LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Non si possono compensare d'ufficio i crediti con gli addebiti

Quesito inviato da Puccio in data 08 marzo 2002.
Il 22/12/97 ho presentato richiesta di rimborso di lire 200.000 versate in più nell'anno 1995 per errore di calcolo. Oggi l'ufficio mi rimborsa lire 150.000 più interessi in quanto mi avverte di aver compensato £ 50.000 per un ammanco nell'annualità 96.
L'ufficio può procedere con compensazioni fra annualità diverse? E se sì, lo può fare adesso che il 1996 è andato in prescrizione?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 03 aprile 2002.
Il contribuente che ha pagato l'imposta per l'abitazione principale, senza usufruire della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del Dlgs 504/92, può legittimamente richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 504/92, e il Comune impositore non può che riconoscergli l'agevolazione fiscale, che ha natura oggettiva.
Inoltre, per esplicita previsione, le somme liquidate dal comune possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili (art. 13, comma 2, del predetto decreto legislativo).
Nel caso di specie, invece, il Comune non solo ha violato la predetta disposizione, ma ha proceduto alla compensazione di una differenza d'imposta per l'annualità 1996 oltre i termini di decadenza e senza che il contribuente abbia ricevuto un avviso di liquidazione o di accertamento.



La detrazione spetta solo se si dimora nell'abitazione

Quesito inviato da Antonio in data 08 marzo 2002.
E' corretto chiedere la deduzione di 200.000 lire per abitazione principale su una casa situata in un paese diverso da quello di residenza, essendo tale casa unica abitazione di proprietà?

Risposta inviata da Luigi in data 09 marzo 2002.
Lei non può usufruire della detrazione prevista per l'abitazione principale perché la sua unica casa di proprietà non è da considerare abitazione principale, in quanto non vi dimora abitualmente ma risiede in altro comune.



Ingiunzione di pagamento dalla Corte di Appello

Quesito inviato da Giuseppe MT in data 09 marzo 2002.
Vivo in Germania da un po' di anni e sin dalla nascita dell'ICI ho sempre pagato.
Da una settimana mi sono pervenute delle ingiunzioni di pagamento da parte della Corte di Appello nelle quali mi vengono contestati dei pagamenti che vanno dal 93 al 96.
I pagamenti sono stati da me effettuati tramite bollettini precompilati dalla società addetta alla riscossione, ma chissà per quali motivi in questi bollettini è stata sbagliata l'ubicazione dell'immobile (in pratica ho pagato l'ICI nel comune di nascita anziché quello dove l'immobile si trova) quindi io i pagamenti li ho effettuati al comune sbagliato. Il comune di nascita mi ha risposto che a me non rimborsano niente e che è il comune di ubicazione dell'immobile che deve fare richiesta.
Come devo comportarmi? e con l'ingiunzione di pagamento da parte della Corte di Appello come devo comportarmi? Premetto che 3 anni fa si era verificato lo stesso problema con l'ufficio che all'epoca esercitava la riscossione e cercammo di chiarire, ma a quanto pare con la sostituzione dell'ufficio riscossione il problema è stato rispolverato. Il comune che ha percepito le somme mi ha fatto sapere che rimborserà le somme al comune di ubicazione dell'immobile se questo ne farà richiesta. Come devo comportarmi?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 14 marzo 2002.
Nel caso prospettato ci sono state negligenze e inefficienze sia da parte sua che da parte degli uffici della pubblica amministrazione, per cui si è giunti a dover attuare la riscossione coattiva dell'imposta. Adesso lei deve cercare di ottenere, se possibile, una sospensione del procedimento ingiuntivo e sollecitare, nel contempo, il Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile a richiedere al Comune di nascita il trasferimento del tributo indebitamente riscosso. In pratica si tratta di inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai due Comuni, contenente un'esposizione sintetica dei fatti e dell'errore commesso nel versamento dell'Ici e corredata di fotocopie delle ricevute di pagamento. Tutto ciò lo ritengo possibile, in ossequio al principio generale secondo il quale tutti gli uffici pubblici devono essere improntati alla collaborazione reciproca. Difatti l'interscambio tra gli organi appartenenti alla medesima pubblica amministrazione (art. 1, comma 2, del Dlgs 29/93) è un atto di doverosa collaborazione, nel pieno rispetto dei principi di semplificazione, di trasparenza e di buona amministrazione. Il tal modo si evita che, per la medesima fattispecie e per il medesimo periodo d'imposta, uno stesso cittadino risulti debitore e creditore nei confronti della stessa pubblica amministrazione.



Omessi versamenti Ici

Quesito inviato da Roberto in data 10 marzo 2002.
Mia moglie non ha mai pagato l'ICI e l'ufficio tributi del mio paese il 22/12/00 mi ha mandato il pagamento di tutti gli anni non pagati. Gli anni sono: 1993 1994 1995 1996 1997 1998.Quali anni sono andati in prescrizione?

Risposta inviata da Silvia in data 11 marzo 2002.
Se la notifica è avvenuta entro il 31/12/00, le annualità dal 1993 al 1998 non erano ancora prescritte, perciò gli avvisi emessi dall'Ufficio Tributi - sotto questo profilo - sono perfettamente legittimi (v. art. 30, comma 10, Legge 23/1/99, n. 448). Essendoti stati notificati il 22/12/00 avresti già dovuto versare quanto dovuto ancora lo scorso anno.



Riflessioni amare su una sentenza

Quesito inviato da Alex in data 11 marzo 2002.
Ho avuto un accertamento ancora un anno fa relativo agli anni 1993 e 1994 in cui il comune mi ha contestato l'imponibile da me usato per calcolare l'Ici su un'area fabbricabile. Dall'accertamento del comune non veniva identificata l'area in questione in maniera univoca perché il suddetto accertamento era riferito ad una area identificata senza specificare neanche la superficie precisa, senza contare che l'area era composta da una parte edificabile e da una parte agricola. Oltretutto il comune diceva che il valore giusto dell'area era quello preso dal valore di mercato (senza specificare né vendite di aree similari o comunque senza indicare il benché minimo iter logico servito per arrivare al valore del "loro" imponibile). Con tutti questi presupposti, consigliato dal mio commercialista, abbiamo fatto ricorso inserendo anche copia di un atto di vendita di 2 anni prima di un area confinante con la mia su cui era stato fatto un accertamento dall'ufficio del registro. Il valore al metro quadrato che l'ufficio delle finanze aveva dato a questa vendita, è stato da me usato come valore di imponibile su cui calcolare l'Ici (il valore contestatomi dal suddetto accertamento del comune). In parole povere al primo ricorso alla commissione tributaria, neanche a dirlo ho perso(!!!!), ma quello che più mi fa inviperire è che il commercialista mi ha già preannunciato che se anche vincerò in 2° grado (non so se ho usato il termine giusto), la commissione 9 volte su 10 conclude facendo pagare a ognuno le sue spese. Ora con tutte le ragioni che ho (area dell'accertamento non specificata in maniera univoca, nessun iter logico che ha portato il comune a determinare il loro valore attribuito all'area e, per finire, un atto di vendita di un'area dalle stesse caratteristiche della mia area su cui l'ufficio del registro aveva fatto una sua valutazione al metro quadro coincidente al valore che avevo dichiarato io per la mia), è possibile che con tutti questi motivi una commissione in primo grado mi dia torto? E' possibile che in un caso così lampante io debba pagare 2 ricorsi tramite il commercialista e (se mai mi darà ragione la commissione trib. regionale) non poter neanche chiedere come danni quello che io ho speso per il commercialista? Sono rimasto disgustato nel sapere che se anche mi daranno ragione, non potrò neanche chiedere quello che ho pagato per il ricorso per far valere i miei diritti. Lasciatemi dire che è uno schifo, perché se la legge dà ragione a qualcuno, quel qualcuno abbia diritto ad essere risarcito almeno di quello che ha speso.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 13 marzo 2002.
Stando alla situazione da lei descritta, al suo disgusto per la decisione adottata dalla Commissione tributaria provinciale in merito al ricorso da lei proposto, si aggiunge la mia indignazione.
Quando leggo che diverse commissioni tributarie non danno molta importanza ai vizi di motivazione contenuti negli atti di accertamento avverto un profondo sconcerto, anche perché non riesco a comprendere come dei giudici, in un processo prevalentemente documentale qual è quello tributario, possano minimizzare sul valore dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente e sulle motivazioni degli atti impositivi della pubblica amministrazione, che (nel caso in esame) sono espressamente previste dall'art. 11, comma 2-bis, del Dlgs 504/92, così come modificato dal comma 1 dell'art. 6 del Dlgs n. 32 del 26 gennaio 2001. Eppure, sull'obbligo di riportare negli atti accertativi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sui quali si fonda la pretesa tributaria concordano la più autorevole dottrina e la costante giurisprudenza. Tale obbligo è ancora più cogente quando si tratta di determinare il valore delle aree fabbricabili, in cui l'onere della prova spetta al Comune, il quale deve comprovare nel merito il fondamento della propria pretesa tributaria con una più che sufficiente motivazione dell'atto, al fine di permettere un'adeguata difesa da parte del soggetto passivo. Ma, purtroppo, a volte bisogna constatare che siamo lontani da quella "civiltà giuridica" che pone su un piano di parità i rapporti tra cittadini-contribuenti e pubblica amministrazione.