|
DECRETO LEGGE 23 GENNAIO 1993 N. 16
Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Preambolo
Testo: in vigore dal 24/01/1993
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione,
di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie,
per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti
da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni
tributarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria,del commercio
e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello
spettacolo;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di imposta sul reddito dei fabbricati e di trasferimento
degli stessi, nonché modifiche al DL n. 333 del 1992.
Testo: in vigore dal 01/06/1994
1. (soppresso).
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate
presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano
le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986,
n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899,
a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza,
di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione
e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo già
usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della
legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché
di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n.
415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14,
20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e
3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge
24 novembre 1992, n. 455, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con
i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito
prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto,
sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria,
con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta
di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità
pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto
e quella agevolata, aumentata del30 per cento. La disposizione prevista dal
precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un
anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente
comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione
principale.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano
tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati,
gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate
successivamente al 1 gennaio 1992, se il contribuente,che non aveva potuto richiedere
i benefici che erano stabiliti dall'articolo3, comma 2, della legge 31 dicembre
1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data
dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni
e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,la sussistenza delle condizioni e dei requisiti
indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati
o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate
già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento
delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte
se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra
richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è
stato registrato l'atto di acquisto, presentala dichiarazione sostitutiva di
cui al presente comma.
4. All'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.";
b) nel comma 4 è aggiunta la seguente lettera:
"i-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di
carattere assistenziale e sanitario.".
4-bis. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello
Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili
di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro
la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione
degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si applicano, altresì,
le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data
del15 dicembre 1993, il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di
cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono dovuti gli
interessi nella misura sopra indicata.
4-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3,
quarto periodo,del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residentinel territorio
dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata.
5. A decorrere dal periodo di imposta per il quale non è
ancora scaduto,alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è abrogato il comma
4 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non
è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5
dell'articolo 38del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:"all'ufficio
delle imposte" sono inserite le seguenti: "ed al comune ove è
ubicato l'immobile".
5-ter. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo
52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo
prorogato al 31 dicembre 1992 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30
dicembre1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993.
Art. 2
Revisione tariffe estimo. Rilevanza ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta
sui trasferimenti.
(N.D.R.: "Ai sensi del sesto comma dell'art. 74 L 21 novembre 2000, n.
342, le disposizioni dell'art. 2 si interpretano nel senso che, ai soli fini
del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'imposta
comunale sugli immobili (ICI). Ai sensi del quinto comma del citato art. 74
le disposizioni del primo comma dell'art. 2 si applicano anche all'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili -INVIM-").
Testo: in vigore dal 09/03/1999
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe
d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri
di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al
fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano
riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà
effetto dal 1 gennaio 1997. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in
vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma
4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già
determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio1990. Le tariffe
e le rendite stabilite, effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del
presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge
di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia,
ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive
di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, si applicano dal 1 gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo
inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle
finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre1991, e ai decreti del Ministro delle
finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992,e alle rendite determinate a seguito della
revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti
possono dedurre dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante
dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati
determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti
decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello
determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto
legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. Tale disposizione si applica anche con
riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito
d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917.
1-bis. Entro un termine di quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni
possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui
ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento
alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente
articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio
comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone
censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie
provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 650, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.
1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale
è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto
e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione
di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'articolo
32, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.
1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui
al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonché sui ricorsi presentati
dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi
si considerano accolti.
1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro il31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio
urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti
o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già
acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,e successive modificazioni.
1-sexies. Comma abrogato.
1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro il31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini per la
presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato
dei beni, nonché delle volture in maniera automatica, e sono altresì
stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro
eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture
catastali dipendenti da atti civili,giudiziari od amministrativi soggetti a
trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono
eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti
nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari
i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27febbraio 1985 n. 52.
1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I
compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni
censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie
provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.
1-nonies. Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è aggiunto; in fine,
il seguente periodo: "Uno dei due membri supplenti può assumere
le funzioni di vicepresidente".
1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-octies,
valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
l e occorrenti variazioni di bilancio.
1-undecies. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale
sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonché dalla revisione generale
delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno
luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali,
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, a partire
dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo
di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'articolo
2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro
delle finanze di revisione generale di cui al comma I del presente articolo.
2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione
e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto
del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata
in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione
prevista nel comma 1, primo e secondo periodo.
3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge
30 dicembre1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre
1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n.
363;degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile1992, n.
269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli
uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta
sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento
di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve
essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali
risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali
a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario
di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze
20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.
4. (soppresso).
5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi
dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni,
la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è
costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata
mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle
previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il
fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504.
Art. 3
Determinazione dei termini per le formalità del c.d. Condono.
Testo: in vigore dal 25/03/1993
1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32,
comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e
9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini
previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di
sanzioni.
2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del
presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti
previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6,
primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della
citata legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro
la predetta data del 20 giugno 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate,
a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere
dal 1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano
ad applicarsi fino al 31marzo 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3;
39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991.
Il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'articolo
34, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 è fissato
al 30 giugno 1993.
3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992
le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai
versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni,
il versamento di tali importi entro la data del 20 giugno 1993,maggiorato, a
titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere
dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni
caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.
4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e quelle
ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del 1991,
possono essere presentate fino al 20 giugno 1993; in tal caso le somme da versare
devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino
alla stessa data del 20 giugno 1993 può altresì essere presentata
l'istanza prevista dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del
1991.
5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della
citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate anche oltre i termini
prescritti dalla predetta legge e fino al 20 giugno 1993; in tal caso il pagamento
è effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite negli
articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro
delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del
9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi,
dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 fino
alla data di effettuazione del versamento.
6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43,
comma 1, primo e secondo periodo della citata legge n. 413 del 1991, sono differiti
al 20giugno 1993. Entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato
il versamento ivi previsto.
7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma
2, della citata legge n. 413 del 1991, può essere presentata fino al
20 giugno 1993;se la dichiarazione è presentata oltre il 1 giugno 1992
il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione
e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva
dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate,
a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere
dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.
8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 413 del
1991, le parole:"30 settembre 1992" sono sostituite dalle parole:
"30 novembre 1992".
9. (soppresso).
10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma,
e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 20, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, risultanti dalle
modificazioni apportate con l'articolo 14della legge 29 dicembre 1990, n. 408,
si applicano con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato articolo
14, per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta
successivo a quelli peri quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni
previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991, anche se sono stati
notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero anche se sono stati
notificati verbali di constatazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono
essere presentate entro il 20 giugno 1993. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
10-bis. In relazione alle astensioni dal lavoro dei lavoratori bancari ed esattoriali
verificatesi nel giorno 2 del mese di dicembre 1986, si considerano tempestivi
i versamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo1977, n. 97, e successive
modificazioni, comunque effettuati entro il giorno 3del medesimo mese di dicembre.
Art. 3 - bis
Controversie in materia di INVIM.
Testo: in vigore dal 25/03/1993
1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sull'incremento
di valore degli immobili (INVIM), di cui all'articolo 3del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'articolo
26 del decreto-legge 28febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre1991,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre1991, n. 363,
e successive modificazioni, sono definite, su istanza irrevocabile del contribuente
ed avente effetto estintivo della controversia anche nei confronti di eventuali
coobbligati, mediante il pagamento della metà dell'imposta conseguente
all'accertamento per omessa presentazionedella dichiarazione ovvero della metà
della maggiore imposta conseguente all'accertamento in rettifica e con abbandono
delle sanzioni. Le imposte già corrisposte a seguito dell'accertamento
sono computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche per gli accertamenti per i quali
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
non siano ancora decorsi i termini per l'impugnativa. L'istanza, in carta semplice,
deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata all'ufficio del
registro competente e all'organo giurisdizionale adito entro il 20 giugno 1993;
il termine per l'impugnativa dell'atto di accertamento di cui al precedente
periodo è differito fino al 20 giugno 1993. A seguito dell'istanza l'ufficio
provvede alla liquidazione delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte
entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.
2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per l'applicazione
dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma
1, si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente
dichiarazione aumentato della metà del maggiore valore accertato ovvero,
in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà
del valore finale accertato.
3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo
non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed
interessi già corrisposti, per la vertenza che si intende definire, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 3 - ter
Dichiarazione integrativa ai fini IVA.
Testo: in vigore dal 25/03/1993
1. La dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto di cui agli articoli 49, 50 e 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
e successive modificazioni, è da considerare valida anche se non sottoscritta
nel quadro D del relativo modello, purché sottoscritta in calce.
Art. 3 - quater
Controversie pendenti.
Testo: in vigore dal 25/03/1993
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della
legge 30dicembre 1991, n. 413, si considerano pendenti anche le controversie
di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, se alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto non è stata notificata ordinanza
di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso, oppure se alla
stessa data il ricorso di cui al citato articolo 17non è stato ancora
rigettato quale improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva.
Art. 3 - quinquies
Controversie pendenti in materia di imposte dirette.
Testo: in vigore dal 25/03/1993
1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della
riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, possono essere definite mediante la presentazione all'ufficio
competente di apposita istanza entro il 20 giugno 1993. Si applica l'articolo
24 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.
Art. 3 - sexies
Modifica all'art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
Testo: in vigore dal 25/03/1993
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:" Entro il
30 giugno 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, possono essere istituite
sezioni decentrate delle commissioni tributarie provinciali in città
che, pur non essendo capoluogo di provincia,sono già sedi di commissione
tributaria e sedi di tribunale e presentano una grande rilevanza ai fini del
carico di lavoro in campo fiscale; con analogo decreto possono essere istituite
sezioni decentrate delle commissioni tributarie regionali in città che,
pur non essendo capoluogo di regione, sono già sedi di corte di appello
e presentano particolare rilevanza in campo fiscale.
Art. 4
Modifiche alla legge 413 del 1991, ritenuta sugli interessi da conti correnti
interbancari, varie.
Testo: in vigore dal 04/02/1999
1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo
le parole: ", e successive modificazioni." il seguente periodo: "Nei
confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di
servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione
dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di
lire relativamente a tutte le attività esercitate.";
b) nell'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"La
rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati
dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";
b-bis) nell'articolo 29, comma 1, le parole: "10 settembre 1992" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1993"; e le parole: "di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985" sono sostituite dalle seguenti:"del
31 dicembre 1991";
c) nell'articolo 34:
1) al comma 1, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4," sono sostituite
dalle parole: "anteriormente al 1 ottobre 1991";
2) il comma 4 è soppresso;
d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: "anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge" sino alle parole: "e successive
modificazioni", sono sostituite dalle parole: "fino al 30 settembre
1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché
per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,notificati
fino al 20 giugno 1993,";
e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle
imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo5
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, nonché per i coniugi che gestiscono l'azienda
in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel
comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione
agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire
100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili
al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato
quello di ammontare maggiore.";
f) nell'articolo 44:
1) al comma 1, dopo le parole: "60 per cento dell'imposta o della maggiore
imposta accertata" sono inserite le parole: "dall'ufficio o enunciata
in decreto di citazione a giudizio penale" e le parole: "ai sensi
dell'articolo54" sono sostituite dalle parole: "ai sensi degli articoli
54 e 55";
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
" 6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi
compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà
essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno1993.
Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.";
3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;
g) nell'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al
comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre1972, n. 633, e successive modificazioni.";
h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;
i) nell'articolo 53:
1) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Da tale
data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento,
sia della base imponibile che del tributo."; 2) il comma 10 è sostituito
dal seguente: " 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6,
7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora."; 3) dopo il comma 12,
sono inseriti i seguenti:
"12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al
comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, ed all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
12-ter. I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento
di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno1993.";
l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: "30 aprile 1992" sono sostituite
dalle parole: "31 marzo 1993";
m) nell'articolo 57:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "termini di prescrizione
e di decadenza riguardanti" sono inserite le parole: "l'accertamento
e";
2) al comma 3, le parole: "di cui agli articoli da 44 a 48" sono sostituite
dalle parole: "di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48";
3) al comma 4, le parole: "1 settembre 1991" sono sostituite dalle
parole: "30 novembre 1991";
n) nell'articolo 59:
1) al comma 1, le parole: "articoli 34 e 44" sono sostituite dalle
parole: "articoli 34, 36 e 44";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi
dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma
1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.";
o) nell'articolo 63, comma 9, le parole: "1 settembre 1991" sono sostituite
dalle parole: "30 novembre 1991".
2. (soppresso).
3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30
dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato,può
essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve
può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica
soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello
chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili
di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e9, della predetta legge dovranno essere
effettuate nell'esercizio chiuso al 31dicembre 1991 o in quello chiuso al 31
dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.
4. L'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si interpreta nel senso
che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione
di enti pubblici in società per azioni e quelle con esse connesse, incluse
le operazioni di determinazione, sia invia provvisoria sia in via definitiva,
del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione
del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in
seguito alle predette operazioni, dalle società derivate dalla trasformazione;
detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di
esse, di fusione e di scissione effettuate dalle società derivanti dalle
trasformazioni,fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque
non oltre tre anni dalla trasformazione, si applicano le disposizioni dell'articolo
7della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.
6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29
dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con
esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione
e di consumo e di tributi locali.".
7. (Abrogato).
8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facoltà
di non svolgere le attività previste dall'articolo 78, comma 13, della
legge 30 dicembre1991, n. 413, qualora ne abbiano data comunicazione ai propri
dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo stesso anno sono esonerati
dagli obblighi connessi alle predette attività, ma resta fermo quello
di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta di
acconto con le modalità previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni
dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale. Nessun compenso è
dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.
8-bis. (Abrogato)
9. (Abrogato)
9-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
4settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma
2, le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti:"entro
il 31 marzo"; e le parole: "entro il 15 aprile" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 aprile"; b) al comma 5, le parole: "Entro
il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 20 giugno".
Art. 5
Dichiarazioni integrative.
Testo: in vigore dal 30/08/1993
1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bisdel
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,notificati
dopo il 30 settembre 1991 e sino al 20 giugno 1993, il contribuente può
presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi eai fini
dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38
e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come
modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate
ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza
al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo
37, comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991.
Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3
e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991.
2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della
citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali
ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti
si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge
quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi
propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o
premi.
2-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17marzo 1993,
n. 63, il versamento dei contributi o premi relativi ai rapporti intercorsi
tra le stesse parti dalla data di entrata in vigore della legge 19 dicembre
1984, n. 863 sino al 31 dicembre 1990 non determina la nullità dei contratti
previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 863 del 1984, con conservazione
delle agevolazioni previste dal comma 6 dello stesso articolo 3. Il versamento
dei contributi o premi dovrà essere effettuato nel termine e con le modalità
previste dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1993.
3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della
citata legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari alla
metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta
legge n. 413del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.
4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti
dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge
n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,e successive
modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici
provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella
determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto
del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché della determinazione e nel versamento
dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione
prevista nel predetto articolo 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali
determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali
a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze
20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990,
si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data
da cui ha effetto l'opzione.
5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui
al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
6. Dopo l'articolo 62 della citata legge n. 413 del 1991,
è inserito il seguente:
"Art. 62-bis .
1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente
della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non
si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile1992
hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in
due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992,ovvero
vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle
ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al
30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente
a questa data.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state
iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono
dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992,
a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano
state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni
di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla
predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è
stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato,anteriormente alla data
del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono
tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle
annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute
per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché
gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati
non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente
prima del 29aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella
di pagamento o ingiunzione.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo
sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento
se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione,non ancora pagate
alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da
morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima;
il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente,
se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito
tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data
del 24 gennaio 1993,all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi
iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono
essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione
è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se
la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il
31marzo 1993.".
6-bis. All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, le parole
da: "con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti
trovati nel deposito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"con una sanzione amministrativa da 2 a 10milioni di lire stabilita dal
direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'articolo
27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, salvo che il fatto costituisca
reato".
Art. 6
Elenchi cessioni intracomunitarie.
(N.D.R.: Per la proroga dei termini di presentazione degli elenchi riepilogativi
vedi art. 1, comma 3, DPC 24 luglio 2001).
Testo: in vigore dal 11/02/1999
1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta
sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni
di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei
soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità
economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti
a registrazione presso tali soggetti.
2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di
cui agli articoli21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio
del7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo
23che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle
richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica(ISTAT), il numero
individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per
ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli
acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero
di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi
e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.
3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi
ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro
delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto ministeriale
sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche
tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei
dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi
di centri di elaborazione dati,dotati di supporti magnetici, in luogo degli
elenchi possono presentare,secondo modalità e termini stabiliti dal predetto
decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere
indicati negli elenchi. I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi
su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli
elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale
e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze,con proprio decreto,
potrà emanare le istruzioni applicative.
4. (soppresso)
Art. 7
Autorizzazione spese per sistemi informatici.
Testo: soppresso dal 25/03/1993
1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione
dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta
previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600,
e 26 ottobre 1972, n. 633, e dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti
dagli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni,
nonché di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze
del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, è autorizzata
per l'anno1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per:
a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie; i servizi di aggiornamento
e di informazione agli uffici;
b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;
c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei
centri di assistenza fiscale;
d) la semplificazione delle procedure e la connessa tempestiva informazione
dei contribuenti, nonché per provvedere sia alle spese occorrenti per
l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento ai contribuenti, sia
alle attività di assistenza in favore degli stessi per il calcolo dell'imposta
straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni,dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e il relativo
pagamento, nonché alle attività connesse con il controllo e l'accertamento
di tale imposta;
e) l'informatizzazione degli uffici centrali; l'Amministrazione finanziaria
è autorizzata a procedere per l'affidamento di appalti e concessioni
per l'acquisizione dei singoli servizi occorrenti alla predisposizione dei sistemi
informatici, previo esperimento di confronti concorrenziali fra soggetti in
possesso dei necessari requisiti per ciascuna categoria di servizio.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
lire 100 miliardi, si provvede a carico dei capitoli 6041 e 6050 dello stato
di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, rispettivamente per
lire 90 miliardi e per lire 10 miliardi. Le somme eventualmente non impegnate
nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.
3. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo
26 della legge 11marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi
per l'anno 1992;tale fondo dovrà essere prioritariamente destinato ad
interventi volti a favorire, attraverso la rete telematica dei comuni, l'interscambio
di dati tra le anagrafi comunali della popolazione e gli archivi delle licenze
di esercizio commerciale da un lato e gli enti che esercitano attività
di prelievo contributivo e fiscale dall'altro. Al relativo onere si provvede
a carico del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1992.
Art. 8
Credito d'imposta per imprese che gestiscono impianti di distribuzione carburanti
ed altre disposizioni.
Testo: in vigore dal 25/03/1993
1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione
della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire
50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di
tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese
che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del
pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.
2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro
di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante
erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze,
4 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 1992,
e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993.
Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore
ai 10 milioni di litri.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire
dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo
d'imposta nel corso del quale il credito è stato concesso. L'eccedenza
del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 non assorbita in sede
di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata,
oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo,
anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare
successivamente al 1 luglio 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei
redditi del credito di imposta utilizzato" nonché per i relativi
controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti
contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992.L'eccedenza del
credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita peri versamenti da
effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui
versamenti da effettuare nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il periodo
d'imposta 1994.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti,
pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993,
si provvede a carico del capitolo 6939 dello stato di previsione del Ministero
delle finanze per l'anno 1992 e del corrispondente capitolo3531 del medesimo
stato di previsione per l'anno 1993.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovraimposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non
superiore all'1 per cento in volume, nonché un tenore di idrocarburi
aromatici non superiore al 35 per cento in peso, e agli oli da gas per uso combustibile
con tenore di zolfo non superiore allo0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo
complessivo, rispettivamente,di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21
al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta
non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata
al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare
per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo
corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso,
con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione
comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività
mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari
della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività
sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività
mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 luglio 1991,
del 20 dicembre 1991 e del 25marzo 1992, pubblicate, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 238del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio 1992 e n.
117 del 21 maggio 1992,ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, con piani
di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta,per
i periodi d'imposta 1992-1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta
locale sui redditi,sugli utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attività
sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione
delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni
di cui al presente comma e ai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti
concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.
6-bis. In alternativa al beneficio di cui al comma 6 e per
il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità
di cui al medesimo comma, possono optare per un credito d'imposta nella misura
del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti i criteri e
le modalità di attuazione della concessione del credito d'imposta. In
caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti
attuativi, il beneficio è revocato.
6-ter. Le esenzioni e il credito d'imposta di cui ai commi
6 e 6-bis devono essere rappresentati nel bilancio dello Stato mediante corrispondente
stanziamento di importo non superiore a 80 miliardi di lire per ciascuno degli
esercizi 1993, 1994 e 1995, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro le
disponibilità del predetto capitolo sono trasferite allo stato di previsione
dell'entrata, a compensazione delle minori entrate che si verificano in conseguenza
dell'applicazione dei commi 6 e 6-bis.
6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6
e 6-bis, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
Art. 9
Termini presentazione dichiarazioni redditi. Pagamento imposte redditi mediante
delega da parte dei soggetti non residenti. Ritenute su interesse da depositi
vincolati. Modalità procacciamento stampati dichiarazioni dei redditi.
Adeguamento contributo diretto lavorativo fine IVA.
Testo: in vigore dal 01/01/1994
1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo
6 devono presentare la dichiarazione tra il 1 maggio e il 10giugno di ciascun
anno per i redditi dell'anno solare precedente.";
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono
presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.".
2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per
i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, numeri 3) e 6), ed almeno
dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);".
3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive
e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato,
in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale,possono provvedere
presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico
in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle
aziende di credito nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio1924, n. 827, e successive modificazioni.
4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda
di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante,
il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio
fiscale in Italia, nonché la causale del versamento e l'anno di riferimento.
5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile
di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di
credito nazionale il termine previsto dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
6. Agli effetti della tempestività del versamento da
parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico.
7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed
altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi
raccolti dalle aziende di credito e vincolati per un periodo fino a dodici mesi
continua ad applicarsi nella misura del 30 percento e il versamento di acconto
di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, resta determinato al 50 per
cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.
8. Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"Gli stampati possono essere acquistati presso gli uffici e le rivendite
indicate con decreto del Ministro delle finanze, il quale ne stabilisce il prezzo
di vendita; per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire
che la distribuzione sia fatta direttamente e gratuitamente dagli uffici dell'Amministrazione
finanziaria. Ai contribuenti che hanno acquistato gli stampati per la redazione
delle dichiarazioni è concesso un credito di imposta nelle misure stabilite
dal predetto decreto per un ammontare non superiore al prezzo di vendita degli
stampati, da utilizzare nella liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della
dichiarazione stessa.". Alla copertura del minor gettito derivante dalla
concessione del predetto credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi annui
a decorrere dal 1993, si provvede riducendo di pari importo il capitolo 5034
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
9. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi
ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi
o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati
per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge27 aprile 1989,
n. 154, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge30 dicembre 1991,
n. 413, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dall'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 413 del1991, e all'articolo
48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo articolo 4, comma 3, della
predetta legge, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo
dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi
non registrati, ivi previsto.
10. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni
concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il
Club alpino italiano (CAI).10-bis. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilità di regolarizzare
la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della
pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento
nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal
1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento.10-ter. All'articolo
18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) ai funzionari
ed agli agenti dell'ente pubblico concessionario del servizio di accertamento
e riscossione a norma dell'articolo 17, nonché ai loro incaricati muniti
di apposito mandato.".
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera
b), valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro. 11-bis. La disposizione di cui all'articolo
4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile,per I parte
in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale
mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione
monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale
di riserve iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre
1990, n. 408, e dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Art. 10
Estinzione crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato.
Testo: in vigore dal 24/05/1994
1. Le richieste presentate con le modalità indicate
nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti
dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali
dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro
il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi,non risulta
inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta,
mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo
da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto
dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro,
è effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati
fino al 31 dicembre1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.
2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1,
il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi
libera circolazione con godimento 1 gennaio 1993 ad un tasso di interesse non
inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori
di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche
sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro il 1 marzo 1993,ed a versare all'entrata del
bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della
relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1993. Con lo stesso decreto sono determinate
le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente
comma.
2-bis. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire
e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del
comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi
1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre
1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di
lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi
relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993;
per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è
fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal primo
gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti è effettuata sulla base delle
richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle
imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati.
Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione
dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi;
il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione
con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti,
si applicano le disposizioni dell'articolo 43del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da
emanarsi entro il 10 ottobre 1993,saranno determinate le caratteristiche e le
modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure
di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui
viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi,
i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 4.792,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi
a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il1993,
a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento
"Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria)ed eliminazione
della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari";quanto a lire 256
miliardi per il 1993 e a lire 512 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno
finanziario1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro; quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e a lire 73miliardi
per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate
rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli
di Stato di cui al comma 2.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
Dichiarazioni e rimborsi per i soggetti che effettuano operazioni interbancarie.
Testo: in vigore dal 24/05/1994
1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni
da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore
al 10 percento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni
e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta
sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100
milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi.
La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate
in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllate
agli enti e società controllanti che si sono avvalsi per l'anno 1992
delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si applicano
all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché
all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni
dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate
nel comma 1 del predetto articolo 10, relativi ai periodi di imposta chiusi
entro il 31 dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata
entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate
entro il 30 giugno 1993; gli interessi,relativi a ciascun credito, devono essere
computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal
1 gennaio 1994;l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare
lire 7.500miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993;
il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità
e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993.
2-bis. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire
e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del
comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi
1 e 2dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni
dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1gennaio 1987 e il
31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio
dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e peri quali l'importo del credito comprensivo
degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta,
di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun
credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi
al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel3,5 per
cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio1994. L'estinzione
di tali crediti di imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle
quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno
1991, presentate entro l'11 agosto 1993direttamente agli ispettorati compartimentali
delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati.
Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione
dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi
interessi; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione
finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto
e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene
pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il residuo ammontare
viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione completate entro il
30 novembre1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le
disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse,
nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei
crediti di imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo
disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli
spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto
tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo
complessivo dei crediti di imposta comprensivo degli interessi. In caso di non
integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta
all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2-bis dell'articolo
10.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere
dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993e lire 855 miliardi
per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 120 miliardi
per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate
rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli
di Stato di cui al comma 2.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12
Riscossione di redditi non erariali mediante concessionario nonché pagamento
spontaneo crediti erariali.
Testo: in vigore dal 01/01/1997
1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo
o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della
riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella
di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata,
di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi
indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti
la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione
coattiva.
2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo
di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo,
la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo
25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,anche
il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione
dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
12 luglio 1991, n. 202.
3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio
di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché
nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validità
degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,e 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,decorrono dal
1 novembre 1992.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La dilazione è usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto
di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del
termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione
si riferisce.";
b) all'articolo 78, le parole: "il concessionario deve dimostrare"
sono sostituite dalle seguenti: "il concessionario, anche nei casi in cui
si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve
dimostrare".
5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-ter
del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione
dei tributi nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992,
non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste
dal capo I del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 31 ottobre
1993,alla competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna
concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di lire novemilioni
per ciascun anno di gestione o frazione di esso.
5-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore
della legge 8 agosto 1995, n. 349, aventi per oggetto le sanzioni e le pene
pecuniarie di cui al comma 5 possono essere definite, entro il 31 ottobre 1993,
mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie
irrogate,fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni
sono state accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a lire
dodicimilioni.
5-ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano
ad applicarsi,per il periodo compreso tra il 1 maggio 1990 ed il 31 dicembre
1992, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge
27 aprile1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, sempreché le relative regolarizzazioni siano effettuate entro
il 31ottobre 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni
di ritardo,l'interesse del 20 per cento annuo. 5-quater. Dalla data di entrata
in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 349 e fino al 31 ottobre 1993 non si
fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni
e - pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter. Le definizioni
e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono
dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi
già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995
n. 349. 5-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalità
di applicazione del presente articolo.
Art. 13
Compenso concessionari riscossione.
Testo: in vigore dal 24/01/1993
1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in
modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario
sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi digestione
a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari
similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo
del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione
ai sensi degli articoli 122e 123, ove tale personale ecceda le necessità
operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con
riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse
e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità
e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come
segue:
a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti
gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse,
con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti
gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse,
con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto
dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;
c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per
la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso
di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale
delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni
fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme
di riscossione;
d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito,differenziato per
ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare
delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora
spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare
le remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente
comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello
risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.";
b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Sono
a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da
erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio,giugno,
settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi
dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero
tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti
diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate.";
c) al comma 8, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "e degli interessi";
le parole: "tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operaie impiegati verificatesi
nel biennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto
anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo".
2. La misura minima del compenso di cui all'articolo 61, comma
3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è fissata,
per i ruoli emessi entro il 31 dicembre 1992, in lire 5.000, valevole per tutte
le concessioni.
3. Per l'anno 1993, la rideterminazione dei compensi deve
essere contenuta nei limiti della dotazione del pertinente capitolo 3458 dello
stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.
Art. 14
Compenso concessionari riscossione. Norma transitoria.
Testo: in vigore dal 24/01/1993
1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo
61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43,come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto.
2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio
di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente
alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti
delle residue disponibilità di bilancio esistenti al31 dicembre 1992
sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per
l'anno 1992, il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo
13, comma 1, del presente decreto; tale compenso è da calcolarsi in relazione
all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi
dimora percepiti nell'anno 1992, e non può, in ogni caso, essere di importo
superiore alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio1992
e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi
spese e degli interessi di mora percepiti nello stesso esercizio.
3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi entro il 31 marzo 1993, verranno determinati l'importo per
abitante spettante a ciascuna concessione, nonché le modalità
ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi,della
domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.
4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito con
decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 1993.
5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4
e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle
finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui
versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora
non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario
o il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo
73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.
6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di
dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei
commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi
del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo
6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme
appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
per le concessioni operanti nella regione siciliana.
Art. 14 - bis
Versamento dei concessionari del servizio di riscossione.
Testo: in vigore dal 25/03/1993
1. Il versamento da parte dei concessionari del servizio di
riscossione dei tributi delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non
riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bise
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, nonché nei ruoli suppletivi e relativi ruoli
speciali, deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza,
nei seguenti termini: a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza,
i tre decimi dell'importo di ciascuna rata; b) entro il quattordicesimo giorno
del terzo mese successivo alla scadenza, ulteriori tre decimi dell'importo di
ciascuna rata; c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo
alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dell'importo di ciascuna
rata.
2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 15
Formalità volture catastali ed ipotecarie beni Ente "Ferrovie dello
Stato".
Testo: in vigore dal 25/03/1993
1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in
favore delle Ferrovie dello Stato SpA, disposto dagli articoli 1 e 15 della
legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie
dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti
di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura
sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene
e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente "Ferrovie
dello Stato" e dalle Ferrovie dello Stato SpA. Le schede suddette devono
altresì contenere:l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore
delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione
dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31dicembre 1985, fatte salve
le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella
zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione,
da parte dei direttori compartimentali delle Ferrovie dello Stato SpA territorialmente
competenti,che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
2. Le Ferrovie dello Stato SpA contestualmente alla presentazione
delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie
di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione
al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo
nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione
sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita
con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei
trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce
titolo per la trascrizione e voltura.
3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1
e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano
formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente
"Ferrovie dello Stato" e delle Ferrovie dello Stato SpA non ancora
perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero
delle finanze e le Ferrovie dello Stato SpA sono tenuti a comunicarsi reciprocamente
l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie
sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato
dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.
3-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni,dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992,pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 20, del 28 agosto 1992, e in deroga alle medesime,
continua ad applicarsi alle Ferrovie dello Stato SpA quanto disposto dall'articolo
24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, per le controversie pendenti
e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Art. 16
Entrata in vigore.
Testo: in vigore dal 24/01/1993
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
by Guida Ici Dossier.net
|