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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Rimborso per pagamento in eccesso
Quesito inviato da Beppe in data 04 giugno 2002.
Avendo acquistato un immobile alla data del 1° giugno 1993 (ristrutturato) e non avendo mai presentato dichiarazione Ici, il mio commercialista, a cui avevo affidato il calcolo, ha sempre utilizzato una rendita catastale presunta per il pagamento dell'imposta. Nel corso del 2002 ho provveduto a richiedere visura catastale (perché sto procedendo alla vendita dell'immobile) da cui risulta una rendita notevolmente inferiore a quella utilizzata fino al 2001 per la base di calcolo (dati derivanti da variazione del 1/1/94 del quadro tariffario). Vorrei sapere se è possibile richiedere rimborso di quanto pagato in eccesso, per quanti anni ed entro quanto tempo il Comune deve procedere al rimborso (90 giorni?).
Risposta inviata da Piersilvio in data 06 giugno 2002.
Puoi chiedere il rimborso ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 504/92 solo per gli ultimi tre anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse provvedere entro 90 giorni, avverso il silenzio dell'amministrazione potresti avanzare ricorso avanti alla competente commissione tributaria provinciale, così come disposto dagli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546 del 1992.
Come compilare il bollettino per il pagamento Ici 2002
Quesito inviato da Franco in data 04 giugno 2002.
Sono proprietario di 3 immobili, un A/2 e due C/6.
L'estensione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale è, nel mio comune, solo per il 1° C/6.
Supponiamo che l'Ici da versare sia la seguente:
A/2 x
C/6 y (pertinenza ab. principale)
C/6 z
Detrazione k
Avevo preparato il bollettino (come lo scorso anno) indicando:
Ab. principale x+y
Altri Fabbric. z
Detrazione k
Dal sito ANCI CNC mi è sembrato di capire che il corretto modo di compilazione del bollettino è:
Ab. principale x
Altri Fabbric. y+z
Detrazione k
Quale è la modalità corretta? Se è la seconda, è cambiata quest' anno? Se è sempre stata così, è un problema aver fatto negli anni passati la compilazione secondo la modalità "1"?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 06 giugno 2002.
La modalità corretta per il pagamento dell'Ici è quella di indicare nella casella dedicata all'"abitazione principale" soltanto l'importo dovuto per l'immobile adibito a dimora abituale del contribuente, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, al netto dell'ammontare della detrazione stabilita per l'abitazione principale. Gli importi dovuti per le pertinenze dell'abitazione principale, nonché quelli relativi ai fabbricati ai quali, per disposizione di legge o a seguito di deliberazione comunale, è riconosciuto un trattamento di favore analogo a quello dell'abitazione principale, vanno indicati nella casella dedicata agli "altri fabbricati". Nello spazio riservato alla "detrazione per l'abitazione principale" va indicato l'importo complessivo delle detrazioni d'imposta previste per l'abitazione principale e per altri immobili ai quali è riconosciuto un trattamento analogo a quello dell'abitazione principale.
Nel suo caso, dunque, è corretto l'ultimo esempio da lei fatto.
Fabbricato D1 posseduto da privato
Quesito inviato da Daniele in data 04 giugno 2002.
Sono proprietario di un fabbricato cat. D1 e per gli anni dal 93 al 96 ho pagato con rendita presunta cat. C/3. La rendita definitiva è stata attribuita nel 1996 come fabbricato di cat. D1.
Posso chiedere il rimborso delle maggiori somme pagate dal 93 al 96 ?
Essendo un fabbricato di cat. D1 posseduto da privato valgono le stesse regole generali per i fabbricati di cat. A-C-B?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 07 giugno 2002.
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 504/92, il Comune deve disporre d'ufficio il rimborso delle somme versate in eccedenza maggiorate degli interessi, senza quindi la necessità della presentazione dell'istanza di rimborso da parte del contribuente. Tuttavia, è bene che presenti la domanda di rimborso, anche per sollecitare il Comune ad adempiere ai suoi obblighi. Alla domanda dovrà allegare le fotocopie delle ricevute di versamento ed il certificato catastale dal quale risulti l'attribuzione della rendita definitiva.
In merito alla seconda domanda relativa agli immobili classificati o classificabili nel gruppo catastale D, non posseduti interamente da imprese ma da altri soggetti come, ad esempio, le persone fisiche non imprenditori e gli enti non commerciali, va ricordato che il calcolo dell'imposta deve essere effettuato sulla base della rendita catastale aumentata del 5% e successivamente moltiplicata per il coefficiente 50 anziché 100, come invece avviene per i fabbricati delle categorie A (esclusa A/10), B e C (esclusa C/1).
Chiarimenti sui rimborsi del 1993
Quesito inviato da Arianna in data 05 giugno 2002.
Vorrei cortesemente avere un chiarimento in merito al decreto n.367 del 24/09/1999 relativo ai rimborsi. Nel dettaglio, vorrei sapere se i termini per la richiesta dell'anno 1993 possono intendersi ancora aperti poiché, come prevede l'art.1 del citato decreto, il rimborso per tale anno può essere ottenuto se l'istanza viene prodotta entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 07 giugno 2002.
Relativamente ai pagamenti indebiti dell'Ici 1993, il decreto del ministero delle Finanze n. 367 del 24 settembre 1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999), all'art. 1 ha previsto la possibilità per il contribuente di presentare l'istanza di rimborso, anche mediante raccomandata, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, cioè entro il 22 aprile 2000, oppure entro il più lungo termine di sei mesi decorrenti dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Nel caso in cui il diritto al rimborso risulti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione Ici, quindi in sede di liquidazione, oppure consegua alla particolare procedura di liquidazione prevista dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 504/92, il contribuente non è tenuto a presentare alcuna istanza, ma deve provvedere d'ufficio il comune impositore. Le domande di rimborso già presentate si considerano regolarmente prodotte, anche se consegnate o spedite a uffici o enti diversi dal comune interessato.
Inoltre, per quanto riguarda la corresponsione degli interessi, il comma 4 dell'art. 1 del predetto decreto 367/99 ha stabilito che la loro decorrenza ha inizio dal giorno della domanda, ovvero dalla data di esecuzione dell'indebito versamento, nei casi in cui il diritto al rimborso risulti dalla particolare procedura di liquidazione.
Versamento al concessionario sbagliato
Quesito inviato da Valter in data 05 giugno 2002.
Mi sono accorto che lo scorso anno ho versato l'Ici sul c/c del concessionario capoluogo di provincia, invece il comune riscuoteva direttamente. Vorrei sapere se il pagamento è valido ugualmente e cosa devo fare.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 06 giugno 2002.
Il Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze, con circolare n. 96/E del 29 aprile 1999, ha disposto che i versamenti effettuati dai contribuenti sul c/c postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli, anziché direttamente al Comune interessato, devono considerarsi validi.
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