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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Le modifiche della rendita non danno diritto al rimborso
Quesito inviato da Antonio in data 10 aprile 2002.
Vorrei sapere se ho diritto al rimborso dell'eccedenza dell'Ici pagata negli anni precedenti, visto che in data 8 aprile, dopo la mia richiesta di riduzione della classe attribuita alla casa di mia proprietà, ho ricevuto risposta positiva.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 11 aprile 2002.
Le modifiche della rendita catastale hanno effetto soltanto dall'anno successivo a quello nel corso del quale risultano essere state annotate negli atti del Catasto (cosiddetta "messa in atti"). Di conseguenza, lei non ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza negli anni precedenti (veda risoluzione ministeriale n. 226/E del 27 novembre 1997).
Quando è possibile l'accertamento per adesione
Quesito inviato da Luigi in data 10 aprile 2002.
Può essere proposta un'istanza di accertamento per adesione ad un Comune che non si è avvalso di questo strumento? Come doveva fare il Comune per avvalersi dell'accertamento per adesione?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 11 aprile 2002.
Il contribuente può proporre istanza di accertamento con adesione solo se il Comune, nell'esercizio della potestà di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/97, ha introdotto nel proprio regolamento tale istituto, disciplinando la materia Ici sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218 del 1997.
Valore delle aree fabbricabili
Quesito inviato da Barbara in data 11 aprile 2002.
Attraverso apposito regolamento Ici il comune determina il valore dell'area fabbricabile di mia proprietà in lire 361.000 al mq. Nello stesso periodo, dovendo il Comune costruire una strada, mi propone una cessione amichevole di parte del mio terreno secondo una valutazione di lire 150.000 al mq.
Come è possibile che coesistano due valutazioni (effettuate da uno stesso soggetto) così distanti? E' corretto? Posso utilizzare la valutazione della cessione amichevole per la dichiarazione Ici?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 15 aprile 2002.
La differenza tra i due valori attribuiti all'area fabbricabile di sua proprietà si spiega col fatto che la valutazione di lire 150.000 al mq è pari (più o meno) all'indennità di esproprio, che le spetterebbe in caso di cessione di parte del terreno per la costruzione di una strada comunale. Ciò premesso, è bene rimarcare che per le aree fabbricabili la base imponibile Ici è (sempre) costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ogni anno di tassazione, anche nell'ipotesi in cui il Comune impositore abbia dato luogo alla previsione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 59 del Dlgs 446/97. In ogni caso, i valori determinati dal Comune non sono vincolanti per il contribuente che può dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento e il Comune ritenerlo congruo in quanto corrispondente al valore di mercato. Se poi l'ente locale intende accertare un maggior valore, l'accertamento deve essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato e, quindi, può ben condurre alla determinazione di valori diversi da quelli indicati nel regolamento.
Pagamento Ici con il modello F24
Quesito inviato da Luca in data 11 aprile 2002.
Ho avuto occasione di leggere sul "Sole 24 ore" del 10/04 che da giugno di quest'anno, per i Comuni che avranno stretto accordi con le Entrate, si potrà pagare l'Ici utilizzando il modello F24.
Non essendo riuscito a reperire informazioni o conferme aggiuntive, vorrei sapere se qualcuno mi può essere d'aiuto al riguardo.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 12 aprile 2002.
Il pagamento dell'Ici con il modello F24 è una delle novità che dovrebbe essere attivata dal giugno prossimo in alcune città, in base ad accordi tra Comuni e Agenzia delle Entrate. A tutt'oggi, però, non si conoscono le modalità operative di tale sperimentazione né quali Comuni adotteranno il nuovo sistema di riscossione dell'imposta.
Arrotondamenti per importi in euro
Quesito inviato da Valeria in data 12 aprile 2002.
Come vanno arrotondati gli importi in Euro per il pagamento dell'Ici?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 15 aprile 2002.
Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo: per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 28,405 va arrotondato a 28,41) o per difetto se la terza cifra è inferiore a 5 (ad esempio, euro 25,822 va arrotondato a 25,82). L'importo in cifre, se privo di decimali, deve essere indicato con un doppio "zero" per i centesimi (ad esempio, euro 358,00), mentre nello spazio dedicato all'importo in lettere occorre separare i centesimi con una "barra" (ad esempio, trecentocinquantaeuro/00; seicentoquarantaeuro/32).
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