ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 8, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 504/92)

Imposta comunale immobili in dettaglio

Attenzione: dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli). Pertanto, le sottostanti norme trovano applicazione solo per queste ultime tre tipologie. Clicca qui per saperne di più

In evidenza
Con risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quanto precisato nella risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, per definire meglio l'ambito di applicazione dell'esenzione sugli immobili assimilati all'abitazione principale. Il nuovo documento ministeriale precisa che l'esenzione per l'abitazione principale opera solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge, e precisamente da:

a) l'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stessa non risulti locata;

b) l'art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Le assimilazioni eventualmente deliberate dai Comuni al di fuori di tale normativa non comportano l'applicazione dell'esonero; e pertanto le Amministrazioni locali dovranno provvedere al recupero dell'imposta non versata nel 2008 dai contribuenti che avevano ritenuto, sulla base delle prime indicazioni ministeriali, di rientrare nelle condizioni di esenzione.
Per il recupero dell' Ici non versata, i Comuni dovranno notificare agli interessati appositi avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica entro il termine del 31 dicembre 2013, senza l'applicazione di sanzioni né di interessi, a norma dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti dei contribuenti).
I contribuenti potranno ovviamente opporsi a questi avvisi, proponendo ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, davanti alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.


Per abitazione principale deve intendersi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo.
Fino al 2006 la condizione per usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale era l'utilizzo del fabbricato come dimora abituale. La Finanziaria 2007 ha previsto che le agevolazioni spettano solo se il contribuente ha adibito l'immobile a propria abitazione e vi ha anche trasferito la residenza, salvo prova contraria (che sembra difficile poter dare, data la rigidità dei comuni).

Per esplicita previsione (comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale, va sottratta la detrazione spettante al contribuente nella misura minima annua di euro 103,29 (£ 200.000), da rapportare al periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale. L'eventuale importo residuo della detrazione di imposta può essere computato in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa.
Condizione essenziale per fruire della detrazione di imposta è l'esistenza di identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell' ICI ed il soggetto dimorante abitualmente nell'immobile.
Si avverte che la fruizione del beneficio non cessa nel caso in cui il contribuente abbia concesso in affitto una parte della sua abitazione principale (risoluzione ministeriale 19 novembre 1993 protocollo 2/723).

L'ammontare dell'Ici annua deve essere rapportato, ovviamente, alla quota percentuale di titolarità e al periodo di possesso dell'immobile.

Tavola 4 (calcolo imposta)

BASE IMPONIBILE
(Rendita x 1,05 x 100)
  ALIQUOTA RIDOTTA   DETRAZIONE
ordinaria
  ICI ANNUA
Freccia Freccia Freccia Freccia
......  X .... / 1.000  - 103,29  = ......


La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più soggetti passivi che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento. L'eventuale eccedenza di detrazione non si aggiunge a quella spettante al contribuente coabitante.

Tavola 5 (calcolo detrazione)

DETRAZIONE ANNUA   NUMERO CONTITOLARI DIMORANTI NELL'IMMOBILE   MESI DI POSSESSO PRIMA CASA   DETRAZIONE DI SPETTANZA
Freccia Freccia Freccia Freccia
......  : ......  X ... / 12  = ......



Approfondimenti

Queste, le modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 alla disciplina dell'Ici.

La detrazione ordinaria di 103,29 euro spetta per l'unità immobiliare nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica. E' tuttavia fatta salva la possibilità di dimostrare che la dimora abituale è in un immobile diverso da quello della residenza anagrafica.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali e non in proporzione alla quota di possesso.
Se vi è un immobile pertinenziale all'abitazione, si deve ritenere, in ossequio alla disciplina stabilita per la detrazione ordinaria (103,29 euro), che l'eventuale eccedenza del nuovo beneficio potrà essere scomputata dall'imposta relativa alla pertinenza (circolare 114/E del 25 maggio 1999).

Inoltre, l'articolo 1, comma 6, della Finanziaria 2008 prevede che il coniuge comproprietario, separato o divorziato, non assegnatario dell'ex casa coniugale attribuita all'altro coniuge, ha il diritto di fruire di tutte le agevolazioni Ici relative all'abitazione principale:
- aliquota ridotta;
- detrazione d'imposta di 103,29 euro;
Tali benefici spettano in proporzione alla quota posseduta e a condizione che il coniuge non assegnatario non possieda altro immobile ad uso abitativo nel medesimo comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale.
In tal modo si ha la certezza che la somma della detrazione sia pari all'importo complessivo spettante in base alla legge. Diversamente, si avrebbe una moltiplicazione dell'agevolazione in favore dei coniugi separati o divorziati.

Qualora il coniuge assegnatario dell'abitazione coniugale non risultasse proprietario in tutto o in parte dell'immobile, o non fosse titolare di uno dei diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione), egli non potrà essere considerato soggetto passivo dell'imposta e, pertanto, non sarà tenuto al pagamento. Infatti, secondo i giudici della Corte di Cassazione (sentenza n. 16514/10), con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare viene riconosciuto al coniuge o ex coniuge solo un atipico diritto personale di godimento e non, quindi, un diritto reale. Per approfondimenti, cliccare qui.


In evidenza
Come chiarito dal Ministero delle Finanze, nella Risoluzione n. 1 del 31 gennaio 2008, nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale, sulla quale calcolare la detrazione, deve essere incluso il valore delle eventuali pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, poiché sono assoggettate allo stesso trattamento dell'abitazione principale. Le pertinenze da tenere in considerazione sono quelle che il regolamento comunale considera come tali ai fini Ici.

Per l'individuazione della base imponibile, si consiglia di leggere la Risoluzione n. 11/DF del 10 aprile 2008.


Il comune, con propria deliberazione, può:
  • assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità stessa non risulti locata;
  • stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;