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L' ICI dovuta per l'intero anno di imposizione si determina moltiplicando il valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) per l'aliquota stabilita dal comune nel cui territorio è sito l'immobile soggetto a tassazione. Il prospetto che segue si riferisce all' ICI dovuta per l'intero anno di imposizione da un unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, ma i contribuenti in condizioni particolari (ad esempio, perché hanno acquistato o venduto l'imobile nel corso dell'anno o perché sono contitolari dell'immobile) devono eseguire i conteggi ragguagliando l'imposta alla quota percentuale di titolarità, alla minore durata del possesso e agli eventuali benefici (riduzioni o detrazioni d'imposta). Tavola 3
Approfondimenti L'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, consente al comune di deliberare aliquote differenziate, che variano da un minimo del 4 per mille, ad un massimo del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. I comuni ad alta tensione abitativa, a norma dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono deliberare aliquote fino al 9 per mille limitatamente agli imobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. La stessa norma consente anche di deliberare aliquote inferiori al 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili in base a determinati accordi. Analogo potere di deliberare aliquote inferiori al 4 per mille è riconosciuto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli immobili inagibili o inabitabili o per gli immobili di interesse storico localizzati nei centri storici sui quali vengono eseguiti interventi di recupero, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. In tal caso, però, l'aliquota agevolata non può essere applicata per un periodo superiore a tre anni, decorrenti dall'inizio dei lavori. Per i fabbricati "merce" il comune può stabilire un'aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti. Questa agevolazione, della durata massima di tre anni, si rivolge alle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili e riguarda qualsiasi tipologia di edifici (abitazioni, uffici, negozi e box). Per conoscere l'aliquota o le aliquote deliberate ed a quali fattispecie possono essere applicate, il contribuente deve interpellare il comune dove è situato l'immobile. L' ICI è un'imposta annuale e deve essere rapportata alla quota di titolarita e al periodo di possesso dell'immobile; il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni. La quantificazione dell'imposta va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile. Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso dell'anno, le variazioni oggettive hanno effetto dal mese in cui l'immobile (per oltre 15 giorni) ha avuto le nuove caratteristiche. È bene ricordare che:
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