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Attuazione delle norme del decreto Salva Italia |
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Anche gli immobili posseduti all'estero da cittadini italiani sono soggetti ad una nuova imposta simile all'Imu: essa è l'Ivie, cioè l'Imposta sul Valore degli Immobili posseduti all'Estero. L'Ivie è stata istituita dall'art. 19, commi da 13 a 17, del decreto "Salva Italia" (decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011) ed è stata modificata dall'art. 8, comma 16, lettere e), f) e g), del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 (convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012).
Con il provvedimento emanato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate il 5 giugno 2012 (in sostituzione di quello emanato il 14 febbraio 2012) sono state stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina dell'IVIE. L'attuazione della disciplina Ivie è stata completata dalla risoluzione 54/E del 7 giugno 2012 con cui sono stati istituiti tre nuovi codici tributo per il pagamento dell'Ivie tramite Modello F24.
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I soggetti obbligati a pagare l'imposta Ivie |
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Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono immobili all'estero, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, devono pagare l'Ivie su terreni e fabbricati a prescindere dalla loro destinazione. Come avviene per gli immobili situati all'interno dei confini nazionali, il tributo deve essere calcolato in proporzione alla quota di proprietà ed in base ai mesi di possesso, considerando per intero il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno 15 giorni.
L'imposta va pagata anche per gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione o quella del rimpatrio giuridico.
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Quando va effettuato il versamento |
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Il versamento va effettuato, senza obbligo di acconti, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con possibilità di rateizzazione degli importi dovuti.
L'Ivie è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile, ma non va versata se il suo ammontare non supera i 200 euro prima di applicare le eventuali detrazioni.
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Come si determina la base imponibile |
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Il valore degli immobili è rappresentato dal costo indicato nell'atto di acquisto o nei contratti; in mancanza dei documenti di compravendita, si fa riferimento al valore di mercato rilevabile a fine anno, oppure, se il possesso dell'immobile è terminato prima, a quello rilevato al termine del periodo di possesso.
Per quanto riguarda gli immobili acquisiti tramite successione ereditaria o donazione, si tiene conto del valore indicato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione; in assenza di tali riferimenti, si considera il prezzo di acquisto pagato dal de cuius (cioè dalla persona che ha lasciato l'immobile in eredità) o dal donante o, ancora una volta, quale ultima possibilità, il valore di mercato.
L'accertamento del valore dell'immobile è più semplice se il fabbricato si trova in un Paese dell' Unione Europea o in uno dei Paesi aderenti all'area economica europea, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
In questi casi, il valore imponibile per calcolare le imposte reddituali o patrimoniali viene dato dal valore catastale utilizzato nel Paese in cui sono situati gli immobili, compresi quelli ereditati o ricevuti in donazione. La regola generale sopra esposta viene applicata soltanto se tale valore catastale è mancante.
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Agevolazioni per l'abitazione principale |
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L'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze possedute da chi lavora all'estero per lo Stato italiano, o per un suo ente locale, o per organizzazioni internazionali ed ha residenza fiscale in Italia, determinata in base ad accordi internazionali (il diritto all'aliquota agevolata cessa al rientro in Italia del lavoratore), in deroga alle disposizioni del Tuir.
Inoltre, analogamente a quanto previsto per le abitazioni situate nel territorio nazionale, per l'abitazione principale e le relative pertinenze spetta una detrazione di 200 euro, maggiorata di 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni. Questa agevolazione è limitata agli anni 2012 e 2013 ed è concessa soltanto se il figlio dimora abitualmente e risiede anagraficamente nella casa. L'importo massimo della maggiorazione non può superare la soglia dei 400 euro.
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Caso di contratto con una società fiduciaria |
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Regola importante : dall'importo dovuto per l'Ivie è possibile detrarre un credito d'imposta, pari all'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento allo Stato in cui si trova l'immobile.
Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, il versamento dovrà essere effettuato da quest'ultima, a seguito di fornitura della provvista da parte del contribuente. In caso di inadempienza del contribuente, la stessa società fiduciaria dovrà darne notizia all'Amministrazione finanziaria nel modello 770 ordinario.
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I codici tributo da usare nel Modello F24 |
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Quelli sottostanti sono i tre nuovi codici tributo istituiti per gli immobili situati all'estero.
4041 |
denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif."
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4042 |
denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie"
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4043 |
denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif."
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I numeri dei codici tributo devono essere inseriti nella sezione "Erario" del Modello F24, in corrispondenza delle somme della colonna "importi a debito versati"; nel campo "anno di riferimento", va indicato l'anno d'imposta per il quale si effettua il versamento.
In caso di versamento frazionato, per i codici tributo 4041 e 4043 va riportato nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." il numero della quota; il numero dovrà essere scritto nel formato "NNRR": "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" il numero complessivo delle rate. Ad esempio, se si effettua il versamento dell'acconto in due rate, i codici rateazione da usare saranno "0102" per la prima rata e "0202" per la seconda rata.
Se il pagamento viene effettuato in un'unica soluzione, nello stesso campo va indicato il valore "0101".
Per quanto riguarda il codice tributo 4042, il campo "NN" non deve essere riempito, poiché il versamento da parte delle società fiduciarie è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati, in base alla provvista ricevuta.
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Il provvedimento del direttore dell'AdE del 5 giugno 2012 |
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Il testo del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012, protocollo n. 2012/72442
Oggetto: Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, come modificato dall'articolo 8, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Omissis
4. IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO
Il comma 13 dell'articolo 19 del decreto istituisce, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, un'imposta sul valore degli immobili (terreni e fabbricati) detenuti all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Sono soggetti all'imposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione nonché mediante quella del
rimpatrio giuridico.
L'imposta è dovuta per gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di titolarità dei predetti diritti ed è rapportata ai mesi dell'anno nei quali essa si è protratta; a tal fine il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
L'imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile e non è dovuta qualora l'importo dell'imposta così calcolata (prima di applicare le specifiche
detrazioni previste) non superi complessivamente euro 200.
4.1 Base imponibile
Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile.
Qualora l'immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno si deve fare riferimento al valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.
Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali. Tale criterio si applica anche qualora gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.
In assenza del suddetto valore, si assume il costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
4.2 Immobili esteri adibiti ad abitazione principale dai soggetti che prestano lavoro all'estero la cui residenza fiscale in italia è determinata ex lege
Il comma 15-bis dell'articolo 19 del decreto prevede che per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, e per le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dall'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta sugli immobili detenuti all'estero si applica nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
L'aliquota ridotta permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero e viene meno al suo rientro in Italia. L'aliquota dell'imposta si applica nella misura piena dello 0,76 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in cui il lavoratore acquisisce la residenza in Italia secondo le disposizioni ordinarie e non sulla base di accordi internazionali.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 200 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a ciascuno dei soggetti passivi la cui residenza fiscale in Italia sia determinata sulla base delle speciali disposizioni di cui sopra.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
Per gli immobili in questione non si applica l'articolo 70, comma 2, del TUIR dal momento che rappresentano l'abitazione principale di tali lavoratori.
Non spetta invece la franchigia di euro 200 di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto.
4.3 Modalità di calcolo e di versamento
Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello
Stato estero in cui è situato l'immobile.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall'imposta dovuta in Italia si detrae prioritariamente l'imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nel Paese in cui sono situati gli immobili. Inoltre, qualora sussista un'eccedenza di imposta reddituale estera gravante sugli stessi immobili non utilizzata ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, dall'imposta dovuta in Italia si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d'imposta derivante da tale eccedenza.
Al fine di dichiarare il valore degli immobili situati all'estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. A tal fine deve essere indicato il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base all'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
L'imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento, a decorrere dal 2011, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Non sono dovuti acconti.
E' consentito rateizzare l'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel caso di immobili – ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione – per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest'ultima provvede ad applicare e a versare l'imposta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista da parte dello stesso, entro il suddetto termine.
Qualora il contribuente non fornisca la provvista, la società fiduciaria deve comunicare i dati dello stesso all'Amministrazione finanziaria nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al periodo d'imposta 2012 (mod. 770/2013).
Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Omissis
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