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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
L'Ici spetta al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile
Quesito inviato da Salvagif in data 29 aprile 2002.
Un immobile è situato in un piccolo comune di "montagna", mentre i servizi (rete fognaria, illuminazione, etc.) sono forniti dal comune adiacente. E' giusto che il comune che eroga i servizi esiga il pagamento dell'imposta, anche se catastalmente l'immobile è censito nel comune di appartenenza?
Risposta inviata da Puccio in data 30 aprile 2002.
L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. (estratto dall'art.4 dl 504/92)
Agevolazioni a favore di soggetti titolari di pensione minima
Quesito inviato da Emilia in data 29 aprile 2002.
E' previsto dalla finanziaria 2000 una riduzione o esenzione del pagamento Ici per un pensionato al minimo di pensione, proprietario di casa riscattata dallo IACP? Qual è la norma, si può richiedere il pagamento complessivo dal '95 al 2002?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 08 maggio 2002.
Con apposita norma regolamentare, il Comune può ridurre l'imposta dovuta per l'abitazione principale fino alla metà; in alternativa e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può aumentare la misura della detrazione fino a lire 500.000. Questa facoltà può essere esercitata anche per le sole categorie di soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione comunale (art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92).
L'art. 58 del D.Lgs. 446/97 ha inoltre concesso ai comuni la possibilità di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per tali unità.
Nel suo caso, quindi, non resta che informarsi presso il Comune per sapere quale delle predette agevolazioni è stata adottata nel regolamento Ici a favore dei contribuenti titolari di pensione minima.
Cifre decimali da indicare nel bollettino in euro
Quesito inviato da Roberto in data 30 aprile 2002.
Sui nuovi bollettini in euro, nella parte inferiore contraddistinta da "IMPORTI RIFERITI A", vanno indicati due o tre decimali dopo la virgola ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 08 maggio 2002.
Gli importi da indicare nel bollettino di versamento Ici, nello spazio riservato alla voce "Terreni agricoli", "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" ed "Altri fabbricati", vanno espressi in euro e arrotondati al centesimo: per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 32,405 va arrotondato a 32,41) o per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro 27,623 va arrotondato a 27,62). L'importo privo di decimali deve essere indicato con un doppio "zero" per i centesimi (ad esempio, euro 143,00).
Ici per gli immobili ereditati
Quesito inviato da Carlo in data 02 maggio 2002.
Mio padre è morto il 31/10/2001. Mia madre ha pagato l'Ici per tutto il 2001 per gli immobili che erano di proprietà di mio padre. Io sono a posto con il pagamento dell'Ici o devo pagare comunque per i due mesi, oppure posso fare una dichiarazione o mi devo far fare una dichiarazione da mia madre?
Risposta inviata da Berardo in data 06 maggio 2002.
Nel caso prospettato, il coniuge superstite, quale titolare del diritto di abitazione sulla casa di famiglia (art. 540 del codice civile), avrebbe dovuto pagare interamente il saldo Ici con due versamenti distinti: uno a nome del defunto per i mesi da luglio ad ottobre e l'altro a proprio nome limitatamente ai mesi di novembre e dicembre. Per gli altri immobili, gli eredi (sua madre e lei) avrebbero dovuto pagare, pro quota, la loro Ici con distinti versamenti, a nome del defunto e degli eredi, ciascuno per i rispettivi periodi di possesso. Sul punto va ricordato che il Comune, a norma dell'art. 59, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 446/97, può aver adottato una disposizione regolamentare in base alla quale si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
Entro il 31 luglio gli eredi (o almeno uno di essi a nome dell'altro) devono presentare la dichiarazione Ici come nuovi proprietari, a meno che il Comune non abbia sostituito l'obbligo della dichiarazione con quello della comunicazione da effettuarsi secondo modalità e tempi prestabiliti. Inoltre, uno degli eredi presenterà una dichiarazione anche a nome del defunto, compilando il quadro riservato al "denunciante" con i propri dati. In proposito, l'art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per le successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, cioè dal 25 ottobre 2001, stabilisce che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Ici gli eredi ed i legatari per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Infatti, gli Uffici delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Comunque, per non incorrere in errori, si consiglia di informarsi presso il Comune interessato, anche per la regolarizzazione dei pagamenti d'imposta.
Chiarimenti circa l'applicabilità dell'art. 74 della legge 21.11.2001 n. 342
Quesito inviato da Lucia in data 02 maggio 2002.
Questo Comune, nell'anno 2000 ha affidato ad una concessionaria per la riscossione dei tributi l'attività di accertamento e di liquidazione Ici per le annualità: 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997.
Successivamente, questo Ente, verso la fine dell'anno 2000, ha notificato ai contribuenti gli avvisi relativi agli anni 1993 e 1994, trattenendo, e quindi non notificando, gli avvisi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997, in quanto, avendo riscontrato notevoli errori negli stessi avvisi predisposti dalla suddetta concessionaria, ha ritenuto opportuno procedere sistematicamente, prima a delle rettifiche, e successivamente alle relative notifiche. Rettifiche che, purtroppo, non sono state effettuate. Così, per ragioni di termini di decadenza (31.12.2001), il precedente funzionario, ha notificato ai contribuenti, nel mese di dicembre 2001, i suddetti avvisi non rettificati, con sanzioni ed interessi calcolati sino alla data di emissione dei provvedimenti da parte della suddetta concessionaria (ottobre 2000). A molti di questi avvisi è seguita istanza di autotutela da parte dei contribuenti, facendo eccezione sul fatto che essi hanno pagato l'imposta su una rendita presunta, in quanto di quella definitiva ne sono venuti a conoscenza solo tramite i suindicati avvisi, in quanto trattasi di rendite catastali rese note tramite affissione all'albo pretorio.
A questo punto, alla luce di quanto indicato nella circolare 13 marzo 2001 n. 4/FL, riguardante l'art. 74, commi 2 e 3, chiedo, se pur avendo emesso avvisi di liquidazione, con riferimento agli anni 1995, 1996 e 1997 a dicembre 2001, con provvedimenti contenenti sanzioni ed interessi conteggiati sino ad ottobre 2000 (data in cui i provvedimenti sono stati elaborati dalla concessionaria), il Comune ha il diritto di chiedere:
- solo la maggiore imposta, senza sanzioni ed interessi;
- oppure, oltre alla maggiore imposta, anche sanzioni ed interessi conteggiati dal 9 febbraio 2001 sino alla data di notifica.
Risposta inviata da Silvia in data 05 maggio 2002.
Se la notifica degli avvisi di liquidazione è avvenuta entro il 31 dicembre 2001 e la rendita è stata pubblicata all'albo pretorio entro il 31 dicembre 1999, la pretesa tributaria del Comune poteva legittimamente concretizzarsi nella richiesta della sola differenza di imposta, senza l'applicazione né di sanzioni né di interessi.
Da quanto scrivi, gli avvisi non rettificati, notificati ai contribuenti nel mese di dicembre 2001, sono, alla data odierna, divenuti definitivi e i contribuenti avranno senz'altro già versato quanto richiesto con gli atti impositivi comunali.
Ora io non so quali sono le risorse (in termini di personale soprattutto) di cui dispone il tuo ufficio, però, per questioni di correttezza nei confronti dei contribuenti (ma anche per tutelare l'immagine dell'Ente) se fossi al tuo posto farei largo uso del (bellissimo) istituto dell'autotutela e restituirei ai contribuenti quanto indebitamente richiesto a titolo di sanzioni ed interessi. Potresti spiegare quanto accaduto con una lettera, magari firmata dal Sindaco (non ne avrebbe la competenza, però...).
Infine, restano da accertare eventuali responsabilità della concessionaria che ha svolto l'attività di liquidazione Ici.
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