LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Pertinenze all'abitazione principale

Quesito inviato da Salberto in data 22 marzo 2002.
Desidero sapere se le pertinenze all'abitazione principale di categoria C/6 e C/2 (posto auto e cantina) possono usufruire dell'aliquota per l'abitazione principale e conseguentemente anche della detrazione o devono essere considerate come altri fabbricati e quindi pagare un'aliquota superiore.

Risposta inviata da Silvia in data 24 marzo 2002.
E' necessario fare la seguente distinzione:
1) ANNI D'IMPOSTA DAL 1993 AL 2000: se il Comune ha regolamentato la fattispecie l'aliquota ridotta e/o la relativa detrazione si applica SOLO agli immobili qualificati in delibera come pertinenze. Se il Comune non ha regolamentato la materia, l'aliquota ridotta non spetta alle pertinenze;
2) ANNI D'IMPOSTA DAL 2001 IN POI: se il Comune ha regolamentato la materia, l'aliquota ridotta si applica solo agli immobili qualificati in delibera come pertinenze. Se il Comune non ha regolamentato, l'aliquota ridotta trova automatica applicazione alle pertinenze. La detrazione è sempre estensibile alle pertinenze.



Rimborsi anche oltre i termini di decadenza

Quesito inviato da Fabio in data 26 marzo 2002.
Può un Comune, dopo accurate verifiche, rimborsare d'ufficio dei contribuenti risultati a credito per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, e 1997 anche se i termini sono scaduti?
Il Comune in questione rischia sanzioni?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 03 aprile 2002.
L'art. 11, comma 1, terzo periodo, del Dlgs 504/92 stabilisce che il Comune dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi nella misura indicata nel comma 5 (ora comma 6) dell'art. 14. Sarebbe, quindi, più che legittimo rimborsare ai contribuenti gli indebiti pagamenti, anche oltre i termini di decadenza. Difatti l'ufficio o l'ente impositore dovrebbero sostanzialmente adoperarsi per attuare una "giusta" tassazione e non far ricadere sui cittadini-contribuenti le conseguenze negative delle inefficienze e dei ritardi della pubblica amministrazione. Ritengo, pertanto, che se il Comune decide di adottare una tale procedura di rimborso non fa che improntare lo svolgimento della propria attività, non a trarre profitto dall'errore del contribuente, ma a principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione, così come stabilito dall'art. 97 della Costituzione (Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza n. 4878 del 27 gennaio 1988). Qualche perplessità potrebbe sorgere per quanto riguarda il rimborso dell'Ici 1993, perché tutto il gettito relativo all'aliquota del 4 per mille spetta all'Erario.



Fino all'ultimazione dei lavori si paga sull'area fabbricabile

Quesito inviato da Aldo in data 26 marzo 2002.
A luglio del 2001 ho comperato un terreno agricolo di circa 1600 mq sul quale il Comune ha rilasciato una concessione edilizia. Su questo terreno sto costruendo la mia prima casa e a tutt'oggi (26/03/2002) sono arrivato al grezzo.
Quali sono i miei adempimenti ICI?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 03 aprile 2002.
Lei deve pagare l'imposta in base al valore dell'area edificabile fino all'ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato (art. 5, comma 6, del Dlgs 504/92). Successivamente, dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, l'imposta va pagata in base alla rendita catastale attribuita all'immobile (art. 2, comma 1, lettera a, del citato decreto legislativo).
Se non ha versato il saldo Ici entro il 20 dicembre 2001, può rimediare usufruendo del "ravvedimento operoso". Inoltre, deve presentare entro il 31 luglio 2002 la prescritta dichiarazione Ici per l'acquisto dell'area fabbricabile, salvo che il Comune impositore abbia deliberato l'introduzione dell'obbligo della comunicazione, in luogo dell'adempimento dichiarativo, e l'adozione di un differente termine per la presentazione della comunicazione stessa. Per l'espletamento di tali adempimenti, le consiglio di rivolgersi all'Ufficio tributi del Comune.



Rimborsi per detrazione non utilizzata

Quesito inviato da Rocco in data 29 marzo 2002.
E' possibile il rimborso per le somme pagate in più per mancata applicazione della detrazione spettante per l'abitazione principale?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 03 aprile 2002.
Il contribuente che ha pagato l'imposta per l'abitazione principale, senza usufruire della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del Dlgs 504/92, può legittimamente richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 504/92, e il Comune impositore non può che riconoscergli l'agevolazione fiscale, che ha natura oggettiva.



Il socio assegnatario è soggetto all'Ici

Quesito inviato da Emanuele in data 05 aprile 2002.
Coloro che acquistano la prima casa in qualità di soci di una cooperativa a responsabilità limitata, avente per oggetto la costruzione di case popolari ed economiche da assegnare agli stessi soci in godimento o in proprietà, sono obbligati a pagare l'Ici o possono essere considerati esenti?

Risposta inviata da Silvia in data 05 aprile 2002.
Se si tratta - come mi sembra di capire - di una cooperativa a proprietà divisa (= l'assegnazione dell'alloggio avviene a titolo di proprietà), soggetto passivo dell'Ici è il socio assegnatario a partire dalla data di assegnazione dell'alloggio stesso (vedi risoluzione ministeriale 15 settembre 1976, n. 10/9). Tale soggetto è perciò tenuto al pagamento dell'Ici.