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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Il proprietario non coltivatore diretto paga l'Ici
Quesito inviato da Andrea in data 13 aprile 2002.
Potrebbe un Comune integrare il proprio regolamento Ici estendendo l'esenzione per coltivazione diretta ad un proprietario (non coltivatore diretto) di un'area fabbricabile coltivata dalla moglie (coltivatrice diretta ma senza alcuna percentuale di possesso o usufrutto)?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 15 aprile 2002.
La risposta è negativa. Per esplicita previsione (art. 2, comma 1, lettera b, secondo periodo, del Dlgs 504/92), non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale. Vi deve essere, dunque, identità tra proprietario o titolare di diritto reale di godimento, ossia tra soggetto passivo d'imposta e conduttore del terreno stesso (circolare ministeriale n. 7/1106 del 10 giugno 1993, risposta 5.18).
Detrazione abitazione principale maggiore dell' Ici dovuta
Quesito inviato da Riccardo in data 13 aprile 2002.
Il mio comune ha deliberato una detrazione di 300 euro per abitazione principale.
Visto che l'Ici da pagare è inferiore a tale detrazione, posso estendere tale detrazione al box?
Se sì, che importi indico nel bollettino?
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 15 aprile 2002.
Anche in assenza di apposita norma regolamentare dal 2001 le pertinenze dell'abitazione principale (box-cantina-garage...) sono assimilate all'abitazione principale. Ciò vuol dire che alle pertinenze si applica, ove più favorevole, l'aliquota Ici prevista per l'abitazione principale e la parte di detrazione Ici per abitazione principale non fruita in quanto l'Ici calcolata è inferiore può essere scontata sulle pertinenze.
Ad esempio:
Ici abitazione principale Euro 280,00
Detrazione abitazione principale Euro 300,00
La restante detrazione di Euro 20,00 va portata in detrazione dell'Ici dovuta sulle pertinenze.
Se Ici box è pari a Euro 30,00, nel caso prospettato l'Ici da versare è pari ad Euro 10,00.
Nel bollettino di versamento l'importo da indicare è pari all'importo dovuto al netto della detrazione fruita ed il tutto (abitazione principale e box) va indicato nella riga abitazione principale.
Area edificabile in zona Peep
Quesito inviato da Federico in data 14 aprile 2002.
Sono possessore di un terreno inserito dal Piano di Fabbricazione del Comune in zona Peep. Tale terreno è soggetto al pagamento dell'Ici, considerando che il comune non ha fissato, in fase di determinazione dei valori delle aree fabbricabili, alcun valore per le aree comprese in tale zona?
Se l'imposta è dovuta comunque, quale valore dovrei applicare ai fini del calcolo Ici?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 18 aprile 2002.
Le aree fabbricabili di proprietà privata, comprese nel piano di edilizia economica e popolare (Peep) e destinate ad essere espropriate per la realizzazione di edifici residenziali da censire in catasto nel gruppo "A", sono soggette all'Ici, ma la loro base imponibile dovrebbe avere un valore evidentemente pari all'indennità di espropriazione.
Omesso pagamento dell'Ici
Quesito inviato da Demetrio in data 15 aprile 2002.
La Parrocchia è proprietaria di terreno agricolo dato in porzione in affitto e non ha mai pagato l'Ici. Che sanzione e quali interessi possono essere applicati dal comune?
Risposta inviata da Berardo in data 18 aprile 2002.
In mancanza di elementi per una puntuale risposta, è consigliabile rivolgersi all'Ufficio tributi del Comune interessato per regolarizzare la posizione contributiva. Per l'anno 2001 può fruire del "ravvedimento operoso" che consente una riduzione delle sanzioni amministrative.
Il nudo proprietario non paga l'Ici
Quesito inviato da Alberto da Lecco in data 15 aprile 2002.
E' possibile pagare l'Ici dal nudo proprietario invece che dall' usufruttuario, in quanto l'appartamento è abitato da me senza pagare affitto?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 18 aprile 2002.
Nel caso prospettato, il titolare del diritto reale di usufrutto è l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'Ici. Va poi ricordato che se il Comune impositore ha deliberato, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 59 del Dlgs 446/97, di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta o collaterale, stabilendone il grado di parentela, l'usufruttuario può godere dei predetti benefici, purché sussista il prescritto grado di parentela con lei, nudo proprietario, che utilizza l'immobile come abitazione principale.
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