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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
L'acquirente paga l'imposta dalla data del rogito notarile
Quesito inviato da Maria Cristina in data 17 aprile 2002.
Devo acquistare un immobile per il quale il precedente proprietario (un ente pubblico) non ha mai pagato l'Ici.
Come acquirente devo pagare io l'Ici arretrata?
Risposta inviata da Berardo in data 18 aprile 2002.
Lei deve pagare l'Ici per l'immobile che intende acquistare solo a decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita e non per le annualità arretrate.
L'immobile privato usato per rappresentanza internazionale non è esente dall'Ici
Quesito inviato da Timoteo in data 17 aprile 2002.
Cittadino comunitario, diplomatico in carica, proprietario di un immobile da lui destinato ad uso esclusivo di sua abitazione e rappresentanza diplomatico-consolare del paese di cui ha la cittadinanza, beneficia dell'esenzione Ici di cui alla lettera f) dell'art. 7 della legge Ici?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 18 aprile 2002.
Per l'immobile di sua proprietà, destinato ad uso esclusivo di abitazione e di rappresentanza diplomatico-consolare, non ha diritto all'esenzione dall'Ici prevista dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 in quanto il fabbricato non appartiene, ossia non è di proprietà di uno Stato estero o di un'organizzazione internazionale.
Quando i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'Ici
Quesito inviato da Garbelotto in data 18 aprile 2002.
Un soggetto ha ereditato una stalla con circostante circa 3000 metri di terreno. La stalla viene utilizzata come ricovero attrezzi mentre il terreno è utilizzato ad uso frutteto ed orto per i bisogni della famiglia. Il soggetto non è imprenditore agricolo, coltivando il terreno ad esclusivo uso personale . La stalla è articolata su 2 piani di cui uno accatastato in categoria C/6 e l'altro C/2. L'accatastamento è avvenuto ai sensi della legge 133/1994, ma prima del decreto 139/98 che istituiva la categoria D/10.
Posto che l'art. 9, comma 3 bis, della suddetta legge 133/98 è intervenuto innovativamente rispetto alla disciplina precedente disciplinando i fabbricati strumentali con la seguente definizione:
"Ai fini fiscali (e pertanto ai fini Ici e Irpef) deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 dpr 917/86. Deve altresì riconoscersi carattere rurale alle costruzioni destinate alla protezione delle piante, alla custodia delle macchine, ecc..."
L'art. 29, 2° comma, del Dpr 917/86 definisce attività agricole quelle dirette alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura semplicemente senza precisare se svolte in forma imprenditoriale o meno. D'altronde nessuno ha mai messo in dubbio che il proprietario di un fondo agricolo che lo coltivi per i suoi bisogni non produca reddito agrario. Ritengo che questo possa escludere da tassazione Irpef e Ici i fabbricati in oggetto.
Peraltro il secondo periodo del comma 3 bis prevede, con la congiunzione "altresì", che in ogni caso è strumentale l'immobile destinato alla custodia degli attrezzi agricoli, confermando pertanto la strumentalità dell'immobile.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 20 aprile 2002.
Per esplicita previsione del comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 446/97, il soggetto che ha ereditato la stalla con 3000 metri quadrati di terreno non ha diritto all'esenzione dall'Ici, in quanto i benefici fiscali riferibili, nel caso di specie, al terreno e al fabbricato rurale strumentale spettano soltanto se l'erede degli immobili è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale iscritto nelle liste comunali previste dall'art. 11 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963 e assoggettato al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
Quando la modifica delle rendite catastali dà diritto al recupero d'imposta
Quesito inviato da F. C. Responsabile Ici Comune di… in data 19 aprile 2002.
Un contribuente, proprietario nel Comune scrivente di unità immobiliari iscritte in catasto, è da sempre in possesso di rendite catastali definitive. Nel 1991, a seguito di denuncia all'U.T.E. di variazione della corte, le rendite medesime vengono incrementate ed annotate negli atti catastali (messa in atti) nel 1998. Il Comune ha provveduto all'emissione degli avvisi di liquidazione dell'Ici per gli anni dal 1994 al 1998 ed ha richiesto al contribuente medesimo il pagamento dell'imposta calcolata sulla differenza di rendita, senza addebitare sanzioni ed interessi.
Il contribuente sostiene che la "variazione della corte" per frazionamento mappali non dovrebbe influire sull'ammontare delle rendite catastali poiché l'edificio non ha subito modifiche strutturali e la consistenza dei vani non è cambiata; in ogni caso, ritiene che le nuove rendite abbiano effetto soltanto a decorrere dal 1999 (anno di tassazione successivo alla messa in atti).
Chiede quindi il Comune interessato se la fattispecie prospettata dal contribuente è corretta o se la modifica, comunque di carattere funzionale, abbia potuto rendere le vecchie rendite non più idonee a rappresentare la redditività del fabbricato e quindi corretto il recupero in capo al contribuente medesimo dell'imposta sulla base delle più elevate rendite a decorrere dal 1994.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 20 aprile 2002.
Nel quesito non viene precisato quando il Comune ha notificato al contribuente gli avvisi di liquidazione relativi alla maggiore imposta dovuta per l'anno 1994 e seguenti, a seguito dell'attribuzione o modificazione delle rendite catastali da parte dell'Ufficio del territorio, ma se lo ha fatto entro il 31 dicembre 2001 e le rendite adottate sono state notificate ovvero pubblicate mediante affissione all'albo pretorio entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere soltanto la differenza d'imposta (circolare ministeriale 4/FL del 13 marzo 2001). Qualora invece le rendite siano state notificate per la prima volta nel corso del 2001, troverebbe applicazione la regola generale sancita nel comma 1 dell'art. 74 della legge 342/2000, secondo la quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci soltanto a decorrere dalla data della loro notificazione e, quindi, non sarebbe dovuta neanche la differenza di imposta (in senso conforme, Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione XIX, sentenza 17 del 13 marzo 2001). La Commissione tributaria provinciale di Perugia ha invece affermato, con sentenza n. 550 del 19 maggio 2001, che è legittima "la richiesta della differenza di imposta anche per i periodi antecedenti l'attribuzione della rendita definitiva". L'art. 74, infatti, non ha abrogato l'obbligo di versamento del tributo e il fatto che la rendita catastale acquista rilevanza giuridica soltanto dopo la notifica, vuol dire semplicemente che il comune può legittimamente recuperare il maggior tributo, anche per gli anni d'imposta pregressi, dopo aver verificato che la rendita catastale sia stata notificata al possessore dell'immobile.
Termini di prescrizione dell'Ici
Quesito inviato da Giuseppe in data 21 aprile 2002.
Vorrei sapere se esiste una legge che regola le prescrizioni Ici.
Risposta inviata da Berardo in data 27 aprile 2002.
L'art. 11 del D.Lgs. n. 504/92 regola la decadenza degli avvisi di liquidazione e di accertamento, ma il comma 9 dell'art. 27 della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) ha prorogato al 31 dicembre 2002 i termini:
- per la liquidazione e l'accertamento del tributo, relativamente alle annualità d'imposta 1998 e successive;
- per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte dell'Agenzia del territorio, relativamente alle annualità d'imposta 1997 e successive.
Il controllo, comunque, può riguardare anche gli anni per i quali i termini non sono ancora decaduti, come, ad esempio, l'avviso di accertamento d'ufficio relativo all'Ici 1996 con obbligo dichiarativo.
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