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Attenzione: dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli). Pertanto, le sottostanti norme trovano applicazione solo per queste ultime tre tipologie. Clicca qui per saperne di più
Per abitazione principale deve intendersi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo. Fino al 2006 la condizione per usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale era l'utilizzo del fabbricato come dimora abituale. La Finanziaria 2007 ha previsto che le agevolazioni spettano solo se il contribuente ha adibito l'immobile a propria abitazione e vi ha anche trasferito la residenza, salvo prova contraria (che sembra difficile poter dare, data la rigidità dei comuni). Per esplicita previsione (comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale, va sottratta la detrazione spettante al contribuente nella misura minima annua di euro 103,29 (£ 200.000), da rapportare al periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale. L'eventuale importo residuo della detrazione di imposta può essere computato in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa. Condizione essenziale per fruire della detrazione di imposta è l'esistenza di identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell' ICI ed il soggetto dimorante abitualmente nell'immobile. Si avverte che la fruizione del beneficio non cessa nel caso in cui il contribuente abbia concesso in affitto una parte della sua abitazione principale (risoluzione ministeriale 19 novembre 1993 protocollo 2/723). L'ammontare dell'Ici annua deve essere rapportato, ovviamente, alla quota percentuale di titolarità e al periodo di possesso dell'immobile. Tavola 4 (calcolo imposta)
La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più soggetti passivi che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento. L'eventuale eccedenza di detrazione non si aggiunge a quella spettante al contribuente coabitante. Tavola 5 (calcolo detrazione)
Approfondimenti Queste, le modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 alla disciplina dell'Ici. La detrazione ordinaria di 103,29 euro spetta per l'unità immobiliare nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica. E' tuttavia fatta salva la possibilità di dimostrare che la dimora abituale è in un immobile diverso da quello della residenza anagrafica. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali e non in proporzione alla quota di possesso. Se vi è un immobile pertinenziale all'abitazione, si deve ritenere, in ossequio alla disciplina stabilita per la detrazione ordinaria (103,29 euro), che l'eventuale eccedenza del nuovo beneficio potrà essere scomputata dall'imposta relativa alla pertinenza (circolare 114/E del 25 maggio 1999). Inoltre, l'articolo 1, comma 6, della Finanziaria 2008 prevede che il coniuge comproprietario, separato o divorziato, non assegnatario dell'ex casa coniugale attribuita all'altro coniuge, ha il diritto di fruire di tutte le agevolazioni Ici relative all'abitazione principale: - aliquota ridotta; - detrazione d'imposta di 103,29 euro; Tali benefici spettano in proporzione alla quota posseduta e a condizione che il coniuge non assegnatario non possieda altro immobile ad uso abitativo nel medesimo comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale. In tal modo si ha la certezza che la somma della detrazione sia pari all'importo complessivo spettante in base alla legge. Diversamente, si avrebbe una moltiplicazione dell'agevolazione in favore dei coniugi separati o divorziati. Qualora il coniuge assegnatario dell'abitazione coniugale non risultasse proprietario in tutto o in parte dell'immobile, o non fosse titolare di uno dei diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione), egli non potrà essere considerato soggetto passivo dell'imposta e, pertanto, non sarà tenuto al pagamento. Infatti, secondo i giudici della Corte di Cassazione (sentenza n. 16514/10), con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare viene riconosciuto al coniuge o ex coniuge solo un atipico diritto personale di godimento e non, quindi, un diritto reale. Per approfondimenti, cliccare qui.
Il comune, con propria deliberazione, può:
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