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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Con quale aliquota pagare l'imposta per il 2002?
Quesito inviato da Angelo 69 in data 03 maggio 2002.
Il mio comune (Villa Carcina - BS) ha cambiato l'aliquota per il calcolo dell'ici dal 5% al 4.5%.
Per calcolare l'Ici devo utilizzare il 5% per i primi 6 mesi e poi fare il conguaglio nei 6 mesi successivi, oppure posso calcolare il tutto con la nuova aliquota del 4.5%.
Risposta inviata da Berardo in data 06 maggio 2002.
Per evitare di effettuare l'eventuale conguaglio con la rata di dicembre, lei può benissimo versare l'acconto Ici in base all'aliquota deliberata dal Comune per l'anno 2002. Infatti, la ratio di calcolare l'imposta dovuta per l'acconto sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente è semplicemente quella di facilitare al contribuente il computo dell'acconto Ici, qualora il Comune non abbia ancora deliberato l'aliquota e le detrazioni per l'anno in corso.
Il contribuente ha diritto al rimborso
Quesito inviato da Giovanna in data 07 maggio 2002.
Una Società è proprietaria nel Comune scrivente di una unità immobiliare produttiva iscritta al catasto, priva di rendita catastale definitiva fino all'aprile 1999 (Categoria D/1). Nell' anno 2000 la Società ha versato l'imposta Ici con il valore strumentale aggiornato senza tenere conto della rendita catastale attribuita.
La Società richiede al Comune il rimborso per l'anno 2000 della maggior imposta Ici versata, utilizzando il valore strumentale rispetto al valore catastale attribuito dall'UTE.
Chiede, quindi, il Comune interessato se è tenuto al rimborso della maggiore imposta versata.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 08 maggio 2002.
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D interamente posseduti da imprese, il criterio contabile è ritenuto vincolante e deve essere seguito fino al termine dell'anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale, oppure viene annotata negli atti catastali la rendita proposta. Il passaggio dal valore contabile a quello catastale non esplica alcun effetto sulle annualità pregresse, nel senso che il minore valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a rimborsi di imposta in favore del contribuente, così come il maggiore valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a recuperi da parte del comune (risoluzione ministeriale n. 27/E del 9 aprile 1998; in senso contrario, Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione XXII, sentenza 7 giugno 1999 n. 271).
Nel caso prospettato non ricorre la predetta circostanza, in quanto la società avrebbe dovuto versare l'imposta nell'anno 2000 sulla base dei criteri catastali e non contabili, per cui può legittimamente richiedere il rimborso della somma versata in eccedenza e il Comune non può trarre profitto dall'errore del contribuente, ma deve riconoscergli il diritto al rimborso che ha natura oggettiva.
Valore delle aree fabbricabili
Quesito inviato da Andrea in data 08 maggio 2002.
Possiedo in parte un terreno per il quale ho sempre pagato un'imposta Ici risultata errata da una notifica ricevuta dal mio comune. Dovendo compilare il pagamento (fortunatamente meno caro rispetto a quello pagato negli anni scorsi), desidero sapere se il calcolo viene effettuato in base al valore dichiarato sull'atto notarile o in base al valore al metro quadro stabilito dal comune, il quale calcola (con una delibera) anche le aree adibite a pascolo come aree fabbricabili e soggette a pagamento: infatti, in base ai miei calcoli, dovrei pagare sui 7 euro e in base al comune 13 euro. Come devo comportarmi?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 14 maggio 2002.
Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, tenendo conto altresì di diversi elementi valutativi (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche). Il contribuente, quindi, può ben dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento del Comune.
Nel suo caso, avendo il Comune accertato un maggior valore, l'atto impositivo deve recare la spiegazione dell'iter logico-giuridico seguito, pena l'illegittimità del provvedimento di accertamento. Le consiglio, comunque, di presentare un'istanza di accertamento con adesione per addivenire possibilmente ad un accordo, sempre che l'ente locale abbia adottato tale istituto nel proprio regolamento.
Rimborso inferiore a euro 10,33 non dovuto
Quesito inviato da Mari in data 08 maggio 2002.
Il rimborso inferiore a euro 10.33 (lire 20.000) non è dovuto. Nel caso in cui l'importo da rimborsare è inferiore a euro 10.33, ma sommando gli interessi dovuti fino al momento del rimborso l'importo è superiore, il rimborso è dovuto?
Risposta inviata da Luigi in data 14 maggio 2002.
Se il Comune ha deliberato di non rimborsare somme inferiori a euro 10.33 (lire 20.000), l'importo minimo comprende anche gli interessi. Pertanto, nel caso in cui la somma comprensiva di interessi dovesse superare tale limite, il rimborso è dovuto.
Più accertamenti Ici nello stesso anno
Quesito inviato da Marinella in data 09 maggio 2002.
Poniamo il caso di un contribuente al quale è stato emesso un avviso di accertamento per l'anno 1997 relativamente a due immobili non dichiarati. Successivamente l'ufficio tributi, mediante ulteriori controlli, viene a conoscenza che lo stesso utente possiede un terzo immobile non dichiarato. E' possibile emettere un secondo avviso di accertamento per lo stesso anno, ma relativo al terzo immobile non dichiarato?
Risposta inviata da Puccio in data 13 maggio 2002.
L'anno 1997 è caduto in prescrizione per gli immobili provvisti di rendita definitiva.
Ordinariamente non si può accertare più volte lo stesso anno. Qualora la scoperta di un altro immobile fosse giunta in sede d'accertamento si sarebbe dovuto annullare l'avviso e riemetterne uno in rettifica comprensivo di tutti gli immobili.
Nel caso in cui, invece, la scoperta fosse successiva alla fase di perfezionamento dell'accertamento, a mio parere, visto che il contribuente non ha svolto una parte attiva nell'effettiva sistemazione della posizione Ici, l'emissione di un ulteriore accertamento per quell'immobile mancante è possibile, purché non si applichi due volte le stesse sanzioni.
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