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L'importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1° al 16 dicembre di ciascun anno. A chi paga in ritardo, la sanzione è ridotta al 3% se il versamento viene effettuato entro 30 giorni e al 3,75% se viene fatto entro il termine per la successiva dichiarazione Ici (se dovuta) o entro un anno dalla data dell'infrazione. Sull'imposta non versata sono inoltre dovuti gli interessi dell' 1,5% annui, ragguagliati a giorno, cioè lo 0,0041095% per ogni giornata di ritardo. Va ricordato che l'imposta deve essere versata su apposito bollettino Ici in euro, distintamente per ciascun comune in cui si trovano gli immobili. Il comma 166 della Finanziaria 2007 ha introdotto un'importante novità che allinea l'Ici all'Irpef quanto a regole di versamento. Per tutti i tributi locali, infatti, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, e per eccesso se superiore. I calcoli dell'Ici dovuta sui singoli beni, invece, dovrebbero essere fatti con arrotondamento al centesimo di euro: per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 28,405 va arrotondato a 28,41) o per difetto se la terza cifra è inferiore a 5 (ad esempio, euro 25,822 va arrotondato a 25,82). L'arrotondamento all'euro sembra riguardare solo l'importo da versare.
Per i possessori di immobili che non hanno avuto variazioni nella loro posizione, il saldo dell'imposta è particolarmente semplice. Si tratta solo di riprendere i calcoli fatti a giugno, sottrarre dall'ICI complessivamente dovuta quanto versato con la prima rata, e pagare il resto. In assenza di variazioni, quindi, chi ha pagato il 50% dell'imposta come prima rata, deve versare il restante 50%. Chi invece ha avuto cambiamenti deve ricalcolare l'imposta dovuta per l'intero anno, tenendo conto dei mutamenti e del periodo in cui questi si sono verificati; deve sottrarre quanto già versato con la prima rata di giugno e pagare il resto entro il 16 dicembre.
I casi in cui bisogna ricalcolare l'ICI sono i seguenti: vendita o acquisto (per compravendita o successione) di un immobile;
costituzione o estinzione di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie;
variazione delle quote di possesso;
trasferimento della residenza da una casa ad un'altra;
assegnazione di una casa in cooperativa;
attribuzione di una nuova rendita catastale per cambio di caratteristiche dell'immobile o per modificazioni strutturali (ad esempio: terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato o, al contrario, fabbricato divenuto area edificabile; fabbricato per il quale è stato richiesto il condono edilizio; cambiamenti di categoria o classe);
riconoscimento di un vincolo storico o artistico (legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni);
dichiarazione da parte del Comune dell'inagibilità o inabitabilità dell'immobile di fatto non utilizzato (in questo caso l'imposta è ridotta del 50%);
perdita o acquisto del diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI.
perdita della caratteristica di ruralità dell'immobile.
Il contribuente che viene a trovarsi in uno dei casi sopra descritti dovrà poi presentare il prossimo anno la dichiarazione ICI al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile che ha subito variazione.
In caso di eredità, se la successione si è aperta dopo il 17 giugno, l'erede o gli eredi devono effettuare due versamenti: il primo, ciascuno a proprio nome e per la quota di propria spettanza, per il periodo dell'anno in cui sono divenuti proprietari;
il secondo per i mesi nei quali il contribuente deceduto era ancora in vita.
L'articolo 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per le succesioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, e cioè dal 25 ottobre 2001, stabilisce che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Ici gli eredi ed i legatari per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Infatti, gli Uffici delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. |