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Codici tributo per il pagamento Imu sugli immobili situati all'esteroDopo aver stabilito le modalità di pagamento dell'Imu per gli immobili situati all'estero (cliccare qui per leggere la scheda completa), l'Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo appositamente creati per effettuare il relativo versamento con il Modello F24. I nuovi codici tributo sono il 4041, il 4042 ed il 4043, istituiti con la risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012, riportata in calce. La nuova tassazione sul valore degli immobili situati fuori dai confini dello Stato è stata introdotta a decorrere dal 2011 con il decreto "Salva Italia" (decreto legge n. 201/2011, articolo 19, commi 13 e 18). Il tributo è dovuto dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono immobili all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Su tali immobili (terreni e fabbricati) l'imposta va pagata a prescindere della loro destinazione e deve essere calcolata in base ai mesi di possesso ed in proporzione alla quota di proprietà, come accade per l'Imu gravante sugli immobili situati in Italia. Il pagamento tramite Modello F24 è obbligatorio anche per le società fiduciarie che dovranno versare l'imposta per conto dei proprietari dei fabbricati e dei terreni oggetto di operazioni di emersione mediante le procedure della regolarizzazione o del rimpatrio giuridico. Questi, i nuovi codici tributo per gli immobili situati all'estero.
I numeri dei codici tributo devono essere inseriti nella sezione "Erario" del Modello F24, in corrispondenza delle somme della colonna "importi a debito versati"; nel campo "anno di riferimento", va indicato l'anno d'imposta per il quale si effettua il versamento.
In caso di versamento frazionato, per i codici tributo 4041 e 4043 va riportato nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." il numero della quota; il numero dovrà essere scritto nel formato "NNRR": "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" il numero complessivo delle rate.
Per quanto riguarda il codice tributo 4042, il campo "NN" non deve essere riempito, poiché il versamento da parte delle società fiduciarie è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati, in base alla provvista ricevuta. Codici tributo per il pagamento Imu sugli immobili degli enti pubbliciCon la risoluzione n. 53/E del 5 giugno 2012 (riportata in calce), l'Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo che dovranno essere utilizzati dagli enti pubblici per il versamento dell'Imu tramite Modello F24EP. Questi, i nuovi codici tributo che dovranno esser utilizzati dagli enti pubblici.
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RISOLUZIONE N.54/E del 7 giugno 2012
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. L'articolo 19, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ha introdotto, a decorrere dal 2011, un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'articolo 19, comma 14, del suddetto decreto legge stabilisce che: "Soggetto passivo dell'imposta ... è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso ...". L'articolo 19, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto, a decorrere dal 2011, un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, disponendo, al comma 19, che l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 sono dettate, tra l'altro, le disposizioni di attuazione dell'articolo 19, commi da 13 a 22. Il suddetto provvedimento prevede, al punto 4.3, che: Nel caso di immobili – ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione – per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest'ultima provvede ad applicare e a versare l'imposta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista da parte dello stesso, entro il suddetto termine.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle suddette imposte, si istituiscono i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione, nel campo "anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA". Per i codici tributo 4041 e 4043, in caso di versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato il numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101". Per il codice tributo 4042, il campo "NN" non deve essere valorizzato in quanto, il versamento da parte delle società fiduciarie, in base alla provvista ricevuta, è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati. RISOLUZIONE N. 53/E del 5 giugno 2012 OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24EP", dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni L'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, disciplina l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU). In particolare, l'articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 prevede che "il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ...". Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 maggio 2012, è stata estesa la modalità di versamento "F24EP" per consentire agli enti pubblici il versamento dell'imposta municipale propria (IMU). Per consentire il versamento, tramite modello F24EP, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "IMU" (valore G), con l'indicazione:
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