› CALCOLO RATE IRPEF 2019 CON TUTTE LE RATEIZZAZIONI
L'acconto Irpef può essere determinato con il metodo storico o con il metodo previsionale.
- Con il metodo storico l'acconto viene calcolato sulla base dell'imposta relativa all'anno precedente, cioè quella indicata nella dichiarazione.
- Con il metodo previsionale l'acconto viene calcolato sulla base al reddito che si prevede di ottenere per l'anno in corso. Tale metodo richiede cautela, perché si rischia di incorrere in sanzioni con relativi interessi nel caso in cui l'acconto si rivelasse insufficiente.
Codici tributo Irpef
- 4033 - Acconto prima rata Irpef.
- 4034 - Acconto seconda rata o unica soluzione Irpef.
- 4001 - Saldo Irpef.
- 1989 - Interessi sul ravvedimento Irpef.
- 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef.
- 1668 - Interessi pagamento dilazionato modello di versamento unitario.
Altri codici tributo
- 3801 - Addizionale regionale.
- 3843 - Acconto addizionale comunale.
- 3844 - Saldo addizionale comunale.
- 1790 - Acconto prima rata imposta sostitutiva regime fiscale forfetario.
- 1791 - Acconto seconda rata o unica soluzione imposta sostitutiva regime fiscale forfetario.
- 1792 - Saldo imposta sostitutiva regime fiscale forfetario.
- 1840 - Acconto prima rata Cedolare secca locazioni.
- 1841 - Acconto seconda rata o unica soluzione Cedolare secca locazioni.
- 1842 - Saldo Cedolare secca locazioni.
Scadenze dei versamenti
- La scadenza ordinaria per il versamento del primo acconto Irpef è fissata al 30 giugno di ogni anno.
- La scadenza straordinaria per il versamento del primo acconto Irpef è fissata al termine del 30° giorno successivo alla scadenza ordinaria, con una maggiorazione dello 0,4% della somma dovuta.
- Se le scadenze dei versamenti coincidessero con il sabato o con un giorno festivo, le stesse scadenze sarebbero prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- In base all'importo, il pagamento dell'acconto Irpef si può effettuare in un'unica soluzione, o si può rateizzare.
- Queste sono le istruzioni impartite dell'Agenzia delle Entrate. L'eventuale prima rata di acconto che risulta dal Modello Redditi (ex Unico) Pf (Persone fisiche) deve essere versata entro il 30 giugno dell'anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro il 30° giorno successivo pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l'eventuale seconda o unica rata di acconto è fissata, invece, al 30 novembre. L'acconto Irpef è dovuto se l'imposta dichiarata (riferita all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro; se si fa riferimento al Modello Redditi (ex Unico), la soglia è di 52 euro, poiché lo stesso Modello richiede l'arrotondamento delle cifre all'euro superiore o inferiore. Con la conversione in legge del Decreto lavoro (art. 11 commi 18-20 del decreto legge 76/2013, convertito dalla legge 99/2013), l'acconto Irpef è stato portato al 100%; in precedenza, era fissato al 99% dell'imposta dichiarata.
- L'acconto deve essere pagato in una o due rate, a seconda dell'importo: 1) unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto non supera 257,52 euro; 2) due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro (la prima rata del 40% scade il 30 giugno e la seconda costituita dal restante 60% va saldata entro il 30 novembre).
- Ad eccezione dell'acconto di novembre, è possibile versare l'imposta Irpef anche con rate mensili; la rateizzazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi: il contribuente può rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.
- L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che «le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia».
Interessi sulle rate scelte
- Qualora il contribuente optasse per il pagamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, pari al 4% annuo (0,33% mensile, con 3 periodico), da calcolare secondo il "metodo commerciale", cioè considerando l'anno composto da 12 mesi di 30 giorni ciascuno, per un totale di 360 giorni. Il periodo su cui calcolare gli interessi intercorre fra il giorno successivo alla scadenza della prima rata e il giorno di scadenza della seconda rata. Il pagamento rateale Irpef deve essere completato entro novembre.
- Gli interessi dovuti per la rateazione non vanno cumulati all'imposta, ma devono essere sommati e versati separatamente con un apposito codice tributo (1668).
- Se gli interessi calcolati in una determinata rata sono inferiori a 1,03 euro, non devono essere versati.
Arrotondamenti
- Nei modelli di versamento (come il Modello F24), gli importi vanno sempre indicati aggiungendo le prime due cifre decimali, anche se queste cifre sono pari a zero. Ad esempio, nel caso in cui l'importo sia espresso in unità di euro, se la somma da versare è pari a 70 euro, nella compilazione del Modello si deve scrivere "70,00". In presenza di più cifre decimali, si deve procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso (52,755 euro arrotondati diventano 52,76 euro); se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (52,754 euro arrotondati diventano 52,75 euro).
Nei modelli di dichiarazione (come il Modello Redditi o il Modello 730), invece, l'arrotondamento viene eseguito all'euro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 50 centesimi, oppure all'euro inferiore se la parte decimale è minore di 50 centesimi: la somma di 52,76 euro sale a 53 euro; l'importo di 52,36 euro diminuisce a 52 euro. - Attenzione: nel Modello F24 gli interessi calcolati non vanno sommati all'imposta da versare, ma devono essere indicati separatamente con il proprio codice tributo (1668).
Il sottostante esempio è tratto dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Viene preso in considerazione il caso di un contribuente non titolare di Partita Iva, che non vanta crediti verso il fisco e che compila il Modello F24 relativo alla terza di sei rate con cui ha scelto di effetture i versamenti previsti nel Modello Redditi Pf (Persone fisiche). Il soggetto paga il saldo Irpef 2018 (codice tributo 4001), il primo acconto Irpef 2019 (codice tributo 4033), gli interessi (codice tributo 1668) maturati con la terza rata dell'acconto.
SEZIONE ERARIO | ||||||||||||||||||||||
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IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI |
codice tributo | rateazione / regione / prov. / mese rif. |
anno di riferimento |
importi a debito versati |
importi a credito compensati |
SALDO (A - B) |
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(01) | 4001 | (02) | 0306 | (03) | 2019 | (04) | 500,00 | (05) | ||||||||||||||
(01) | 4033 | (02) | 0306 | (03) | 2019 | (04) | 570,50 | (05) | ||||||||||||||
(01) | 1668 | (02) | (03) | (04) | 7,81 | (05) | ||||||||||||||||
codice ufficio | codice atto | TOTALE | A | (06) | 1078,31 | B | (07) | (08) | 1078,31 | |||||||||||||
(09) | (10) |
NOTE
campi del modello F24 | come compilare il campo |
(01) codice tributo: | indicare il codice tributo (saldo 2018 4001, acconto 2019 4033, interessi 1668) |
(02) rateazione / regione / prov / mese rif: | le prime due cifre indicano il numero della rata; le ultime due il totale delle rate |
(03) anno di riferimento: | Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento |
(04) importi a debito versati: | indicare l'importo a debito, cioè l'ammontare del versamento |
(05) importi a credito compensati: | in assenza di crediti verso il fisco, la casella va lasciata vuota |
(06) TOTALE A: | somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario |
(07) TOTALE B: | somma degli eventuali importi a credito indicati nella Sezione Erario |
(08) SALDO (A - B): | indicare il saldo facendo la sottrazione TOTALE A - TOTALE B |
(09) codice ufficio: | non compilare |
(10) codice atto: | non compilare |