PERTINENZE DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE

Imposta comunale immobili in dettaglio

Attenzione: dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli). Pertanto, le sottostanti norme trovano applicazione solo per queste ultime tre tipologie, alle quali non va applicata l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille. Clicca qui per saperne di più

Il comma 2 dell'art. 18 della legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000 è intervenuto a dettare gli esatti termini entro i quali inquadrare il trattamento delle pertinenze fino al 2000. Pertanto, come ribadito anche nella circolare ministeriale n. 3/FL del 7 marzo 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il comune impositore abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze. Fino al 31 dicembre 2000 l'aliquota agevolata era applicabile solo in forza di una apposita previsione in tal senso del regolamento comunale.
Riguardo poi all'ammontare della detrazione stabilita dal comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, occorre rammentare che - se detto ammontare non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale - deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze (circolare ministeriale n. 114/E del 25 maggio 1999). Tuttavia, tale interpretazione non si raccorderebbe con la previsione stabilita dal comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, nella parte in cui dispone che la detrazione si defalca dall'imposta dovuta per l'abitazione principale "fino a concorrenza" dell'imposta stessa.

Per quanto attiene all'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille introdotta dalla Finanziaria 2008, va ricordato il chiarimento fatto dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione n. 1 del 31 gennaio 2008: nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale, sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione statale dell'1,33 per mille fino ad un massimo di 200 euro, deve essere incluso il valore delle eventuali pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, poiché sono assoggettate allo stesso trattamento dell'abitazione principale. Le pertinenze da tenere in considerazione sono quelle che il regolamento comunale considera come tali ai fini Ici.

L'ammontare dell'Ici annua deve essere rapportato, ovviamente, alla quota percentuale di titolarità e al periodo di possesso dell'immobile.

Tavola 6 (calcolo imposta)

BASE IMPONIBILE
(Rendita x 1,05 x 100)
  ALIQUOTA RIDOTTA   DETRAZIONI
(eventuale parte residua)
  ICI ANNUA
Freccia Freccia Freccia Freccia
......  X .... / 1.000  - ......  = ......