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I cittadini italiani residenti all'estero possono avvalersi dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75) per effettuare il versamento dell' ICI dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione, nel periodo che va dal 1° al 16 dicembre. In tal caso devono essere corrisposti gli interessi, nella misura del 3% sull'importo che si sarebbe dovuto pagare in acconto entro il 16 giugno.
L'imposta può essere versata in Italia secondo una delle seguenti modalità stabilite nel decreto interministeriale del 12 maggio 1993 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 116 del 20 maggio 1993), e precisamente tramite: ![]() ![]() ![]() Se invece il pagamento dell'imposta viene effettuato all'estero, si può utilizzare uno di questi modi: ![]() ![]() ![]()
Il versamento dell'imposta deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di più comuni, e deve essere disposto in Euro, per un importo pari all'imposta dovuta. Agli effetti della tempestività del versamento dell'imposta da parte del contribuente si ha riguardo alla data di emissione all'estero dei predetti vaglia o di ordine del bonifico bancario. Nel bonifico bancario e nei moduli dei vaglia postali devono essere indicati: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() In caso di pagamento tramite vaglia postale, anche i dati relativi al codice fiscale vanno indicati nello spazio dedicato alla causale di versamento. Se i cittadini italiani residenti all'estero posseggono immobili in Comuni che, in alternativa al versamento tramite concessionario abbiano previsto il versamento sul c/c postale intestato alla tesoreria del Comune e quello diretto presso la tesoreria medesima, devono pagare l' Ici tramite il vaglia internazionale di versamento in c/c intestato alla tesoreria del Comune di ubicazione degli immobili. Sarà cura del Comune informare i contribuenti dell'introduzione di tale norma regolamentare. Entro i sette giorni successivi alla data del bonifico ovvero di emissione del vaglia internazionale, il contribuente deve spedire, tramite raccomandata, al Consorzio Nazionale dei Concessionari del servizio di riscossione, Via B: Croce n. 124 - 00142 Roma, la parte destra, denominata "certificato di accreditamento", del modello approvato con D.M. 12.5.1993, previa sua compilazione secondo le istruzioni e modalità riportate sul retro del modello stesso, ma con le seguenti modifiche o integrazioni: ![]() ![]() ![]() ![]() Se l'importo versato si riferisce ad immobili ubicati sul territorio di più comuni, il contribuente deve compilare, inserire in un'unica busta e spedire al Consorzio tanti modelli quanti sono i comuni di ubicazione degli immobili, limitatamente alla parte denominata "certificato di accreditamento". In tal caso, il totale degli importi versati ai vari comuni deve essere pari all'importo complessivamente pagato. Il versamento dell' Ici non va effettuato quando l'importo relativo non supera 2,07 euro (pari a 4.000 delle vecchie lire). I Comuni possono aumentare tale limite. Il pagamento dell'Ici in Euro Il comma 166 della Finanziaria 2007 ha introdotto un'importante novità che allinea l'Ici all'Irpef quanto a regole di versamento. Per tutti i tributi locali, infatti, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, e per eccesso se superiore. I calcoli dell'Ici dovuta sui singoli beni, invece, dovrebbero essere fatti con arrotondamento al centesimo di euro: per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 28,405 va arrotondato a 28,41) o per difetto se la terza cifra è inferiore a 5 (ad esempio, euro 25,822 va arrotondato a 25,82). L'arrotondamento all'euro sembra riguardare solo l'importo da versare. |