DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (S.O. n. 137 alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305)
Titolo: Preambolo.
Testo in vigore dal 01/01/1993
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pubblicata su G.U. n. 10 del 14/01/93
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 1992;
Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
dell'interno e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
art. 1
Titolo: Istituzione dell'imposta. Presupposto.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e
di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati,
ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa.
art. 2
Titolo: Definizione di fabbricati e aree.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del
fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire
dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono
considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se
un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti
dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle
attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
art. 3
Titolo: Soggetti passivi.
Testo in vigore dal 01/01/2001, modificato da L. del 23/12/2000 n. 388 art. 18
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al
comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel
territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non
vi esercitano l'attività.
Testo in vigore dal 01/08/2009, modificato da L. del 23/07/2009 n. 99 art. 8
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
art. 4
Titolo: Soggetto attivo.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli
immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non
si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei
diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se
dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il
comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1°
gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
art. 5
Titolo: Base imponibile.
(n.d.r.: Vedasi anche quanto disposto da: art. 3, commi 48 e 51
L. 23 dicembre 1996 n.662 e dall'art.36, comma 2 D.L. 4 luglio
2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006
n.248)
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al
comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello
che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto,
vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati
con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma
dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in
catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino
all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di
rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti
nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno
1992: 1,03; per l'anno 1991:1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989:1,15;
per l'anno 1988:1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno
1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno
1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del
Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di
locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura
di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19
aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato
sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli
atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del
comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è
determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è
obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il
calcolo.
4. (Comma abrogato)
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in
comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla
zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla
destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di
fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è
costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in
deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino
alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è
comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente
al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a
settantacinque.
art. 6
Titolo: Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da
adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno
successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica
l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui
all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come
modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per
mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale
limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli
enti senza scopi di lucro.
Testo: in vigore dal 01/01/2008
2 bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di 3 anni per gli impianti termici solari e di 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'ageolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota
vigente nel comune di cui all'articolo 4.
Testo: in vigore dal 01/01/2008
3 bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 ottobre 1996, n. 556.
art. 7
Titolo: Esenzioni.
(n.d.r.: Ai sensi dell'art. 31, comma 18, L. 27 dicembre 2002 n.
289, l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali
posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista al primo comma,
lettera a), ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si
deve intendere applicabile anche a consorzi tra enti territoriali
ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa
disposizione.)
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché
dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a
E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14,
15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati
al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente
allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte.
art. 8
Titolo: Riduzioni e detrazioni dell'imposta.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o
inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere
stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque
non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova
contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella
quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Testo: in vigore dal 01/01/2008
2 bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'art. 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la destrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Testo: in vigore dal 01/01/2008
2 ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al
comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50
per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del
presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà puo'essere esercitata anche
limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare
disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente
organo comunale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari.
art. 9
Titolo: Terreni condotti direttamente.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai
medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente lire 50 milioni (25.822,85 euro, ndr) e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i
predetti 50 milioni di lire (25.822,85 euro, ndr) e fino a 120 milioni di lire (61.974,83 euro, ndr);
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120
milioni di lire (61.974,83 euro, ndr) e fino a 200 milioni di lire (103.291,38 euro, ndr);
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200
milioni di lire (103.291,38 euro, ndr) e fino a 250 milioni di lire (129.114,22 euro, ndr).
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni
condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni;
l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni,
indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei
singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo
quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4.
art. 10
Titolo: Versamenti e dichiarazioni.
(n.d.r.: Vedasi quanto disposto dall'art.37, comma 53, D.L. 4 luglio
2006 n.223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006
n.248, circa la soppressione dell'obbligo di presentazione della
dichiarazione ai fini dell'ICI di cui al comma 4 del presente
articolo.)
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il
possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento
dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate
delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta
dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 16
dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere
effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini
conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta
in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante
versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui
circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito
conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con
arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500
lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il
concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli
prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a
carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento
delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire
100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel
territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta al
sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha
avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato
antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché
non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui
consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto
interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le
modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono
verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento
dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione
congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice
civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una
autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata
dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione,
anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del
codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve
contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le
modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le
procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione
finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento
dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni
tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro
e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al
concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente,
ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Allo scopo
di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni,
nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica
amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di
informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità
per l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un contributo pari
allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che
provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti
soggetti dei dati relativi alla riscossione. I predetti decreti sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta
giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di
ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della
procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta
dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il
termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
art. 11
Titolo: Liquidazione ed accertamento.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. (Comma abrogato)
2. (Comma abrogato)
2-bis. (Comma abrogato)
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed
accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo,
a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito
a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi
rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici
competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono
conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti,
appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalita' per l'interscambio tra
comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6. (Comma abrogato)
art. 12
Titolo: Riscossione coattiva.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se
non versate, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'articolo 10, entro
il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia
stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo
secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.
art. 13
Titolo: Rimborsi.
Testo: soppresso dal 01/01/2007
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata
l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di
tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute
al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5
dell'articolo 14.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su
richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni
dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli
importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
art. 14
Titolo: Sanzioni ed interessi.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto,
con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti
sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire
centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e
documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta
giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione
incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se,
entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della
sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo
deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. (Comma abrogato)
art. 15
Titolo: Contenzioso.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento
che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di
rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive
modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui
confronti il ricorso è proposto.
art. 16
Titolo: Indennità di espropriazione.
Testo: soppresso dal 01/01/2002
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta
ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o
denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione
dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità
di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle
disposizioni vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre
all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla
differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo
dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello
risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della
indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa
calcolati, è a carico dell'espropriante.
art. 17
Titolo: Disposizioni finali.
(n.d.r.: "Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/99, la detrazione di
cui al comma 3 del presente articolo, è elevata a lire 380.000. Vedi il comma 8
dell'art. 18 della legge 13/05/99, n. 133. Vedi il comma 4 e 6 dell'art. 6 della
legge 488/99. Vedi altresì sentenza n. 403 del 31 luglio 2000 emessa dalla
Corte Costituzionale. Le modifiche apportate dall'art. 2, comma 6, L. n. 388 del 23/12/2000 si
applicano, ai sensi del successivo comma 8 dello stesso art. 2, a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1999").
Testo in vigore dal 01/01/2001, modificato da L. del 23/12/2000 n. 388 art. 2
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93
1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle
imposte erariali sui redditi.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di
locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli,
nonché i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti
dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non
coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta
successivo alla detta data.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere
dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato
anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad
essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo
gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di
applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003
limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal
fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari
a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di
utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o
ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei
lavori di costruzione o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con
riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore
imponibile; c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono
computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, e successive modificazioni.
art. 18
Titolo: Disposizioni transitorie.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al sensi del comma 1
dell'articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento a
saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 deve essere effettuato dal 1° al 15
dicembre di tale anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al
concessionario di cui all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno
1993, nonché la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio
1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Sulla
base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove
occorra, dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili
calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille e procede al
versamento ad apposito capitolo dell'entrata statale dell'importo risultante
dalla differenza tra l'ammontare delle riscossioni così rideterminate e
l'ammontare corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992
per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché al
versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le
predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2
dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando
la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l'altra metà sul
saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, sempre relative
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla
base dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario
all'entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM
che non è stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della
comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento
all'entrata statale dell'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di
imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante
al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è a carico
dell'ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il
bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a
carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario medesimo.
3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione
e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni
e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono
effettuati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma
delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni
agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti
uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma
1 dell'articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le
somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di
spettanza dell'erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il
servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica
economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio
assunti in sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal comune
un'aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono
calcolate sulla base dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in
favore del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per
l'acquisizione da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e del
Ministero dell'interno dei dati ed elementi utili per l'esercizio di detta
attività, anche ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il
1994. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità per
l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro
e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini
e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3,
secondo periodo.
5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unità
immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle
categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e
nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella
categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1
dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni
compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.
omissis
art. 50
Titolo: Entrata in vigore.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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