Ministero delle Finanze
Decreto del 12/03/1974 n. 2228
Titolo del provvedimento:
Attribuzione del numero di codice fiscale e cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 15/03/1974)
art. 1
Uffici abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale.
Testo: in vigore dal 30/03/1974
Sono abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale presentate direttamente od a mezzo del servizio postale gli uffici distrettuali delle Imposte dirette indicati nella tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.
Gli uffici del registro indicati nella stessa tabella C del predetto decreto sono abilitati a ricevere soltanto le domande presentate ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Gli uffici di cui ai precedenti commi devono trasmettere al Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria le domande ricevute o gli elementi necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Il Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria e' abilitato a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale ad esso inviate a mezzo del servizio postale.
art. 2
Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale.
Testo: in vigore dal 30/03/1974
Le domande di attribuzione del numero di codice fiscale da presentarsi da
parte delle persone fisiche o trasmesse dai datori di lavoro devono essere
compilate, in carta semplice, secondo lo schema esemplificativo di cui
all'allegato 2. Le domande devono contenere, comunque, tutti i dati indicati
nell'art. 4, primo comma, lettera a) e secondo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Qualora le domande di
attribuzione del numero di codice fiscale siano inviate a mezzo posta, la
spedizione deve eseguirsi in plico raccomandato con ricevuta di ritorno.
La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentarsi da
parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere redatta, in
carta semplice, in duplice esemplare in conformita' al modello di cui
all'allegato 1. Nella domanda presentata da soggetti risultanti dalla
fusione di due o piu' soggetti preesistenti deve essere indicato il numero
di codice fiscale di questi ultimi. Il secondo esemplare della domanda deve
essere restituito al richiedente munito della data di ricezione e del numero
di protocollo dell'ufficio. Se la domanda e' stata inviata per posta, il
secondo esemplare e' restituito al richiedente a mezzo di plico raccomandato
con ricevuta di ritorno.
art. 3
Comunicazione del numero di codice fiscale alle persone fisiche.
Testo: in vigore dal 30/03/1974
Il Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria
comunica, con apposito modello a stampa predisposto dall'Amministrazione
finanziaria, il numero di codice fiscale attribuito alle persone fisiche che
ad esso hanno inviato la domanda nonche' alle persone fisiche i cui elementi
di identificazione sono gia' in possesso dell'amministrazione stessa.
La comunicazione e' effettuata mediante consegna del modello all'interessato
a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato, ovvero a mezzo di
personale all'uopo incaricato.
Nel caso in cui gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione
del numero di codice fiscale siano stati comunicati al Centro nazionale di
elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria dalle amministrazioni dello
Stato o da altri enti pubblici, il numero di codice fiscale attribuito puo'
essere comunicato agli interessati mediante consegna del modello a stampa da
parte delle amministrazioni o degli enti medesimi. In ogni caso, il Centro
nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria invia alle
amministrazioni ed enti predetti l'elenco nominativo dei soggetti con la
indicazione, per ciascuno di essi, del numero di codice fiscale attribuito.
Nei confronti delle persone fisiche che hanno presentato la domanda ad un
ufficio distrettuale delle imposte dirette, il numero di codice attribuito
e' dal Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria
portato a conoscenza dell'ufficio medesimo ed e' da questo comunicato
all'interessato con le modalita' di cui al secondo comma ovvero mediante
consegna diretta presso l'ufficio.
Il Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria invia
mensilmente a ciascuno degli uffici distrettuali delle imposte dirette
indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
644, tabella C, un elenco alfabetico dei soggetti con domicilio fiscale
nella circoscrizione, ai quali e' stato attribuito il numero di codice
fiscale. Nell'elenco devono essere indicati, per ciascun soggetto, il numero
di codice fiscale attribuito, nonche' gli elementi di cui al primo e secondo
comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605. Nel caso in cui il numero di codice fiscale sia stato
attribuito in base agli elementi di identificazione gia' in possesso
dell'Amministrazione finanziaria, non verranno indicate l'attivita'
esercitata e l'eventuale ditta. Gli elenchi di cui al precedente comma
saranno inviati a decorrere dal 1 settembre 1974.
art. 4
Comunicazione del numero di codice fiscale ai soggetti diversi dalle
persone fisiche.
Testo: in vigore dal 30/03/1974
Il Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria porta
a conoscenza degli uffici distrettuali delle imposte dirette, nella cui
circoscrizione si trova il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, il numero di codice fiscale ad essi attribuito. Gli uffici
ne danno comunicazione ai soggetti interessati mediante notificazione di
apposito certificato nella forma e con le modalita' previste per la notifica
degli atti di accertamento delle imposte sul reddito. La notificazione puo'
essere anche eseguita presso l'ufficio da un impiegato addetto.
art. 5
Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati identificativi dei
dipendenti e dei pensionati dello Stato e degli enti pubblici.
Testo: in vigore dal 30/03/1974
Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici devono comunicare
al Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria, ai
fini dell'attribuzione del numero di codice fiscale, i dati identificativi
dei soggetti ai quali corrispondono stipendi, salari o pensioni, a norma
dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.
605.
Le comunicazioni devono essere eseguite, all'atto dell'immissione in
servizio, secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato 3. Nel caso
in cui il numero di codice fiscale sia gia' stato attribuito, esso dovra'
essere evidenziato nella comunicazione.
La prima comunicazione, da redigersi secondo lo schema esemplificativo di
cui all'allegato 3, deve essere eseguita entro il 31 marzo 1974 con
riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 1973.
Qualora le comunicazioni di cui sopra siano eseguite per mezzo di supporti
meccanografici, questi devono avere le caratteristiche tecniche di cui
all'allegato 4 e le relative registrazioni devono essere conformi al tipo di
tracciato stabilito nello stesso allegato.
Le comunicazioni indicate nei precedenti commi devono essere sottoscritte,
ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del richiamato decreto del Presidente
della Repubblica n. 605, dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona
che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le
amministrazioni dello Stato la comunicazione e' sottoscritta dalla persona
preposta all'ufficio tenuto alla comunicazione. Per le comunicazioni
eseguite mediante supporti meccanografici le disposizioni predette si
applicano alla lettera di accompagnamento, nella quale deve essere inoltre
specificato il contenuto dei supporti che si trasmettono.
art. 6
Comunicazioni concernenti la estinzione e la fusione di soggetti
diversi dalle persone fisiche.
Testo: in vigore dal 30/03/1974
Le comunicazioni concernenti la estinzione, anche per incorporazione o
fusione, di soggetti diversi dalle persone fisiche previste dall'art. 7,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, devono essere fatte, entro 60 giorni dalla data in cui e' avvenuta
la estinzione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per
domicilio fiscale del soggetto estinto.
Ad eseguire le comunicazioni di cui al precedente comma e' tenuto, il
liquidatore o, in mancanza, l'ultimo rappresentante legale del soggetto
estinto.
Le comunicazioni devono contenere il numero di codice fiscale del soggetto
estinto nonche' tutti gli elementi atti ad identificarlo. Nei casi di
fusione devono essere comunicati anche tutti gli elementi di cui al primo
comma, lettera b), e secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, relativi al soggetto risultante
dalla fusione o al soggetto incorporante, nonche' il numero di codice
fiscale di quest'ultimo.
Nel caso di trasformazione, il rappresentante legale del soggetto deve
comunicare - all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per
domicilio fiscale - entro 60 giorni dalla data da cui la trasformazione
stessa ha effetto, gli elementi indicati nel primo comma, lettera b), e
secondo comma dell'art. 4 del richiamato decreto del Presidente della
Repubblica n. 605. La trasformazione non comporta l'attribuzione di un nuovo
numero di codice fiscale.
art. 7
Comunicazione e cancellazione dei soggetti estinti.
Testo: in vigore dal 30/03/1974
Gli uffici distrettuali delle imposte dirette indicati nella tabella C
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644,
e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto comunicano al Centro nazionale
di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria il decesso dei
contribuenti persone fisiche e la estinzione dei contribuenti diversi dalle
persone fisiche.
Il Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria
provvede alla cancellazione dei soggetti dall'archivio nazionale, non appena
verra' in possesso della notizia della estinzione di tutti i rapporti
tributari con i soggetti medesimi, ed in ogni caso, dopo il 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello del decesso e della estinzione.
|