LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Liquidazione sulla base della rendita effettiva

Quesito inviato da Salvatore in data 27 febbraio 2002.
in data 19 dicembre 2001 mi è stato notificato un avviso di liquidazione in base alla rendita effettiva per gli anni 94/95/96/97/98/99. Come indicato nel corpo della lettera di accompagnamento, ho fornito la documentazione che dimostrava l'incongruenza riportata nell'avviso.
Cassati gli anni 97/98/99 perché dimostrato l'esatto pagamento dell'ici dovuta, in data 6 febbraio 2002 mi è arrivato un ulteriore avviso di liquidazione sulla base della rendita effettiva rettificata per gli anni 94/95/96.
Tutto ciò premesso chiedo: per detti anni è intervenuta la prescrizione visto che la rettifica mi è stata notificata in data 6 febbraio 2002 o devo tener conto della prima notifica? e se vale la prima, gli anni 94 e 95 sono prescritti?

Risposta inviata da Berardo in data 03 marzo 2002.
Al fine di non incorrere nell'eccezione della decadenza per gli anni dal 1994 al 1996, il Comune avrà certamente corretto gli avvisi già emessi ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del Dpr 27 marzo 1992 n. 287. In tal caso, gli avvisi originari rettificati conservano la loro validità e il contribuente è tenuto a pagare la differenza d'imposta.



Applicabilità dell'art. 74 della legge 342/2000

Quesito inviato da Stefano in data 28 febbraio 2002.
L'ufficio del territorio ha messo agli atti una nuova rendita catastale di un fabbricato in data 04/11/99.
Tale variazione mi è stata notificata il 02/01/02 dal Comune mediante un avviso di liquidazione dell'Ici 1997 nel quale mi si chiede di versare la differenza per la maggiore imposta accertata.
Vorrei sapere se è ancora valido il termine del 31/12/01 per la decadenza degli avvisi di pagamento, se è applicabile l'art. 74, comma 1, della legge 342 del 2000 e
cosa si intende per rendita adottata.

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 03 marzo 2002.
Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio è stato prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità d'imposta 1997 e successive, ai sensi del comma 9 dell'art. 27 della legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001.
Nel suo caso, se la rendita catastale adottata (cioè attribuita) dall'Agenzia del territorio e messa agli atti il 4 novembre 1999 è stata pubblicata all'albo pretorio entro il 31 dicembre dello stesso anno, il Comune può richiedere soltanto la differenza d'imposta. Qualora non fosse stata pubblicata all'albo pretorio, ma notificata il 2 gennaio 2002 con l'avviso di liquidazione, troverebbe applicazione la regola generale sancita dal comma 1 dell'art. 74 della legge n. 342/2000, in virtù della quale nessuna differenza d'imposta potrebbe essere richiesta per gli anni pregressi (circolare ministeriale 4/FL del 13 marzo 2001; Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione XIX, sentenza n. 17 del 13 marzo 2001).



Impossibilità dell'iscrizione a ruolo del tributo

Quesito inviato da Federica in data 01 marzo 2002.
Avendo notificato gli avvisi d'accertamento ICI tramite raccomandata A/R, mai ritirata, e quindi ritornata al mittente con la scritta compiuta giacenza, quale si considera come data di notifica?
E' possibile inoltre che l'importo di tali avvisi venga iscritto in un ruolo coattivo?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 03 marzo 2002.
Nel caso prospettato, è bene verificare se l'ufficiale postale ha adempiuto a tutte le formalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge n. 890 del 20 novembre 1982, e successive modificazioni e integrazioni. In proposito va ricordato che il portalettere, qualora non abbia potuto consegnare gli avvisi di accertamento al destinatario, dopo aver accertato che il destinatario stesso non abbia cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che manchino persone abilitate a ricevere gli atti in sua vece, deve rilsciargli il relativo avviso di deposito degli atti nell'ufficio postale e provvedere alla compilazione dell'avviso di ricevimento. Tale avviso, con la menzione di tutte le formalità eseguite e del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con gli atti non notificati al mittente (Comune) compiuti inutilmente 10 giorni dal deposito, con la conseguenza che l'avviso di ricevimento stesso che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte comporta la giuridica inesistenza della notificazione (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 11498 del 1° settembre 2000; Corte Costituzionale, ordinanza n. 346 del 23 settembre 1998).
In conclusione, se per la notificazione degli atti impositivi non è stata rispettata la suddetta procedura, sarebbe illegittima l'iscrizione a ruolo dell'importo del tributo (Commissione tributaria regionale della Basilicata, sentenza n. 112 del 29 dicembre 2000).



Quando un fabbricato è da considerare rurale

Quesito inviato da Help in data 02 marzo 2002.
Quali documenti servono per attestare la ruralità di un fabbricato?

Risposta inviata da Berardo in data 03 marzo 2002.
Il proprietario deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, deve condurre direttamente il fondo e deve essere iscritto nell'apposito elenco previdenziale. Per saperne di più il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998 n. 139, all'art. 2 (Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali) indica i requisiti di ruralità.



L'imposta va pagata da entrambi i comproprietari

Quesito inviato da Antonio M. in data 06 marzo 2002.
L'immobile è intestato a due proprietari residenti all'estero, ma un solo proprietario paga il 100% dell'imposta sul 100% della proprietà (complessiva) ed utilizza il 100% della detrazione "abitazione principale".
Il comune sostiene che il proprietario che ha pagato l'ICI ha sbagliato, perché la detrazione come abitazione principale va considerata solo sulla quota di proprietà.
Esempio:
calcolo fatto dal proprietario
L 400.000 - 180.000 = L. 120.000 imposta versata;
calcolo del comune
L 200.000 - 180.000 = L. 20.000 < 120.000 versata
L 200.000 - 0 = L. 200.000 imposta non versata.
Facendo questo calcolo il comune ha richiesto la liquidazione dell'imposta non versata di L. 200.000 + interessi + sanzioni non al proprietario che non ha pagato, ma a quello che ha versato l'intera quota, perché secondo i tecnici incaricati dal comune, in base alla legge ICI spetta pagare la sanzione al proprietario che ha denunciato il possesso del 100%.
E' da tenere presente che l'altro proprietario che non ha presentato la dichiarazione ICI non ha interesse ai suoi beni in Italia e quindi secondo il comune non è perseguibile.

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 08 marzo 2002.
Il comportamento del Comune non trova alcuna giustificazione logico-giuridica: riconosce che i proprietari dell'immobile sono due (probabilmente nella percentuale del 50% ciascuno), ma poi ne esonera uno, contro ogni norma, dall'obbligo di versare l'imposta, lo ritiene addirittura non perseguibile perché non ha interesse ai suoi beni in Italia e addebita la sua imposta all'altro proprietario che ha versato più del dovuto (sic!).
In proposito è bene ricordare che ai sensi del comma 4-ter dell'art. 1 del decreto legge 16/93 (convertito, con modificazioni, dalla legge 75/93), per i cittadini italiani residenti all'estero, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata. Pertanto, nel caso di specie, entrambi i proprietari possono fruire dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale. Ciascun contribuente, quindi, deve pagare l'Ici secondo questo calcolo:
200.000 - 90.000 = 110.000 .
Il contribuente che ha versato lire 120.000 (in luogo di lire 110.000) avrebbe diritto al rimborso per la somma eccedente, mentre l'altro dovrà versare l'imposta evasa, unitamente alle sanzioni ed agli interessi.

Nuovo quesito inviato da Antonio M. in data 14 marzo 2002.
I tecnici incaricati dal Comune sono ritornati alla carica adducendo le seguenti motivazioni:
- Premesso che il denunciante ha dichiarato il 100% della proprietà (complessiva) nel modello ICI, senza utilizzare e trascrivere la tabella dei "contitolari", mi chiedo come faceva il denunciante a indicare il nominativo dei contitolari senza la loro firma?
- L'altro contitolare anche se risulta tale sul Catasto, non utilizza l'immobile e le spese in generale sono a carico del denunciante.
- Per cui il denunciante nonostante abbia pagato il 100% sull'intera proprietà (comprensiva della quota del contitolare) ed usufruito del 100% della detrazione della prima casa, si sente ancora dire dal Comune che, non avendo dichiarato la contitolarità e dichiarato invece il 100% di possesso, deve versare la somma di Lire 200.000 non pagata dal contitolare! (oltre al danno la beffa!).
Inoltre i tecnici incaricati hanno affermato che tale regola è stabilita sia dall'art. 7 e 8 della legge ICI e sia dal Codice Civile.
A questo punto sarei ben lieto di conoscere quale articolo del Codice Civile detta tale norma, dalla quale si possa ricavare:
- che chi paga per sé e per gli altri, deve ripagare per gli altri.

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 15 marzo 2002.
L'Ufficio tributi, o meglio i tecnici (probabilmente esterni) incaricati dal Comune di effettuare attività di liquidazione e di accertamento dimostrano, ancora una volta, di non conoscere le norme che disciplinano la materia Ici. Difatti citano a sproposito gli articoli 7 e 8 del Dlgs 504/92 (legge istitutiva dell'Ici) e il codice civile. In proposito è bene rilevare che l'art. 7 prevede le specie di immobili esenti dall'imposta e, quindi, non riguarda il caso in esame, mentre dell'art. 8 interessa il comma 2, e precisamente là dove stabilisce che "se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi - come nel suo caso -, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica".
Quanto poi al codice civile, maldestramente tirato in ballo, va ricordato che la disciplina Ici non contempla alcun concetto di "solidarietà", per cui i soggetti passivi contitolari di un immobile sono tenuti singolarmente al pagamento del tributo in proporzione alla loro quota di possesso (art. 10, comma 1, del Dlgs 504/92; circolare ministeriale n. 118 del 7 giugno 2000). In merito alla dichiarazione Ici, il denunciante non doveva redigere il quadro dei "contitolari", che deve essere compilato solo in caso di dichiarazione congiunta, invece avrebbe dovuto indicare nel campo 15 la propria percentuale di possesso pari a 50 (se la proprietà è ugualmente ripartita) e non a 100. Se il Comune, in sede di controllo, non ha rettificato la quota di proprietà del denunciante, come del resto è previsto dall'art. 11 della legge Ici, le consiglio di inviare all'Ufficio tributi una lettera raccomandata con avviso di ricevimento per chiedere la correzione dell'errore, allegando il certificato catastale o, preferibilmente, copia della nota di trascrizione del fabbricato nella Conservatoria dei registri immobiliari.
Per poter rispondere puntualmente ed efficacemente ad eventuali altre pretese dell'Ufficio tributi, sarebbe opportuno che lei prelevasse da questa guida Ici, cliccando sulla casella "Norme", se non il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, almeno la circolare ministeriale n. 118 del 7 giugno 2000 e ne fornisse una copia ai poco informati tecnici comunali.