A chi notificare l'avviso ?

Aperto da icilandia, 27 Agosto 2002, ore 20:16:00

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icilandia

Due quesiti, penso particolarmente "sentiti"...

1. Qualora il comune riscontri una maggiore imposta dovuta da parte di un contribuente deceduto, in presenza di TRE distinti eredi, tutti soggetti passivi ai fini I.C.I., l'avviso (di accertamento) va intestato e notificato ad ogni singolo erede o, discrezionalmente, ad uno di essi ?

2. Qualora il comune debba riscuotere coattivamente un importo dovuto da un contribuente deceduto (prima di emettere il ruolo), può intestare la cartella ad uno degli eredi nel luogo di sua residenza (quella dell'erede) ? E' corretto intestarlo ancora al contribuente deceduto ?

Grazie

                                                                                                                                           

Fausto (redazione D.N.)

CitazioneDue quesiti, penso particolarmente "sentiti"...

1. Qualora il comune riscontri una maggiore imposta dovuta da parte di un contribuente deceduto, in presenza di TRE distinti eredi, tutti soggetti passivi ai fini I.C.I., l'avviso (di accertamento) va intestato e notificato ad ogni singolo erede o, discrezionalmente, ad uno di essi ?

2. Qualora il comune debba riscuotere coattivamente un importo dovuto da un contribuente deceduto (prima di emettere il ruolo), può intestare la cartella ad uno degli eredi nel luogo di sua residenza (quella dell'erede) ? E' corretto intestarlo ancora al contribuente deceduto ?

Grazie


Per esplicita previsione dell'art. 11 del Dlgs 504/92 gli atti impositivi (avvisi di liquidazione o di accertamento Ici) devono essere notificati al "contribuente". Pertanto, in linea di principio, l'intestazione degli atti non può mutare nel caso in cui il contribuente non sia più in vita al momento della loro notificazione (in senso conforme, Corte di cassazione, sezione I civile, sentenze 5691 del 19 ottobre 1988 e 12210 del 25 novembre 1995; sezione tributaria, sentenza 3865 del 16 marzo 2001).
Nel caso in esame, gli atti impositivi vanno intestati al contribuente (e, preferibilmente, anche agli eredi collettivamente e impersonalmente), ma diretti o indirizzati agli eredi, i quali sono tenuti al pagamento del tributo comunale ciascuno per la propria quota di spettanza, in quanto ai fini dell'Ici non esiste rapporto di solidarietà tra contribuenti condebitori. Ovviamente, a chi ha rinunciato all'eredità non va notificato alcun atto (in senso conforme, risoluzione ministeriale 5 novembre 1980, protocollo 7/3801; Commissione tributaria centrale, sezione I, decisione 3438 del 2 maggio 1991).
Infine, qualora il Comune impositore debba riscuotere coattivamente l'Ici non pagata da un contribuente deceduto, l'iscrizione a ruolo del tributo deve essere necessariamente preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento che costituisce una fase ineliminabile e insostituibile ai fini di un valido esercizio del potere d'imposizione (si veda, da ultimo, Commissione tributaria regionale della Basilicata, sentenza n. 112 del 29 dicembre 2000). In tal caso, la cartella esattoriale deve essere notificata a tutti gli eredi e non ad uno soltanto, per i motivi sopra specificati.
Fausto C. (redazione Dossier.Net)                                                                                                                                            



[!--EDIT|Fausto (redazione D.N.)|29 Aug 2002, 06:48 PM--]

Paolo

Citazione
CitazioneDue quesiti, penso particolarmente "sentiti"...

1. Qualora il comune riscontri una maggiore imposta dovuta da parte di un contribuente deceduto, in presenza di TRE distinti eredi, tutti soggetti passivi ai fini I.C.I., l'avviso (di accertamento) va intestato e notificato ad ogni singolo erede o, discrezionalmente, ad uno di essi ?

2. Qualora il comune debba riscuotere coattivamente un importo dovuto da un contribuente deceduto (prima di emettere il ruolo), può intestare la cartella ad uno degli eredi nel luogo di sua residenza (quella dell'erede) ? E' corretto intestarlo ancora al contribuente deceduto ?

Grazie


Per esplicita previsione dell'art. 11 del Dlgs 504/92 gli atti impositivi (avvisi di liquidazione o di accertamento Ici) devono essere notificati al "contribuente". Pertanto, in linea di principio, l'intestazione degli atti non può mutare nel caso in cui il contribuente non sia più in vita al momento della loro notificazione (in senso conforme, Corte di cassazione, sezione I civile, sentenze 5691 del 19 ottobre 1988 e 12210 del 25 novembre 1995; sezione tributaria, sentenza 3865 del 16 marzo 2001).
Nel caso in esame, gli atti impositivi vanno intestati al contribuente (e, preferibilmente, anche agli eredi collettivamente e impersonalmente), ma diretti o indirizzati agli eredi, i quali sono tenuti al pagamento del tributo comunale ciascuno per la propria quota di spettanza, in quanto ai fini dell'Ici non esiste rapporto di solidarietà tra contribuenti condebitori. Ovviamente, a chi ha rinunciato all'eredità non va notificato alcun atto (in senso conforme, risoluzione ministeriale 5 novembre 1980, protocollo 7/3801; Commissione tributaria centrale, sezione I, decisione 3438 del 2 maggio 1991).
Infine, qualora il Comune impositore debba riscuotere coattivamente l'Ici non pagata da un contribuente deceduto, l'iscrizione a ruolo del tributo deve essere necessariamente preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento che costituisce una fase ineliminabile e insostituibile ai fini di un valido esercizio del potere d'imposizione (si veda, da ultimo, Commissione tributaria regionale della Basilicata, sentenza n. 112 del 29 dicembre 2000). In tal caso, la cartella esattoriale deve essere notificata a tutti gli eredi e non ad uno soltanto, per i motivi sopra specificati.
Fausto C. (redazione Dossier.Net)
Chiedo una precisazione:
Devo inviare a ciascun erede l'atto intestato al defunto con l'importo pieneo dell'atto, o ad ognuno la quota spettante, se si come calcolo gli interessi sul totale dell'imposta evasa o su ciascuna quota degli eredi?


Grazie                                                                                                                                                    

Fausto (redazione D.N.)

Citazione
Citazione
Per esplicita previsione dell'art. 11 del Dlgs 504/92 gli atti impositivi (avvisi di liquidazione o di accertamento Ici) devono essere notificati al "contribuente". Pertanto, in linea di principio, l'intestazione degli atti non può mutare nel caso in cui il contribuente non sia più in vita al momento della loro notificazione (in senso conforme, Corte di cassazione, sezione I civile, sentenze 5691 del 19 ottobre 1988 e 12210 del 25 novembre 1995; sezione tributaria, sentenza 3865 del 16 marzo 2001).
Nel caso in esame, gli atti impositivi vanno intestati al contribuente (e, preferibilmente, anche agli eredi collettivamente e impersonalmente), ma diretti o indirizzati agli eredi, i quali sono tenuti al pagamento del tributo comunale ciascuno per la propria quota di spettanza, in quanto ai fini dell'Ici non esiste rapporto di solidarietà tra contribuenti condebitori. Ovviamente, a chi ha rinunciato all'eredità non va notificato alcun atto (in senso conforme, risoluzione ministeriale 5 novembre 1980, protocollo 7/3801; Commissione tributaria centrale, sezione I, decisione 3438 del 2 maggio 1991).
Infine, qualora il Comune impositore debba riscuotere coattivamente l'Ici non pagata da un contribuente deceduto, l'iscrizione a ruolo del tributo deve essere necessariamente preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento che costituisce una fase ineliminabile e insostituibile ai fini di un valido esercizio del potere d'imposizione (si veda, da ultimo, Commissione tributaria regionale della Basilicata, sentenza n. 112 del 29 dicembre 2000). In tal caso, la cartella esattoriale deve essere notificata a tutti gli eredi e non ad uno soltanto, per i motivi sopra specificati.
Fausto C. (redazione Dossier.Net)

Chiedo una precisazione:
Devo inviare a ciascun erede l'atto intestato al defunto con l'importo pieneo dell'atto, o ad ognuno la quota spettante, se si come calcolo gli interessi sul totale dell'imposta evasa o su ciascuna quota degli eredi?

Grazie


La successione ereditaria - come già detto nella precedente risposta - determina il subentro da parte degli eredi anche nella posizione fiscale del de cuius in proporzione della loro quota ereditaria, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto (artt. 752 e 754 del   Codice civile).
Pertanto, il Comune deve notificare agli eredi avvisi di pagamento della maggiore imposta (dovuta dal contribuente defunto) in base alle loro quote di spettanza. L'imposta va aumentata degli interessi moratori previsti nella misura del 7% per ogni semestre compiuto fino al 30 giugno 1998 e del 2,5% (sempre per ogni semestre compiuto) a decorrere dal 1° luglio 1998 (art. 17 della legge 146/98).
Fausto C. (redazione Dossier.Net)