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L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, cui fa rinvio l'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), stabilisce che sono soggetti passivi:
La base imponibile dell'Imu è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Dlgs n. 504 del 1992, e dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011). Fabbricati iscritti in catasto Il comma 4 dello stesso articolo 13 prevede che per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
Per i fabbricati classificabili del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l'art. 5, comma 3 del Dlgs n. 504 del 1992, stabilisce che fino all'anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, per l'anno 2012, è stato emanato in data 5 aprile 2012. Terreni Il valore dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (Iap), è costitutito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, comma 51, delkla legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 110. Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135. Aree fabbricabili Per le aree fabbricabili, l'art. 5, comma 5, del Dlgs n. 504 del 1992, dispone che la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo:
L'articolo 13, comma 6 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0, 76%, ma i comuni, con apposita delibera del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali. L'aliquota è ridotta allo 0,4% (4 per mille) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, percentuale che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali, portandola quindi fino allo 0,2% (2 per mille) o allo 0,6% (6 per mille). Per i fabbricati rurali l'aliquota è dello 0,4% se adibiti ad abitazione principale e dello 0,2% se strumentali, percentuale che i comuni possono ridurre fino allo 0,1%. L'articolo 13, comma 9-bis, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011) ha espressamente concesso ai comuni la facoltà di "ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita". I Comuni, nell'ambito della propria autonomia di entrata, possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% (4 per mille) per gli immobili concessi in locazione a terzi. In proposito, deve ritenersi che tale riduzione possa essere differenziata per tipologia di contratto di locazione (stabilendosi, ad esempio, un'aliquota per i contratti "liberi" e un'altra per i contratti agevolati ovvero prevedendosi una specifica aliquota in caso di locazione ad uso diverso dall'abitativo). La medesima facoltà prevista per gli immobili locati può essere esercitata dai comuni per gli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, che non sono produttivi di reddito fondiario, nonché per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ipotesi, invece, degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero degli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e degli immmobili locati, il legislatore ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente l'aliquota. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.
L'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), stabilisce che per "abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principalke e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile". Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario. In altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell'abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine, anche in questo caso, alle problematiche applicative che sulla questione hanno interessato l'Ici. La disposizione in commento precisa, inoltre, che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. Se, ad esempio, nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei due coniugi - non legalmente separati - poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi. Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative. Riguardo alle pertinenze, ribadito che si considerano tali quelle accatastate come C/2, C/6 e C/7, la circolare si è soffermata sul concetto di “una per categoria” e, soprattutto, sul “massimo di tre”. La limitazione, spiega infatti il documento di prassi, opera anche quando l'abitazione e la pertinenza (o le pertinenze) siano iscritte come un'unica unità. Perciò, se, ad esempio, la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all'abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza, classificata come C/6 o C/7. L'articolo 13, comma 7, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), fissa direttamente l'aliquota da applicare all'abitazione principale e alle relative pertinenze allo 0,4%. I comuni possono, comunque, intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino allo 0,2 punti percentuali. Ciò significa che la misura dell'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze può essere elevata fino allo 0,6% e può essere diminuita fino allo 0,2%. Per gli immobili in questione, l'articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), riconosce una detrazione pari a 200 euro per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica, indipendentemente dalle quote di possesso. I comuni possono aumentare l'importo della detrazione di 200 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando, ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. Nel solo caso in cui il comune abbia disposto l'aumento della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, il comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), prevede che lo stesso ente non possa fissare un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare 400 euro e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a 600 euro. Si deve porecisare che il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento. A questo proposito si deve chiarire che, in caso di nascita di un figlio, per computare un mese occorre che la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni. Ad esempio, se la nascita avviene il 15 marzo, allora, il mese di marzo deve essere computato nel calcolo della maggiorazione. Se, invece, il figlio nasce, ad esempio, il 17 marzo, non si potrà tenere conto di tale mese. Se si prende in considerazione il caso del compimento del 26° anno di età, per poter computare il mese nel calcolo della maggiorazione occorre che l'evento si verifichi dal 15° giorno in poi. Per cui se il figlio compie i 26 anni il 14 marzo, allora la maggiorazione non spetta per quel mese e per il calcolo della stessa si potranno prendere in considerazione esclusivamente i mesi di gennaio e di febbraio, periodo durante il quale si è protratto il requisito richiesto dalla norma. Si ritiene che la detrazione e la maggiorazione devono essere, altresì, rapportate ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dalla norma e, come illustrato negli esempi appena riportati, il mese durante il quale il possesso dei requisiti si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Le disposizioni relative agli ex coniugi Ai soli fini dell'applicazione dell'Imu "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione". L'assegnazione della ex casa coniugale fa sorgere in ogni caso un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della stessa e ne riconosce la soggettività passiva in via esclusiva. È quindi, solo all'ex coniuge, in quanto soggetto passivo, che spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, concernenti l'aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni, in relazione alle quali si dovranno seguire le regole generali. La disposizione ha innovato il precedente regime, in base al quale le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze trovavano applicazione anche nei confronti delle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis del Dlgs n. 504 del 1992, in virtù del quale il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti ciivili del matrimonio, non risultava assegnatario della casa coniugale, poteva considerare detta unità immobiliare come abitazione principale, purché non fosse titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove era ubicata la casa coniugale. In particolare, si precisa che l'Imu deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale sia dell'intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il riconoscimento della titolarità del diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario dell'immobile destinato ad ex casa coniugale, comporta che sul relativo importo non viene computata la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011). Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato L'articolo 13, comma 10, stabilisce, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012, che "i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata". La norma prevede che i comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, possono estendere alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli. La maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni, si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'imobile oggetto della disposizione di favore. Il riconoscimento da parte del legislatore della possibilità per i comuni "di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare" posseduta da anziani e disabili e dai cittadini italiani residenti all'estero, comporta che, nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull'imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato. La detrazione per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP L'articolo 13, comma 10 prevede, altresì, che la detrazione per abitazione principale si applica anche:
Tutti i soggetti sopra richiamati possono beneficiare della sola detrazione e non dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche. I comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES tra i quali rientrano anche i soggetti in commento. A proposito delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP ed altri istituti comunque denominati, l'articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), prevede che per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato.
Le agevolazioni applicabili ai terreni agricoli L'articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), prevede un moltiplicatore ridotto pari a 110, diverso da quello ordinario, pari a 135, "per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola". La locuzione "nonché per quelli non coltivati" assume, nel contesto della disposizione in commento, la finalità di rendere applicabile il moltiplicatore di 110 anche nel caso in cui il terreno deve essere lasciato a riposo - ed è quindi non coltivato - in applicazione delle tecniche agricole (cosiddetto set aside). Per quanto riguarda le agevolazioni previste dalla disciplina dell'Imu per i coltivatori diretti e gli IAP, iscritti nella previdenza agricola, si devono ricordare le disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), che:
Si deve, altresì, precisare che trattandosi di agevolazioni che hanno natura soggettiva devono applicarsi per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile. Nell'ipotesi, invece, in cui i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l'agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l'agevolazione in questione. L'agevolazione in questione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato. Le agevolazioni fin qui descritte non possono ritenersi applicabili nell'ipotesi in cui il terreno viene concesso in affitto, perché si perde il requisito richiesto dalla norma secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo IAP, iscritto nella previdenza agricola. I fabbricati rurali I fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola rientrano nel campo di applicazione dell'Imu. La diversa destinazione degli stessi, ad uso abitativo o strumentale, assume rilevanza ai soli fini dell'individuazione delle aliquote applicabili. Dalle considerazioni appena esposte consegue che:
Occorre far presente che il comma 14-ter dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), stabilisce che i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati nel catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con la procedura DOCFA di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701.
L'articolo 13, comma 11 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), stabilisce che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione:
In merito al versamento del tributo l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce, in via generale, che l'Imu "è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria". Relativamente alla tempistica degli adempimenti a carico del contribuente, il successivo comma 3 dell'art. 9, prevede che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. La disposizione prevede, altresì, che resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Le modalità del versamento dell'Imu L'articolo 13, comma 12, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), prevede che il pagamento dell'IMU, in deroga all'art. 52 del Dlgs n. 446 del 1997, è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 17, del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, vale a dire a mezzo del modello di versamento unitario (F24) con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, con il Provvedimento del 12 aprile 2012, Prot. n. 2012/53906, l'Agenzia delle entrate ha provveduto all'"Approvazione delle modifiche ai modelli di versamento "F24" e "F24 Accise", per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni" e,in pari data, con il Provvedimento n. 2012/53909 sono state approvate le "Modalità di versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". Inoltre, con la risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, l'Agenzia delle entrete ha provveduto all'"Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili". Solo a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'articolo 13, comma 12 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), stabilisce che il versamento dell'Imu potrà essere effettuato tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato ar. 17 del Dlgs n. 241 del 1997, in quanto compatibili e che dovrà essere approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23. Occorre accennare al fatto che, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, in caso di "ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta" in ragione della quota spettante al comune e allo Stato. Si rammenta che "il pagamento dei tributi locali deve essere effetuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo". Pertanto, poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F-24 utilizzato, allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell'automazione dei vari tributi, nel pieno rispetto delle modalità previste dal Capo III del Dlgs n. 241 del 1997, concernente la disciplina dei versamenti unitari. Si ricorda, infine, che "gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002", il cui comma 4 dispone, tra l'altro, che "l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro". Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta. Per quanto riguarda i versamenti dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si fa presente che non è più possibile, per tali soggetti, versare l'Imu in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%. Detti soggetti dovranno, pertanto, versare l'imposta mediante vaglia postale internazionale ordinario, vaglia postale internazionale di versamento in c/c e il bonifico bancario. Il versamento dell'imposta deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di più comuni, e deve essere disposto in euro, per un importo pari all'imposta dovuta. Si ricorda, infine, che il contribuente può scegliere di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2012 per pagare l'Imu dovuta per l'anno 2012, mediante compensazione nel modello F-24. Per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo è uguale a zero.
Per l'anno 2012, il comma 12-bis dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), stabilisce un particolare meccanismo di versamento dell'Imu, che trova il suo fondamento nell'incertezza dell'aliquota da applicare determinata dalle seguenti disposizioni. I comuni, infatti, per l'anno 2012, devono iscrivere nel bilancio di previsione l'entrata da Imu, in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. La stessa norma prevede, inoltre, che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. I comuni, entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Pertanto, anche nel caso in cui i comuni abbiano deliberato le aliquote e le detrazioni dell'Imu prima della scadenza del termine di pagamento della prima rata del 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato), queste non possono essere comunque considerate definitive e tale evenienza non consente ai contribuenti di usufruire della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 e cioè quella di provvedere al versamento in unica soluzione dell'imposta. Infatti, non solo le aliquote e le detrazioni eventualmente deliberate dai comuni possono essere rideliberate dagli stessi entro il 31 ottobre 2012, ma anche quelle stabilite dalla legge possono essere modificate successivamente con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare l'ammontare complessivo del gettito previsto per il 2012. Alla luce di tali disposizioni, il pagamento, per l'anno 2012 dell'Imu, in generale, salvo le eccezioni che saranno di seguito esplicitate, è effettuato relativamente a:
Ai fini di una migliore comprensione del calcolo dell'imposta, si riportano i seguenti esempi:
F24 Ordinario
F24 Semplificato
Il versamento dell'IMU per l'anno 2012 per l'abitazione principale e per le relative pertinenze L'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata, a scelta del contribuente, in tre rate di cui:
Naturalmente, il versamento in tre rate non può essere effettuato per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati.
F24 Ordinario
F24 Semplificato
F24 Ordinario
F24 Semplificato
Per i fabbricati rurali strumentali, il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011) prevede che per l'anno 2012:
F24 Ordinario
F24 Semplificato
Il versamento dell'IMU per l'anno 2012 per i fabbricati rurali non censiti Per l'anno 2012, il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), prevede che il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter dello stesso articolo 13, vale a dire i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, è effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre. Per tali fabbricati, infatti, alla data del 18 giugno non è stato effettuato alcun versamento, in quanto iscritti ancora al catasto terreni. Tale modalità di pagamento è dovuta esclusivamente alla circostanza che il citato comma 14-ter stabilisce che i fabbricati in questione devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 20 novembre 2012, con modalità stabilite dal D.M. n. 701 del 1994.
F24 Ordinario
F24 Semplificato
L'articolo 13, comma 12-ter del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011), prevede che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23. Quest'ultima disposizione rinvia al decreto 30 ottobre 2012 del ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che approva il modelllo di dichiarazione IMU. Esso presenta una struttura molto simile a quello della precedente dichiarazione Ici, ma si caratterizza per il fatto che sono previsti ancora più esoneri dall'obbligo di presentazione. A ben vedere, gli esoneri appaiono addirittura eccesssivi e ci si interroga su come il Comune possa gestire le variazioni, per cui in alcuni casi forse è comunque consigliabile rendere la dichiarazione ad abundantiam; ma questo ampliarsi delle fattispecie di esonero si sostanzia nel fatto che diventano molto più rare le situazioni in cui il contribuente potrebbe rischiare di ricevere una sanzione per mancato invio del modello. Situazione al 1° gennaio 2012 Sul punto è stato precisato che sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini Ici, quando compatibili: quindi, in linea di massima, non occorrerà comunicare la situazione al 1° gennaio 2012 di tutti gli immobili posseduti, ma solo di quelli che hanno cambiato il proprio profilo impositivo con il nuovo tributo. I presupposti per l'applicazione dell'Imu sono rimasti sostanzialmente identici a quelli Ici. L'obbligo dichiarativo Imu si pone, quindi, in continuità con il precedente tributo e le banche dati sino a oggi costruite (sia quelle degli studi professionali che seguono i contribuenti, sia quelle dei Comuni che effettuano le verifiche) manterranno validità anche dal 2012 in avanti. È evidente che un tale adempimento avrebbe da un lato contribuito a introdurre chiarezza facendo tabula rasa di tutte le variazioni che si sono stratificate in 20 anni di applicazione dell'Ici, dall'altro avrebbe comportato un ingente adempimento a carico di tutti i contribuenti finendo peraltro per buttare al macero le banche dati che i Comuni hanno faticosamente costruito nel corso del tempo. Come detto, così non è stato, visto che si è scelta la via della "continuità". I termini di presentazione Nell'ambito di applicazione del vecchio tributo comunale (articolo 10 del Dlgs 504 del 1992) la scadenza era coincidente con quella per la presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi, indicativamente, per una variazione intercorsa nel corso del 2011 la dichiarazione ICI poteva essere resa entro il 30 settembre 2012). Ai fini IMU è invece stabilito che le variazioni debbano essere comunicate al Comune entro 90 giorni da quando si è verificato l'evento che ha comportato l'obbligo dichiarativo (ad esempio, la data in cui è stato stipulato un contratto di leasing).
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