FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

Imposta comunale immobili in dettaglio

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, che ha abrogato la legge 1° giugno 1939, n. 1089, il valore è determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e dell'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Si deve pertanto assumere la rendita - ovviamente aumentata del 5% - determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.
Tale rendita va poi moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1, oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il predetto sistema di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

Tavola 7 (calcolo imposta)

BASE IMPONIBILE
(Rendita x 1,05 x 100)
  ALIQUOTA
deliberata dal comune
  ICI ANNUA
Freccia Freccia Freccia
......  X ... / 1.000  = ......



Approfondimenti

Per i fabbricati censiti nella categoria A, la tariffa d'estimo delle prime classi delle categorie A/4, A/5, A/6 o A/11 (ove esistente) si moltiplica per il numero dei vani catastali. Nel caso invece di fabbricati censiti nelle categorie C, è necessario trasformare i metri quadrati totali di tali unità (murature comprese) in vani, considerando il vano catastale medio dai 18 ai 20 metri quadrati (si veda la circolare ministeriale 10 giugno 1993 n. 7/1106, risposta 5.28). Per conoscere il numero dei vani, occorre quindi dividere il totale della superficie espressa in metri quadrati per il divisore 18 o 20.
Per quanto concerne i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti fin dall'origine di rendita catastale, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.
E' infine opportuno ricordare l'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale l'agevolazione è concessa soltanto agli immobili che siano stati dichiarati, con atto amministrativo notificato al proprietario, di interesse storico o artistico ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 1089 del 1939.