Nuove modalità di censimento dei fabbricati rurali


Sommario novità Imu, la nuova Ici

Termine per la presentazione delle domande di riconoscimento della ruralità


Scade il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre è domenica) il termine per la presentazione delle domande finalizzate al riconoscimento della ruralità dei fabbricati già iscritti nel catasto urbano, in categorie catastali diverse dalla A6 per le abitazioni e diverse da D10 per le costruzioni strumentali. Restano valide le domande presentate fino a tale data in base alle regole, ora abrogate, previste dal decreto legge n. 70 del 2011.

Sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, è stato pubblicato il comunicato previsto dal decreto ministeriale 26 luglio 2012 che stabilisce le modalità di presentazione - agli Uffici provinciali - delle domande e delle autocertificazioni per l'inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità.

Il decreto ministeriale 26 luglio 2012 ha fissato due principi importanti in merito alla classificazione catastale delle costruzioni rurali:
  • la natura di fabbricato rurale, autocertificata dal proprietario o dal titolare di diritti reali sul medesimo, comporta una semplice annotazione catastale e non il cambio della categoria; questa regola vale in ogni caso per i fabbricati abitativi e anche per quelli strumentali diversi da quelli censibili nella categoria D10. Ne consegue che, ad esempio, un locale di deposito di cereali, censito nella categoria C2 rimarrà classificato come tale con la annotazione di fabbricato rurale;

  • la presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali della annotazione di ruralità producono effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda (articolo 7 del D.M. 26 luglio 2012).
    Questa precisazione è opportuna perché chiarisce la vera motivazione di questo provvedimento, che è quella di offrire una protezione per i contribuenti dagli accertamenti Ici/Imu. Tuttavia, essa crea una marcata differenziazione con il passato: infatti, per il 2006 e per gli anni precedenti, su cui si è accumulato un copioso contenzioso tributario, i Comuni potranno invocare la mancanza dei requisiti per le costruzioni iscritte al Catasto urbano in categorie diverse dalla A6 per le abitazioni e diverse dalla categoria D10 per quelle strumentali.

Modalità di presentazione della domanda


Il decreto attuativo delle regole previsto dalla Manovra Monti, con cui si dovevano fissare le nuove modalità per «l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali», è stato emanato con mesi di ritardo e cioè solo il 26 luglio 2012, comunque in tempo utile per la scadenza del 1° ottobre 2012. Allo stesso decreto hanno fatto seguito il Comunicato stampa e la Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2/T del 7 agosto 2012, i cui chiarimenti superano quelli già forniti dalla precedente circolare n. 6/T/2011.

La domanda per il riconoscimento del requisito di ruralità può essere presentata solo per le unità immobiliari già iscritte al Catasto edilizio urbano (CEU).

La domanda, con allegata l'autocertificazione nella quale l'interessato dichiara la sussistenza dei requisiti di ruralità dell'immobile, in via continuativa, a decorrere dal 5° anno antecedente a quello di presentazione dell'istanza, deve essere presentata all'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del Territorio entro il 1° ottobre 2012. La domanda può essere presentata direttamente oppure tramite intermediari abilitati (professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del Catasto terreni e del Catasto edilizio urbano o Associazioni di categoria degli agricoltori). Per la presentazione, devono essere utilizzati i modelli A, B e C allegati al D.M. 26.07.2012. In particolare:
  • il modello A è relativo alla domanda per il riconoscimento della ruralità;
  • il modello B è relativo all'autocertificazione per i fabbricati rurali abitativi;
  • il modello C è relativo all'autocertificazione per i fabbricati rurali strumentali.
La domanda deve essere debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, così come l'autocertificazione. La presentazione deve avvenire:
  • mediante consegna diretta in duplice originale;
  • tramite servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
  • tramite fax, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • mediante PEC (cioè posta elettronica certificata).
Qualora la domanda sia prodotta in duplice originale, un originale viene restituito come ricevuta al soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante fax, oppure per posta elettronica certificata, fanno rispettivamente fede, ai fini della avvenuta presentazione, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del fax, oppure quella relativa all'attestato di trasmissione elettronica.

Inoltre, l'Agenzia del Territorio ha reso disponibile sul proprio sito internet www.agenziaterritorio.gov.it una specifica applicazione (cioè un software) che consente la compilazione della domanda con modalità informatiche e la relativa stampa, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell'avvenuta acquisizione dei dati da parte del sistema informatico.

La domanda, compilata e stampata con questa applicazione informatica, acquisisce validità a condizione che venga successivamente presentata all'Ufficio rispettando le modalità sopra indicate, entro il 30 settembre 2012, debitamente sottoscritta ed integrata con la documentazione necessaria.

Non potranno essere oggetto di esame, da parte dell'Ufficio, le domande e le relative autocertificazioni, presentate su modelli non conformi a quelli allegati al menzionato decreto 26 luglio 2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, così come le domande prive delle previste autocertificazioni, oppure non sottoscritte dall'interessato.


L'esito


Una volta ricevuta la domanda, l'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del Territorio la protocolla e fa menzione della sua avvenuta presentazione, mediante l'apposizione negli atti del catasto dell'annotazione «Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. n. .....del... ».

Successivamente, l'Ufficio verifica l'effettiva sussistenza del requisito di ruralità e, in caso di esito positivo, l'annotazione sopra citata resta negli atti del Catasto.

L'eventuale esito negativo (che deve essere deciso con provvedimento motivato) viene registrato negli atti catastali con l'annotazione «Mancato riconoscimento della ruralità dichiarata con domanda/richiesta prot. n. .....del... ».

Inoltre, il provvedimento di rifiuto deve essere notificato all'interessato, che può impugnarlo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente entro i 60 giorni dalla notifica.


La nuova versione della procedura Docfa 4


Come confermato dall'Agenzia del Territorio, dal 4 settembre 2012 è disponibile la nuova versione della procedura Docfa 4.00.1 per la compilazione dei documenti tecnici catastali, presente nella sezione Software del sito.

Essa è idonea per la presentazione delle domande previste per il riconoscimento dei requisiti di ruralità (ai sensi del D.M. 26 luglio 2012) e delle dichiarazioni di aggiornamento catastale per i fabbricati che, esssendo censiti al Catasto terreni (Ct), devono essere iscritti al Catasto edilizio urbano (Ceu), a norma dell'articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011.

La nuova versione attiene alla disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell'art. 13, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.

Nell'ultima versione sono previste due nuove tipologie di documento per le dichiarazioni dei fabbricati rurali:
  1. Dichiarazione presentata ai sensi del D.M. 26/7/2012
  2. Dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011
La tipologia di documento 1 è utilizzata per le dichiarazioni di fabbricati di nuova costruzione od oggetto di interventi edilizi, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, ovvero del successivo comma 7 dello stesso articolo. Per tale opzione è necessario allegare le autocertificazioni previste, utilizzando i modelli allegati al citato decreto ministeriale.

La tipologia di documento 2 è utilizzata per le dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano (Ceu) di fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni, purché costituenti unità immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello stato in cui si trovano, sono di per sé stessi utili e idonei a produrre un reddito proprio, ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per tale opzione è necessario allegare le autocertificazioni previste, utilizzando i modelli allegati al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.

E' stata introdotta anche una nuova causale di variazione, denominata «Richiesta ruralità», che può essere utilizzata solo in combinazione con la tipologia di documento 1 e permette, nel caso di unità immobiliari già censite nel gruppo catastale D (esclusa la categoria D/10), la presentazione di variazioni semplificate, per la cui compilazione sono richiesti solo i dati identificativi dell'immobile.

Fino al 30 novembre 2012, i soggetti interessati potranno continuare a utilizzare la versione Docfa già in uso. A partire dal 1° dicembre 2012, invece, sarà disponibile solo la nuova versione della procedura Docfa 4.00.1.


Entro il 30 novembre 2012 l'accatastamento di tutti i fabbricati rurali


L'Agenzia del Territorio ha fissato le regole per i fabbricati rurali censiti al Catasto terreni (Ct), che devono essere iscritti al Catasto edilizio urbano (Ceu) entro il termine (perentorio) del 30 novembre 2012, mediante incarico da affidare a un tecnico professionista, iscritto all'albo dei geometri, ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti edili, agrari e agrotecnici.

Im particolare, secondo l'articolo 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011, vanno denunciati tutti i fabbricati destinati ad uso abitativo o strumentale all'esercizio delle attività agricole.

L'articolo 3, comma 3, del D.M. 28/1998 elenca una serie di immobili che non vanno accatastati, a meno che non abbiano «ordinaria autonoma suscettibilità reddituale»:
  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
In caso di inosservanza, scatta l'accertamento previsto dall'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004 e si applicano le sanzioni da 1.032 a 8.264 euro (circolare 4/T del 29 aprile 2011, dell'Agenzia del Territorio).

Qualora al Catasto terreni siano iscritti più subalterni e l'intestatario di uno di essi intenda dichiarare separatamente il proprio immobile, dopo la presentazione del tipo mappale, il professionista incaricato dovrà redigere (in allegato alla dichiarazione Docfa) un elaborato planimetrico con relativo elenco subalterni, specificando la corrispondenza con i subalterni censiti al Catasto terreni (circolare 2/2012, paragrafo 5).

Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento, l'Imu "sperimentale" va corrisposta in un'unica soluzione, a titolo di acconto e salvo conguaglio, con riferimento alla rendita catastale "presunta", dedotta da unità immobiliari similari della zona, già iscritte con rendita al Ceu (Catasto edilizio urbano), entro il 17 dicembre 2012.

Il conguaglio sarà determinato dal Comune dopo l'attribuzione della rendita catastale.