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L'Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:
A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ICI deve essere presentata nei casi in cui le modifiche soggettive ed oggettive, che determinano variazioni nel tributo, sono relative a riduzioni d'imposta e nei casi in cui non vengono poste in essere le procedure telematiche previste per gli atti notarili. Si tratta del modello unico informatico (MUI) con cui i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché le volture catastali. Chi compra o vende un immobile non è più obbligato a presentare la dichiarazione ICI. È diventato, infatti, operativo il sistema di consultazione, circolazione e fruizione dei data catastali per i comuni. I soggetti interessati devono presentare al comune, ove è ubicato l'immobile, una apposita dichiarazione entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell' ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell' ICI, perché ad essa provvederà l'ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun comune dove sono situati gli immobili.
Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dai Comuni. Per conoscerne la misura, il contribuente può consultare anche gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l'immobile. Aliquote: clicca qui - Regolamenti: clicca qui - Delibere: clicca qui
Attenzione: dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli). Pertanto, le sottostanti norme trovano applicazione solo per queste ultime tre tipologie. Clicca qui per saperne di più. Per il contribuente che adibisce l'immobile a dimora abituale e con residenza anagrafica, è prevista una detrazione ordinaria di euro 103,29 (L. 200.000) annui, in rapporto ai mesi di effettivo utilizzo. Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell' ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile. Nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano abitualmente nell'immobile, la detrazione deve essere rapportata ai mesi di utilizzo e suddivisa in parti uguali fra i contitolari, prescindendo dalle quote di proprietà o dalle quote di diritto reale di godimento. Il Comune, con propria deliberazione, può:
Per sapere se ha diritto alla detrazione, nonché per conoscerne le condizioni e l'ammontare, il contribuente deve interpellare il Comune che riscuote l'imposta.
Attenzione: dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli). Pertanto, le sottostanti norme trovano applicazione solo per queste ultime tre tipologie. Clicca qui per saperne di più. Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, a prescindere dal fatto che il Comune abbia o meno esteso tale beneficio anche ad esse. Se la detrazione per l'abitazione principale supera l'imposta relativa, la parte residua va detratta da quanto dovuto per le pertinenze.
L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:
È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso. Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta. Il versamento del tributo va eseguito negli uffici postali o presso il concessionario della riscossione o nelle banche convenzionate con lo stesso concessionario, purché il Comune non abbia disposto diversamente. La somma minima da pagare è di 2,08 euro. Gli importi fino a 2,07 euro (pari a 4.000 delle vecchie lire) non vanno versati. Il Comune potrebbe però aver elevato l'ammontare minimo (informarsi, quindi, negli Uffici comunali). Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 3% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali dell'1,5% annuo (nel 2010 erano dell'1%) calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali dell'1,5% annuo (dal primo gennaio 2011), calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre, applicando gli interessi del 3%, calcolati sull'imposta che si sarebbe dovuta pagare come acconto. Secondo il ministero dell'Economia e delle Finanze, il regime di esenzione non riguarda le unità immobiliari urbane possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (risoluzione n. 12/Df del 5 giugno 2008, paragrafo 6; risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009).
Con il comma 173, art. 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 viene abrogato l'articolo 13 del Dlgs 504/1992. Di conseguenza, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni (non più 3) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a rendere esigibile il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (comma 164). Sulle somme versate e non dovute devono essere corrisposti gli interessi nella misura stabilita dal comma 165, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. |