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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Immobile costruito abusivamente soggetto all'Ici
Quesito inviato da Brando in data 12 marzo 2002.
Per i proprietari di immobili costruiti in assoluta difformità dagli strumenti urbanistici, pertanto dichiarati abusivi, esiste una specifica norma di legge, o altra fonte normativa da cui si evinca che non debbano essere considerati "soggetti passivi" per quegli stessi immobili?
Risposta inviata da Silvia in data 12 marzo 2002.
L'art. 1 del D. Lgs. n. 504/92 individua, tra gli immobili soggetti ad imposizione, anche i fabbricati. Il successivo art. 2 definisce fabbricato l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. In base alla normativa catastale è immobile urbano "ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio". Da ciò si ricava che l'obbligo di iscrizione in catasto sussiste per tutti i fabbricati suscettibili di produrre reddito.
Alla luce di quanto detto sopra, la risoluzione del Ministero delle Finanze 6 giugno 1994, prot. 2/138, ha ritenuto soggetti all'imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia.
Il coniuge superstite ha il diritto di abitazione
Quesito inviato da Milena in data 15 marzo 2002.
Da 27 anni mia madre (per ignoranza di noi tutti) ha sempre creduto di essere usufruttuaria di ciò che alla morte di mio padre è stato diviso tra noi figli. La settimana scorsa ho constatato, attraverso una visura catastale, che nell'atto di successione il notaio ha solo indicato testualmente ".....salvo usufrutto materno", senza indicare alcun dato anagrafico della mamma. Credo che lei, mancando ogni altro atto, non abbia alcun diritto sulle proprietà di noi figli. Dalla denuncia iniziale del 1993 mia madre ha sempre pagato credendo di essere il soggetto passivo (usuffruttuaria) ICI e noi figli, di conseguenza, non abbiamo né dichiarato, né pagato nulla per gli immobili di nostra effettiva proprietà. La mia preoccupazione è duplice:
1) Potremmo essere tutti accusati di infedele ed omessa denuncia e sottoposti, quindi, a relative sanzioni?
2) E' il caso di presentare denuncia di variazione ICI per sanare la nostra posizione (mai esistita, come confermatomi dallo stesso ufficio tributi) di veri soggetti passivi nella banca dati comunale?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 19 marzo 2002.
In caso di successione, il coniuge superstite vanta il diritto reale di abitazione sulla casa di famiglia ai sensi dell'art. 540 del codice civile. Sua madre quindi deve pagare interamente l'Ici, come giustamente ha fatto, anche se ci sono altri eredi che continuano a vivere con lei (i figli, ad esempio). A lei spetta inoltre la detrazione prevista per l'abitazione principale.
Per gli altri immobili tutti gli eredi avrebbero dovuto pagare, pro quota, la loro imposta, ciascuno con un versamento separato e presentare la dichiarazione Ici.
Poiché tali adempimenti non sono stati effettuati e non sono state constatate finora le violazioni né sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali gli eredi obbligati abbiano avuto formale conoscenza, è possibile fruire dell'istituto del ravvedimento per l'Ici relativa all'anno 2001, mentre per le annualità dal 1997 al 2000 (gli anni precedenti sono caduti in prescrizione) il tributo va pagato unitamente agli interessi ed alle sanzioni.
Per regolarizzare la sua posizione tributaria e quella degli altri eredi sarebbe bene rivolgersi all'Ufficio tributi del Comune, che può essere di aiuto nel disbrigo dei vari adempimenti relativi al pagamento dell'imposta dovuta ed alla compilazione e presentazione della dichiarazione Ici.
Due coniugi e due abitazioni principali
Quesito inviato da 0rlando in data 17 marzo 2002.
Sono sposato in regime patrimoniale di comunione con mia moglie. Possediamo una casa a Roma (pervenutami in donazione da mio padre dopo il matrimonio) dove fino allo scorso anno avevamo la residenza sia io che mia moglie, per cui ho fatto due dichiarazioni ICI e ho pagato sempre il 50% a nome di ognuno di noi con le relative detrazioni per prima casa (al 50%). Abbiamo una seconda casa per cui ho fatto la doppia dichiarazione versando l'ICI per entrambi senza alcuna detrazione. Lo scorso dicembre, per motivi di salute, mia moglie si è trasferita nella seconda casa( è al mare) dove ha preso la residenza. Posso considerare la casa di Roma al 100% prima casa per me e la casa al mare come prima casa per mia moglie, facendo le relative variazioni ICI ed usufruendo entrambi della detrazione per la prima casa, io per quella di Roma, e mia moglie per quella al mare?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 19 marzo 2002.
Nel caso prospettato ciascun contribuente può fruire della detrazione di imposta nella misura integrale, relativamente all'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale, prescindendo dalla quota di proprietà posseduta. Naturalmente, per ciascuna unità immobiliare ogni contitolare avrà cura di calcolare l'imposta dovuta nella misura del 50%.
Risposta del comune all'istanza di rimborso
Quesito inviato da Alessandro in data 17 marzo 2002.
Dopo aver presentato istanza di rimborso al comune corredata da tutta la documentazione relativa, comprese le fotocopie di tutti i bollettini pagati, in settimana ho ricevuto dall'Ufficio Tributi del mio comune la seguente risposta:
"Con la presente siamo a comunicarvi che questo ufficio sta procedendo a dei controlli relativi alle dichiarazioni ed ai versamenti ICI.
Pertanto, qualsiasi richiesta di rimborso verrà esaminata non appena completate le opportune operazioni di verifica che presumibilmente verranno completate entro 365 giorni dal ricevimento della Vs. istanza.
Si fa comunque presente che eventuali rimborsi verranno corrisposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 504/92. Cordiali saluti ...."
Le domande che vorrei porvi sono le seguenti:
1) E' corretto che l'ufficio comunale possa prendere 365 giorni per fornire una risposta?
2) Non vi è alcun decreto o pronuncia di commissione tributaria che imponga una accelerazione a questa "verifica"?
3) E' possibile che il comune, nel mio caso, non accetti di rimborsarmi appellandosi al decreto legislativo 504/92?
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 21 marzo 2002.
L'art. 19 del D.Lgs. 546/92 annovera tra gli atti avverso cui può essere proposto ricorso in CTP (Commissione tributaria provinciale) anche il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti.
Il successivo art. 21 per quanto riguarda il termine entro cui proporre il ricorso stabilisce che il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
Considerato che il Comune non ti ha negato il rimborso, che per quanto riguarda il termine "a quo" il ricorso non può essere proposto prima di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione, che per quanto riguarda il temine "ad quem" il ricorso può essere proposto entro i termini di prescrizione ordinaria decennale.
Tieni presente anche che durante tale periodo decorrono gli interessi sull'eventuale rimborso spettante fino alla data di restituzione, calcolati secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 504/92.
Dichiarazione Ici per madre e figlio
Quesito inviato da Enrico in data 17 marzo 2002.
Lo scorso anno ho cambiato casa: ho venduto quella in cui vivevo, di proprietà al 50% con mia madre e ne ho comprato un'altra al 100% di mia proprietà. Mia madre vive sempre con me, ma lei non deve più denunciare nulla?
Risposta inviata da Berardo in data 19 marzo 2002.
Se ho ben capito, lei ha venduto la casa che possedeva al 50% in comproprietà con sua madre e ne ha acquistato un'altra intestandola interamente al proprio nome. Sua madre vive sempre con lei, ma ora non possiede più nulla. Deve quindi presentare la dichiarazione Ici per la vendita dell'immobile, e così anche lei che, oltre a denunciare la vendita della vecchia casa, deve dichiarare il nuovo acquisto.
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